13 Luglio, 2016
Decreto min. 30 giugno 2016, in G.U. n. 161 del 12.7.2016
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Art. 1
Ambito di applicazione ed individuazione
delle Commissioni tributarie
1. Le disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 4 agosto
2015, recante le specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 3, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre
2013, n. 163, si applicano alle Commissioni tributarie provinciali e
regionali presenti nelle seguenti regioni: Abruzzo, Emilia Romagna,
Liguria, Molise, Piemonte e Veneto.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore per gli atti processuali
relativi ai ricorsi notificati a partire:
a) dal 15 ottobre 2016 per le regioni Abruzzo e Molise;
b) dal 15 novembre 2016 per le regioni Piemonte e Liguria;
c) dal 15 dicembre 2016 per le regioni Veneto ed Emilia Romagna.
