17 Dicembre, 2014

Decreto legge 16 dicembre 2014, n. 185, in G.U. n. 291 del 16.12.2014

 

Art. 1

Proroga del termine di  pagamento  dei  terreni  agricoli  montani  a

seguito della revisione di cui al decreto-legge 24 aprile 2014,  n.

66

 

  1. Il termine per il  versamento  dell’imposta  municipale  propria

(IMU), relativa al  2014,  dovuta  a  seguito  dell’approvazione  del

decreto interministeriale di cui al  comma  2  dell’articolo  22  del

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e’ prorogato al 26  gennaio  2015.

Nei comuni nei  quali  i  terreni  agricoli  non  sono  piu’  oggetto

dell’esenzione, anche parziale, prevista dall’articolo  7,  comma  1,

lettera h),  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,

l’imposta e’ determinata per l’anno 2014 tenendo conto  dell’aliquota

di base fissata  dall’articolo  13,  comma  6,  del  decreto-legge  6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22

dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti  comuni  non  siano  state

approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

  2. I Comuni, in deroga all’articolo 175 del Testo unico degli  enti

locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,

accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior  gettito

IMU, risultanti  dal  decreto  interministeriale  di  cui  al  citato

articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, sul  bilancio  2014,  a

fronte della riduzione corrispondente dell’assegnazione dal Fondo  di

solidarieta’ comunale. I comuni interessati  dalla  compensazione  di

cui  all’ultimo  periodo  del  medesimo  articolo   22,   in   deroga

all’articolo 175 del citato Testo unico degli enti locali,  accertano

la relativa entrata quale  integrazione  del  Fondo  di  solidarieta’

comunale per il medesimo esercizio 2014.

                              

Art. 2

Finanziamento Fondo emergenze nazionali

 

  1. Per l’anno 2014, il Fondo per  le  emergenze  nazionali  di  cui

all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio  1992,  n.

225, e’ rifinanziato di 56 milioni di euro.

                             

Art. 3

Supplenze brevi

 

  1. Per garantire pagamento delle supplenze brevi  e  saltuarie  del

personale  docente,   amministrativo,   tecnico   e   ausiliario   e’

autorizzata la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro,  per  l’anno

2014. Nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia

e delle finanze di assegnazione dei fondi,  lo  stesso  Ministero  e’

autorizzato, sulla base delle  vigenti  procedure,  ad  ammettere  al

pagamento entro i predetti limiti le  spese  per  supplenze  brevi  e

saltuarie  anche  in  deroga  alla  effettiva  disponibilita’   delle

suddette somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali.

  2. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e  della  ricerca

provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze  brevi

e  saltuarie  del  personale  docente,  amministrativo,   tecnico   e

ausiliario,  comunicando  le   relative   risultanze   al   Ministero

dell’economia  e  delle  finanze –  Dipartimento   della   ragioneria

generale dello Stato  entro  il  mese  successivo  alla  chiusura  di

ciascun  trimestre.  Nel  caso  in  cui  si  verifichino  scostamenti

rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro  dell’economia  e  delle

finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e

della ricerca, e’ autorizzato ad apportare le  necessarie  variazioni

compensative tra le risorse iscritte in  bilancio  per  le  spese  di

funzionamento delle istituzioni  scolastiche  e  quelle  relative  al

pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

                             

Art. 4

Sterilizzazione  clausola  di   salvaguardia   del   DL   66/2014   e

Ristrutturazione debito Regioni

 

  1.  Una  quota  pari  ad  euro  495.706.643  degli   accantonamenti

disposti, per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 12,  comma  4,  del

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  6  giugno  2013,  n.   64,   negli   importi   indicati

nell’allegato al  presente  decreto,  e’  portata  in  riduzione  dei

relativi stanziamenti iscritti in bilancio, per il medesimo anno.

  2. Il corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica e’

destinato alla compensazione del minor gettito IVA, rispetto a quanto

previsto per  l’anno  2014  in  relazione  ai  pagamenti  dei  debiti

pregressi previsti dal titolo III del decreto-legge 24  aprile  2014,

n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.

89.

  3. All’articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.

66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,

e’ aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  “Per  le  finalita’  del

presente comma e’ autorizzata l’istituzione di apposita  contabilita’

speciale.”.

 

Art. 5

Norma di copertura finanziaria

 

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3 pari, nell’anno  2014,

a 120,1 milioni di euro, si provvede:

    a) quanto a 35,1 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo

delle risorse di cui  all’articolo  1,  comma  464,  della  legge  27

dicembre  2013,  n.  147,  relative  al  Fondo   da   ripartire   per

fronteggiare le spese  derivanti  dalle  assunzioni  in  deroga,  per

l’anno 2014, di personale  a  tempo  indeterminato  per  i  Corpi  di

Polizia;

    b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma  90,  della

legge 24 dicembre 2012, n. 228;

    c) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 30, comma  2.3,  del

decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

    d) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 527,  della

legge 27 dicembre 2006, n. 296;

    e) quanto a 25 milioni di euro mediante  corrispondente  utilizzo

di quota parte delle somme versate  all’entrata  del  bilancio  dello

Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della  legge  23  dicembre

2000, n. 388, che, alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, non sono state riassegnate ai  pertinenti  programmi  e  che

sono  acquisite,  nel  predetto  limite  di  25  milioni   di   euro,

definitivamente al bilancio dello Stato.

  2. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze,  nelle  more  della

conversione del presente decreto,  e’  autorizzato  ad  apportare  le

occorrenti variazioni di bilancio ai fini  dell’immediata  attuazione

delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

                            

Art. 6

Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

(Omesso l’allegato).

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