Decreto min. 28 novembre 2014, in suppl. ord. n. 93 alla G.U. n. 284 del 6.12.2014
Art. 1
Ambito applicativo
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano su tutto
il territorio nazionale ad eccezione dei comuni ubicati nel
territorio della provincia autonoma di Bolzano che, in base alla
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, ha istituito l’imposta
municipale immobiliare (IMI) in sostituzione delle imposte comunali
immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla
copertura dei servizi indivisibili, ai sensi dell’art. 80 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Art. 2
Ambito applicativo dell’esenzione dall’imposta municipale propria
1. Sono esenti dall’imposta municipale propria, ai sensi dell’art.
7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 i terreni agricoli dei comuni ubicati a un’altitudine di 601
metri e oltre, individuati sulla base dell’«Elenco comuni italiani»,
pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto
dell’altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)».
2. Sono esenti dall’imposta municipale propria, ai sensi dell’art.
7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992 i
terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni
ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri,
individuati sulla base dell’«Elenco comuni italiani», pubblicato sul
sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell’altezza
riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)».
3. L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 2 nel
caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui
all’art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella
previdenza agricola.
4. Per i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli individuati
nei commi 1 e 2, resta ferma l’applicazione della disciplina vigente
dell’imposta municipale propria e, in particolare, delle disposizioni
di cui all’art. 13, commi 5 e 8-bis, del decreto-legge n. 201 del
2011.
5. L’individuazione dei terreni, effettuata ai sensi del presente
articolo, ai quali si applica l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1,
lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992, sostituisce
quella effettuata in base alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141
del 18 giugno 1993.
6. I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a
proprieta’ collettiva indivisibile e inusucapibile che ricadono nelle
fattispecie di cui ai commi 2, 3 e 4 sono esenti dall’imposta
municipale propria.
Art. 3
Versamento dell’imposta municipale propria per l’anno 2014
1. Ai sensi dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per
l’anno 2014, i soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta
municipale propria sulla base delle disposizioni del presente
decreto, effettuano il versamento dell’imposta in un’unica rata entro
il 16 dicembre 2014.
Art. 4
Disposizioni sui recuperi e sui rimborsi da effettuare nei confronti
dei comuni
1. Nell’allegato A al presente decreto sono riportati sia gli
importi da recuperare, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario
e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai
commi 128 e 129 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
nonche’, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di
attuazione del comma 17 dell’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sia quelli da rimborsare nei riguardi dei comuni che
subiscono una perdita di gettito per effetto delle modifiche al
perimetro applicativo dell’esenzione di cui alla lettera h), comma 1,
dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
2. Il maggior gettito stimato, rispetto all’importo di 350 milioni,
sara’ utilizzato per la compensazione del minor gettito a favore dei
comuni nei quali ricadono i terreni a immutabile destinazione
agro-silvo-pastorale a proprieta’ collettiva indivisibile e
inusucapibile cui e’ riconosciuta l’esenzione IMU ai sensi del comma
5-bis dell’art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come
modificato dal comma 2 dell’art. 22 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66. L’eventuale eccedenza potra’ essere utilizzata per reintegri
correlati a rettifiche puntuali delle stime indicate nell’allegato A.
(Omesso l’allegato).