22 Dicembre, 2018

Provv. dir. Agenzia entrate 21 dicembre 2018, n. 524526

1. Modiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile
2018 concernente “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture
elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative
variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione
telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi
transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.
1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 1.2 è aggiunto, infine, il seguente periodo:
“Ai fini del presente provvedimento per “dati fattura” si intendono i dati
fiscalmente rilevanti di cui all’articolo 21 del d.P.R. 633 del 1972, ad
esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g), e alle altre disposizioni
tributarie nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione
elettronica attraverso il SdI, riportati in allegato (Allegato B), compreso il
codice hash di cui al punto 4.8.”.
b) al punto 2.2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo
SFTP.”.
c) Al punto 3.1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo
SFTP.”.
d) il punto 5.3 è sostituito dal seguente:
“5.3 La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro
duplicati informatici, servizio offerto dall’Agenzia delle entrate
nell’ambito del quale la stessa opera in qualità di responsabile del
trattamento dei dati personali in nome e per conto del titolare e accessibile
previa adesione al servizio effettuata con le modalità di cui al successivo
punto 8-bis, è consentita anche agli intermediari individuati dall’articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal
cessionario/committente. Il conferimento/revoca della delega è effettuato
con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 5 novembre 2018. L’intermediario delegato al predetto servizio
è abilitato anche alla consultazione dei dati delle fatture transfrontaliere di
cui al successivo punto 9 e dei dati rilevanti ai fini IVA relativi alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, trasmessi ai sensi della
normativa vigente.”.
e) il punto 5.4 è sostituito dal seguente:
“5.4 L’utilizzo del servizio di registrazione, di cui al punto 8.1, del canale
e dell’indirizzo telematico prescelto per la ricezione dei file è consentito
anche attraverso gli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, del
d.P.R. n. 322 del 1998, appositamente delegati dal cessionario/committente.
Il conferimento/revoca della delega è effettuato
con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 5 novembre 2018.”.
f) Al punto 8.1, il 5° punto elenco è sostituito dal seguente:
“– un servizio, offerto dall’Agenzia delle entrate nell’ambito del quale la
stessa opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali e
accessibile previa adesione effettuata con le modalità di cui al successivo
punto 8-bis, di consultazione e acquisizione dei file delle fatture
elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all’interno di un’area
riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. I file delle fatture
elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata
area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
ricezione da parte del SdI;”.
g) Dopo il punto 8 sono aggiunti i seguenti:
“8-bis Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture
elettroniche o dei loro duplicati informatici
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e
acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
nell’ambito del quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei
dati personali, accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi
mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito
web dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 3 maggio 2019.
Gli operatori IVA effettuano l’adesione al servizio anche attraverso gli
intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998
appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle
fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti –
cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate
memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in
consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione.
I file delle fatture elettroniche memorizzati sono cancellati entro 30 giorni
dal termine del periodo di consultazione, di cui al punto 8.1.
Al soggetto che non abbia effettuato l’adesione sono resi disponibili in
consultazione esclusivamente i dati fattura di cui al punto 1.2 fino al 31
dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione di riferimento.
In assenza di adesione effettuata da almeno una delle parti –
cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate,
dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei
file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fattura di
cui al punto 1.2, riportati in allegato al presente provvedimento. Tali dati
sono resi disponibili in consultazione nell’area riservata del sito web
dell’Agenzia delle entrate. Per gli operatori IVA, la consultazione può
essere effettuata anche attraverso gli intermediari di cui all’articolo 3,
comma 3, del d.P.R. 322 del 1998 appositamente delegati. Al
cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione
al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle
fatture elettroniche ricevute.
Il recesso dal servizio è effettuato mediante la medesima funzionalità resa
disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e,
per gli operatori IVA è effettuato anche attraverso gli intermediari di cui
all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. 322 del 1998 appositamente delegati al
servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei
loro duplicati informatici.
Il recesso è immediatamente efficace e comporta l’interruzione del
servizio di consultazione di tutte le fatture emesse/ricevute.”.
“8-ter Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro
duplicati informatici nel periodo transitorio
Al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai
contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la
totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, fino al 3 maggio 2019, data
di disponibilità della funzionalità di adesione, e per i sessanta giorni
successivi, periodo previsto per effettuare l’adesione stessa, l’Agenzia
procede alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche
e le rende disponibili in consultazione, su richiesta, al cedente/prestatore,
al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati. Al
cessionario/committente consumatore finale, su richiesta, al termine del
periodo transitorio saranno rese disponibili in consultazione le fatture
elettroniche ricevute.
La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle
fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici comporta la
cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio entro 30 giorni
dal termine del periodo per effettuare l’adesione.
h) il punto 10.3 è sostituito dal seguente:
“10.3 In caso di adesione al servizio di consultazione, con conseguente
memorizzazione dei file XML delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle
entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i dati dei file per le
attività di controllo, di cui agli articoli 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con le modalità di cui al decreto
ministeriale previsto dall’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n.
127 del 2015 sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali. Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di
variazione è effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo
svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o
professionali del contribuente, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto del
Contribuente.”.
i) il punto 10.4 è sostituito dal seguente:
“10.4 Tutti i dati contenuti nelle fatture elettroniche, nelle note di
variazione ed eventualmente negli allegati, nonché nelle comunicazioni
dei dati delle operazioni transfrontaliere, sono raccolti in una banca dati
dedicata e sono trattati dall’Agenzia delle entrate, in qualità di
responsabile del trattamento dei dati personali, al solo fine di consentire
agli operatori economici o ai loro delegati l’invio e la ricezione degli stessi
mediante il Sistema di Interscambio. Gli operatori economici o gli
intermediari da essi delegati come stabilito al punto 8-bis possono, a
richiesta ed alle condizioni previste nella funzionalità di adesione al
servizio consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro
duplicati informatici, consultarli o scaricarli dalla propria area riservata
del sito web dell’Agenzia delle entrate. Anche il consumatore finale può
effettuare, a richiesta ed alle condizioni previste nella funzionalità di
adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture
elettroniche o dei loro duplicati informatici, la consultazione dei suddetti
dati dalla propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.
In caso di mancata adesione da parte degli operatori economici o del
consumatore finale l’Agenzia delle entrate procede alla cancellazione dei
dati mantenendo esclusivamente i dati fattura di cui al punto 1.2.
Tali dati, contenuti nelle fatture elettroniche e trasmessi attraverso la app,
la procedura web, la PEC o il canale telematico SFTP o web service,
nonché i dati delle operazioni transfrontaliere, sono raccolti e archiviati in
una banca dati dedicata e trattati dall’Agenzia delle entrate in applicazione
delle disposizioni normative vigenti in materia tributaria, per lo
svolgimento, in particolare, delle attività di assistenza, di controllo
finalizzato all’erogazione dei rimborsi, di elaborazione dei dati per attività
di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale che possono
essere effettuati anche attraverso l’attività di analisi dei dati di natura
fiscale presenti nelle fatture congiuntamente ai dati presenti nelle banche
dati dell’Agenzia delle entrate ed in conformità ai relativi provvedimenti
del Direttore dell’Agenzia, nel rispetto delle garanzie previste dal
Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tali dati
sono conservati dall’Agenzia delle entrate fino al 31 dicembre dell’ottavo
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di
riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.”.

2. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5
novembre 2018 concernente “Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per
l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica”.
2.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre
2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 1.1, alla lettera j), il primo punto elenco è sostituito dal seguente:
“gestire il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture
elettroniche o dei loro duplicati informatici (adesione al servizio, recesso,
ricerca, consultazione e acquisizione di tutte le fatture elettroniche emesse
e ricevute attraverso il SdI); i file delle fatture elettroniche sono
disponibili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
ricezione da parte del SdI, salvo recesso;”.

3. Aggiornamento del modulo per il conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo
dei servizi di fatturazione elettronica e individuazione dei “dati fattura”
3.1 E’ aggiornato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe per
l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, approvato con il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018
ed è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (allegato A del
presente provvedimento).
3.2 È approvato l’allegato B al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 30 aprile 2018, contenente la lista dei “dati fattura” che l’Agenzia
delle entrate memorizzerà per lo svolgimento delle attività istituzionali
(allegato B);
3.3 È approvato l’avviso che informa gli utenti sulla necessità di temporanea
memorizzazione dei file XML delle fatture che lo interessano in qualità di
cedente/prestatore o cessionario/committente per il corretto funzionamento
del processo di fatturazione elettronica (allegato C).

4. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
4.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della
predisposizione del presente provvedimento così come previsto dall’articolo
2 quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali). Il Garante si è espresso con il
provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018.

(Omessi gli allegati).

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