22 Febbraio, 2015

Circolare 19 febbraio 2015, n. 5/E, dell’Agenzia delle entrate

 

INDICE: premessa – 1. soggetti beneficiari – 2. investimenti agevolabili; 2.1 Investimenti in beni complessi; 2.2 Requisiti dei beni agevolabili; 2.2.1 Importo minimo; 2.3 Modalità di realizzazione degli investimenti – 3. efficacia temporale dell’agevolazione – 4. determinazione dell’agevolazione; 4.1 Approccio incrementale e calcolo della media; 4.1.1 Investimenti realizzati da imprese di recente o nuova costituzione; 4.2 Valorizzazione degli investimenti – 5. utilizzo e rilevanza del credito di imposta – 6. esempi di calcolo – 7. cumulo con altre agevolazioni – 8. revoca e controlli.

 

«premessa

 

L’articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (noto come “decreto competitività”), attribuisce ai soggetti titolari di reddito di impresa un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 – data di entrata in vigore del decreto competitività – e fino al 30 giugno 2015.

Il credito di imposta è riconosciuto, per gli investimenti di importo unitario almeno pari a euro 10.000, nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta divisione realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

La citata disposizione si inserisce nella scia di altri interventi normativi, adottati negli anni passati, diretti a favorire gli investimenti da parte delle imprese.

Ciò premesso, si forniscono di seguito alcune precisazioni in ordine alla nuova misura di favore che si caratterizza per ambiti e meccanismi di applicazione, oltre che per modalità di fruizione, differenti rispetto alle precedenti agevolazioni, rinviando, per quanto compatibile e per quanto in questa sede non espressamente trattato, alle istruzioni impartite con la circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009[1] in materia di detassazione degli investimenti in macchinari di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

Come per l’agevolazione del 2009, si precisa che la fruizione del beneficio non è subordinata all’assenso preventivo dell’Agenzia delle entrate.

 

1. soggetti beneficiari

 

L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è individuato dal comma 1 dell’articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ai sensi del quale il credito di imposta è attribuito “ai soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO … destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”.

L’agevolazione si applica, quindi, a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, purché effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Al riguardo, si precisa che sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Inoltre, possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata. 

L’articolo 18 del decreto-legge n. 91 del 2014 non pone alcuna condizione riguardante la data di inizio dell’attività d’impresa. 

Come si evince, infatti, dal comma 2, il credito di imposta si applica, ancorché con modalità differenti, come specificato al successivo paragrafo 4.1.1, anche alle “imprese costituite successivamente” alla data di entrata in vigore del decreto competitività (i.e., 25 giugno 2014).

Infine, si ricorda che, in base al comma 5 dell’articolo 18, “i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d’imposta solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto”.

Il riportato comma 5 dispone, analogamente a quanto già previsto dalle precedenti agevolazioni per gli investimenti, che l’accesso al beneficio da parte delle imprese titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro è condizionato al comprovato adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, per l’attuazione della direttiva 2003/105/CE*.

 

2. investimenti agevolabili 

 

L’articolo 18, comma 1, del decreto competitività considera agevolabili gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi “compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007”.

La tabella ATECO 2007 classifica le attività economiche suddividendole in una struttura che, passando dal generale al particolare, è articolata in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione rileva esclusivamente la “divisione 28”, denominata “Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature N.C.A. [non classificabili altrimenti]”, rientrante nella sezione “C” denominata “Attività manifatturiere”.

Conseguentemente, ai fini dell’individuazione dei beni agevolabili, occorre verificare se gli stessi sono classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007 (il cui codice di identificazione a sei cifre comincia con il numero 28), indipendentemente dalla denominazione attribuita ai beni dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, ecc.).

Al riguardo, è opportuno precisare che non assume, invece, rilevanza il “codice attività” ai fini IVA dell’impresa che cede i beni agevolabili.

Infine, si ricorda che la tabella ATECO è disponibile sia sul sito dell’ISTAT www.istat.it sia sul sito internet dell’Agenzia delle entrate all’indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+ateco/, dove è possibile trovare anche le “Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione”.

Ai fini della corretta classificazione dei beni nelle sottocategorie della tabella ATECO 2007 può essere consultato anche il documento nominato “Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche” elaborato dall’Istat (anch’esso disponibile sul sito www.istat.it).

 

2.1 Investimenti in beni complessi. Nell’ipotesi di investimento avente ad oggetto un bene complesso, assumono rilievo ai fini dell’agevolazione anche i beni, oggetto del medesimo investimento complessivo, non inclusi nella divisione 28, destinati al funzionamento dei beni rientranti nella suddetta divisione a condizione che costituiscano dotazioni dell’investimento principale oppure componenti indispensabili al funzionamento del bene appartenente alla divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature agevolabili).

Al di fuori della predetta ipotesi, ai fini dell’agevolazione rileva l’acquisto di “parti e accessori” solo se espressamente inclusi nella divisione 28.

Infine, si precisa che gli acquisti di beni strumentali rientranti nella divisione 28 rilevano ai fini dell’agevolazione anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti.

 

2.2 Requisiti dei beni agevolabili. Oltre che compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, il riferimento del comma 1 dell’articolo 18 ai “beni strumentali” comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta.

I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.

Sono pertanto esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita.

Si ritengono ugualmente esclusi, inoltre, i materiali di consumo, ancorché rientranti nella divisione 28 (ad esempio, i toner classificati con il codice 28.23.01 “Fabbricazione di cartucce e toner”).

Nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi, si precisa che il comodante potrà beneficiare dell’agevolazione, a condizione che i beni in questione siano strumentali ed inerenti alla propria attività. I beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante.

Si precisa, inoltre, che l’entrata in funzione dei beni oggetto di investimento non costituisce condizione per la fruizione dell’agevolazione.

Il comma 1, altresì, prevede espressamente che il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali “nuovi”. 

Conseguentemente, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Al riguardo, si segnala che può essere oggetto dell’agevolazione in esame anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l’esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità (cfr. circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002[2] e circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009[3], paragrafo 2.4).

Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. 

Tale circostanza dovrà sussistere sia nell’ipotesi di bene realizzato in economia che nell’ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato. In tale ultimo caso, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo.

Sempre in base al comma 1 dell’articolo 18, i beni oggetto di investimento devono essere “destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”. 

Pertanto, per espressa previsione normativa, condizione necessaria perché l’investimento sia agevolabile è che i beni siano destinati a strutture aziendali situate nel territorio nazionale.

 

2.2.1 Importo minimo. L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, stabilisce che “il credito di imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro”. 

A differenza delle precedenti, l’agevolazione in esame prevede espressamente l’effettuazione di un ammontare minimo di investimento al fine di poter accedere al credito di imposta.

In merito, la relazione illustrativa al decreto competitività precisa che “dagli investimenti agevolabili sono esclusi quelli d’importo inferiore a 10.000 euro”. 

Il tenore letterale della norma che fa riferimento agli “investimenti”, confermato anche dalla relazione illustrativa, porta a ritenere che l’ammontare minimo pari a 10.000 euro debba essere verificato in relazione a ciascun progetto di investimento effettuato dall’imprenditore in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO e non ai singoli beni che lo compongono.

Al riguardo, si precisa che, qualora l’impresa realizzi più progetti di investimento nel medesimo periodo agevolabile, tale verifica dovrà essere effettuata in relazione a ciascun progetto di investimento unitariamente considerato.

Ai fini di tale verifica assumono rilevanza, oltre al prezzo del bene ovvero dei beni facenti parte del medesimo progetto di investimento nei termini ora specificati, anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio trasporto e montaggio), nonché l’eventuale IVA indetraibile come chiarito nel paragrafo 3.1 della circolare n. 44/E del 2009, cui si rinvia.

In caso di beni complessi, si ricorda che – come precisato al paragrafo 2.1 – il costo del bene deve essere assunto al lordo delle parti accessorie e dei componenti indispensabili al funzionamento del bene, ancorché non inclusi nella divisione 28.

Nell’ipotesi di effettuazione dell’investimento mediante contratto di appalto o di costruzione in economia dovrà farsi riferimento al costo complessivo del bene realizzato.

 

2.3 Modalità di realizzazione degli investimenti. In assenza di precisazioni da parte della disposizione di legge riguardanti le modalità di effettuazione degli investimenti, l’agevolazione spetta per l’acquisto dei beni da terzi nonché per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

Anche in relazione all’agevolazione in esame, in virtù dell’ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l’acquisizione in proprietà e quella effettuata tramite contratto di leasing, sono agevolabili anche i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, che si caratterizza per la presenza dell’opzione di acquisto finale del bene a favore dell’utilizzatore.

Posto che le modalità di effettuazione dell’investimento sono analoghe a quelle previste dalla precedente agevolazione del 2009, in relazione a tale aspetto si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 44/E del 2009 nella misura in cui risultano compatibili con l’attuale quadro normativo.

 

3. efficacia temporale dell’agevolazione

 

Sotto il profilo temporale, il comma 1 dell’articolo 18 del decreto competitività prevede che il credito di imposta spetta per gli investimenti effettuati “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015”.

L’agevolazione, pertanto, compete in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015.

Come meglio specificato nel paragrafo 4.2, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

 

4. determinazione dell’agevolazione

 

L’articolo 18, comma 1, del decreto-legge attribuisce il credito di imposta “nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella [ATECO 2007] realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore”.

 

4.1 Approccio incrementale e calcolo della media. Ai fini della determinazione della misura del credito spettante, in base al comma 1 dell’articolo 18 in commento, occorre preliminarmente calcolare la “media degli investimenti in beni strumentali … realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore”.

In base al tenore letterale della norma sopra menzionata, e in linea con la relazione illustrativa al decreto-legge n. 91 del 2014 che fa riferimento alla “media aritmetica”, il valore da raffrontare con gli investimenti realizzati in vigenza dell’agevolazione è calcolato effettuando la media aritmetica degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, escludendo dal calcolo il periodo di imposta in cui l’investimento è stato maggiore.

Il secondo periodo del successivo comma 2 – nello specificare le modalità di calcolo della media per le imprese con un’attività inferiore ai cinque anni – fa riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (i.e., 25 giugno 2014) “o a quello successivo”.

Ciò considerato, al fine di garantire una uniformità di trattamento tra tutte le imprese interessate all’agevolazione, deve ritenersi che il beneficio in commento maturi in relazione agli investimenti effettuati in due periodi di imposta: quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2014, con riferimento agli investimenti realizzati a decorrere dal 25 giugno 2014, e quello successivo per gli investimenti realizzati fino al 30 giugno 2015.

I periodi di imposta da prendere in considerazione per il calcolo della media non rimangono immutati. Infatti, la media da raffrontare con gli investimenti realizzati nel secondo periodo d’imposta di applicazione dell’agevolazione è calcolata comprendendo nei cinque periodi di imposta precedenti l’esercizio in corso alla data del 25 giugno 2014, ed escludendo comunque dal calcolo il più alto dei cinque valori.

L’esclusione dal calcolo della media del periodo d’imposta in cui è stato realizzato il maggior volume di investimenti nasce dall’esigenza di non penalizzare quei soggetti che, per particolari e straordinarie esigenze, in un periodo d’imposta, hanno effettuato investimenti di notevole entità.

Ad esempio, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare per gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014, il quinquennio di riferimento è costituito dai cinque periodi di imposta precedenti al 2014 (i.e., dal 2009 al 2013), mentre per gli investimenti realizzati nel 2015 fino al 30 giugno, il quinquennio di riferimento è costituito dai periodi di imposta dal 2010 al 2014.

Parimenti, per un’impresa con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare (ad esempio, 1° giugno – 31 maggio), il quinquennio di riferimento, per il calcolo della media degli investimenti effettuati nel periodo 25 giugno 2014 – 31 maggio 2015, va dal 1° giugno 2009 al 31 maggio 2014, mentre per gli investimenti realizzati dal 1° giugno 2015 al 30 giugno 2015, il quinquennio di riferimento è il periodo compreso tra il 1° giugno 2010 e il 31 maggio 2015. 

Si precisa che la media degli investimenti sostenuti nel quinquennio precedente va calcolata tenendo in considerazione anche gli esercizi in cui tali investimenti non sono stati effettuati. Il computo va fatto, quindi, su tutti gli anni, anche se in uno o più di essi l’importo di tali investimenti è pari a zero.

Si ricorda, infine, che per il calcolo della media degli investimenti pregressi è necessario, dopo aver escluso dalla sommatoria il valore più alto, dividere il risultato ottenuto per il numero delle annualità residue, pari a quattro.

Per quanto riguarda la tipologia di investimenti da prendere in considerazione per il calcolo della media, al fine di garantire l’omogeneità dei valori comparati, i criteri adottati per l’individuazione e il computo degli investimenti rientranti nella previsione agevolativa valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del raffronto.

In particolare, si ricorda che ai sensi del primo periodo del comma 1 dell’articolo 18 sono agevolabili i “beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO”, pertanto, ai fini del calcolo della media di confronto, è necessario, nel rispetto del principio di omogeneità dei valori, tener conto esclusivamente degli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, dotati dei medesimi requisiti esplicitati nei precedenti paragrafi.

Conseguentemente, vanno esclusi dal calcolo della media gli investimenti di valore inferiore a 10.000 euro nonché i beni destinati a strutture produttive ubicate fuori del territorio dello Stato. 

Ai fini di maggior chiarezza in merito alle modalità di calcolo dell’agevolazione, si rinvia agli esempi riportati al paragrafo 6.

 

4.1.1 Investimenti realizzati da imprese di recente o nuova costituzione. Ai sensi del comma 2, il credito di imposta si applica “anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se con un’attività d’impresa inferiore ai cinque anni” e alle imprese “costituite successivamente alla data di entrata in vigore del … decreto-legge”. 

L’agevolazione spetta, quindi, anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della norma, avevano iniziato l’attività da meno di cinque periodi d’imposta e ai soggetti che intraprendono l’attività durante il periodo di vigenza della misura agevolativa.

In tali ipotesi, ai sensi del medesimo comma 2, l’agevolazione è calcolata con modalità differenziate.

In particolare, per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di cinque periodi d’imposta, nel conteggio della media degli investimenti, si farà riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di effettuazione degli investimenti agevolati, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.

Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, invece, per espressa previsione dell’ultimo periodo del comma 2, il credito di imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta.

In relazione al primo periodo agevolato, infatti, tali soggetti, in quanto neocostituiti, non avranno effettuato investimenti negli esercizi precedenti e, quindi, l’agevolazione sarà calcolata sul valore complessivo degli investimenti realizzati.

In relazione al secondo periodo di imposta, in virtù della regola di esclusione del valore più elevato, non dovrà effettuarsi alcun raffronto con l’ammontare degli investimenti eventualmente realizzati nel primo periodo di attività.

Ad esempio, un soggetto con esercizio coincidente con l’anno solare, che si è costituito successivamente al 25 giugno 2014, potrà beneficiare dell’agevolazione nello stesso esercizio 2014, con riferimento all’intero volume degli investimenti realizzati, poiché, in tal caso, non esistono valori di confronto (investimenti antecedenti al 2014). 

Lo stesso soggetto, per gli investimenti effettuati nel periodo di imposta successivo fino al 30 giugno 2015, potrà parimenti beneficiare dell’agevolazione con riferimento all’intero volume degli investimenti realizzati, poiché, in tal caso, l’unico valore di confronto (investimenti del 2014) non va preso in considerazione per la facoltà di escludere dalla media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Tuttavia, al fine di evitare comportamenti elusivi che tradirebbero lo spirito della norma, si precisa che per le imprese costituite dopo la data di entrata in vigore del decreto competitività – anche a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale – resta impregiudicato il potere di sindacato antielusivo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare la realizzazione di eventuali vantaggi fiscali indebiti.  

 

4.2 Valorizzazione degli investimenti. Il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente.

Al riguardo, si precisa che il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l’eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. 

Come anticipato al paragrafo 3, ai fini dell’agevolazione in esame rilevano gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015”.

L’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione (25 giugno 2014 – 30 giugno 2015) segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

Al riguardo si rammenta che, ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 109 del TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell’investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell’investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.

Tenuto conto della finalità agevolativa della disciplina in esame e della modalità di fruizione della stessa, che non incide sulle ordinarie modalità di determinazione del reddito d’impresa, non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. 

 

5. utilizzo e rilevanza del credito di imposta 

 

Il comma 4 dell’articolo 18 del decreto-legge dispone che “il credito di imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo”.

Inoltre, in base al terzo periodo del medesimo comma, il credito di imposta “è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. 

I soggetti beneficiari – che si ricorda essere esclusivamente i titolari di reddito di impresa – devono quindi ripartire il credito di imposta maturato in tre quote annuali di pari importo, da utilizzare a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24.

In merito alla data a partire dalla quale il credito di imposta può essere fruito dal soggetto beneficiario, il quarto periodo del medesimo comma 4 stabilisce che “la prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento”.

Conseguentemente, la seconda quota è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del terzo periodo d’imposta successivo a quello in cui l’investimento è stato realizzato, mentre la terza quota è fruibile a decorrere dal 1° gennaio del quarto periodo d’imposta successivo. 

Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando cosi a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta.

Pertanto, per un soggetto con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, la prima quota del credito di imposta maturato in riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 31 dicembre dello stesso anno è utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2016. La seconda quota sarà utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2017, la terza dal 1° gennaio 2018.

Con riferimento al credito maturato per gli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno dello stesso anno, la prima quota è utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2017. 

Si precisa che anche i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare possono utilizzare la prima quota “a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento”.

Sempre ai sensi del comma 4 dell’articolo 18, il credito di imposta è “indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato”.

Più precisamente, il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati) nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Relativamente ai limiti di utilizzo del credito di imposta in esame, il più volte citato comma 4 prevede che lo stesso “non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

Di conseguenza, il credito di imposta in esame può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi.

Seppur in assenza di espressa previsione in tal senso, non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014, atteso che tale limite non trova applicazione nei confronti dei crediti di imposta agevolativi per i quali sono previsti appositi stanziamenti di bilancio (cfr. risoluzione del 3 aprile 2008, n. 9[4] – Dipartimento delle finanze).

Si precisa, altresì, che, per le caratteristiche del credito in esame, non si applica la preclusione di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

In merito alla rilevanza fiscale del credito d’imposta in commento, il comma 4 dell’articolo 18 del decreto competitività prevede che “esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”.

Da tale previsione, pertanto, deriva che il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi:

– non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;

– non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR;

– non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR.

 

6. esempi di calcolo  

 

Esempio n. 1 – Un imprenditore, in attività da più di cinque anni alla data del 25 giugno 2014, realizza, nel secondo semestre del 2014, investimenti agevolabili pari ad euro 130.000, a fronte di investimenti effettuati nei periodi d’imposta precedenti (2009, 2010, 2011, 2012 e 2013), pari rispettivamente ad euro 70.000, 90.000, 110.000, 80.000 e 100.000.

Si ricorda che, ai fini del calcolo della media, la norma concede la facoltà di escludere il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Pertanto, nel caso di specie, va escluso l’investimento effettuato nel 2011 pari ad euro 110.000. 

La media, quindi, degli investimenti pregressi risulta pari ad euro 85.000 [(70.000+90.000+80.000+100.000)/4], per effetto dell’esclusione dal calcolo dell’investimento pregresso con valore più elevato (quello effettuato nel 2011). 

Di conseguenza, l’investimento agevolabile, pari alla differenza tra l’investimento realizzato nel periodo di imposta 2014 (euro 130.000) e la suddetta media (euro 85.000), risulta essere di euro 45.000 (130.000-85.000). 

Tenuto conto dell’investimento incrementale, come sopra calcolato, il credito di imposta maturato (pari al 15%) ammonta ad euro 6.750 (45.000 x 15%) ed è utilizzabile in tre quote annuali di euro 2.250 (6.750/3), ciascuna rispettivamente fruibile a partire dal 1° gennaio degli anni 2016, 2017 e 2018.

 

Schematicamente:

 

Investimenti effettuati nel 2014       130.000

 

Investimenti effettuati nel 2009       70.000  

Investimenti effettuati nel 2010       90.000  

Investimenti effettuati nel 2011       110.000  

Investimenti effettuati nel 2012       80.000  

Investimenti effettuati nel 2013       100.000  

Totale investimenti precedenti         450.000  

 

Totale investimenti precedenti rilevanti

(450.000 – 110.000)                    340.000  

 

Media di riferimento (340.000 : 4)            85.000  

 

Eccedenza sulla media (130.000 – 85.000)      45.000  

 

Credito di imposta maturato (45.000 × 15%)    6.750  

 

Quota annuale (6.750 : 3)              2.250  

 

Esempio n. 2 – Il medesimo imprenditore dell’esempio n. 1 realizza anche nel periodo d’imposta successivo, entro il 30 giugno 2015, investimenti agevolabili pari ad euro 150.000, a fronte di investimenti effettuati nei periodi d’imposta precedenti (2010, 2011, 2012, 2013 e 2014), pari rispettivamente ad euro 90.000, 110.000, 80.000, 100.000 e 130.000.

Ai fini del calcolo della media, è data la facoltà di escludere il periodo in cui l’investimento è stato maggiore, che, nel caso di specie, è quello effettuato nel 2014 pari ad euro 130.000. 

La media, quindi, degli investimenti pregressi risulta pari a euro 95.000 [(90.000+110.000+80.000+100.000/4], per effetto dell’esclusione dal calcolo dell’investimento effettuato nel 2014. 

L’investimento agevolabile, pari alla differenza tra l’investimento realizzato nel periodo di imposta 2015 (euro 150.000) e la suddetta media (euro 95.000), risulta essere di euro 55.000 (150.000-95.000). 

Di conseguenza, il credito di imposta maturato (pari al 15%) ammonta ad euro 8.250 (55.000 x 15%) ed è utilizzabile in tre quote annuali di euro 2.750 (8.250/3), ciascuna rispettivamente fruibile a partire dal 1° gennaio degli anni 2017, 2018 e 2019. 

 

Schematicamente:

 

Investimenti effettuati nel 2015       150.000

 

Investimenti effettuati nel 2010       90.000  

Investimenti effettuati nel 2011       110.000  

Investimenti effettuati nel 2012       80.000  

Investimenti effettuati nel 2013       100.000  

Investimenti effettuati nel 2014       130.000  

Totale investimenti precedenti         510.000  

 

Totale investimenti precedenti rilevanti

(510.000 – 130.000)                    380.000  

 

Media di riferimento (380.000 : 4)            95.000  

 

Eccedenza sulla media (150.000 – 95.000)      55.000  

 

 

Credito di imposta maturato (55.000 × 15%)    8.250  

 

Quota annuale (8.250 : 3)              2.750

 

 

Tenuto conto che il medesimo imprenditore ha realizzato investimenti agevolati anche nel periodo di imposta 2014 (cfr. esempio n. 1), lo stesso cumulerà la quota maturata in relazione agli investimenti effettuati nei due periodi di imposta secondo la seguente ripartizione.

 

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

Quota per

investimenti 2014

2.250

 

2.250

 

2.250

 

 
Quota per

investimenti 2015

 

2.750

 

2.750

 

2.750

 

Quota complessiva utilizzabile

 

2.250

 

5.000

 

5.000

 

2.750

 

 

 

Esempio n. 3 – Un’impresa, in attività da più di cinque anni alla data del 25 giugno 2014, con esercizio sociale 1° luglio – 30 giugno, realizza nel periodo di imposta 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015 investimenti agevolabili pari ad euro 150.000, a fronte di investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti (1/7/2009-30/6/2010, 1/7/2010-30/6/2011, 1/7/2011-30/6/2012, 1/7/2012-30/6/2013, 1/7/2013-30/6/2014), pari rispettivamente ad euro 90.000, 110.000, 80.000, 100.000 e 130.000.

Si ricorda che, ai fini del calcolo della media, la norma concede la facoltà di escludere il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Pertanto, nel caso di specie, va escluso l’investimento effettuato nel periodo 1/7/2013-30/6/2014, pari ad euro 130.000. 

La media, quindi, degli investimenti pregressi risulta pari ad euro 95.000 [(100.000+80.000+110.000+90.000)/4], per effetto dell’esclusione dal calcolo dell’investimento pregresso con valore più elevato (quello effettuato nel periodo 1/7/2013-30/6/2014).  

L’investimento agevolabile, pari alla differenza tra l’investimento realizzato nel periodo di imposta 2015 (euro 150.000) e la suddetta media (euro 95.000), risulta essere di euro 55.000 (150.000-95.000). 

Di conseguenza, il credito di imposta maturato (pari al 15%) ammonta ad euro 8.250 (55.000 x 15%) ed è utilizzabile in tre quote annuali di euro 2.750 (8.250/3), ciascuna rispettivamente fruibile a partire dal 1° gennaio degli anni 2017, 2018 e 2019. 

 

Schematicamente:

 

Investimenti effettuati dal 1° luglio 2014

al 30 giugno 2015               150.000

 

Investimenti effettuati

nel periodo 1/7/2009-30/6/2010         90.000  

Investimenti effettuati

nel periodo 1/7/2010-30/6/2011         110.000  

Investimenti effettuati

nel periodo 1/7/2011-30/6/2012         80.000  

Investimenti effettuati

nel periodo 1/7/2012-30/6/2013         100.000  

Investimenti effettuati

nel periodo 1/7/2013-30/6/2014         130.000  

Totale investimenti precedenti         510.000  

 

 

Totale investimenti precedenti rilevanti

(510.000 – 130.000)                    380.000  

 

Media di riferimento (380.000 : 4)            95.000  

 

Eccedenza sulla media (150.000 – 95.000)      55.000  

 

Credito di imposta maturato (55.000 × 15%)    8.250  

 

Quota annuale (8.250 : 3)              2.750  

 

 

Esempio n. 4 – Un imprenditore, in attività da più di cinque anni alla data del 25 giugno 2014, realizza, nel secondo semestre del 2014, investimenti agevolabili pari ad euro 100.000, a fronte di investimenti effettuati nei periodi d’imposta precedenti (2009, 2010, 2011, 2012 e 2013), pari rispettivamente ad euro 70.000, 90.000, 110.000, 280.000 e 300.000.

Ai fini del calcolo della media, nel caso di specie, va escluso l’investimento effettuato nel 2013, pari ad euro 300.000. 

La media, quindi, degli investimenti pregressi risulta pari ad euro 137.500 [(280.000+110.000+90.000+70.000)/4], per effetto dell’esclusione dal calcolo dell’investimento pregresso con valore più elevato (quello effettuato nel 2013).  

Tenuto conto che l’investimento realizzato è di ammontare inferiore all’investimento medio realizzato negli esercizi precedenti, al contribuente non spetta alcun credito di imposta.

 

Schematicamente:

 

Investimenti effettuati nel 2014       100.000

 

Investimenti effettuati nel 2009       70.000  

Investimenti effettuati nel 2010       90.000  

Investimenti effettuati nel 2011       110.000  

Investimenti effettuati nel 2012       280.000  

Investimenti effettuati nel 2013       300.000  

Totale investimenti precedenti         850.000  

 

Totale investimenti precedenti rilevanti

(850.000 – 300.000)                    550.000  

 

Media di riferimento (550.000 : 4)            137.500  

 

Eccedenza sulla media (100.000 – 137.500)     -37.500  

 

Credito di imposta maturato            0 

 

 

Esempio n. 5 – Un imprenditore, in attività da più di cinque anni alla data del 25 giugno 2014, sostiene nel secondo semestre del 2014 investimenti agevolabili pari ad euro 130.000, a fronte di investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti (2009, 2010, 2011, 2012 e 2013), pari rispettivamente ad euro 0, 90.000, 110.000, 80.000 e 100.000.

Ai fini del calcolo della media, nel caso di specie, va escluso l’investimento effettuato nel 2011, pari ad euro 110.000. 

La media degli investimenti pregressi risulta, quindi, pari a 67.500 [(0+100.000+80.000+90.000)/4]. 

Di conseguenza, l’investimento agevolabile, pari alla differenza tra l’investimento realizzato nel periodo di imposta 2014 (euro 130.000) e la suddetta media (euro 67.500), risulta essere di euro 62.500 (130.000-67.500). 

Tenuto conto dell’investimento incrementale, come sopra calcolato, il credito di imposta maturato (pari al 15%) ammonta ad euro 9.375 (62.500 x 15%) ed è utilizzabile in tre quote annuali di euro 3.125 (9.375/3), ciascuna rispettivamente fruibile a partire dal 1° gennaio degli anni 2016, 2017 e 2018.

 

Schematicamente:

 

Investimenti effettuati nel 2014       130.000

 

Investimenti effettuati nel 2009       0

Investimenti effettuati nel 2010       90.000  

Investimenti effettuati nel 2011       110.000  

Investimenti effettuati nel 2012       80.000  

Investimenti effettuati nel 2013       100.000  

Totale investimenti precedenti         380.000  

 

Totale investimenti precedenti rilevanti

(380.000 – 110.000)                    270.000  

 

Media di riferimento (270.000 : 4)            67.500  

 

Eccedenza sulla media (130.000 – 67.500)      62.500  

 

Credito di imposta maturato (62.000 × 15%)    9.375  

 

Quota annuale (9.375 : 3)              3.125  

 

Esempio n. 6 – Un imprenditore, in attività dal 2012, realizza nel secondo semestre del 2014 investimenti agevolabili pari a euro 130.000, a fronte di investimenti effettuati nei periodi d’imposta precedenti (2012 e 2013), pari rispettivamente ad euro 80.000 e 100.000.

Si ricorda che, ai fini del calcolo della media degli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti, la norma concede la facoltà di escludere il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Pertanto, nel caso di specie, va escluso l’investimento effettuato nel 2013, pari ad euro 100.000. 

Gli investimenti pregressi da raffrontare con quelli realizzati nel 2014 risultano essere solo quelli del 2012, pari ad euro 80.000. 

Di conseguenza, l’investimento incrementale è pari a euro 50.000 (130.000-80.000) e il credito di imposta maturato ammonta ad euro 7.500 (50.000 x 15%), fruibile in tre quote annuali di euro 2.500 (7.500/3), ciascuna a partire dal 1° gennaio degli anni 2016, 2017 e 2018.

 

Schematicamente:

 

Investimenti effettuati nel 2014       130.000

 

Investimenti effettuati nel 2012       80.000  

Investimenti effettuati nel 2013       100.000  

Totale investimenti precedenti         180.000  

 

Totale investimenti precedenti rilevanti

(180.000 – 100.000)                    80.000  

 

Media di riferimento (80.000 : 1)             80.000  

 

Eccedenza sulla media (130.000 – 80.000)      50.000  

 

Credito di imposta maturato (50.000 × 15%)    7.500  

 

Quota annuale (7.500 : 3)              2.500  

 

Esempio n. 7 – Un imprenditore, in attività dal 2013, sostiene nel secondo semestre del 2014 investimenti agevolabili pari a euro 130.000, a fronte di investimenti realizzati nel periodo d’imposta precedente (2013), pari ad euro 100.000.

Ai fini del calcolo degli investimenti pregressi cui confrontare gli investimenti realizzati nel periodo di imposta interessato dall’agevolazione, l’impresa può escludere il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Pertanto, nel caso di specie, va escluso l’investimento effettuato nel 2013, con la conseguenza che il valore di confronto risulta pari a zero. 

L’investimento agevolabile, pertanto, è pari all’intero ammontare dell’investimento realizzato (euro 130.000) e il credito di imposta maturato ammonta ad euro 19.500 (130.000 x 15%), fruibile in tre quote annuali di euro 6.500 (19.500/3), ciascuna a partire dal 1° gennaio degli anni 2016, 2017 e 2018.

 

Schematicamente:

 

Investimenti effettuati nel 2014       130.000

 

Investimenti effettuati nel 2013       100.000  

Totale investimenti precedenti         100.000  

 

Totale investimenti precedenti rilevanti      0  

 

Media di riferimento                   0  

 

Eccedenza sulla media (130.000 – 0)    130.000  

 

Credito di imposta maturato (130.000 × 15%)   19.500  

 

Quota annuale (19.500 : 3)             6.500

 

Esempio n. 8 – Un’impresa costituita successivamente al 25 giugno 2014, che chiude il primo esercizio al 31 dicembre 2014, sostiene nello stesso anno investimenti agevolabili pari ad euro 130.000.

In tal caso, non esistono investimenti pregressi su cui calcolare la media e, pertanto, il valore dell’investimento incrementale è pari all’intero investimento effettuato nel 2014. 

Di conseguenza, il credito di imposta ammonta a euro 19.500 (130.000 x 15%), fruibile in tre quote annuali di euro 6.500 (19.500/3), ciascuna a partire dal 1° gennaio degli anni 2016, 2017 e 2018.

 

Schematicamente:

 

Investimenti effettuati nel 2014       130.000

 

Totale investimenti precedenti         0  

 

Totale investimenti precedenti rilevanti      0  

 

Media di riferimento                   0  

 

Eccedenza sulla media (130.000 – 0)    130.000  

 

Credito di imposta maturato (130.000 × 15%)   19.500  

 

Quota annuale (19.500 : 3)             6.500

 

Esempio n. 9 – Dai dati dell’esempio n. 1, è emerso che il credito di imposta, maturato nella misura di euro 6.750, è fruibile in tre quote annuali di euro 2.250, ciascuna a partire dal 1° gennaio di ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

L’imprenditore, pertanto, dal 1° gennaio 2016 può utilizzare in compensazione la prima quota del credito di imposta pari ad euro 2.250. 

Qualora il suddetto ammontare non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’ammontare residuo è rinviato all’anno successivo andando a sommarsi con la quota fruibile dal 1° gennaio 2017.

Nel 2017, di conseguenza, la quota massima utilizzabile sarà pari alla seconda quota (euro 2.250) più la quota di credito non utilizzata relativa all’anno precedente. Analogo discorso vale per il 2018.

 

Esemplificando:

 

Credito di imposta maturato            6.750  

Credito di imposta utilizzabile

dall’1/1/2016                          2.250  

Credito di imposta utilizzabile

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dall’1/1/2017                          2.250  

Credito di imposta utilizzabile

dall’1/1/2018                          2.250  

Credito di imposta compensato

nel 2016                        2.000  

Credito di imposta residuo

del 2016                        250  

Credito d’imposta compensabile

nel 2017                        2.500

            (2.250 del 2017 + 250 residuo 2016) 

Credito di imposta compensato

nel 2017                        0  

Credito di imposta compensabile

nel 2018                        4.750

            (2.250 del 2018 + 2.250 residuo 2017 + 250 residuo 2016) 

 

7. cumulo con altre agevolazioni

 

In merito alla cumulabilità del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi con altre misure agevolative, si fa presente che l’articolo 18 del decreto-legge n. 91 del 2014 (così come in precedenza l’articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 relativo alla detassazione degli investimenti in macchinari) non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto; l’agevolazione fiscale deve, pertanto, ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

 

8. revoca e controlli

 

Il comma 6 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 91 del 2014 disciplina i presupposti al verificarsi dei quali viene meno il diritto a fruire dell’agevolazione.

In particolare, la lettera a) del comma 6 citato prevede la revoca del credito d’imposta “se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto”.

Per effetto della norma in esame il diritto alla fruizione del beneficio è vincolato alla circostanza che i beni oggetto dell’investimento agevolato siano mantenuti nell’impresa almeno fino alla fine del periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto.

Il suddetto vincolo ha la ratio di contrastare lo smobilizzo dei beni oggetto dell’investimento agevolato in tempi ravvicinati rispetto al momento di effettuazione dell’investimento stesso, in quanto considerato sintomatico di un comportamento elusivo volto alla immissione temporanea dei cespiti nel patrimonio aziendale al solo fine di ottenere il beneficio fiscale.

I presupposti che comportano la revoca del beneficio, individuati dalla lettera a) in commento, sono analoghi a quelli previsti per la precedente agevolazione del 2009. In relazione a tali aspetti, non trattati nella presente circolare, valgono, per quanto compatibili, le indicazioni fornite con la circolare n. 44/E del 2009.

A titolo esemplificativo, per un soggetto con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che ha effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 e il 31 dicembre 2014, la revoca dell’agevolazione interviene se il bene viene ceduto entro il 31 dicembre 2015, mentre non opera se la cessione avviene nel 2016 (i.e., secondo periodo di imposta successivo a quello di acquisto). 

La revoca del credito di imposta è altresì disposta, in base alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 18, “se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione”.

Coerentemente con il requisito territoriale richiesto dal comma 1 dell’articolo 18, secondo cui i beni oggetto di investimento devono essere “destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”, la disposizione di cui alla menzionata lettera b) è diretta a garantire il mantenimento del bene oggetto di investimento in strutture produttive situate nel territorio dello Stato. 

La previsione contenuta nella citata lettera b) va riferita, naturalmente, sia ai casi di trasferimento del bene ad opera del beneficiario dell’agevolazione presso proprie strutture produttive situate al di fuori del territorio dello Stato sia ai casi di “trasferimento” del bene in strutture produttive, ubicate al di fuori del territorio dello Stato, appartenenti ad altri soggetti.

Per quanto sopra, si precisa che la causa di revoca trova applicazione anche qualora il trasferimento del bene al di fuori del territorio dello Stato sia realizzato a seguito di successive operazioni effettuate dai soggetti cui il bene è stato inizialmente trasferito o dai loro aventi causa.

Sotto il profilo temporale, la citata causa di revoca opera se il trasferimento avviene entro il termine di cui all’articolo 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, ossia entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato.

Ad esempio, per un soggetto con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che effettua investimenti in beni strumentali il 25 giugno 2015, e conseguentemente indica l’importo del relativo credito di imposta nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2016, la causa di revoca in esame opera se il trasferimento al di fuori del territorio dello Stato avviene entro il 31 dicembre 2020.

Il successivo comma 7 dell’articolo 18 del decreto competitività dispone che “il credito d’imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 6 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate”.

Dalla riportata disposizione deriva che la revoca esplica i propri effetti nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle cause illustrate in precedenza e comporta l’obbligo di restituire il credito di imposta indebitamente utilizzato.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine fissato per il pagamento del saldo dell’imposta sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui si verifica la causa di revoca.

Al riguardo, si rileva che naturalmente nell’ipotesi in cui i presupposti della revoca si verifichino prima dell’effettivo utilizzo in compensazione del credito di imposta, fermo restando il venir meno del diritto all’agevolazione, il contribuente non è tenuto a restituire alcunché.

Nei casi in cui, invece, si renda necessaria la restituzione dell’ammontare indebitamente compensato, sull’importo da riversare sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale, decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento dovuto. Qualora la restituzione avvenga dopo il termine stabilito, è possibile fruire della riduzione della sanzione prevista per i ritardati od omessi versamenti avvalendosi dell’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Infine, qualora l’indebita fruizione, anche parziale, del credito di imposta, sia accertata a seguito dei controlli, ai sensi del comma 8 dell’articolo 18 in commento, l’Agenzia delle entrate provvede “al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge”.

In considerazione della natura automatica e delle modalità di determinazione dell’incentivo, è necessario che le imprese beneficiarie conservino, oltre alla documentazione idonea a dimostrare, in sede di controllo, l’ammissibilità, l’effettività e l’inerenza delle spese sostenute, anche un prospetto con l’elencazione analitica degli investimenti fatti nei periodi d’imposta precedenti ed utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l’ammontare del credito d’imposta».

 

NOTE:

 

* Le sostanze pericolose in questione sono quelle elencate nell’Allegato I del decreto legislativo n. 334 del 1999 (come sostituito dall’Allegato A del decreto legislativo n. 238 del 2005, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18 del medesimo decreto) che fissa per ciascuna di esse una soglia quantitativa di rilevanza. I soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina sono tenuti a redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti e a riesaminarlo ogni due anni, a stilare un rapporto di sicurezza e a predisporre un piano di emergenza interno (articoli 7, 8 e 11 del decreto legislativo n. 334 del 1999).

 



[1] In Boll. Trib., 2009, 1612.

 

[2] In Boll. Trib., 2002, 214.

[3] In Boll. Trib., 2009, 1612.

 

[4] In Boll. Trib. On-line.

 

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