17 Dicembre, 2018

Ris. 17 dicembre 2018, n. 88/E, dell’Agenzia delle entrate

“Quesito. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) fa presente che i commi 166 e seguenti dell’articolo 1, della legge n. 232/2016 disciplinano l’istituto dell’Anticipo finanziario a garanzia PEnsionistica (cd. APE), ovvero del prestito garantito dalla futura pensione di vecchiaia del richiedente sulla quale sarà recuperato ratealmente l’ammontare del prestito comprensivo di interessi passivi e premio assicurativo di premorienza.
Il prestito viene corrisposto mensilmente ai beneficiari da parte degli Istituti finanziatori e successivamente recuperato dall’INPS sul trattamento pensionistico spettante agli interessati.
Al riguardo, l’Ente previdenziale evidenzia che il comma 177 della citata legge riconosce un credito di imposta annuo nella misura massima del 50% pari a un ventesimo degli interessi passivi e dei premi assicurativi pattuiti nel contratto di finanziamento e corrisposti al soggetto erogatore.
Tale credito d’imposta, ai sensi della disposizione da ultimo menzionata, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportata a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L’INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario nella sua qualità di sostituto d’imposta.
Ciò rappresentato, con l’istanza di interpello in esame, si chiede se l’Ente istante, in qualità di sostituto di imposta, possa corrispondere il credito di imposta in favore di pensionati residenti all’estero che beneficiano del regime fiscale agevolativo previsto dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale e abbia l’obbligo di riconoscere il credito di imposta ai pensionati appartenenti alla c.d. “no tax area”.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. L’INPS ritiene che il credito di imposta previsto dall’art. 1, comma 177, della legge n. 232 del 2016 si configuri alla stregua di un autonomo diritto del contribuente, spettante su base annua, ancorché rapportato a mesi ai fini del pagamento, derivante dalla spesa complessiva per interessi e premi di assicurazione del prestito pensionistico, nei limiti in cui tale spesa originariamente pattuita rimanga a carico del contribuente.
Pertanto, in base alla natura e alle caratteristiche descritte, nel caso di pagamento di pensioni a favore di pensionati residenti all’estero, che facciano richiesta di beneficiare del regime fiscale agevolativo previsto dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale, si ritiene che il credito di imposta possa essere corrisposto direttamente dall’INPS in qualità di sostituto di imposta anche qualora l’istituto si avvale, sotto la propria responsabilità, della possibilità di non operare le ritenute alla fonte previa presentazione della documentazione volta a dimostrare l’effettivo possesso dei requisiti richiesti dalla Convenzione.
Analogamente, l’Istituto istante è dell’avviso che lo stesso credito di imposta vada riconosciuto e corrisposto ai pensionati appartenenti alla c.d. “no tax area” i quali non subiscono alcun prelievo fiscale, trattandosi di un autonomo di diritto e non di una detrazione fiscale.

Parere dell’Agenzia delle entrate. L’articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha istituito, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, l’Anticipo finanziario a garanzia PEnsionistica (c.d. APE Volontaria).
L’APE è un prestito corrisposto in quote mensili dall’Istituto finanziatore scelto dal richiedente iscritto a determinate forme previdenziali, con almeno sessantatré anni di età e venti anni di contribuzione, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto legge n. 201 del 2011, entro tre anni e sette mesi dalla domanda, a condizione che l’importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta per il tramite dell’INPS, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria.
La restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni, a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Il comma 177 stabilisce che le somme erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e che, a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.
Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.
L’INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario nella sua qualità di sostituto di imposta.
Ai sensi del comma 175 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2017, n. 150, ha disciplinato le modalità di accesso all’APE nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato.
Con la circolare 13 febbraio 2018, n. 28, l’INPS, previo nulla osta espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 946 del 6 febbraio 2018, ha fornito le istruzioni applicative delle disposizioni di cui sopra.
Nel fornire risposta ai quesiti, si premette che non rientra nella competenza della scrivente l’individuazione dei soggetti destinatari dell’APE volontaria, non investendo profili di natura fiscale.
Tuttavia, nel presupposto che i soggetti residenti all’estero e quelli incapienti possano beneficiare dell’APE volontaria, si ritiene, in linea con quanto affermato nella relazione tecnica alla norma di introduzione dell’APE volontaria, secondo cui “il credito di imposta dà luogo a rimborso in caso di incapienza …”, che il credito di imposta in esame, sotto forma di rimborso, possa essere riconosciuto dall’INPS, in favore di detti soggetti, per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione.
L’Istituto Previdenziale potrà recuperare il credito rivalendosi sul monte ritenute da versare mensilmente all’erario”.

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