Circolare 21 dicembre 2018, n. 20/E, dell’Agenzia delle entrate
“Premessa
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’applicazione
dell’aliquota IVA ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli ed alle relative
prestazioni rese da intermediari, a seguito della modifica normativa introdotta dalla
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) al n. 119) della Tabella A,
Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Tali chiarimenti vengono formulati considerando anche le modalità operative che
caratterizzano l’organizzazione degli eventi spettacolistici ed il contenuto delle
prestazioni rese dai soggetti che intervengono nella filiera.
1. Le novità in tema di operazioni soggette ad aliquota IVA agevolata del 10
per cento [modifica introdotta dall’articolo 1, comma 340, della legge di
bilancio 2018 al n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del
1972]
A seguito della modifica normativa apportata dalla legge di bilancio 2018 (1), il
n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 (che elenca le
operazioni soggette ad aliquota IVA agevolata del 10 per cento; di seguito, per
semplicità, Tabella A, Parte III) prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per
cento per i “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 123),
nonché [per] le relative prestazioni, rese da intermediari”.
Il citato n. 119), nella formulazione previgente alla predetta modifica,
prevedeva l’applicazione dell’aliquota agevolata unicamente per i “contratti di
scrittura connessi con gli spettacoli teatrali”, dovendosi intendere per tali i contratti
di scrittura connessi con tutti gli spettacoli individuati al successivo n. 123) della
stessa Tabella A, Parte III (2).
Il numero 123) della Tabella A, Parte III si riferisce, in particolare, all’aliquota IVA applicabile ai corrispettivi dovuti dagli spettatori all’organizzatore
dello spettacolo per assistere alle seguenti manifestazioni spettacolistiche ivi
indicate: “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto,
prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere,
compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti”.
(1) Articolo 1, comma 340, della legge di bilancio 2018 che ha riformulato il n. 119) della Tabella A, Parte III,
allegata al DPR n. 633 del 1972.
(2) E ciò in base al contenuto della norma di interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 300, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
Come precisato nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio
2018, la modifica normativa, in primo luogo, esplicita nel testo del n. 119) della
Tabella A, Parte III quanto già contenuto nella norma di interpretazione autentica
recata dal citato articolo 1, comma 300, della legge finanziaria 2007, vale a dire che
i contratti di scrittura ai quali si applica l’aliquota IVA agevolata del 10 per cento
sono quelli connessi con tutti gli spettacoli individuati al citato n. 123) della stessa
Tabella A, Parte III.
La medesima relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2018
afferma che l’intervento normativo in argomento, in secondo luogo, estende
l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento anche ai casi in cui le operazioni di
cui al n. 119) siano effettuate attraverso un intermediario, eliminando possibili
distorsioni applicative dell’imposta.
La modifica normativa in esame è intervenuta al fine di adeguare la disciplina
IVA alla prassi del settore, nella quale si riscontra – come, ad esempio, nel caso di
concerti vocali e strumentali – la presenza della figura di intermediari (spesso
definiti come “produttori” o “impresari”) che scritturano gli artisti e stipulano
contratti con altri soggetti che concorrono a vario titolo alla realizzazione dello
spettacolo.
L’insieme delle operazioni oggetto dei contratti stipulati con gli artisti e con
gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione dello spettacolo sono poi venduti,
nell’ambito di un “pacchetto” unitario, dall’intermediario all’“organizzatore” dello
spettacolo (soggetto quest’ultimo che offre l’evento spettacolistico agli spettatori-
utenti).
Tale prassi trova fondamento nel carattere articolato che caratterizza taluni
eventi spettacolistici i quali richiedono un ampio apparato organizzativo nell’ambito
del quale la complessiva connotazione artistica dell’evento è resa attraverso
operazioni che, in via diretta ed immediata, caratterizzano e connotano sotto il
profilo artistico la manifestazione spettacolistica.
Pertanto, è in considerazione di tale prassi del settore che va individuata la
ratio della modifica normativa operata dalla legge di bilancio 2018 la quale, come
sopra esposto, nel disciplinare l’ambito applicativo dell’aliquota IVA agevolata del
10 per cento ai sensi del citato n. 119), ha inserito nella predetta disposizione il
riferimento – accanto alle prestazioni oggetto dei “contratti di scrittura” – alle
“relative prestazioni, rese da intermediari”.
Va peraltro rilevato – considerando sempre a titolo esemplificativo il settore
dei concerti vocali e strumentali – che l’inserimento di alcune operazioni, ulteriori
rispetto alle prestazioni degli artisti, nell’ambito del “pacchetto” unitario venduto
dall’intermediario all’organizzatore, può talvolta avvenire sulla base delle
indicazioni fornite dagli artisti stessi, i quali individuano, in tal modo, i beni e i
servizi che, congiuntamente alle prestazioni dagli stessi rese, considerano necessari
ed indispensabili al fine di connotare sotto il profilo artistico l’esibizione.
2. Ambito applicativo dell’aliquota IVA del 10 per cento in base al nuovo n.
119) della Tabella A, Parte III
In merito alla portata della modifica normativa descritta nel precedente
paragrafo n. 1, va rilevato che l’espressa menzione della figura dell’intermediario
nella disposizione del n. 119) in esame non comporta la riconducibilità, nell’ambito
applicativo dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento ai sensi di tale disposizione,
di tutte le prestazioni relative alla produzione e all’organizzazione dello spettacolo.
La previsione agevolativa di cui trattasi, infatti, come già anticipato, deve
essere riferita solo a quelle operazioni che, in via diretta ed immediata,
caratterizzano e connotano sotto il profilo artistico la manifestazione spettacolistica.
Tale interpretazione del perimetro applicativo del nuovo n. 119) si fonda
anche sull’esigenza di garantire la compatibilità della normativa nazionale rispetto
alle previsioni del diritto dell’Unione europea in materia di IVA e, in particolare, con
la disposizione recata dal n. 9) del vigente Allegato III della Direttiva n.
2006/112/CE la quale prevede la possibilità di applicare un’aliquota agevolata alle
“prestazioni di servizi fornite da o diritti da versare a scrittori, compositori e artisti
interpreti”.
In tale ottica, considerando sempre a titolo esemplificativo l’ipotesi di
concerti vocali e strumentali, si ritiene che l’aliquota IVA agevolata del 10 per cento
trovi applicazione, anzitutto, alle prestazioni rese dagli artisti, sia nel caso in cui il
relativo rapporto contrattuale venga intrattenuto da questi ultimi direttamente con
l’organizzatore dello spettacolo, sia nel caso in cui gli artisti vengano scritturati dal
produttore-intermediario.
Relativamente al rapporto contrattuale tra l’intermediario e l’organizzatore,
l’aliquota IVA agevolata del 10 per cento trova applicazione, inoltre, in base al
nuovo n. 119), anche per le operazioni strettamente connesse e direttamente
strumentali alla realizzazione dello spettacolo, relative all’assistenza musicale,
all’allestimento delle strutture e degli impianti audio e video e all’assistenza per
detti impianti. Trattasi, in particolare, di prestazioni inserite, unitamente alla
prestazione dell’artista, nell’ambito del “pacchetto” venduto dal produttore-intermediario all’organizzatore.
Va precisato, tuttavia, che, sempre per quanto attiene al rapporto tra
l’intermediario e l’organizzatore dello spettacolo, in forza del nuovo n. 119),
l’aliquota IVA del 10 per cento trova applicazione solo qualora il “pacchetto”
venduto dall’intermediario ricomprenda unicamente operazioni caratterizzate da una
significativa componente artistica, in coerenza con le sopra citate previsioni del
diritto dell’Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto recate dalla
Direttiva n. 2006/112/CE.
Rientrano tra queste ultime le operazioni che siano: i) direttamente funzionali
all’esibizione degli artisti e ii) volte a connotare il contenuto ed il messaggio
artistico con riferimento all’evento spettacolistico complessivamente considerato.
La stretta connessione e la diretta strumentalità con la prestazione artistica
deve risultare dall’oggettivo contenuto delle operazioni che fanno parte del
“pacchetto” venduto dall’intermediario all’organizzatore.
In sostanza, ai fini della stretta connessione e della diretta strumentalità con le
prestazioni artistiche delle operazioni inserite nel “pacchetto” venduto
dall’intermediario all’organizzatore, risulta essenziale che le relative prestazioni
trovino riscontro nella complessiva configurazione della performance
spettacolistica.
A tale riguardo, può costituire utile elemento ai fini della conferma della
sussistenza dei predetti connotati di connessione e di diretta strumentalità con le
prestazioni artistiche anche la configurazione dell’evento spettacolistico operato
dagli artisti nell’ambito dei contratti stipulati da questi ultimi con l’intermediario,
qualora in tali contatti sia riscontrabile la descrizione dei vari aspetti che
contraddistinguono, sotto il profilo della caratterizzazione del messaggio artistico,
le modalità realizzative dell’evento spettacolistico richieste dagli artisti.
A titolo esemplificativo, sempre con riferimento all’ambito dei concerti
vocali e strumentali, relativamente al rapporto tra l’intermediario e l’organizzatore,
rientrano nell’ambito dell’aliquota IVA del 10 per cento le prestazioni relative
all’allestimento del palco, dei fondali e, più in generale delle scenografie, qualora la
realizzazione delle relative componenti sceniche sia necessaria, anche in base alle
particolari e specifiche direttive impartite dall’artista, al fine di connotare, sotto il
profilo dell’identità e dell’originalità, l’evento spettacolistico.
In tale contesto, sempre a titolo esemplificativo, l’aliquota IVA del 10 per
cento sarà applicabile, nel medesimo rapporto tra l’intermediario e l’organizzatore,
anche per quanto attiene alle prestazioni afferenti alla realizzazione e alla successiva
gestione nel corso dello spettacolo degli impianti audio e/o video, laddove gli aspetti
concernenti il suono e/o le luci rivestano, anche secondo le specifiche indicazioni
dell’artista, particolare rilievo nella caratterizzazione del contenuto artistico
dell’evento spettacolistico.
Restano, invece, escluse in ogni caso dall’ambito applicativo del n. 119) in
esame le operazioni che, seppure correlate alla realizzazione dell’evento
spettacolistico, non concorrono a connotare lo stesso evento sotto il profilo artistico.
Trattasi, con particolare riferimento al settore dei concerti vocali e strumentali, delle
operazioni mediante le quali il produttore-intermediario si impegna a procurare
all’organizzatore dello spettacolo, ad esempio:
– la realizzazione e/o la messa a disposizione di attrezzature non caratterizzanti
sotto il profilo artistico la manifestazione (allestimento dei camerini,
approntamento delle transenne, predisposizione dei bagni chimici, ecc.);
– la disponibilità del personale impegnato in mansioni non connotate da un
contenuto artistico (direttori di produzione e tour manager, personale
impiegato per le pulizie, per i servizi di accoglienza e controllo, per la
distribuzione di manifesti e volantini, ecc.);
– i servizi di carattere promozionale (pubblicità, produzione e stampa manifesti
e volantini, ufficio stampa, ecc.);
– servizi vari quali il trasporto di persone, di materiali e attrezzature, le
prestazioni alberghiere, i servizi di catering, i servizi correlati in generale allo
svolgimento di pratiche amministrative, ecc.
Va precisato che, allo scopo di dare prova, in sede di verifica da parte
dell’Amministrazione finanziaria, della corretta applicazione dell’aliquota del 10 per
cento di cui al citato n. 119), è necessario che i rapporti contrattuali tra le parti siano
documentati in forma scritta e che i relativi documenti siano conservati secondo la
normativa vigente sino al termine di decadenza del potere di accertamento e
riscossione.
In sintesi, nel caso in cui nella filiera intervenga l’intermediario, sotto il
profilo del trattamento fiscale dei rapporti contrattuali da quest’ultimo intrattenuti,
l’aliquota IVA agevolata del 10 per cento trova applicazione, ai sensi del riformulato
n. 119) della Tabella A, Parte III:
– nel rapporto contrattuale tra artisti e intermediario, relativamente alle
prestazioni rese dagli artisti;
– nell’ambito del “pacchetto” venduto dall’intermediario all’organizzatore,
relativamente alle prestazioni degli artisti nonché alle operazioni (anche
indicate dai medesimi artisti) strettamente connesse e funzionali alla
realizzazione dello spettacolo ed alla connotazione artistica dello stesso.
Si applica, invece, l’aliquota IVA ordinaria (o, a seconda dei casi, l’aliquota o
il regime propri in base alla specifica disciplina) nell’ambito dei rapporti tra
l’intermediario ed i terzi fornitori per tutti i beni ed i servizi che l’intermediario
acquista da questi ultimi al fine di comporre il “pacchetto” da vendere
all’organizzatore sulla base delle indicazioni degli artisti.
Si precisa che i chiarimenti sopra forniti in merito al nuovo n. 119) della
Tabella A, Parte III, si applicano, come già chiarito al precedente paragrafo n. 1, ai
“contratti di scrittura” ed alle “relative prestazioni, rese da intermediari”, con
riferimento a tutte le tipologie di spettacoli individuate dal n. 123) della stessa
Tabella A, Parte III.
Ciò comporta che quanto sopra chiarito a titolo esemplificativo in relazione ai
concerti vocali e strumentali trova applicazione anche con riguardo agli spettacoli
teatrali di qualsiasi tipo ed a tutti gli altri spettacoli elencati nel citato n. 123) della
Tabella A, Parte III, tenendo conto, naturalmente, delle peculiarità relative agli
aspetti organizzativi, alle modalità di scritturazione degli artisti e al ruolo degli
intermediari che contraddistinguono le varie forme spettacolistiche.
Pertanto, anche per gli altri spettacoli elencati dal n. 123) di cui trattasi –
considerando comunque le specificità di ciascuna tipologia di essi – valgono le
considerazioni sopra svolte, con riguardo ai concerti vocali e strumentali, in merito
alle condizioni e ai requisiti per la fruizione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per
cento ai sensi del n. 119), tra i quali quelli relativi alla stretta connessione e alla
diretta strumentalità con le prestazioni artistiche delle prestazioni rese dagli
intermediari.
Si fa presente, da ultimo, che la modifica normativa apportata al n. 119) in
argomento dalla legge di bilancio 2018 ha carattere innovativo rispetto al contenuto
della previgente formulazione e, pertanto, il nuovo n. 119) trova applicazione, alle
condizioni sopra chiarite, per le operazioni oggetto di intermediazione da
considerarsi effettuate – ai sensi della disciplina IVA recata dal DPR n. 633 del 1972
– a partire dal 1° gennaio 2018”.