Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, in G.U. n. 186 del 9.8.2013
(Omissis).
Capo II
Disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attivita’
musicali e dello spettacolo dal vivo
Art. 7
Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e
compositori emergenti
1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano,
ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad
esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di
fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all’articolo 78 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, esistenti
almeno dal 1° gennaio 2012, e’ riconosciuto un credito imposta nella
misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attivita’ di
sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni
fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita’ di cui al
comma 5 del presente articolo, fino all’importo massimo di 200.000
euro nei tre anni d’imposta.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e’ riconosciuto
esclusivamente per opere prime o seconde di nuovi talenti definiti
come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti.
3. Per accedere al credito d’imposta di cui al comma 1, le imprese
hanno l’obbligo di spendere un importo corrispondente all’ottanta per
cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando
la formazione e l’apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.
4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito
d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento CE n.
1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo
agli aiuti di importanza minore (“de minimis”). Esse, inoltre, non
devono essere sottoposte a controllo, diretto o indiretto, da parte
di un editore di servizi media audiovisivi.
5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle
imposte sui redditi ed e’ utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle
procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di
spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o
videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell’effettivita’
delle spese sostenute, nonche’ alle procedure di recupero nei casi di
utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta secondo quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono
dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali
e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti
d’imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni
2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 15.
8. I commi 287 e 288 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono abrogati.