18 Aprile, 2015

(Decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, in G.U. n. 90 del 18.4.2015)

 

Art. 1

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

 

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.

633, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 7-sexies, comma  1,  le  lettere  f)  e  g)  sono

sostituite dalle seguenti:

      ” f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi  elettronici,

quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi

residente senza domicilio all’estero;

      g)    le    prestazioni    di    telecomunicazione     e     di

teleradiodiffusione,  quando  il  committente  e’   domiciliato   nel

territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio  all’estero  e

sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea.”;

    b) all’articolo 7-septies, comma 1, le  lettere  h)  ed  i)  sono

soppresse;

    c) all’articolo 22, primo comma, dopo il n. 6-bis) e’ aggiunto il

seguente: “6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione,

di servizi di teleradiodiffusione e di  servizi  elettronici  resi  a

committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o

professione.”.

                            

Art. 2

Istituzione dei regimi speciali per i servizi  di  telecomunicazione,

di teleradiodiffusione ed elettronici

 

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.

633, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) l’articolo 74-quinquies e’ sostituito dai seguenti:

      “Art.  74-quinquies  (Regime  speciale   per   i   servizi   di

telecomunicazione, di  teleradiodiffusione  ed  elettronici  resi  da

soggetti non UE ). – 1. I soggetti passivi  domiciliati  o  residenti

fuori dell’Unione europea, non stabiliti ne’ identificati  in  alcuno

Stato membro dell’Unione, possono identificarsi  in  Italia,  con  le

modalita’ previste dal presente articolo,  per  l’assolvimento  degli

obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto  relativamente  ai

servizi di telecomunicazione, di  teleradiodiffusione  o  elettronici

resi a committenti  non  soggetti  passivi  d’imposta  domiciliati  o

residenti  nell’Unione  europea.  A  tal  fine  presentano   apposita

richiesta all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate, il quale

comunica  al  soggetto  richiedente  il  numero  di   identificazione

attribuito.

  2. I soggetti che si avvalgono del  regime  previsto  dal  presente

articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II.

  3. La richiesta di cui al  comma  1  contiene  almeno  le  seguenti

indicazioni:

    a) per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente  la

ditta; per i soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche,  la  ragione

sociale, la denominazione;

    b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

    c) numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o

domicilio, se previsto;

    d)  dichiarazione   sulla   mancata   identificazione   ai   fini

dell’imposta sul valore aggiunto all’interno dell’Unione europea.

  4. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui  al

comma 1 ne danno comunicazione all’Agenzia delle entrate. Gli  stessi

soggetti presentano un’analoga comunicazione se  non  intendono  piu’

fornire  servizi  di  telecomunicazione,  di  teleradiodiffusione  ed

elettronici o non soddisfano  piu’  i  requisiti  per  avvalersi  del

regime speciale previsto dal presente articolo.

  5. I soggetti identificati ai  sensi  del  presente  articolo  sono

esclusi dal regime speciale se:

    a) comunicano di non fornire piu’ servizi  di  telecomunicazione,

di teleradiodiffusione o elettronici;

    b)  si  puo’  altrimenti  presumere  che  le  loro  attivita’  di

fornitura di servizi di telecomunicazione, di  teleradiodiffusione  o

elettronici siano cessate;

    c) non soddisfano piu’ i requisiti necessari  per  avvalersi  del

regime speciale;

    d) persistono a non  osservare  le  norme  relative  al  presente

regime speciale.

  6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per  ciascun  trimestre

dell’anno solare ed entro il giorno  venti  del  mese  successivo  al

trimestre di  riferimento,  anche  in  mancanza  di  operazioni,  una

dichiarazione dalla quale risultano:

    a) il numero di identificazione;

    b) l’ammontare delle prestazioni di servizi di telecomunicazione,

di  teleradiodiffusione  o  elettronici  effettuate  nel  periodo  di

riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di  domicilio  o

residenza  dei  committenti  e  suddiviso  per  aliquote,  al   netto

dell’imposta sul valore aggiunto;

    c) le aliquote  applicate  in  relazione  allo  Stato  membro  di

domicilio o di residenza dei committenti;

    d) l’ammontare dell’imposta sul valore  aggiunto,  suddiviso  per

aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o  residenza

dei committenti.

  7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo e’ fissato in

valuta diversa dall’euro, il prestatore, in sede di  redazione  della

dichiarazione di  cui  al  comma  6,  utilizza  il  tasso  di  cambio

pubblicato dalla Banca centrale europea l’ultimo giorno  del  periodo

cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza,  quello  del  primo

giorno successivo di pubblicazione.

  8. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e  6

sono redatte in base  ai  modelli  approvati  con  provvedimento  del

direttore  dell’Agenzia  delle  entrate  in  conformita’  con  quanto

previsto dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di  obblighi

di  trasmissione  dei  messaggi   elettronici   comuni   ed   inviate

all’Agenzia delle entrate in via telematica con le modalita’ definite

nello stesso provvedimento.

  9. I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  entro  il  termine  per  la

presentazione della dichiarazione di cui al comma  6,  effettuano  il

versamento dell’imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  in  base  alla

dichiarazione medesima.

  10.  I  soggetti  di  cui   al   comma   1   conservano   un’idonea

documentazione delle relative operazioni fino alla  fine  del  decimo

anno successivo  a  quello  di  effettuazione  delle  medesime.  Tale

documentazione  e’   fornita,   su   richiesta,   all’Amministrazione

finanziaria e alle  autorita’  fiscali  degli  Stati  membri  ove  le

operazioni sono state effettuate.

  11. I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre  dall’imposta

dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa  agli  acquisti

di beni e servizi ed alle importazioni di  beni;  l’imposta  relativa

agli acquisti  di  beni  e  servizi  ed  alle  importazioni  di  beni

effettuati nel territorio  dello  Stato  puo’  essere  in  ogni  caso

chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis.”;

    b) dopo l’articolo 74-quinquies sono inseriti i seguenti:

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  “Art.   74-sexies   (Regime   speciale    per    i    servizi    di

telecomunicazione, di  teleradiodiffusione  ed  elettronici  resi  da

soggetti UE ). – 1. I soggetti  passivi  domiciliati  nel  territorio

dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito  il  domicilio

all’estero,   identificati    in    Italia,    possono,    ai    fini

dell’assolvimento degli obblighi in materia  di  imposta  sul  valore

aggiunto per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o

elettronici  resi  a  committenti  non  soggetti  passivi   d’imposta

domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell’Unione europea,

optare per l’applicazione delle disposizioni  previste  dall’articolo

74-quinquies e dal presente articolo.

  2. L’opzione di cui al comma 1 puo’  essere  esercitata  anche  dai

soggetti passivi domiciliati o residenti  fuori  dell’Unione  europea

che dispongono di una stabile  organizzazione  nel  territorio  dello

Stato. Tuttavia, nel caso in cui un soggetto passivo disponga di  una

stabile organizzazione anche in un  altro  Stato  membro  dell’Unione

europea, l’opzione di cui al comma 1 non puo’ essere  revocata  prima

del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.

  3. Il numero di partita IVA attribuito al soggetto passivo ai sensi

dell’articolo  35,  comma  1,  e’  utilizzato  anche   in   relazione

all’opzione esercitata a norma del comma 1.

  4.  I  soggetti  passivi  optanti,  che   dispongano   di   stabili

organizzazioni in altri Stati membri dell’Unione europea,  a  partire

dalle quali i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione  o

elettronici sono prestati, indicano nella dichiarazione  trimestrale,

oltre a quanto prescritto dall’articolo 74-quinquies, comma 6,  anche

l’ammontare dei servizi resi tramite una  stabile  organizzazione  in

ciascuno Stato membro, diverso  da  quello  in  cui  quest’ultima  e’

localizzata, in cui i committenti hanno il domicilio o la  residenza,

nonche’ il numero individuale d’identificazione IVA o  il  numero  di

registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa.

  5. Il soggetto passivo che ha esercitato l’opzione di cui al  comma

1 non  puo’  detrarre  dall’imposta  dovuta  ai  sensi  dell’articolo

74-quinquies quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed  alle

importazioni di beni.  Detto  soggetto  passivo  puo’  esercitare  il

diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e  servizi  ed

alle importazioni di beni  effettuati  nel  territorio  dello  Stato,

qualora  spettante   ai   sensi   dell’articolo   19,   e   seguenti,

dall’ammontare  dell’imposta  applicata  alle  operazioni  effettuate

nell’ambito delle  attivita’  non  assoggettate  al  regime  speciale

svolte dal soggetto passivo stesso.

  Art. 74-septies (Disposizioni per i  soggetti  identificati  in  un

altro Stato  membro).  –  1.  In  relazione  all’imposta  sul  valore

aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi  di  telecomunicazione,

di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel territorio  dello

Stato, i soggetti passivi domiciliati o residenti  fuori  dell’Unione

europea che hanno  chiesto  in  un  altro  Stato  membro  dell’Unione

europea l’applicazione del regime speciale  disciplinato  dal  titolo

XII, capo 6,  sezione  2,  della  direttiva  2006/112/CE,  nonche’  i

soggetti passivi domiciliati o residenti in  un  altro  Stato  membro

dell’Unione ed ivi identificati che  hanno  chiesto  in  detto  Stato

membro l’applicazione del regime  speciale  disciplinato  dal  titolo

XII, capo 6, sezione 3, della direttiva  2006/112/CE,  osservano  gli

obblighi previsti nell’ambito di tali regimi nonche’ le  disposizioni

del presente articolo.

  2. I soggetti passivi domiciliati o residenti  in  un  altro  Stato

membro dell’Unione europea ed ivi identificati, che hanno chiesto  in

detto Stato membro l’applicazione del  regime  speciale  disciplinato

dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE e  che

risultino identificati anche in Italia, recuperano l’imposta relativa

agli acquisti  di  beni  e  servizi  ed  alle  importazioni  di  beni

effettuati nel territorio dello Stato  esercitando  il  diritto  alla

detrazione della medesima, qualora spettante ai  sensi  dell’articolo

19 e seguenti, dall’ammontare dell’imposta applicata alle  operazioni

effettuate nell’ambito delle attivita’  non  assoggettate  al  regime

speciale svolte dal soggetto passivo stesso.  Qualora  tali  soggetti

passivi non risultino identificati in  Italia,  possono  chiedere  il

rimborso dell’imposta ai sensi dell’articolo 38-bis2 anche in  deroga

a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo.

  3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  su  richiesta,  forniscono

all’Amministrazione finanziaria idonea documentazione  relativa  alle

operazioni effettuate.

  4. In relazione alle prestazioni dei servizi di  telecomunicazione,

di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel territorio  dello

Stato, i soggetti passivi di cui al comma  1  sono  dispensati  dagli

obblighi di cui al titolo II.”.

Art. 3

Disposizioni in materia di riscossione e di ripartizione dell’imposta

sul valore aggiunto agli Stati membri di consumo.

 

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.

633, dopo l’articolo 74-septies e’ inserito il seguente:

  “Art. 74-octies  (Disposizioni  sulla  riscossione  e  ripartizione

dell’imposta). – 1. Il versamento dell’imposta sul valore aggiunto di

cui agli articoli 74-quinquies, comma 9, e 74-sexies, e’  effettuato,

senza la possibilita’ di avvalersi dell’istituto della  compensazione

di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministero dell’economia e

delle finanze.

  2. Ai fini di cui al comma 1,  e’  autorizzata  l’apertura  di  una

nuova contabilita’  speciale  presso  la  Banca  d’Italia,  intestata

all’Agenzia  delle  entrate.  Le  somme   affluite   sulla   predetta

contabilita’ speciale, che al 31 dicembre di ogni anno risultino  non

utilizzate, restano a disposizione  dell’Agenzia  delle  entrate  per

consentire la ripartizione dell’imposta incassata senza soluzione  di

continuita’.

  3. Con il decreto di cui al comma  1  sono  altresi’  stabilite  le

modalita’ di ripartizione dell’imposta di cui al medesimo  comma,  di

contabilizzazione  dell’imposta  versata   agli   Stati   membri   di

identificazione dai soggetti di cui all’articolo 74-septies, comma 1,

in relazione ai servizi prestati nel territorio dello Stato,  nonche’

di rendicontazione delle operazioni effettuate per il  tramite  della

nuova contabilita’ speciale.”.

                              

Art. 4

Disposizioni su rimborsi e restituzioni

 

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.

633, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a)  all’articolo  38-bis2,  comma  1,  il  secondo   periodo   e’

sostituito dal seguente: “Il rimborso non puo’ essere  richiesto  dai

soggetti che nel periodo di riferimento disponevano  di  una  stabile

organizzazione nel territorio dello Stato  ovvero  dai  soggetti  che

hanno ivi effettuato  operazioni  diverse  da  quelle  per  le  quali

debitore dell’imposta e’ il committente o cessionario, da quelle  non

imponibili di trasporto o accessorie ai  trasporti  e  da  quelle  di

servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese

ai sensi dell’articolo 74-septies.”;

    b) dopo l’articolo 38-bis2 e’ inserito il seguente:

  “Art. 38-bis3 (Rimborsi  di  eccedenze  di  versamento  a  soggetti

aderenti ai regimi speciali per i servizi  di  telecomunicazione,  di

teleradiodiffusione ed elettronici). – 1. Qualora i soggetti  passivi

che hanno optato in Italia per l’applicazione del regime speciale  di

cui all’articolo 74-quinquies o 74-sexies  effettuino  versamenti  in

eccesso rispetto a quanto risulta dalla dichiarazione trimestrale  di

cui all’articolo 74-quinquies, comma 6, e tale eccesso  sia  rilevato

in sede di ripartizione delle  somme  tra  i  vari  Stati  membri  di

consumo, l’Agenzia delle entrate rimborsa l’eccedenza  di  versamento

entro 30 giorni dalla data di ripartizione.

  2. Qualora in sede di effettuazione dei controlli automatici di cui

all’articolo 54-quater si rilevi un eccesso di versamento da parte di

soggetti passivi identificati in  un  altro  Stato  membro  ai  sensi

dell’articolo  74-septies,  l’Agenzia  delle  entrate   effettua   il

relativo rimborso  entro  30  giorni.  Tuttavia,  se  l’eccedenza  di

versamento si riferisce  a  periodi  di  imposta  sino  al  2018,  il

rimborso  viene  effettuato  tenendo  conto  delle  eventuali   somme

trattenute  dallo  Stato   membro   di   identificazione   ai   sensi

dell’articolo 46, paragrafo 3,  del  regolamento  (UE)  n.  904/2010.

L’Agenzia delle entrate comunica, per  via  elettronica,  allo  Stato

membro di identificazione, l’importo del rimborso gia’  effettuato  e

del rimborso di competenza dello Stato membro di identificazione.

  3.  Qualora  uno  Stato  membro   di   consumo   abbia   rimborsato

un’eccedenza di versamento che si riferisce a periodi di imposta sino

al  2018  ai  soggetti  passivi  che  hanno  optato  in  Italia   per

l’applicazione del regime speciale di cui all’articolo 74-quinquies o

74-sexies,  l’Agenzia  delle   entrate,   a   seguito   di   apposita

comunicazione elettronica dello Stato membro di consumo,  restituisce

entro 30 giorni al contribuente la quota  dell’imposta  eventualmente

trattenuta ai sensi dell’articolo 46, paragrafo  3,  del  regolamento

(UE)  n.  904/2010.  L’Agenzia  delle  entrate   comunica   per   via

elettronica allo Stato membro  di  consumo  l’effettuazione  di  tale

rimborso.

  4. Sulle somme rimborsate dall’Agenzia delle entrate ai  sensi  del

presente articolo si applicano  gli  interessi  di  cui  all’articolo

38-bis,  primo  comma,  con  decorrenza   dal   trentunesimo   giorno

successivo alla seguente data:

    a) la data di ripartizione, nelle ipotesi di cui al comma 1;

    b) la  data  di  conclusione  dei  controlli  automatici  di  cui

all’articolo 54-quater, nelle ipotesi di cui al comma 2;

    c) la data di ricevimento della comunicazione  elettronica  dello

Stato di consumo, nelle ipotesi di cui al comma 3.

  5. Ai rimborsi previsti nel presente articolo e al pagamento  degli

interessi provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle  entrate,

utilizzando i fondi messi a  disposizione  su  apposita  contabilita’

speciale.

  6. In sede di esecuzione dei rimborsi di cui ai commi 1, 2 e 3  non

si applicano le disposizioni di cui all’articolo 28-ter  del  decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e  di  cui

all’articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”;

    c) all’articolo 38-ter, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

      “1-bis. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi  a  soggetti

domiciliati o residenti fuori  dell’Unione  europea,  e  che  abbiano

aderito al regime  speciale  di  cui  agli  articoli  74-quinquies  e

seguenti, anche  in  assenza  della  condizione  di  reciprocita’  ed

ancorche’ abbiano effettuato nel territorio dello  Stato  prestazioni

di   servizi    di    telecomunicazione,    teleradiodiffusione    ed

elettronici.”.

                            

Art. 5

Disposizioni in materia di controlli sulle dichiarazioni

 

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.

633, dopo l’articolo 54-bis sono inseriti i seguenti:

  “Art. 54-ter (Controlli automatizzati sui soggetti identificati  in

Italia). – 1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di  cui

all’articolo   74-quinquies,   commi   6   e   9,   l’Amministrazione

finanziaria, sulla base dei dati  e  degli  elementi  desumibili  dal

portale   telematico,   verifica   l’avvenuta   presentazione   della

dichiarazione di cui al predetto comma 6, nonche’ la rispondenza  con

la dichiarazione  e  la  tempestivita’  dei  versamenti  dell’imposta

risultante dalla stessa.

  2.   L’Amministrazione   finanziaria,   qualora   rilevi   che   la

dichiarazione di cui al comma 6 dell’articolo  74-quinquies  non  sia

stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito.

  3. L’Amministrazione  finanziaria,  qualora  rilevi  che  l’imposta

dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in  tutto  o

in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito.

  4.  Nei  casi  di   cui   all’articolo   74-quinquies,   comma   5,

l’Amministrazione finanziaria emette  il  provvedimento  motivato  di

esclusione dal presente regime speciale. Avverso  tale  provvedimento

di esclusione e’ ammesso ricorso secondo le disposizioni relative  al

contenzioso tributario.

  Art. 54-quater (Liquidazione dell’imposta  dovuta  relativamente  a

servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi

da  soggetti  non  residenti).  –   1.   Avvalendosi   di   procedure

automatizzate l’amministrazione finanziaria procede alla liquidazione

dell’imposta  dovuta  in  base  alle  dichiarazioni  presentate   dai

soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies relativamente

ai  servizi  resi  a  committenti  non  soggetti  passivi   d’imposta

domiciliati o residenti nel territorio dello Stato.

  2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente  desumibili

dalle dichiarazioni e di quelli  presenti  nell’anagrafe  tributaria,

l’amministrazione finanziaria provvede a:

    a) correggere gli errori materiali  e  di  calcolo  commessi  dai

contribuenti nella determinazione dell’imposta;

    b)  controllare  la  rispondenza  con  la  dichiarazione   e   la

tempestivita’   dei   versamenti   dell’imposta   risultante    dalla

dichiarazione.

  3. Quando dai controlli automatici  eseguiti  emerge  un  risultato

diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione,  l’esito  del

controllo e’ comunicato per via elettronica al contribuente entro  il

31 dicembre del secondo anno successivo  a  quello  di  presentazione

della  dichiarazione.  La  comunicazione  contiene  l’intimazione  ad

adempiere, entro sessanta giorni dal  ricevimento  della  stessa,  al

pagamento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata,

della sanzione di cui all’articolo  13  del  decreto  legislativo  18

dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all’articolo  20  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,

calcolati fino al giorno in cui e’  effettuata  la  liquidazione.  In

caso di  mancato  pagamento  delle  somme  dovute  entro  il  termine

indicato, la comunicazione diviene titolo  esecutivo  ai  fini  della

riscossione.

  4. Qualora l’Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle

informazioni presenti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria

che il soggetto, non domiciliato o  residente  nel  territorio  dello

Stato, non dispone  di  fonti  di  reddito  o  beni  disponibili  nel

territorio nazionale, la  riscossione  delle  somme  contenute  nella

comunicazione di cui al comma 3 potra’ essere chiesta direttamente ad

uno Stato estero attraverso la  cooperazione  amministrativa  per  il

recupero  dei  crediti  ai  sensi  della  direttiva  2010/24/UE   del

Consiglio,  del  16  marzo  2010  o  altri  accordi  sulla  reciproca

assistenza  in  materia  di   riscossione   dei   crediti   tributari

comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga

alle  disposizioni  in  materia  di  iscrizione  a  ruolo   e   senza

l’affidamento in carico agli agenti della riscossione.

  5. Qualora il contribuente rilevi eventuali  dati  o  elementi  non

considerati o valutati erroneamente nella liquidazione  dell’imposta,

lo stesso puo’ fornire per via elettronica, entro il termine  di  cui

al comma 3, i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria.

  6. I dati contabili  risultanti  dalla  liquidazione  prevista  dal

presente  articolo  si  considerano,  a  tutti  gli   effetti,   come

dichiarati dal contribuente.

  Art. 54-quinquies (Accertamento dell’imposta dovuta dai soggetti di

cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies). – 1.  L’Amministrazione

finanziaria,  sulla  base  delle  informazioni  di  cui  all’articolo

63-quater del regolamento (UE) n. 967/2012, dei dati e delle  notizie

raccolti attraverso  la  cooperazione  amministrativa  o  secondo  le

convenzioni internazionali in vigore, nonche’ sulla base di eventuali

dati e notizie raccolti esercitando i poteri di cui all’articolo  51,

con apposito avviso di accertamento,  procede  alla  rettifica  della

dichiarazione trimestrale presentata nei rispettivi Stati  membri  di

identificazione  dai  soggetti  che  applicano  i   regimi   speciali

disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3,  della  direttiva

2006/112/CE,  relativamente  ai  servizi  di  telecomunicazione,   di

teleradiodiffusione o elettronici  effettuati  nel  territorio  dello

Stato, quando ritiene che ne risulti un’imposta  inferiore  a  quella

dovuta.

  2. L’Amministrazione finanziaria comunica ai soggetti che applicano

i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3,

della   direttiva   2006/112/CE,   relativamente   ai   servizi    di

telecomunicazione, di teleradiodiffusione  o  elettronici  effettuati

nel   territorio   dello   Stato,   l’omessa   presentazione    della

dichiarazione trimestrale, sollecitandoli ad adempiere  entro  trenta

giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l’imposta dovuta per

le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento emesso ai

sensi dell’articolo 55.

  3. L’avviso di accertamento di cui ai commi 1 e 2, emesso  entro  i

termini di cui all’articolo 57, costituisce titolo esecutivo ai  fini

della riscossione.

  4. Qualora l’Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle

informazioni presenti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria

che il soggetto, non domiciliato o  residente  nel  territorio  dello

Stato, non dispone  di  fonti  di  reddito  o  beni  disponibili  nel

territorio  nazionale,   la   riscossione   delle   somme   contenute

nell’avviso di accertamento di cui al comma 3 potra’  essere  chiesta

direttamente  ad  uno  Stato  estero   attraverso   la   cooperazione

amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi  della  direttiva

2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010  o  altri  accordi  sulla

reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti  tributari

comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga

alle  disposizioni  in  materia  di  iscrizione  a  ruolo   e   senza

l’affidamento in carico agli agenti della riscossione.”.

                             

Art. 6

Disposizioni in materia di sanzioni

 

  1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 5, comma 1, dopo il secondo periodo  e’  inserito

il seguente: “Nel  caso  di  omessa  o  tardiva  presentazione  della

dichiarazione cui sono tenuti  i  soggetti  che  applicano  i  regimi

speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies  del  decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la  sanzione

e’ commisurata all’ammontare dell’imposta dovuta nel territorio dello

Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione.”;

    b) all’articolo 5, comma 4, dopo il primo periodo e’ inserito  il

seguente: “La medesima sanzione si applica se dalla dichiarazione cui

sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali  di  cui  agli

articoli 74-quinquies e 74-septies del decreto del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  risulta,  con  riferimento  alle

operazioni  effettuate  nel  territorio   dello   Stato,   un’imposta

inferiore a quella dovuta.”;

    c) all’articolo 5, comma 6, dopo il primo periodo, e’ inserito il

seguente: ” E’ punito  con  la  medesima  sanzione  chi  presenta  la

richiesta di registrazione di cui all’articolo 74-quinquies, comma 1,

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,

con  indicazioni   incomplete   o   inesatte,   anche   relativamente

all’indirizzo di posta elettronica e all’URL del sito  web,  tali  da

non consentire l’individuazione del contribuente o dei luoghi ove  e’

esercitata l’attivita’.”;

    d) all’articolo 8, comma 1, dopo il primo periodo e’ inserito  il

seguente: “La medesima sanzione si applica alle  violazioni  relative

al contenuto della dichiarazione prevista dall’articolo 74-quinquies,

comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633.”.

                              

Art. 7

Disposizioni di attuazione

 

  1. Con uno o piu’ provvedimenti del  Direttore  dell’Agenzia  delle

entrate sono individuati gli Uffici competenti allo svolgimento delle

attivita’ e dei controlli di cui al presente  decreto,  nonche’  sono

definite  le  modalita’  operative  e   gestionali   necessarie   per

l’esecuzione dei rimborsi e per l’attuazione delle  disposizioni  dei

regimi speciali disciplinati dal presente decreto.

  2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato

ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991,  n.

413, sono esonerate dall’obbligo di certificazione dei  corrispettivi

le  prestazioni  di  servizi  di  telecomunicazione,  di  servizi  di

teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a  committenti  che

agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

                              

Art. 8

Decorrenza

 

  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle

operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015. Sono  valide  le

opzioni di cui all’articolo 74-quinquies, comma  1,  ed  all’articolo

74-sexies, comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  26

ottobre 1972, n. 633, esercitate a partire dal 1° ottobre 2014.

                            

Art. 9

Disposizioni finanziarie

 

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

interessate provvedono all’attuazione del  presente  decreto  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

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