20 Novembre, 2015

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Modalità di pagamento e adempimenti – 3. Norme disapplicate in vigenza del credito d’imposta.

1. Premessa

L’art. 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106), ha introdotto un credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. “Art-bonus”) (1).

Si tratta di una misura agevolativa di natura temporanea che si applica alle erogazioni effettuate negli anni 2014, 2015 e 2016.

Il primo comma del suddetto art. 1 (nel testo risultante dopo le modifiche – sotto evidenziate in corsivo – apportate dall’art. 1, comma 11, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità), dispone, infatti, che «Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti [delle fondazioni lirico-sinfoniche o] di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, … spetta un credito d’imposta nella misura del:

a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;

b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015».

Le caratteristiche dell’agevolazione sono, pertanto, le seguenti.

Le erogazioni devono essere effettuate in denaro. Sono quindi escluse le erogazioni in natura.

Le erogazioni devono essere effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, vale a dire, per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, negli anni 2014, 2015 e 2016.

Le erogazioni devono essere effettuate per i seguenti scopi:

interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; con una disposizione introdotta in sede di conversione del decreto-legge, si è stabilito che tali erogazioni danno diritto all’agevolazione anche se siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi;

sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché – a seguito di emendamento introdotto dalla legge di stabilità – delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione; trattasi, in particolare, di musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (tale elenco è contenuto anche negli atti parlamentari);

realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

[-protetto-]

Circa la platea dei soggetti interessati dal credito d’imposta in esame, lo stesso è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano erogazioni in denaro, vale a dire persone fisiche, persone giuridiche e altri enti, con modalità diverse in relazione alla qualifica del soggetto che sostiene l’erogazione.

Alle persone fisiche e agli enti non commerciali, sia residenti che non residenti, il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile. In questa categoria rientrano anche gli imprenditori individuali che effettuano le erogazioni liberali nell’ambito della loro attività personale e non nell’esercizio di attività commerciali. Analogamente vi rientrano gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciali qualora effettuino le erogazioni nell’ambito della loro attività istituzionale e non nell’ambito dell’attività commerciale. Per le erogazioni effettuate dalle società semplici, il credito d’imposta spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista ai fini dell’imputazione del reddito nell’art. 5 del TUIR, vale a dire proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

Ai titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi. Rientrano in questa categoria l’imprenditore individuale, le società e gli enti che svolgono attività commerciale (società commerciali, enti commerciali, enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale), le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

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La circolare dell’Agenzia delle entrate 31 luglio 2014, n. 24/E (2), precisa che ai fini della quantificazione del limite del 5 per mille dei ricavi si fa riferimento ai ricavi di cui agli artt. 85 e 57 del TUIR.

Tale precisazione, peraltro, non sembra esaustiva con riferimento a determinate categorie di soggetti quali, ad esempio, le banche, le assicurazioni e gli enti finanziari, i cui ricavi prevalenti della gestione caratteristica, come gli interessi attivi, non sono compresi nell’elenco dell’art. 85 citato. Si ritiene, pertanto, che, per tali soggetti, la determinazione dell’ammontare dei ricavi su cui calcolare il limite del 5 per cento debba essere effettuata con criteri più ampi.

Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi a partire da quella relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a scomputo dei versamenti dovuti mediante modello F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono effettuate le erogazioni liberali.

In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota di un terzo del credito maturato, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito, con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 17 dicembre 2014, n. 116/E (3), è stato istituito il codice tributo “6842” denominato “Credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura – ART BONUS – art. 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato “AAAA”.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Esso non soggiace ai limiti previsti dall’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Pertanto, può essere fruito senza alcun limite quantitativo e, quindi, anche per importi superiori al limite di 250 mila euro.

Inoltre, non si applicano né il limite generale di compensabilità di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 700 mila euro a decorrere dal 1° gennaio 2014, né il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori di ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e D.Lgs. n. 241/1997).

Ai sensi del terzo comma dell’art. 1 in esame il credito d’imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Pertanto, esso non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 61 del TUIR né della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile ai sensi dell’art. 109, quinto comma, del TUIR.

2. Modalità di pagamento e adempimenti

Le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente con uno dei seguenti sistemi di pagamento:

Banca,

Ufficio postale,

Carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

A carico dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali sono posti i seguenti adempimenti:

comunicare mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali l’ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento;

dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni, tramite un’apposita pagina dedicata nei propri siti web istituzionali, nonché in un apposito portale gestito dal Ministero.

3. Norme disapplicate in vigenza del credito d’imposta

A norma del primo comma dell’art. 1 del D.L. n. 83/2014, per le erogazioni liberali in esame non si applicano le disposizioni di cui agli:

art. 15, primo comma, lett. h) e i) e

art. 100, secondo comma, lett. f) e g), del TUIR (4).

Pertanto, nel periodo di applicazione dell’Art-bonus sono disapplicate – limitatamente alle erogazioni liberali disciplinate dall’art. 1 del D.L. n. 83/2014 – le disposizioni che prevedono:

la detrazione IRPEF del 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle Regioni e degli altri enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministero dei beni culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione e il restauro delle cose, mobili e immobili, di interesse culturale, nonché le erogazioni effettuate per l’organizzazione di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali [art. 15, lett. h), del TUIR];

la deduzione integrale dal reddito delle erogazioni descritte al punto precedente, effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa [art. 100, secondo comma, lett. f), del TUIR];

la detrazione IRPEF del 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo [art. 15, lett. i), del TUIR];

la deducibilità integrale dal reddito delle erogazioni descritte al punto precedente effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa [art. 100, secondo comma, lett. g), del TUIR].

Resta inteso che la disciplina “a regime” prevista dalle suddette lettere degli artt. 15 e 100 del TUIR risulta, invece, applicabile – pur in vigenza dell’Art-bonus – per fattispecie diverse da quelle previste dall’art. 1 del D.L. n. 83/2014: è il caso, ad esempio, delle erogazioni effettuate per l’acquisto di beni culturali.

Si fa, altresì, presente che nel periodo di vigenza dell’Art-bonus restano applicabili:

la detrazione IRPEF del 19 per cento del costo specifico o, in mancanza, del valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lett. h), vale a dire le erogazioni in natura per gli scopi indicati alla lettera citata [art. 15, lett. h-bis), del TUIR];

la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, Regioni ed enti locali territoriali, enti e istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nel settore dei beni culturali [art. 100, secondo comma, lett. m), del TUIR]; tale disposizione agevolativa, introdotta dalla legge 21 novembre 2000, n. 342 (c.d. legge Melandri), prevede che il soggetto erogante deve dichiarare annualmente per via telematica al Ministero dei beni culturali l’ammontare delle erogazioni effettuate e l’elenco dei soggetti beneficiari, i quali, da parte loro, devono comunicare al Ministero l’ammontare delle erogazioni ricevute e dei soggetti eroganti;

la deducibilità dal reddito – nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70 mila euro – delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di ONLUS disciplinate dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, nonché di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui all’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico [art. 14, commi da 1 a 6, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80). Tale beneficio è alternativo agli altri analoghi previsti.

L’agevolazione fiscale in esame rappresenta una misura di carattere temporaneo, la cui efficacia andrà verificata al termine del periodo transitorio, ma che sembra già dare risultati positivi, con riferimento a importanti interventi di manutenzione e restauro di beni culturali pubblici, come ad esempio l’Arena di Verona. L’Art-bonus va comunque nella direzione, auspicata da tempo, di prevedere misure di incentivazione dei privati a sostegno della tutela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale che notoriamente soffre della carenza di risorse finanziarie pubbliche.

 

Dott. Federico Solfaroli Camillocci

 

(1) Sull’argomento cfr. I. Sanesi, Art bonus per cultura e turismo, in Italia Oggi del 5 giugno 2014, 33; e A. Cherchi, Art bonus, quello sconto piccolo piccolo, in Il Sole 24 Ore del 10 novembre 2014, 1.

(2) In Boll. Trib., 2014, 1225.

(3) In Boll. Trib. On-line.

(4) Cfr. F. Solfaroli Camillocci, Che cosa può fare il Fisco per la cultura: le agevolazioni fiscali dalla L. n. 512 del 1982 ad oggi, in il fisco, 2013, 4125.

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