22 Novembre, 2018

Nota 31 ottobre 2018, n. 119462, dell’Agenzia delle dogane

“Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 247 del 23 ottobre 2018 è
stato pubblicato il Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, recante
“Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, in vigore dal 24
ottobre scorso.
L’articolo 2 del Decreto Legge in esame disciplina la definizione
agevolata degli atti del procedimento di accertamento.
Il comma 1 dell’articolo suddetto prevede la possibilità, per il
contribuente, di definire gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di
liquidazione e gli atti di recupero, notificati entro la predetta data di entrata
in vigore del Decreto legge 119/2018, non impugnati e per i quali, alla
medesima data, non sono ancora decorsi i termini per l’impugnazione,
mediante il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta, senza
corrispondere sanzioni, interessi ed eventuali accessori.
Al riguardo, si precisa fin da ora che la disposizione in esame trova
applicazione anche per gli atti di accertamento (c.d. “accertamento
esecutivo”) di cui all’art. 9, comma 3 bis, del Decreto legge n. 16/2012,
convertito con L. n. 44/2012, notificati da questa Agenzia.
Il successivo comma 5, in deroga alla disciplina generale, stabilisce che,
qualora gli atti impositivi in questione afferiscano a risorse proprie
tradizionali (dazi doganali), l’interessato è tenuto, comunque, a
corrispondere, oltre all’imposta, anche gli interessi di mora di cui all’articolo
114 del Codice doganale dell’Unione, a meno che non ricorrano le
condizioni previste nei paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo. Com’ è noto,
il paragrafo 3 consente all’Ufficio di rinunciare all’applicazione dell’interesse
di mora qualora il contribuente documenti che tale onere economico può
provocargli gravi difficoltà di carattere economico o sociale. Il successivo
paragrafo 4 prevede, poi, l’esclusione di un interesse di mora qualora
l’importo per ciascuna riscossione sia inferiore a 10 euro.
Il comma 8 demanda ad uno o più provvedimenti del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore di questa Agenzia,
l’adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle
previsioni contenute nell’articolo 2.
Non appena detto provvedimento verrà adottato, sarà cura della
scrivente impartire le necessarie indicazioni operative in merito, unitamente
alle ulteriori indicazioni circa le altre disposizioni di interesse per questa
Direzione Centrale contenute nel Decreto legge in oggetto.
Nelle more del citato provvedimento, la presentazione di eventuali
manifestazioni di volontà di accedere alla definizione in questione dovranno
essere acquisite, a tutela della posizione del contribuente, facendo riserva
di procedere alla riscossione di quanto dovuto ed alla definizione delle
sanzioni, eventuali interessi ed accessori, successivamente all’adozione
del provvedimento stesso”.

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