13 Luglio, 2016

Decreto min. 30 giugno 2016, in G.U. n. 161 del 12.7.2016

 

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 Art. 1 
 
 
              Ambito di applicazione ed individuazione 
                    delle Commissioni tributarie 
 
  1. Le disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 4  agosto
2015, recante le specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 3,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  23  dicembre
2013, n. 163, si applicano alle Commissioni tributarie provinciali  e
regionali presenti nelle seguenti regioni: Abruzzo,  Emilia  Romagna,
Liguria, Molise, Piemonte e Veneto. 
Art. 2 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore  per  gli  atti  processuali
relativi ai ricorsi notificati a partire: 
    a) dal 15 ottobre 2016 per le regioni Abruzzo e Molise; 
    b) dal 15 novembre 2016 per le regioni Piemonte e Liguria; 
    c) dal 15 dicembre 2016 per le regioni Veneto ed Emilia Romagna.

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