23 Agosto, 2013

Decreto min. 5 agosto 2013, in G.U. n. 186 del 9.8.2013


Art. 1

        Individuazione dell’Ufficio centrale di collegamento

  1. L’Ufficio centrale di collegamento e’  individuato  nell’Agenzia

delle entrate, Direzione centrale accertamento, Ufficio  Cooperazione

Operativa.

Art. 2

 

 

Attivita’ dell’Ufficio centrale di collegamento

 

1. L’Ufficio centrale  di  collegamento  agisce  come  responsabile

principale dei contatti con la Commissione europea e  con  gli  altri

Stati membri. Nell’ambito di tale attivita’,  l’Ufficio  centrale  di

collegamento:

a) monitora il corretto funzionamento del sistema CCN/CSI e delle

caselle di posta elettronica previste dall’articolo 3 della Decisione

C (2011) 8193 di esecuzione della Commissione del 18  novembre  2011,

utilizzate ai fini della mutua assistenza;

b)  definisce  i  casi  di  conflitti  di   competenza   mediante

l’assegnazione o la  diretta  trattazione  delle  richieste  che  non

rientrano nella competenza  degli  Uffici  di  collegamento  indicati

dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149;

c) informa il Direttore generale delle finanze,  per  il  tramite

del Direttore dell’Agenzia  delle  entrate,  delle  problematiche  di

particolare rilievo che dovessero insorgere tra o con gli  uffici  di

collegamento ovvero nei rapporti di collaborazione amministrativa con

gli altri Stati membri o con la Commissione Europea;

d) comunica annualmente alla Commissione Europea, il numero delle

domande di  informazioni,  di  notifica,  di  recupero  e  di  misure

cautelari inviate e ricevute nel corso di ciascun anno, l’importo dei

crediti e l’ammontare di quelli recuperati;

e) attua il coordinamento con gli uffici competenti  dell’Agenzia

delle entrate e del Dipartimento delle Finanze nei casi di  procedure

amichevoli in corso con l’autorita’ competente dello Stato membro che

ha presentato una richiesta di recupero, ai fini di  quanto  disposto

dall’articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 149 del 2012.

2. Ai fini di  quanto  previsto  dalla  lettera  c)  del  comma  1,

l’Ufficio centrale di collegamento effettua il coordinamento  tra  le

strutture incaricate della trattazione delle richieste di  assistenza

– ovvero gli Uffici di collegamento presso l’Agenzia delle  Dogane  e

dei Monopoli e presso il Dipartimento  delle  Finanze  –  e  promuove

l’esame  delle  questioni  di  carattere   generale   relative   alla

cooperazione in materia di riscossione. A tal fine puo’  convocare  i

rappresentanti dei suddetti Uffici di collegamento.

Art. 3

 

 

Individuazione dell’Ufficio di collegamento  del  Dipartimento  delle

finanze

 

1. L’Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze, di cui

all’articolo 3, comma 3, lettera d), del decreto legislativo  n.  149

del 2012, e’ individuato:

a) nella Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale,

per le domande di mutua assistenza  da  formulare  agli  altri  Stati

membri; tale ufficio e’ coordinato da un Consigliere di Direzione;

b) nella Direzione Relazioni Internazionali, Ufficio VII, per  le

richieste presentate dagli altri Stati membri.

2. L’Ufficio di collegamento  del  Dipartimento  delle  finanze  si

avvale, per l’espletamento delle attivita’ di mutua  assistenza,  del

personale della Guardia di finanza.

 

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