24 Novembre, 2015
D.L. 22 novembre 2015, n. 183, in G.U. n. 273 del 23.11.2015
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Art. 3 Disposizioni fiscali 1. Nel caso in cui sono adottate azioni di risoluzione, come definite all'articolo 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la trasformazione in credito d'imposta delle attivita' per imposte anticipate relative ai componenti negativi di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma. 2. Il comma 1 si applica a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 3. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole "in corso al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014". 4. Ai fini delle imposte sui redditi, i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione all'ente-ponte non si considerano sopravvenienze attive. Art. 4 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.