21 Gennaio, 2019

Risposta a interpello 16 gennaio 2019, n. 7, dell’Agenzia delle entrate

“Quesito. Alfa (di seguito istante) pone il quesito qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante chiede se la fattura a richiesta del cliente (che definisce “fattura con
scontrino”) debba essere necessariamente elettronica, considerata:
– la previsione contenuta nell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), che, in determinate situazioni, consente di non
emettere fattura se non a richiesta del cliente;
– la prossima entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica (fissata, in
generale, al 1° gennaio 2019).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. In sintesi, l’istante ritiene di non essere «obbligato ad emettere fattura elettronica, in quanto la normativa e la prassi fiscale prevedono la possibilità di annotare la “fattura con scontrino non elettronica” nel registro dei corrispettivi con la dicitura
“fattura emessa da numero a numero”» e, dunque, di poter emettere «la fattura con
scontrino non elettronica al fine di evitare la duplicazione dell’IVA sulla specifica
vendita certificata sia da fattura che da scontrino».

Parere dell’Agenzia delle entrate. Pur in assenza di una specifica indicazione sul punto, sembra potersi desumere che
l’istante sia un soggetto che svolge attività di commercio al minuto e assimilate.
In riferimento a tali soggetti e attività l’articolo 22 del decreto IVA prevede che
«L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre
il momento di effettuazione dell’operazione: […]».
In assenza di fattura, i corrispettivi, per i quali «sussiste l’obbligo di certificazione
fiscale stabilito dall’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
possono essere documentati, indipendentemente dall’esercizio di apposita opzione,
mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio
1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26gennaio 1983, n. 18,
con l’osservanza delle relative discipline» (articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696).
Inoltre, «Lo scontrino fiscale, emesso all’atto della consegna o, se anteriore, del
pagamento del corrispettivo e la ricevuta fiscale, aventi le caratteristiche indicate al
primo comma, possono essere utilizzati come documenti idonei ai fini dell’osservanza
della disposizione contenuta nell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» (articolo 3,
comma 3, del d.P.R. n. 696 del 1996).
A chiarimento delle disposizioni citate, l’Amministrazione finanziaria ha già
precisato da tempo (si veda la circolare ministeriale n. 97 del 4 aprile 1997 ) che:
a) avendo la fattura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto IVA funzione
sostitutiva dei due documenti fiscali richiamati (scontrino oppure ricevuta fiscale) nei
casi in cui ne è prescritta l’emissione, «è escluso il rilascio dello scontrino o della
ricevuta fiscale solo nell’ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la
fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della
prestazione. Ciò nella considerazione che qualora non si desse luogo all’emissione
contestuale della fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilità di controllo immediato
in ordine soprattutto alle operazioni poste in essere dai soggetti di cui all’art. 22 del
D.P.R. n. 633/1972»;
b) «l’operatore economico che intende avvalersi della fatturazione differita potrà
utilizzare, in luogo del documento di trasporto o degli altri documenti similari
innanzi menzionati, sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta fiscale integrata.
Va da sé che, in tal caso, come, peraltro, già previsto con la circolare ministeriale n.
249/E dell’11 ottobre 1996 , l’ammontare dei corrispettivi certificati da scontrino
fiscale e oggetto di fatturazione differita, vanno scorporati dal totale giornaliero.
In caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione
differita, gli stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini
della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi
concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite».
Le precisazioni richiamate non risultano superate dalla legge 27 dicembre 2017, n.
205, la quale, all’articolo 1, commi 909 e ss., ha introdotto un obbligo generalizzato
di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Infatti, come evidenziato in molteplici occasioni durante l’evoluzione normativa
sfociata nel citato obbligo generalizzato (si vedano, ad esempio, le risoluzioni nn.
88/E del 19 ottobre 2015 e 98/E del 25 novembre 2015 , nonché, da ultimo, la
circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 ), la disciplina in materia di fattura elettronica non
ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”, con la
conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che la
caratterizzano, continuano a trovare applicazione le regole ed i relativi chiarimenti
precedenti con riferimento generale alla fatturazione.
In questo senso, peraltro, vanno lette anche le istruzioni contenute nelle specifiche
tecniche, di cui all’allegato A al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 (disponibili, con i relativi aggiornamenti,
sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it) laddove,
nelle ipotesi di fatture elettroniche precedute da scontrino, si prevede la compilazione
del blocco informativo “AltriDatiGestionali” con specifiche informazioni (quali, ad
esempio, per il “RiferimentoTesto” «l’identificativo alfanumerico dello scontrino»).
Alla luce di quanto sopra, fatta salva l’ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione
elettronica, deve escludersi che, dal 1° gennaio 2019, la c.d. “fattura con scontrino”
citata dall’istante possa avere forma analogica”.

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