9 Gennaio, 2016

Decreto min. giustizia 23 dicembre 2015, in G.U. n. 5 del 8.1.2016

Art. 1

                        Definizioni e oggetto

  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' e la  documentazione
da esibire a corredo della richiesta di credito di imposta  da  parte
del richiedente, nonche' i controlli sull'autenticita' della stessa.
  2. Ai fini del presente decreto, per "richiedente"  si  intende  la
parte che ha corrisposto, nell'anno 2015,  il  compenso  all'avvocato
che lo  ha  assistito  nel  corso  di  uno  o  piu'  procedimenti  di
negoziazione assistita conclusi con successo, ovvero agli arbitri nel
procedimento di cui al capo I, del decreto- legge 12 settembre  2014,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre  2014,
n. 162, sempre che si sia concluso con lodo.
                               Art. 2

          Richiesta di attribuzione del credito di imposta

  1. La richiesta di attribuzione del credito di imposta deve  essere
proposta compilando l'apposito modulo (FORM), disponibile dal  giorno
10 gennaio 2016 in un'area dedicata,  denominata  "Incentivi  fiscali
alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al  decreto-legge  n.
132 del  2014"  del  sito  internet  del  Ministero  della  giustizia
("www.giustizia.it").
  2. Alla richiesta deve essere allegata:
  a) copia dell'accordo  di  negoziazione  assistita  e  prova  della
trasmissione dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli  avvocati  a
norma dell'articolo 11 del decreto legge 12 settembre 2014,  n.  132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.  162,
ovvero copia del lodo arbitrale che ha concluso  il  procedimento  di
cui al capo I del predetto decreto-legge, nonche' copia per  immagine
dell'originale o della copia autentica del  provvedimento  giudiziale
di trasmissione del fascicolo adottato a norma dell'articolo 1, comma
2, del medesimo decreto-legge;
  b) copia della fattura,  inerente  la  prestazione  di  cui  sopra,
rilasciata dall'avvocato o dall'arbitro;
  c) copia della quietanza, del bonifico,  dell'assegno  o  di  altro
documento  attestante   l'effettiva   corresponsione   del   compenso
nell'anno 2015.
  d) copia del documento di identita' del richiedente;
  3. In  caso  di  definizione  con  successo  di  piu'  negoziazioni
assistite, ovvero di piu' arbitrati conclusi con lodo, per i quali e'
stato  corrisposto  un  compenso  all'avvocato  o  agli  arbitri,  e'
necessario compilare un numero di richieste corrispondente al  numero
di procedure.
                               Art. 3

              Modalita' di trasmissione della richiesta

  1. La richiesta del credito di imposta e' trasmessa  esclusivamente
avvalendosi delle funzionalita' del sito internet di cui all'articolo
2, comma 1. La trasmissione deve essere effettuata non prima  dell'11
gennaio 2016 e, a pena di decadenza, entro l'11 febbraio 2016.
                               Art. 4

           Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto

  1. Il credito di imposta, riconosciuto in caso  di  successo  della
negoziazione, ovvero  di  conclusione  dell'arbitrato  con  lodo,  e'
commisurato,  secondo  criteri  di  proporzionalita',   al   compenso
corrisposto all'avvocato o all'arbitro fino alla concorrenza  di  250
euro ed  e'  determinato,  secondo  i  medesimi  criteri,  in  misura
corrispondente alle risorse stanziate,  nel  limite  di  spesa  di  5
milioni di euro per l'anno 2016.
  2. Per consentire  la  regolazione  contabile  delle  compensazioni
esercitate ai sensi dell'art. 6  del  presente  decreto,  le  risorse
stanziate  sono  trasferite  sulla  contabilita'  speciale  n.   1778
"Agenzia delle entrate - fondi di bilancio", aperta presso  la  Banca
d'Italia.
                               Art. 5

        Modalita' di comunicazione dell'esito della richiesta

  1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento per  gli  affari  di
giustizia, entro il 30 aprile 2016, comunica al richiedente l'importo
del credito  di  imposta  effettivamente  spettante  in  relazione  a
ciascuno dei procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge  12
settembre 2014, n. 132. La comunicazione ha luogo  con  le  modalita'
pubblicate nell'area dedicata di cui all'articolo 2, comma 1.
                               Art. 6

            Procedure di utilizzo del credito di imposta

  1. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione
dei redditi per l'anno 2015 ed e' utilizzabile in  compensazione,  ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e
successive modificazioni, a decorrere dalla data di ricevimento della
comunicazione ai beneficiari dell'importo spettante,  effettuata  dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 5, comma 1, del presente
decreto.  A  tal  fine,  il  modello  F24  deve   essere   presentato
esclusivamente tramite  i  servizi  telematici  offerti  dall'Agenzia
delle entrate, pena il  rifiuto  dell'operazione  di  versamento.  In
alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa  o
di  lavoro  autonomo  possono  utilizzare  il  credito  spettante  in
diminuzione delle imposte  dovute  in  base  alla  dichiarazione  dei
redditi.
  2. L'ammontare del credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione
tramite modello  F24  non  deve  eccedere  l'importo  comunicato  dal
Ministero  della  giustizia,  pena  lo  scarto   dell'operazione   di
versamento. Ai fini del  controllo  di  cui  al  periodo  precedente,
preventivamente alla comunicazione ai soggetti beneficiari di cui  al
comma 1, il Ministero della  giustizia  trasmette  all'Agenzia  delle
entrate, con modalita' telematiche definite  d'intesa,  l'elenco  dei
soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno  di
essi, nonche' le eventuali variazioni e revoche.
  3. Il credito l'imposta non da' luogo a  rimborso  e  non  concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte  sui  redditi,  ne'
del valore della produzione  netta  ai  fini  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
                               Art. 7

         Controlli e cause di revoca del credito di imposta

  1. Ai fini di cui all'articolo 6, nonche' allo scopo  di  agevolare
la raccolta dei dati per le finalita'  di  cui  all'articolo  11  del
decreto legge n. 132 del 2014, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 162 del 2014, i Consigli degli Ordini forensi trasmettono al
Ministero della giustizia, con cadenza trimestrale, un  elenco  degli
accordi di negoziazione loro comunicati a norma del predetto articolo
11,  comma  1,  classificandoli  con  le   modalita'   indicate   con
provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e
del  capo  del  Dipartimento  dell'organizzazione  giudiziaria.   Nel
medesimo provvedimento saranno indicate anche  le  modalita'  per  la
trasmissione dei dati di cui al presente articolo.
  2. Il credito di imposta  e'  revocato  nel  caso  venga  accertata
l'insussistenza dei requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  di  cui  al
presente decreto, ovvero nel caso la  documentazione  presentata,  di
cui all'articolo 2, contenga elementi non veritieri o sia  incompleta
rispetto  a  quella  richiesta.  Sono  fatte   salve   le   eventuali
conseguenze di legge civile, penale  ed  amministrativa  e,  in  ogni
caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito,  ai
sensi dell'articolo 8.
                               Art. 8

Procedure di recupero del credito di imposta illegittimamente fruito

  1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero  della
giustizia, si  accerti  l'indebita  fruizione,  anche  parziale,  del
credito d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto
delle condizioni richieste ovvero a  causa  della  non  eleggibilita'
delle spese sulla base delle quali e' stato determinato il beneficio,
il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma  6,  del  decreto-legge  25
marzo 2010, n. 40, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2010, n.  73,  provvede  al  recupero  del  relativo  importo,
maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  2. Ai fini dei controlli di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate
trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo  2017,
con modalita' telematiche definite d'intesa,  l'elenco  dei  soggetti
che hanno utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni
dei redditi e i modelli F24 ricevuti nell'anno 2016, con  i  relativi
importi.
  3. L'Agenzia delle entrate comunica  telematicamente  al  Ministero
della giustizia l'eventuale indebita fruizione,  totale  o  parziale,
del credito  d'imposta  di  cui  all'art.  1,  accertata  nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo.

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