25 Ottobre, 2016

Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, in G.U. n. 249 del 24.10.2016

Capo I
Misure urgenti in materia di riscossione
Art. 1

Soppressione di Equitalia

1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le societa’ del Gruppo Equitalia
sono sciolte. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delle
imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’
fatto divieto alle societa’ di cui al presente comma di effettuare
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia
tipologia contrattuale.
2. Dalla data di cui al comma 1, l’esercizio delle funzioni
relative alla riscossione nazionale, di cui all’articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito
all’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 62 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e’ svolto dall’ente strumentale
di cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la continuita’ e la funzionalita’ delle
attivita’ di riscossione, e’ istituito un ente pubblico economico,
denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto
all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle
finanze. L’Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente
l’attivita’ dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi
di trasparenza e pubblicita’. L’ente subentra, a titolo universale,
nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle
societa’ del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica
di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di
cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’ente ha autonomia
organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne
costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il
collegio dei revisori dei conti.
4. Il comitato di gestione e’ composto dal direttore dell’Agenzia
delle entrate in qualita’ di Presidente dell’ente e da due componenti
nominati dall’Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti
del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennita’ o
rimborso spese.
5. Lo statuto e’ approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi,
indica le entrate dell’ente, stabilendo i criteri concernenti la
determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti
pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di
garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’attivita’. Lo
statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di
consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresi’
promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato
di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo
statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano
l’organizzazione e il funzionamento dell’ente, i bilanci preventivi e
consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio
dell’ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il
comitato di gestione delibera altresi’ il piano triennale per la
razionalizzazione delle attivita’ di riscossione e gli interventi di
incremento dell’efficienza organizzativa ed economica finalizzata
alla riduzione delle spese di gestione e di personale. L’ente opera
nel rispetto dei principi di legalita’ e imparzialita’, con criteri
di efficienza gestionale, economicita’ dell’attivita’ ed efficacia
dell’azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell’atto di
cui al comma 13, e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi
stessi, dell’attivita’ svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a
carattere generale indicati nell’atto aggiuntivo di cui al comma 13,
e al piano triennale per la razionalizzazione delle attivita’ di
riscossione si applica l’articolo 60 del decreto legislativo n. 300
del 1999.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, l’Agenzia delle
entrate-Riscossione e’ sottoposta alle disposizioni del codice civile
e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini
dello svolgimento della propria attivita’ e’ autorizzata ad
utilizzare anticipazioni di cassa.
7. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l’anno 2017, sono validi i
costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A., ai
sensi del citato articolo 9.
8. L’Ente e’ autorizzato ad avvalersi del patrocinio
dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi
dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L’ente
puo’ stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti
davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in
rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,
l’Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l’ente,
assuma direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio nei
giudizi davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi
l’articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546 e successive modificazioni.
9. Tenuto conto della specificita’ delle funzioni proprie della
riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro
svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuita’, a
decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle societa’
del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,
senza soluzione di continuita’ e con la garanzia della posizione
giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, e’
trasferito all’ente pubblico economico di cui al comma 3, previo
superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle
competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicita’ e
imparzialita’. A tale personale si applica l’articolo 2112, primo e
terzo comma, del codice civile.
10. A far data dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il personale delle societa’ del Gruppo
Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche e’
ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente
posseduta nell’amministrazione pubblica di provenienza la quale,
prima di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento
di detto personale, mediante l’utilizzo delle procedure di mobilita’
di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel
rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento
delle spese di personale. Il riassorbimento puo’ essere disposto solo
nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche
dell’amministrazione interessata e nell’ambito delle facolta’
assunzionali disponibili. Nel caso di indisponibilita’ di posti
vacanti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza,
tale personale puo’ essere ricollocato, previa intesa, ad altra
pubblica amministrazione con carenze di organico, anche in deroga
alle vigenti disposizioni in materia di mobilita’ e, comunque,
nell’ambito delle facolta’ assunzionali delle amministrazioni
interessate.
11. Entro la data di cui al comma 1:
a) l’Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni
di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del
citato decreto-legge n. 203 del 2005, e successive modificazioni,
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale; a seguito di tale
acquisto e in proporzione alla partecipazione societaria detenuta
alla data dello stesso acquisto, si trasferisce in capo al
cessionario l’obbligo di versamento delle somme da corrispondere a
qualunque titolo, in conseguenza dell’attivita’ di riscossione svolta
fino a tale data;
b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia
S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell’economia e
delle finanze;
c) gli organi societari delle societa’ di cui al comma 1 deliberano
i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge, che
sono trasmessi per l’approvazione al Ministero dell’economia e delle
finanze. Ai componenti degli organi delle societa’ soppresse sono
corrisposti compensi, indennita’ ed altri emolumenti solo fino alla
data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al
presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove
dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal
rispettivo ordinamento.
12. Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da imposizione
fiscale.
13. Il Ministro dell’economia e delle finanze e il direttore
dell’Agenzia delle entrate, presidente dell’ente, stipulano
annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all’articolo
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:
a) i servizi dovuti;
b) le risorse disponibili;
c) le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con
particolare riferimento alla definizione delle priorita’, mediante un
approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;
d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di
economicita’ della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i
servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche
mediante azioni di prevenzione e contrasto dell’evasione ed elusione
fiscale;
e) gli indicatori e le modalita’ di verifica del conseguimento
degli obiettivi di cui alla lettera d);
f) le modalita’ di vigilanza sull’operato dell’ente da parte
dell’agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza,
dell’imparzialita’ e della correttezza nell’applicazione delle norme,
con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;
g) la gestione della funzione della riscossione con modalita’
organizzative flessibili, che tengano conto della necessita’ di
specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per
tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri
oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il
risultato economico della medesima riscossione;
h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad
evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il
rapporto con l’amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27
luglio 2000, n. 212.
14. Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione,
ai sensi dell’articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300
del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell’ente di cui al
comma 3, degli obiettivi stabiliti nell’atto aggiuntivo di cui al
comma 13, e non attribuibili a fattori eccezionali o comunque non
tempestivamente segnalati al Ministero dell’economia e delle finanze,
per consentire l’adozione dei necessari correttivi.
15. Fino alla data di cui all’articolo 1, comma 1, l’attivita’ di
riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima
applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, l’Amministratore delegato di Equitalia S.p.A.
e’ nominato commissario straordinario per l’adozione dello statuto
dell’ente di cui al comma 3, secondo le modalita’ di cui al comma 5 e
per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.
16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari
del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della
riscossione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili,
all’agenzia di cui all’articolo 1 comma 3.
Art. 2

Disposizioni in materia di riscossione locale

1. All’articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31
maggio 2017».
2. Con deliberazione adottata entro il 1° giugno 2017, gli enti
locali possono continuare ad avvalersi, per se’ e per le societa’ da
essi partecipate, per l’esercizio delle funzioni relative alla
riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione
nazionale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono
deliberare l’affidamento dell’esercizio delle funzioni relative alla
riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.
Art. 3

Potenziamento della riscossione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate puo’
utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali e’ autorizzata
ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai
fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione
nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248.
2. All’articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, e’ inserito il
seguente: «2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti,
l’Agenzia delle entrate puo’ acquisire le informazioni relative ai
rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via
telematica, alle specifiche banche dati dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale.
3. L’Agenzia delle entrate-Riscossione e’ autorizzata ad accedere e
utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di
istituto.
Capo II
Misure urgenti in materia fiscale

Art. 4

Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione

1. L’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e
ricevute). – 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi
trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo
giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte
le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute
e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette
doganali, nonche’ i dati delle relative variazioni. La comunicazione
relativa all’ultimo trimestre e’ effettuata entro l’ultimo giorno del
mese di febbraio.
2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalita’ stabilite
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
comprendono almeno:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l’aliquota applicata;
e) l’imposta;
f) la tipologia dell’operazione.
3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di
conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono
soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche’ per tutti i
documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio
di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate. Tempi e modalita’ di
applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli
obblighi contenuti nell’articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono
stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate.».
2. Dopo l’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono aggiunti i seguenti:
«Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni
periodiche I.V.A.). – 1. I soggetti passivi trasmettono, negli stessi
termini e con le medesime modalita’ di cui all’articolo 21, una
comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni
periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1
e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100, nonche’ degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento
dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 21, comma 2, sono
stabilite le modalita’ e le informazioni da trasmettere con la
comunicazione di cui al comma 1.
3. La comunicazione e’ presentata anche nell’ipotesi di
liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla
presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati
alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o
all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel
corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
4. In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di
piu’ attivita’, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione
riepilogativa per ciascun periodo.
5. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente,
ovvero del suo intermediario, secondo le modalita’ previste
dall’articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, gli esiti derivanti dall’esame dei dati di cui all’articolo 21,
la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1
nonche’ la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto
indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti
emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella
comunicazione, il contribuente e’ informato dell’esito con modalita’
previste con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il contribuente puo’ fornire i chiarimenti necessari, o segnalare
eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente,
ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del
ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l’articolo 54-bis, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
indipendentemente dalle condizioni ivi previste.
Art. 21-ter (Credito d’imposta). – 1. Ai soggetti in attivita’
nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e
21-bis, e’ attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento
tecnologico, un credito d’imposta pari a € 100. Il credito spetta ai
soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per
l’adeguamento tecnologico e’ stato sostenuto, hanno realizzato un
volume d’affari non superiore a € 50.000.
2. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, e’ utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e
deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta in cui e’ stato sostenuto il costo per
l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative
ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne
conclude l’utilizzo.
3. Ai soggetti che inviano i dati delle fatture secondo le
modalita’ di cui all’articolo 21, nonche’, sussistendone i
presupposti, hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e’ attribuito,
unitamente al credito di cui al comma 1, un ulteriore credito
d’imposta di € 50,00. Il credito non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive,
e’ indicato in dichiarazione ed utilizzato secondo le modalita’
stabilite nel comma 2.».
3. All’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni
fattura, prevista dall’articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di €
25, con un massimo di € 25.000. Non si applica l’articolo 12 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2-ter. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui
all’articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ punita con una sanzione da €
5.000 a € 50.000».
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2017. Dalla stessa data:
a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle
societa’ di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono
attivita’ di locazione e di noleggio, ai sensi dell’articolo 7,
dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e’ soppressa;
b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro
Stato membro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui
all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
sono soppresse;
c) all’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «nel mese di
febbraio,», sono sostituite dalle seguenti: «per l’imposta sul valore
aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l’imposta
sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e
il 30 aprile»;
d) all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) sono abrogati i commi da 1 a 3;
2) al comma 5, le parole: «ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 4».
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera d), si applicano alle
comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2017 e successivi.
6. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che
effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite
distributori automatici. Al fine dell’assolvimento dell’obbligo di
cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni
che consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli
apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali
tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e
l’inalterabilita’ dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli
operatori. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile
2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica
e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione
alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori
automatici.»;
b) all’articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, e’ aggiunto il
seguente: «Per le imprese che operano nel settore della grande
distribuzione l’opzione di cui all’articolo 1, commi da 429 a 432,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gia’ esercitata entro il 31
dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.».
7. All’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un
deposito I.V.A.»;
2) la lettera d) e’ abrogata;
b) il comma 6 e’ sostituito con il seguente:
«6. L’estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della
loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione
nello Stato puo’ essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta
agli effetti dell’I.V.A. e comporta il pagamento dell’imposta; la
base imponibile e’ costituita dal corrispettivo o valore relativo
all’operazione non assoggettata all’imposta per effetto
dell’introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano
formato oggetto di una o piu’ cessioni, dal corrispettivo o valore
relativo all’ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non
gia’ compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di
servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la
giacenza fino al momento dell’estrazione. L’imposta e’ dovuta dal
soggetto che procede all’estrazione ed e’ versata in nome e per conto
di tale soggetto dal gestore del deposito, che e’ solidalmente
responsabile dell’imposta stessa. Il versamento e’ eseguito ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui
all’articolo 18 del medesimo decreto del mese successivo alla data di
estrazione. Il soggetto che procede all’estrazione annota nel
registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, del medesimo decreto, e i dati della
ricevuta del versamento suddetto. E’ effettuata senza pagamento
dell’imposta l’estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della
facolta’ di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma
dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui
all’articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente
all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
Per il mancato versamento dell’imposta dovuta ai sensi dei precedenti
periodi, si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento e’ tenuto
solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui
l’estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell’imposta da un
soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all’articolo 1,
primo comma, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983 in
mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la
sanzione di cui all’articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471
e al pagamento dell’imposta e di tale sanzione e’ tenuto
esclusivamente il soggetto che procede all’estrazione. Per i beni
introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto
intracomunitario, il soggetto che procede all’estrazione assolve
l’imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con
la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell’imposta, ed alla
annotazione della variazione in aumento nel registro di cui
all’articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972 entro quindici giorni dall’estrazione e con riferimento
alla relativa data; la variazione deve, altresi’, essere annotata nel
registro di cui all’articolo 25 del medesimo decreto entro il mese
successivo a quello dell’estrazione. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalita’ di
attuazione delle presenti disposizioni. Fino all’integrazione delle
pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie
fiscali, il soggetto che procede all’estrazione dei beni introdotti
in un deposito I.V.A. comunica al gestore del deposito i dati
relativi alla liquidazione dell’imposta di cui al presente comma; ai
fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b), il
gestore del deposito I.V.A. comunica all’Ufficio doganale di
importazione i dati relativi all’estrazione dal deposito I.V.A.; le
modalita’ di integrazione telematica, ivi inclusa la comunicazione di
cui al comma 4, lettera c), sono stabilite con determinazione del
direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con
il direttore dell’Agenzia delle entrate.».
c) al comma 8 e’ aggiunto il seguente periodo: «E’ valutata ai
fini della revoca dell’autorizzazione la violazione da parte del
gestore del deposito I.V.A. degli obblighi di cui al comma 6 del
presente articolo.»;
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applica a decorrere dal 1°
aprile 2017.
Art. 5

Dichiarazione integrativa a favore

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 2, i commi 8 e 8-bis, sono sostituiti dai
seguenti:
«8. Salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando
l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dei
redditi, dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e dei
sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od
omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di
un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di
un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a
quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la
dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
8-bis. L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal
maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8
puo’ essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui la dichiarazione
oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine
prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo
precedente puo’ essere utilizzato in compensazione, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per
eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in cui e’ stata presentata la
dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo
d’imposta in cui e’ presentata la dichiarazione integrativa e’
indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito
risultante dalla dichiarazione integrativa nonche’ l’ammontare
eventualmente gia’ utilizzato in compensazione.»;
b) nell’articolo 8:
1) nel comma 6, le parole «all’articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9»
sono sostituite dalle parole «all’articolo 2, commi 7 e 9»;
2) sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando
l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni
dell’imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per
correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o,
comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di
una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva
dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per
il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i
termini stabiliti dall’articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
6-ter. L’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla
maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui
al comma precedente presentate entro il termine prescritto per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta
successivo puo’ essere portato in detrazione in sede di liquidazione
periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n.
241 del 1997, ovvero, sempreche’ ricorrano per l’anno per cui e’
presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui
all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso.
2. All’articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
son apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’alinea le parole: «degli articoli 2, comma 8» sono
sostituite dalle parole: «degli articoli 2, comma 8, e 8, comma
6-bis»;
b) nella lettera b) le parole: «agli elementi» sono sostituite
dalle parole: «ai soli elementi».
Art. 6

Definizione agevolata

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti
della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono
estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali
carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27,
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo
al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di
quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di
cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973:
a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di
capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di
rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche’ di rimborso
delle spese di notifica della cartella di pagamento.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore
manifesta all’agente della riscossione la sua volonta’ di
avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, apposita
dichiarazione, con le modalita’ e in conformita’ alla modulistica che
lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet
nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica
altresi’ il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,
entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonche’ la pendenza di
giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la
dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l’agente della riscossione comunica ai debitori che
hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l’ammontare
complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche’
quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di
ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari
ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle
somme dovute, la scadenza della terza rata non puo’ superare il 15
dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non puo’ superare il 15
marzo 2018.
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento
dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e’ stato
dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e
b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i
termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi
oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo
complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non
determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della
riscossione prosegue l’attivita’ di recupero e il cui pagamento non
puo’ essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al
comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il
recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L’agente
della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del
presente articolo, non puo’ avviare nuove azioni esecutive ovvero
iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi
amministrativi e le ipoteche gia’ iscritti alla data di presentazione
della dichiarazione, e non puo’ altresi’ proseguire le procedure di
recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si
sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia
stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato gia’
emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si
applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo’ essere
effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente
indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;
b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione
e’ tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il
debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita’
previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
8. La facolta’ di definizione prevista dal comma 1 puo’ essere
esercitata anche dai debitori che hanno gia’ pagato parzialmente,
anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente
della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati
al comma 1 e purche’, rispetto ai piani rateali in essere, risultino
adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31
dicembre 2016. In tal caso:
a) ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da
versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto
esclusivamente degli importi gia’ versati a titolo di capitale e
interessi inclusi nei carichi affidati, nonche’, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di
aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle
spese di notifica della cartella di pagamento;
b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le
somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di
sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di
interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni
e somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini
della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la
revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere
precedentemente accordata dall’agente della riscossione.
9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al
comma 8, computati con le modalita’ ivi indicate, ha gia’
integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per
beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare
la sua volonta’ di aderirvi con le modalita’ previste dal comma 2.
10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi
affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2,
paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del
Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta
sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi
dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei
conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito
di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
strada.
11. Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le
disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli
interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l’agente
della riscossione e’ automaticamente discaricato dell’importo
residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle
proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in
via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre
2018, l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facolta’ di
definizione e dei codici tributo per i quali e’ stato effettuato il
versamento.
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al
comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la
disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e
111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Art. 7

Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e
norme collegate

1. Dopo l’articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e’ aggiunto il seguente articolo:
«Art. 5-octies (Riapertura dei termini della collaborazione
volontaria). – 1. Dalla data di entrata in vigore del presente
articolo sino al 31 luglio 2017 e’ possibile avvalersi della
procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da
5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che presenta
l’istanza non l’abbia gia’ presentata in precedenza, anche per
interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste
dall’articolo 5-quater, comma 2. L’integrazione dell’istanza, i
documenti e le informazioni di cui all’articolo 5-quater, comma 1,
lettera a), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017.
Alle istanze presentate secondo le modalita’ stabilite con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, si applicano
gli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto, l’articolo
1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive
modificazioni, e l’articolo 2, comma 2, lettere b) e b-bis) del
decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto
compatibili e con le seguenti modificazioni:
a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre
2016;
b) anche in deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui
all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all’articolo 57
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, e all’articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,
scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono fissati al 31 dicembre
2018 per le sole attivita’ oggetto di collaborazione volontaria ai
sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle
imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi
relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le
annualita’ e le violazioni oggetto della procedura stessa e al 30
giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi
dell’articolo 5-quater, comma 5; non si applica l’ultimo periodo del
comma 5 del predetto articolo 5-quater;
c) per le sole attivita’ oggetto di collaborazione volontaria ai
sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla
presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 4 del presente
decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d’imposta
antecedente la data di presentazione dell’istanza, nonche’, per
quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, e per i redditi derivanti dall’investimento in azioni o
quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva
2009/65/CE, per i quali e’ versata l’IRPEF con l’aliquota massima
oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei
redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse
informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di
accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento
in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a
titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte
corrispondenti alle misure stabilite dall’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per
il 2016 e per la frazione del periodo d’imposta antecedente la data
di presentazione dell’istanza;
d) limitatamente alle attivita’ oggetto di collaborazione
volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste
dall’articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se
commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto
all’articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sino alla data del
versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle
lettere e) e f);
e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al
versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte,
ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza, entro
il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista
dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni; il versamento puo’ essere ripartito in tre
rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima
rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento
delle somme dovute nei termini e con le modalita’ di cui al periodo
precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-quater e
5-quinquies del presente decreto anche per l’ammontare delle sanzioni
da versare per le violazioni dell’obbligo di dichiarazione di cui
all’articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui
redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta
regionale sulle attivita’ produttive, imposta sul valore degli
immobili all’estero, imposta sul valore delle attivita’ finanziarie
all’estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga
all’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai
fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le
disposizioni dell’articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all’articolo 4,
comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell’articolo 12,
comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in
materia di imposte, nonche’ le riduzioni delle misure sanzionatorie
previste dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre
2014, e dall’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del
1997. Gli effetti di cui all’articolo 5-quater e 5-quinquies del
presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto
dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l’Agenzia
delle entrate comunica l’avvenuto perfezionamento della procedura di
collaborazione volontaria con le modalita’ di notifica tramite posta
elettronica certificata previste nell’articolo 1, comma 133, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al
versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera e)
o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente,
l’Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria
di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle
imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi
relativi alla procedura e per tutte le annualita’ e le violazioni
oggetto della stessa, puo’ applicare, fino al 31 dicembre 2018, le
disposizioni di cui all’articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla
data del 30 dicembre 2014 e l’autore della violazione puo’ versare le
somme dovute in base all’invito di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive
modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data
fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalita’ indicate
nel comma 1-bis del medesimo articolo per l’adesione ai contenuti
dell’invito, ovvero le somme dovute in base all’accertamento con
adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto, oltre alle
somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di
irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del presente decreto
entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi
dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione
prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle
rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli
fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente
articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati
al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di
legge, le modalita’ di notifica tramite posta elettronica certificata
previste nell’articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n.
208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica
certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, e’ esclusa la
ripetizione delle spese di notifica prevista dall’articolo 4, comma
3, della legge 10 maggio 1976, n. 249;
g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente comma:
1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al
versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017,
in deroga all’articolo 5-quinquies, comma 4, le sanzioni di cui
all’articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per
cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle
lettere a), b) o c) dello stesso comma e sono determinate in misura
pari all’85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la
medesima misura dell’85 per cento del minimo edittale si applica
anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative
addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle
attivita’ produttive, di imposta sul valore degli immobili
all’estero, di imposta sul valore delle attivita’ finanziarie
all’estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;
2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al
versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una
frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali
somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita’ suscettibili di
generare tali redditi o 1.2) per una frazione superiore al 30 per
cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il
versamento effettuato, l’Agenzia, secondo le procedure previste dalla
lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme
ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente
lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;
3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al
versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una
frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se
tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita’ suscettibili
di generare tali redditi o 1.2) per una frazione inferiore o uguale
al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo
restando il versamento effettuato, l’Agenzia, secondo le procedure
previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero
delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della
presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;
4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al
versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da
versare, l’eccedenza puo’ essere richiesta a rimborso o utilizzata in
compensazione;
h) la misura della sanzione minima fissata dall’articolo
5-quinquies, comma 7, prevista per le violazioni dell’obbligo di
dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, indicata nell’articolo
5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti
all’estero ovvero di attivita’ estere di natura finanziaria negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresi’
se e’ entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che
consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo
26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni
predisposto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE), ovvero se e’ entrato in vigore prima del presente
articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di
informazioni elaborato nel 2002 dall’OCSE e denominato Tax
Information Exchange Agreement (TIEA);
i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli
articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
al fine di far emergere attivita’ finanziarie e patrimoniali,
contanti provenienti da reati diversi da quelli di cui all’articolo
5-quinquies, comma 1, lettera a) del medesimo decreto-legge e’ punito
con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all’articolo
5-septies del medesimo decreto-legge. Resta ferma l’applicabilita’
degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e
dell’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni.
2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera h), non
si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all’articolo 12, comma
2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e,
se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste
dall’articolo 5-quinquies, commi 4 e 5, del presente decreto, non
opera il raddoppio dei termini di cui all’articolo 12, commi 2-bis e
2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria
prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le
violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui
redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle
imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ le violazioni
relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse sino al
30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati
nell’articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti
destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano
adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014,
come modificata dal presente articolo. Se la collaborazione
volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore i
contribuenti:
a) rilasciano unitamente alla presentazione dell’istanza una
dichiarazione in cui attestano che l’origine di tali valori non
deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti
dall’articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei
documenti allegati, all’apertura e all’inventario in presenza di un
notaio, che ne accerti il contenuto all’interno di un apposito
verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori
oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
c) provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei
documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al
portatore presso intermediari finanziari, a cio’ abilitati, su una
relazione vincolata fino alla conclusione della procedura. Per i
professionisti e intermediari che assistono i contribuenti
nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano
fermi gli obblighi prescritti per finalita’ di prevenzione del
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A
tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l’adeguata
verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalita’ e
circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore
oggetto della procedura».
4. Il provvedimento di cui all’articolo 5-octies del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, come modificato dal presente decreto, e’
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
5. Dopo il comma 17 dell’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:
«17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione
all’Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei
mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’anagrafe degli
italiani residenti all’estero i dati dei richiedenti alla predetta
agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli
relativi ad attivita’ finanziarie e investimenti patrimoniali esteri
non dichiarati; le modalita’ effettive di comunicazione e i criteri
per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi
dall’entrata in vigore della presente disposizione.
17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma
17-bis, le attivita’ ivi previste da parte dei comuni e dell’Agenzia
delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone
fisiche che hanno chiesto l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani
residenti all’estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della
formazione delle liste selettive si terra’ conto della eventuale
mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di
cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227.».
Capo III
Misure urgenti per il finanziamento di esigenze indifferibili

Art. 8

Finanziamento Fondo occupazione
(Omissis).
Art. 9

Partecipazione di personale militare alla missione di supporto
sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL

1. E’ autorizzata, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro
17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione
di supporto sanitario in Libia denominata “Operazione Ippocrate” e
alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support
Mission in Libya (UNSMIL).
2. Alle missioni di cui al comma 1 si applicano:
a) le disposizioni in materia di personale di cui all’articolo 3,
commi 1, alinea, 2, 4, 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e
all’articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131;
b) le disposizioni in materia penale di cui all’articolo 5, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all’articolo 4,
commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197;
c) le disposizioni in materia contabile di cui all’articolo 5,
commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
(Omissis).

Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali
Omissis).

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.