24 Novembre, 2015
D.L. 22 novembre 2015, n. 183, in G.U. n. 273 del 23.11.2015
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Art. 3
Disposizioni fiscali
1. Nel caso in cui sono adottate azioni di risoluzione, come
definite all'articolo 1, lettera f), del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180, la trasformazione in credito d'imposta delle
attivita' per imposte anticipate relative ai componenti negativi di
cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente
sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della
risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione
contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di
avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi
corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate trasformate in
credito d'imposta ai sensi del presente comma.
2. Il comma 1 si applica a decorrere dall'entrata in vigore del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
3. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della
legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole "in corso al 31 dicembre 2015"
sono sostituite dalle seguenti: "successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014".
4. Ai fini delle imposte sui redditi, i versamenti effettuati dal
Fondo di risoluzione all'ente-ponte non si considerano sopravvenienze
attive.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
