Ris. 6 luglio 7 2018, n. 51/E, dell’Agenzia delle entrate
“Quesito. Il sig. Alfa, cittadino italiano, chiede chiarimenti in ordine all’applicabilità al suo caso concreto e personale del regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147.
In particolare l’interpellante riferisce che, in data 23 agosto 2015, ha trasferito la propria residenza in Svizzera e, contestualmente, ha fatto richiesta di iscrizione all’AIRE.
Il 2 settembre 2015, ha iniziato a collaborare con la società Beta a Zurigo. Il rapporto di lavoro ha avuto decorrenza fino al 30 settembre 2017.
A seguito dell’interruzione del suddetto rapporto di lavoro, l’istante ha trasferito nuovamente la propria residenza in Italia e ha intrapreso un nuovo rapporto lavorativo con una società italiana a partire dal 3 ottobre 2017.
Attualmente l’istante è residente in Italia ma, per l’anno 2017, risulta fiscalmente residente in Svizzera, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
L’istante chiede di conoscere se risulta in possesso dei requisiti per poter accedere ai benefici previsti dall’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. Il sig. Alfa ritiene di essere in possesso dei requisiti per usufruire dei benefici di cui al comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs n. 147 del 2015, in quanto è cittadino dell’Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che ha svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente fuori dall’Italia per almeno ventiquattro mesi.
Parere dell’Agenzia delle entrate. L’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 disciplina il regime speciale per i lavoratori impatriati, al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni. La disposizione prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di imponibilità del reddito prodotto in Italia nella misura del 50 per cento, in favore di soggetti che trasferiscano la residenza nel territorio dello Stato.
L’agevolazione è applicabile a decorrere dal periodo di imposta in cui il soggetto trasferisce la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR e per i quattro periodi di imposta successivi, ove ricorrano i requisiti e le condizioni previsti, alternativamente, dal comma 1 o dal comma 2 dell’art. 16 del d.lgs n. 147 del 2015.
In particolare, il comma 2 prevede che sono destinatari del beneficio fiscale in esame i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, o
– hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, la norma presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio.
A tal fine, si osserva che l’art. 16 del d.lgs n. 147 del 2015 non indica espressamente, per i soggetti di cui al comma 2, un periodo minimo di residenza estera, come, invece, previsto per i soggetti di cui al comma 1 del medesimo art. 16 (permanenza all’estero per i cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento in Italia).
Considerato, tuttavia, che il citato comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, la scrivente ritiene che, per tali soggetti, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso al regime agevolativo.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono fra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Per fruire del beneficio fiscale ai sensi del citato articolo 16, comma 2, il soggetto, per i due periodi di imposta antecedenti a quello in cui si rende applicabile l’agevolazione, non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non deve avere avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la dimora abituale, circostanze, queste ultime, che richiedono verifiche di fatto non esperibili in questa sede.
Nel caso rappresentato, il sig. Alfa, cittadino italiano, nel presupposto della veridicità di quanto dichiarato circa lo svolgimento dell’attività all’estero per un periodo superiore a 24 mesi e il possesso del titolo di laurea e, nel presupposto che, per gli anni 2016 e 2017, non sia stato fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR, risulta integrare i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 16 del d.lgs n. 147 del 2015.
Sussistendo tali condizioni, l’istante può, dunque, chiedere al proprio datore di lavoro l’applicazione del regime speciale previsto dall’art. 16 del d.lgs n. 147 del 2015 per i lavoratori impatriati, secondo quanto precisato nella circolare n. 17/E del 2017 , Parte II, a partire dal 2018 e per i quattro periodi d’imposta successivi”.