7 Dicembre, 2014

Decreto min. 28 novembre 2014, in suppl. ord. n. 93 alla G.U. n. 284 del 6.12.2014

 

Art. 1

Ambito applicativo

 

  1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano su tutto

il  territorio  nazionale  ad  eccezione  dei  comuni   ubicati   nel

territorio della provincia autonoma di  Bolzano  che,  in  base  alla

legge provinciale 23  aprile  2014,  n.  3,  ha  istituito  l’imposta

municipale immobiliare (IMI) in sostituzione delle  imposte  comunali

immobiliari  istituite  con  leggi  statali,  anche   relative   alla

copertura dei servizi indivisibili, ai sensi dell’art. 80 del decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

                           

Art. 2

Ambito applicativo dell’esenzione dall’imposta municipale propria

 

  1. Sono esenti dall’imposta municipale propria, ai sensi  dell’art.

7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.

504 i terreni agricoli dei comuni  ubicati  a  un’altitudine  di  601

metri e oltre, individuati sulla base dell’«Elenco comuni  italiani»,

pubblicato sul sito internet dell’Istituto  nazionale  di  statistica

(ISTAT),    http://www.istat.it/it/archivio/6789,    tenendo    conto

dell’altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)».

  2. Sono esenti dall’imposta municipale propria, ai sensi  dell’art.

7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n.  504  del  1992  i

terreni agricoli posseduti  da  coltivatori  diretti  e  imprenditori

agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto  legislativo  29

marzo 2004, n. 99, iscritti nella  previdenza  agricola,  dei  comuni

ubicati  a  un’altitudine  compresa  fra  281  metri  e  600   metri,

individuati sulla base dell’«Elenco comuni italiani», pubblicato  sul

sito  internet  dell’Istituto  nazionale   di   statistica   (ISTAT),

http://www.istat.it/it/archivio/6789,  tenendo   conto   dell’altezza

riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)».

  3. L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al  comma  2  nel

caso  di  concessione  degli  stessi  in  comodato  o  in  affitto  a

coltivatori diretti e  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui

all’art. 1 del decreto legislativo n. 99  del  2004,  iscritti  nella

previdenza agricola.

  4. Per i terreni ubicati nei comuni diversi da  quelli  individuati

nei commi 1 e 2, resta ferma l’applicazione della disciplina  vigente

dell’imposta municipale propria e, in particolare, delle disposizioni

di cui all’art. 13, commi 5 e 8-bis, del  decreto-legge  n.  201  del

2011.

  5. L’individuazione dei terreni, effettuata ai sensi  del  presente

articolo, ai quali si applica l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1,

lettera h) del decreto  legislativo  n.  504  del  1992,  sostituisce

quella effettuata in base alla circolare n. 9  del  14  giugno  1993,

pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  141

del 18 giugno 1993.

  6. I  terreni  a  immutabile  destinazione  agro-silvo-pastorale  a

proprieta’ collettiva indivisibile e inusucapibile che ricadono nelle

fattispecie di cui ai  commi  2,  3  e  4  sono  esenti  dall’imposta

municipale propria.

                             

Art. 3

Versamento dell’imposta municipale propria per l’anno 2014

 

  1. Ai sensi dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  per

l’anno 2014, i soggetti  passivi  tenuti  al  pagamento  dell’imposta

municipale  propria  sulla  base  delle  disposizioni  del   presente

decreto, effettuano il versamento dell’imposta in un’unica rata entro

il 16 dicembre 2014.

                             

Art. 4

Disposizioni sui recuperi e sui rimborsi da effettuare nei  confronti

dei comuni

 

  1. Nell’allegato A al  presente  decreto  sono  riportati  sia  gli

importi da recuperare, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario

e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura  prevista  dai

commi 128 e 129 dell’art. 1 della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,

nonche’, per i comuni delle regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle

d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede  di

attuazione del comma 17 dell’art. 13  del  decreto-legge  6  dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre

2011, n. 214, sia quelli da rimborsare nei riguardi  dei  comuni  che

subiscono una perdita di  gettito  per  effetto  delle  modifiche  al

perimetro applicativo dell’esenzione di cui alla lettera h), comma 1,

dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

  2. Il maggior gettito stimato, rispetto all’importo di 350 milioni,

sara’ utilizzato per la compensazione del minor gettito a favore  dei

comuni  nei  quali  ricadono  i  terreni  a  immutabile  destinazione

agro-silvo-pastorale   a   proprieta’   collettiva   indivisibile   e

inusucapibile cui e’ riconosciuta l’esenzione IMU ai sensi del  comma

5-bis dell’art. 4  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,  come

modificato dal comma 2 dell’art. 22 del decreto-legge 24 aprile 2014,

n. 66. L’eventuale eccedenza potra’ essere utilizzata  per  reintegri

correlati a rettifiche puntuali delle stime indicate nell’allegato A.

 

(Omesso l’allegato).