8 Luglio, 2018

Ris. 5 luglio 2018, n. 50/E, dell’Agenzia delle entrate

“Quesito. La Società Alfa svolge attività di trasporto di passeggeri, mediante l’utilizzo di natanti autorizzati ad esercitare il menzionato trasporto, con portata fino a 20 persone compreso il conducente. Inoltre, l’istante dichiara che, per i menzionati natanti, il Comune di … ha concesso le seguenti tipologie di licenza o autorizzazione: i) n. 7 licenze per servizio taxi; ii) n. 9 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente; iii) n. 12 licenze taxi più autorizzazioni per il noleggio con conducente c.d. “doppie” (i.e. il servizio taxi acqueo e il servizio di noleggio con conducente sono concessi con l’impiego del medesimo natante).
Relativamente alle modalità di utilizzo delle licenze o autorizzazioni da parte dei menzionati mezzi di trasporto, la società Alfa precisa che “sul territorio nazionale il singolo mezzo di trasporto può operare con una sola licenza o autorizzazione, o quella di taxi o quella di noleggio con conducente. Questa regola è derogata nel Comune di … a motivo della peculiarità e della limitata estensione degli spazi acquei idonei all’attività delle imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri, spazi che non consentono mai uno stanziamento fisso adeguato (basti pensare che il numero complessivo di imbarcazioni adibite al servizio ammonta a circa 300). (..) L’assenza di spazi acquei dedicati alla sosta condiziona in uguale misura tutti i mezzi, indipendentemente dal tipo di licenza o autorizzazione di cui sono dotati. La concreta operatività è identica per qualunque licenza: che si tratti di taxi, noleggio o mezzo con licenza doppia il servizio inizia di regola su prenotazione telefonica oppure online, eventualmente canalizzata per il tramite di consorzi, cooperative, agenzie di viaggio o tour operator”.
La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017) è intervenuta anche sul trattamento fiscale dei servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza continuano ad essere assoggettate ai fini IVA al regime di esenzione, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 14), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mentre i restanti servizi di trasporto urbano di persone, effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare, fuoriescono da tale regime di esenzione e sono assoggettati all’aliquota IVA del 5 per cento, ai sensi della tabella A, parte II-bis, n. 1-ter, allegata al menzionato d.P.R. n. 633 del 1972.
Tutto ciò premesso, l’istante chiede di conoscere, ai sensi delle menzionate modifiche normative, il corretto trattamento ai fini IVA del trasporto dei passeggeri nella città di … con mezzi autorizzati al trasporto di massimo 20 persone.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. In merito al trattamento ai fini IVA delle prestazioni relative al trasporto dei passeggeri effettuate mediante imbarcazioni con portata fino a 20 persone (compreso il conducente), l’istante ritiene che per effetto della peculiarità dell’attività in oggetto, tali prestazioni siano riconducibili tra “le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza” e, come tali esenti dal tributo, indipendentemente dalla tipologia di licenza o autorizzazione riferibile al singolo natante.

Parere dell’Agenzia delle entrate. In via preliminare, si osserva che l’articolo 1, commi 33-35, della legge 11dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017) ha modificato, a decorrere dal 1°gennaio 2017, la disciplina applicabile alle prestazioni di servizio di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.
In particolare, il comma 33 dell’articolo 1 della menzionata legge di bilancio 2017 ha modificato l’articolo 10, primo comma, n. 14), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, eliminando dall’ambito applicativo del regime di esenzione IVA le menzionate prestazioni di servizio e prevedendo il loro contestuale inserimento nel nuovo numero1-ter della Tabella A, parte II-bis, allegata al menzionato d.P.R. n. 633, del 1972, che disciplina i beni e servizi assoggettati all’aliquota IVA del 5 per cento.
Più precisamente, la precedente formulazione dell’articolo 10, primo comma, n. 14), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevedeva l’esenzione per le “prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza o altri mezzo di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare”. Per effetto delle menzionate modifiche, il novellato articolo 10, primo comma, n. 14), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede il mantenimento della esenzione Iva relativamente alle sole “prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza”.
Secondo la nuova formulazione della menzionata disposizione normativa, pertanto, l’esenzione IVA è applicabile ai trasporti di persone che:
– avvengono in ambito c.d. urbano ovvero tra Comuni non distanti oltre cinquanta chilometri;
– sono effettuati mediante “veicoli da piazza”, per tali intendendosi quelli adibiti al servizio di taxi che è ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea, così come definiti dall’articolo 2 della Legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21 (c.d. Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). Nella Risoluzione del Ministero delle Finanze del 21 novembre 1988, n. 650613, è stato precisato che, sulla base della disciplina relativa al trasporto pubblico urbano non di linea di persone effettuato con natanti nell’ambito territoriale del Comune di …, il trasporto di persone è assimilabile per natura e disciplina a quello effettuato mediante veicoli da piazza (taxi acquei).
Alla luce del quadro normativo tracciato consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, continuano a mantenere l’esenzione le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate per via terrestre mediante veicoli da piazza (taxi) e quelle effettuate per acqua, purché rese con veicoli da piazza, quali taxi acquei, nonché le prestazioni rese a mezzo gondole o motoscafi.
Diversamente, per effetto del numero 1-ter) nella Tabella A parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dalla legge di stabilità per il 2017, sono imponibili, e soggiacciono all’aliquota IVA del 5 per cento, le prestazioni di trasporto urbano di persone rese con mezzi abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare non equiparabili ai taxi.
Infine, le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi diversi dai veicoli da piazza e diversi da quelli abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, nonché le prestazioni di trasporto extraurbano a prescindere dal mezzo con cui sono effettuate, sono da assoggettare ad IVA con aliquota del 10 per cento, ai sensi della Tabella A, parte III, n. 127-novies, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Ciò premesso, si fa presente che, alla luce della peculiare regolamentazione dell’attività – di trasporto dei passeggeri espletata dall’istante – alla Società è concesso, con riguardo all’utilizzo del medesimo natante, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi acqueo e del servizio di noleggio con conducente, in deroga a quanto ordinariamente previsto per il resto del territorio nazionale.
Ciò dipende dalla peculiarità del territorio in cui, tra l’altro, come evidenziato dall’istante in premessa, la concreta operatività è identica per qualunque licenza: che si tratti di taxi, noleggio o mezzo con licenza doppia. Infine, si fa presente che nel Comune di … la peculiarità del territorio consente unicamente l’esistenza di un servizio di trasporto di persone urbano non di linea effettuato via acqua; non esiste, infatti, nel suddetto Comune un’altra alternativa all’espletamento di tale servizio (ad esempio, il trasporto effettuato su strada).
Pertanto, con riguardo al caso in esame, il trasporto acqueo urbano dei passeggeri effettuato mediante il servizio di noleggio con conducente non si troverebbe in una situazione di concorrenza diretta con il trasporto per via terra effettuato con il medesimo servizio di noleggio con conducente che soggiace all’aliquota del 10 per cento, ai sensi della citata Tabella A, parte III, n. 127-novies, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, tale da ingenerare problemi di compatibilità con le disposizioni rilevanti della direttiva 2006/112/UE in materia di IVA, come interpretata dalla Corte di Giustizia europea (cfr. sentenza del 10 novembre 2011, Rank Group, Cause riunite C-259/10 e C-260/10 e sentenza del 27 febbraio 2014, Cause riunite C-454/12 e C-455/12).
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, limitatamente ai trasporti urbani di persone non di linea effettuati nel territorio di …, si ritiene che nell’ipotesi in cui il servizio di noleggio con conducente si configuri simile ad un servizio reso dal taxi acqueo, possa ammettersi l’esenzione contenuta nel più volte citato articolo 10, primo comma, n. 14), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Si precisa che la presente risposta riguarda esclusivamente la mera attività di noleggio con conducente e non l’utilizzo dei veicoli per servizi di trasporto privato ed esclusivo, a favore di ristretti gruppi di persone, organizzato anche a seguito di accordi con tour operator, finalizzato al soddisfacimento di esigenze turistico-ricreative, ivi compresi l’intrattenimento con musica e pasti, l’attività di guida turistica e simili”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *