5 Giugno, 2013

Ris. 31 maggio 2013, n. 38/E, dell’Agenzia delle entrate

“L’articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 ha dettato disposizioni in materia di denuncia e versamento, da parte delle società assicurative, dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare.

Con risoluzioni n.10/ E del 22 ottobre 2010, n. 30/E del 10 marzo 2011 e n. 59/E del 12 giugno 2012, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento spontaneo dell’imposta sulle assicurazioni, del contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC Auto, del contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, nonché delle relative sanzioni ed interessi.

Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione inviati ai sensi dell’articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • “A101”

 

  • “A102”
    • denominato “Imposta sulle assicurazioni – Erario – Acconto – art. 9, c. 1-bis, l. n. 1216/1961 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE”

 

  • “A103”
    • denominato “Interessi per ritardato/omesso versamento imposta sulle assicurazioni – Erario – l. n. 1216/1961 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE”

 

  • “A104”
    • denominato “Sanzioni sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi in applicazione delle disposizioni tributarie sulle assicurazioni e i contratti vitalizi –l. n. 1216/1961 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE”

 

  • “A105”
    • denominato “Contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota – art. 18, c. 1, l. n. 44/1999 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE”

 

  • “A106”
    • denominato “Interessi per ritardato/omesso versamento del contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota – art. 18, c. 1, l. n. 44/1999 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE”

 

  • “A107”

 

  • “A108”
    • denominato “Interessi per ritardato/omesso versamento dell’ imposta sulle assicurazioni RC Auto – Province – art. 60, d.lgs n. 446/1997 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE”

 

  • “A109”

 

  • “A110”
    • denominato “Interessi per ritardato/omesso versamento del contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC Auto – art. 334, d.lgs n. 209/2005 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE”

 

  • “A111”

 

  • “A112”
    • denominato “Interessi per ritardato/omesso versamento del contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC Auto – Friuli Venezia Giulia – art. 52, commi 4 e 5, l. n. 448/2001 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE”

 

  • “A113”
    • denominato “Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC Auto – Valle D’Aosta – art. 10, l. n. 690/1981 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE”

 

  • “A114”
    • denominato “Interessi per ritardato/omesso versamento del contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC Auto – Valle D’Aosta – art. 10, l. n. 690/1981 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE”

 

  • “A115”

 

  • “A116”
    • denominato “Interessi per ritardato/omesso versamento del contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC Auto – Trento – art. 2, c. 110, l. n. 191/2009 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE”

 

  • “A117”
    • denominato “Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC Auto – BOLZANO – art. 2, c. 110, l. n. 191/2009 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE”“A118”
    • denominato “Interessi per ritardato/omesso versamento del contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC Auto – BOLZANO – art. 2, c. 110, l. n. 191/2009 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE”

 

In sede di compilazione del modello F24 Accise, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione“, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati“, indicando nel campo “ente”, la lettera “A” e nei campi specificamente denominati, il codice ufficio, il codice atto e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili nell’ avviso di liquidazione inviato dall’Ufficio.

Inoltre, esclusivamente per i codici tributo “A107” e “A108”, è indicato nel campo “prov.” la provincia, reperibile nell’ avviso di liquidazione, nel formato “XX””.