12 Dicembre, 2012

(Decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216, in G.U. n. 288 del 11.12.2012)

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA’ E DOGANE

Art. 1

Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010 relativa al sistema comune di imposta sul valore
aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione

1. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio,
del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto
riguarda le norme in materia di fatturazione,
sono emanate le disposizioni previste dal presente articolo.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, il quarto comma e’ sostituito dal seguente:
“[4] Ai fini della determinazione della base imponibile i
corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta
estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione
dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del
giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo e’
effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente piu’
prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate
nell’anno solare, puo’ essere fatta sulla base del tasso di cambio
pubblicato dalla Banca centrale europea.”;
b) all’articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, il secondo periodo e’ sostituito dal
seguente: “Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di
servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato
membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli
obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni
degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.”;
2) al quinto comma, secondo periodo, le parole: “l’indicazione
della norma di cui al presente comma” sono sostituite dalle seguenti:
“l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della
norma di cui al presente comma”;
c) all’articolo 20, primo comma, il secondo periodo e’ sostituito
dal seguente: “Non concorrono a formare il volume d’affari le
cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati
nell’articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4)
dell’attivo dello stato patrimoniale, nonche’ i passaggi di cui al
quinto comma dell’articolo 36.”;
d) all’articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«[1] Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che
effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette
fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o,
ferma restando la sua responsabilita’, assicura che la stessa sia
emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un
terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che e’ stata
emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso
alla fattura elettronica e’ subordinato all’accettazione da parte del
destinatario. L’emissione della fattura, cartacea o elettronica, da
parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non
esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca
assistenza e’ consentita a condizione che ne sia data preventiva
comunicazione all’Agenzia delle entrate e purche’ il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l’attivita’ da almeno cinque anni e nei suoi
confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti,
atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in
materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalita’, i
contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,
cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna,
spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o
committente.
[2] La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome,
residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del
rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome,
residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del
rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o
committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro
Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA
attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il
cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio
dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione,
codice fiscale;
g) natura, qualita’ e quantita’ dei beni e dei servizi
formanti oggetto dell’operazione;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la
determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai
beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo
15, primo comma, n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo
di sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con
arrotondamento al centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in
pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore
navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria
di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa e’ emessa, per conto del
cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un
terzo.
[3] Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la
fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con aliquote
diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed
l), sono indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile. Per
le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un
medesimo soggetto puo’ essere emessa una sola fattura. Nel caso di
piu’ fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso
destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le
indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una
sola volta, purche’ per ogni fattura sia accessibile la totalita’
delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l’autenticita’
dell’origine, l’integrita’ del contenuto e la leggibilita’ della
fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo
periodo di conservazione; autenticita’ dell’origine ed integrita’ del
contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di
gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e
la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile,
ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o
digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione
elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire
l’autenticita’ dell’origine e l’integrita’ dei dati. Le fatture
redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini
di controllo, a richiesta dell’amministrazione finanziaria.
[4] La fattura e’ emessa al momento dell’effettuazione
dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6. La fattura
cartacea e’ compilata in duplice esemplare di cui uno e’ consegnato o
spedito all’altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo
periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione
risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a
identificare i soggetti tra i quali e’ effettuata l’operazione ed
avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente
della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche’ per le prestazioni
di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate
nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo’
essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle
operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione delle medesime;
b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei
confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la
fattura e’ emessa entro il mese successivo a quello della consegna o
spedizione dei beni;
c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi
stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione
europea, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter, la
fattura e’ emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione;
d) per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 6,
sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo
stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura e’ emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione.
[5] Nelle ipotesi di cui all’articolo 17, secondo comma,
primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in
unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita’, si
assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.
[6] La fattura e’ emessa anche per le tipologie di operazioni
sottoelencate e contiene, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le
seguenti annotazioni con l’eventuale indicazione della relativa norma
comunitaria o nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in
luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta a
norma dell’articolo 7-bis, comma 1, con l’annotazione “operazione non
soggetta”;
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,
9 e 38-quater, con l’annotazione “operazione non imponibile”;
c) operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle
indicate al n. 6), con l’annotazione “operazione esente”;
d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l’annotazione, a seconda dei
casi, “regime del margine – beni usati”, “regime del margine –
oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da
collezione”;
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo
soggette al regime del margine previsto dall’articolo 74-ter, con
l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio.”.»;
2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«[6-bis] I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello
Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni
sottoelencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli
articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell’ammontare
dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione
della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da
quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei
confronti di un soggetto passivo che e’ debitore dell’imposta in un
altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione
contabile”;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si
considerano effettuate fuori dell’Unione europea, con l’annotazione
“operazione non soggetta”.
[6-ter] Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal
committente di un servizio in virtu’ di un obbligo proprio recano
l’annotazione “autofatturazione”.»;
e) dopo l’articolo 21 e’ inserito il seguente:
«Art. 21-bis. (Fattura semplificata). – 1. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non
superiore a cento euro, nonche’ la fattura rettificativa di cui
all’articolo 26, puo’ essere emessa in modalita’ semplificata
recando, in luogo di quanto previsto dall’articolo 21, almeno le
seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome,
residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del
rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome,
residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del
rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso
di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo’ essere indicato
il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di
soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione
europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato
membro di stabilimento;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta
incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il
riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che
vengono modificate.
2. La fattura semplificata non puo’ essere emessa per le seguenti
tipologie di operazioni:
a) cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
b) operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a).
3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro
dell’economia e delle finanze puo’ innalzare fino a quattrocento euro
il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l’emissione di fatture
semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni
effettuate nell’ambito di specifici settori di attivita’ o da
specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali
o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle
fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli
obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.».
f) l’articolo 39, terzo comma, e’ sostituito dal seguente:
«3] I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonche’ le
fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal
presente decreto devono essere conservati a norma dell’articolo 22
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalita’
elettronica, in conformita’ alle disposizioni del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi
dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee
possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione
elettronica delle stesse, nonche’ dei registri e degli altri
documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo’
essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso
esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca
assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato
assicura, per finalita’ di controllo, l’accesso automatizzato
all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti,
compresi quelli che garantiscono l’autenticita’ e l’integrita’ delle
fatture di cui all’articolo 21, comma 3, siano stampabili e
trasferibili su altro supporto informatico.»;
g) all’articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le
parole “l’indicazione della norma di cui al presente comma” sono
sostituite dalle seguenti “l’annotazione «inversione contabile» e
l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma”.
3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola:
“oggetto” sono inserite le seguenti: “di perizie o”;
b) l’articolo 39 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 39 (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari). – 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti
intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto
dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi
per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal
territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti
traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla
consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui
si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla
consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di
contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata
all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del
ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla
scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il
decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo
e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli
adempimenti di cui all’articolo 50, comma 5.
2. Se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1
e’ stata emessa la fattura relativa ad un’operazione intracomunitaria
la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo
fatturato, alla data della fattura.
3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all’articolo 41,
comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti
intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in
modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un mese
solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»;
c) all’articolo 41, comma 3, dopo la parola: “oggetto” sono
inserite le seguenti: “di perizie o”;
d) all’articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: “escluso il comma 4,” sono soppresse;
2) il comma 3 e’ abrogato;
e) all’articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: “unitamente alla
relativa norma” sono sostituite dalle seguenti: “con l’eventuale
indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale”;
2) al comma 2, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “2.
Per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, e’ emessa
fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con
l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di
operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della
relativa norma comunitaria o nazionale.”;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: “o committente” sono
soppresse;
4) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui
all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la
relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del
terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha
ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello
reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese
successivo alla registrazione della fattura originaria.»;
f) all’articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui
all’articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma
dell’articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e
con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all’articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del
corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture
di cui all’articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di
emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini
dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, le fatture
sono annotate distintamente anche nel registro di cui all’articolo 25
del predetto decreto.»;
2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti
passivi d’imposta, annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro
progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma
1, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39
dello stesso decreto n. 633 del 1972.»;
3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui
all’articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di
cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione ed entro il
termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione
dell’operazione.»;
g) all’articolo 49, comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal
seguente:
«1. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti
passivi d’imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per
i quali e’ dovuta l’imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del
presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun
mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con
riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformita’ al
modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate.».
4. All’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, le parole “non imponibili o esenti” sono sostituite
dalle seguenti “non imponibili, esenti o non soggette ad IVA”.
5. All’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il terzo
comma e’ inserito il seguente: “Le fatture di cui agli articoli 21 e
21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi
articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo
comma. In tale caso le fatture possono recare, per l’identificazione
del soggetto cedente o prestatore, in luogo delle indicazioni
richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma 1,
lettera c), dello stesso decreto, i relativi dati identificativi
determinati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
di cui al terzo comma.”.
6. All’articolo 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo le parole:
“soggetti a vigilanza doganale” sono inserite le seguenti: “e delle
operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633” .
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole “di cui
all’articolo 21, quarto comma, quarto periodo” sono sostituite dalle
seguenti “di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera
b)”;
b) all’articolo 8, primo comma, lettera a), terzo periodo, le
parole “di cui all’articolo 21, quarto comma, secondo periodo” sono
sostituite dalle seguenti “di cui all’articolo 21, comma 4, terzo
periodo, lettera a)”;
c) all’articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole: “di
cui al quarto comma, seconda parte, dell’articolo 21” sono sostituite
dalle seguenti: “di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo,
lettere a), c) e d)” e le parole: “consegna o spedizione dei beni”
sono sostituite dalle seguenti: “effettuazione delle operazioni”;
d) all’articolo 23, terzo comma, secondo periodo, le parole:
“operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell’art.
21” sono sostituite dalle seguenti: “operazioni di cui all’articolo
21, commi 6 e 6-bis,”, le parole: “e la relativa norma” sono
sostituite dalle seguenti: “ed, eventualmente, la relativa norma”;
e) all’articolo 24, primo comma, primo periodo, le parole:
“operazioni non imponibili di cui all’articolo 21, sesto comma e,
distintamente, all’articolo 38-quater e quello delle operazioni
esenti ivi indicate” sono sostituite dalle seguenti: “operazioni di
cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna
tipologia di operazioni ivi indicata”;
f) all’articolo 25, terzo comma, le parole: “operazioni non
imponibili o esenti di cui al sesto comma dell’art. 21” sono
sostituite dalle seguenti: “operazioni di cui all’articolo 21, commi
6 e 6-bis,” e le parole: “e la relativa norma” sono sostituite dalle
seguenti: “e, eventualmente, la relativa norma”;
g) all’articolo 35, comma 4, secondo periodo, le parole:
“nell’ultimo comma” sono sostituite dalle seguenti: “nel quinto
comma”;
h) all’articolo 74-ter, comma 8, le parole: “dal primo comma,
secondo periodo, dell’articolo 21” sono sostituite dalle seguenti:
“dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo”.
8. All’articolo 1, secondo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, le parole:
“dell’art. 21, n. 1)” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo
21, comma 2, lettere c) e d)”.
9. All’articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, le parole:
“dall’art. 21, quarto comma, secondo periodo,” sono sostituite dalle
seguenti: “dall’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a),”.
10. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.
696, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, lettera d), le parole: “di cui
all’articolo 21, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui
all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)”;
b) all’articolo 3, comma 3, le parole: “nell’articolo 21, quarto
comma” sono sostituite dalle seguenti: “nell’articolo 21, comma 4,
terzo periodo, lettera a)”.
11. All’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole: “all’articolo 21, comma 2, lettera a)” sono
sostituite dalle seguenti: “all’articolo 21, comma 2, lettera c)”.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

(Omissis).

Capo IV

ALTRE DISPOSIZIONI

(Omissis).

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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