4 Aprile, 2019

Decreto min. 22 marzo 2019, in G.U. n. 80 del 4.4.2019

Art. 1

Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni
erogate da parte delle strutture militari

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate, le strutture
sanitarie militari di cui all’art. 183, comma 6, e di cui agli
articoli 195 e 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie
sostenute presso le medesime strutture dalle persone fisiche a
partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle gia’ previste
dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175.

Art. 2

Modalita’ di trasmissione telematica

1. Le specifiche tecniche e le modalita’ operative relative alla
trasmissione telematica dei dati di cui all’art. 1 del presente
decreto sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, sentita l’Autorita’ garante per la protezione dei dati
personali, in conformita’ con le modalita’ previste dal decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015.
2. Le modalita’ tecniche di utilizzo dei dati di cui all’art. 1 del
presente decreto ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorita’ garante per la
protezione dei dati personali.
3. Per le finalita’ di cui all’art. 1, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Ministero
della difesa rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli
elenchi dei soggetti di cui al medesimo art. 1 del presente decreto.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

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