3 Dicembre, 2014

Provv. 20 novembre 2014, in G.U. n. 281 del 3.12.2014

 

1. Estensione dell’utilizzo del modello di versamento “F24”

  1.1 I diritti relativi ai titoli di proprieta’ industriale, di  cui

all’art. 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro  dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze del 2 aprile 2007, e le tasse sulle  concessioni  governative

sui marchi, di cui alla Tariffa allegata al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono  versati  mediante  il

modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”,  approvato  con

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del  7  agosto

2009, come modificato dal provvedimento  del  Direttore  dell’Agenzia

delle entrate del 29 marzo 2010.

  1.2 Il modello “F24  Versamenti  con  elementi  identificativi”  e’

reperibile    in    formato    elettronico    sul    sito    internet

www.agenziaentrate.gov.it, nonche’ presso gli  sportelli  di  banche,

Poste Italiane S.p.A. e agenti della riscossione.

  1.3 I soggetti titolari di partita  IVA,  ai  sensi  dell’art.  37,

comma 49, del decreto legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito  con

modificazioni dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248,  presentano  il

modello di pagamento “F24  Versamenti  con  elementi  identificativi”

esclusivamente con modalita’ telematiche, direttamente  o  attraverso

gli  intermediari  abilitati,  utilizzando   i   servizi   telematici

dell’Agenzia delle entrate e del sistema bancario e postale.

  1.4 I soggetti non titolari di partita IVA, ai sensi dell’art.  11,

comma 2, lettera c),  del  decreto  legge  24  aprile  2014,  n.  66,

convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per i

versamenti di importo pari o inferiore a 1.000,00  euro,  oltre  alle

modalita’ telematiche di pagamento  di  cui  al  punto  1.3,  possono

presentare il modello “F24 Versamenti con  elementi  identificativi”,

anche presso gli sportelli delle banche, delle Poste Italiane  S.p.A.

e degli agenti della riscossione.

  1.5  Il  modello  “F24  Versamenti  con  elementi   identificativi”

precompilato dal sistema informativo della Direzione Generale per  la

lotta  alla  contraffazione  –  UIBM  del  Ministero  dello  sviluppo

economico puo’ essere presentato  in  ogni  caso,  oltreche’  con  le

modalita’ telematiche di pagamento di cui al punto  1.3,  presso  gli

sportelli delle banche, delle Poste Italiane S.p.A.  e  degli  agenti

della riscossione.

 

2. Estensione dell’utilizzo del modello  di  versamento  “F24  Enti

pubblici”

  2.1 Gli  enti  pubblici  di  cui  ai  provvedimenti  del  Direttore

dell’Agenzia delle entrate dell’8 novembre 2007 e del 23 marzo  2009,

effettuano il versamento dei diritti di cui al precedente  punto  1.1

mediante il modello “F24 Enti pubblici”, approvato con  provvedimento

del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013.

  2.2  Il  modello  “F24   Enti   pubblici”   deve   essere   inviato

esclusivamente  con  modalita’  telematiche,  utilizzando  i  servizi

telematici  dell’Agenzia  delle  entrate,  secondo  le   disposizioni

contenute nei citati provvedimenti del Direttore  dell’Agenzia  delle

entrate dell’8 novembre 2007 e del 23 marzo 2009, ai quali si rimanda

per quanto non disciplinato dal presente provvedimento.

 

 3. Disposizioni finali

  3.1 Le disposizioni  del  presente  provvedimento  si  applicano  a

partire dalla data fissata per l’avvio del nuovo deposito  telematico

con  il  decreto  del  Direttore   Generale   per   la   lotta   alla

contraffazione  –  UIBM  del  Ministero  dello  sviluppo   economico,

previsto dal decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  del  21

marzo 2013.

  3.2 Ai fini dell’emanazione da  parte  dell’Agenzia  delle  entrate

della  risoluzione  istitutiva  dei  codici  da  utilizzare   per   i

versamenti di cui al presente provvedimento,  la  Direzione  Generale

per la lotta alla contraffazione – UIBM del Ministero dello  sviluppo

economico, comunica all’Agenzia delle entrate la data di cui al punto

3.1.

  3.3 Per i versamenti di cui al presente provvedimento e’ rilasciata

ordinaria ricevuta attestante l’esito  dell’operazione  di  pagamento

effettuata.

  3.4 Per ciascuna formalita’ di deposito o  rinnovo  dei  titoli  di

proprieta’  industriale,  il  sistema  informativo  della   Direzione

Generale per la lotta alla contraffazione – UIBM del Ministero  dello

sviluppo economico, rilascia l’attestazione  dell’avvenuto  pagamento

dei diritti e delle tasse  di  cui  al  presente  provvedimento,  con

l’indicazione del numero del titolo, della data di versamento  e  del

soggetto che ha eseguito il pagamento.