17 Maggio, 2019

Ris. 17 maggio 2019, n. 50/E, dell’Agenzia delle entrate

“Quesito. Alcuni uffici territoriali della Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate
di X, rappresentano dubbi interpretativi in ordine alla corretta applicazione
dell’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio
per il 2019) che ha esteso il regime della ‘cedolare secca’ alle unità immobiliari
classificate nella categoria catastale C/1.
Nello specifico il dubbio riguarda la possibilità di avvalersi del regime
sostitutivo della ‘cedolare secca’ di cui all’articolo 3 del D.lgs. 14 marzo 2011 n.
23, per la locazione di un immobile di categoria catastale C/1 da parte di un
conduttore che agisce nell’esercizio di attività di impresa.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. Al riguardo non viene prospettata alcuna soluzione interpretativa.

Parere dell’Agenzia delle entrate. L’articolo 1, comma 59, prevede che “Il canone di locazione relativo ai
contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate
nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le
pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa
rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime
della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, con l’aliquota del 21 per cento.
Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora
alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i
medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla
scadenza naturale”.
La norma in esame estende, dunque, la disciplina di cui all’articolo 3 del
D.lgs. n. 23 del 2011, che ha istituito il regime della ‘cedolare secca’, con l’aliquota
del 21 per cento, anche ai canoni derivanti dalla stipula dei contratti di locazione,
effettuata nel 2019, aventi ad oggetto immobili destinati all’uso commerciale
classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) e relative pertinenze
(locate congiuntamente alle unità immobiliari C/1). Per usufruire di tale regime
opzionale, l’unità immobiliare C/1, oggetto della locazione, deve avere una
superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadrati.
Per effetto delle citate previsioni, ai canoni derivanti dalla stipula dei contratti
di locazione in argomento, trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni
contenute nel D.lgs. n. 23 del 2011.
Si rammenta che il regime previsto dall’articolo 3 del D.lgs. n. 23 del 2011,
introdotto a partire dal 2011, è un regime opzionale di tassazione dei contratti di
locazione degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, la cui
applicazione sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali, nonché le imposte di
registro e di bollo, dovute per il contratto di locazione di immobili abitativi locati
con finalità abitative da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di imprese o
arti e professioni.
Come ha avuto modo di chiarire questa amministrazione con la circolare 1°
giugno 2011, n. 26/E , per l’applicazione della ‘cedolare secca’ occorre porre rilievo
anche all’attività del conduttore, restando esclusi dal regime i contratti aventi ad
oggetto immobili abitativi conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di
attività di impresa o di arti e professioni.
Al riguardo, si precisa che tale ultima condizione non deve, invece, essere
soddisfatta nel caso di locazione di immobili rientranti nella categoria C/1, oggetto
del presente quesito, tenuto conto che tali contratti hanno ad oggetto proprio
immobili da destinare ad attività commerciale.
Nelle schede di lettura alla legge di bilancio 2019 (AS 981 del 10 dicembre
2018) viene, infatti, chiarito che la previsione normativa introdotta con l’articolo 1,
comma 59, della legge in commento interessa la locazione di immobili di categoria
catastale C/1, quali negozi e botteghe ovvero locali per attività commerciale di
vendita o rivendita di prodotti, restando escluse, ad esempio, le locazioni di
immobili ad uso uffici o studi privati (categoria catastale A/10).
Possono, pertanto, accedere al regime della ‘cedolare secca’ anche le
locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone
fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale.
Resta ferma, invece, per quanto attiene alla figura del locatore, titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, che lo stesso
sia una persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e
professioni, così come chiarito con la citata circolare n. 26/E del 2011”.

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