18 Dicembre, 2014

Legge 15 dicembre 2014, n. 186, in G.U. n. 292 del 17.12.2014

 

Art. 1

Misure per l’emersione e il rientro di capitali  detenuti  all’estero

nonche’ per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale

 

  1. Dopo l’articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227,

sono inseriti i seguenti:

    «Art. 5-quater. –  (Collaborazione  volontaria).  –  1.  L’autore

della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui  all’articolo

4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, puo’ avvalersi  della

procedura di collaborazione volontaria di cui  al  presente  articolo

per l’emersione delle attivita’ finanziarie e patrimoniali costituite

o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle

sanzioni per le eventuali  violazioni  di  tali  obblighi  e  per  la

definizione  dell’accertamento   mediante   adesione   ai   contenuti

dell’invito  al  contraddittorio  di  cui  alla  lettera  b)  per  le

violazioni in materia di imposte sui redditi e relative  addizionali,

di  imposte  sostitutive,  di  imposta  regionale   sulle   attivita’

produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche’ per le eventuali

violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta. A tal

fine deve:

      a)  indicare  spontaneamente  all’Amministrazione  finanziaria,

mediante  la  presentazione  di   apposita   richiesta,   tutti   gli

investimenti e tutte le attivita’ di natura finanziaria costituiti  o

detenuti all’estero, anche indirettamente o per  interposta  persona,

fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione

dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonche’  dei

redditi  che  derivano  dalla  loro  dismissione  o  utilizzazione  a

qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per  la

determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle

imposte  sui  redditi   e   relative   addizionali,   delle   imposte

sostitutive, dell’imposta regionale sulle attivita’  produttive,  dei

contributi previdenziali, dell’imposta sul valore  aggiunto  e  delle

ritenute,  non  connessi  con  le  attivita’  costituite  o  detenute

all’estero, relativamente a tutti i periodi d’imposta  per  i  quali,

alla data di  presentazione  della  richiesta,  non  sono  scaduti  i

termini per l’accertamento o la contestazione della violazione  degli

obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1;

      b)  versare  le  somme  dovute  in  base  all’invito   di   cui

all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.

218,  e  successive  modificazioni,  entro  il  quindicesimo   giorno

antecedente  la  data  fissata  per  la  comparizione  e  secondo  le

ulteriori modalita’ indicate nel comma 1-bis  del  medesimo  articolo

per l’adesione ai contenuti dell’invito, ovvero le  somme  dovute  in

base all’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione

dell’atto, oltre alle somme dovute in base all’atto di  contestazione

o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni  per  la  violazione

degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma  1,  del

presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai

sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.

472, e successive modificazioni, senza avvalersi della  compensazione

prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.

241, e successive modificazioni. Il versamento puo’  essere  eseguito

in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta  dell’autore

della violazione, in tre rate mensili di pari importo.  Il  pagamento

della prima  rata  deve  essere  effettuato  nei  termini  e  con  le

modalita’ di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento  di  una

delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

    2. La collaborazione volontaria non e’ ammessa se la richiesta e’

presentata dopo che  l’autore  della  violazione  degli  obblighi  di

dichiarazione di cui all’articolo 4, comma  1,  abbia  avuto  formale

conoscenza  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o   dell’inizio   di

qualunque attivita’ di accertamento amministrativo o di  procedimenti

penali, per  violazione  di  norme  tributarie,  relativi  all’ambito

oggettivo  di  applicazione   della   procedura   di   collaborazione

volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La  preclusione

opera  anche  nelle  ipotesi  in  cui  la  formale  conoscenza  delle

circostanze di cui al primo periodo e’ stata  acquisita  da  soggetti

solidalmente obbligati in via tributaria o  da  soggetti  concorrenti

nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non

puo’ essere presentata piu’ di una volta, anche indirettamente o  per

interposta persona.

    3. Entro trenta giorni dalla data di  esecuzione  dei  versamenti

indicati al comma 1, lettera b),  l’Agenzia  delle  entrate  comunica

all’autorita’ giudiziaria competente la conclusione  della  procedura

di collaborazione volontaria,  per  l’utilizzo  dell’informazione  ai

fini di quanto stabilito all’articolo 5-quinquies, comma  1,  lettere

a) e b).

    4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per

la determinazione dei periodi d’imposta per i quali non sono  scaduti

i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di

cui all’articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1º  luglio  2009,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.

102,  qualora  ricorrano  congiuntamente   le   condizioni   previste

dall’articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e  7

del presente decreto.

    5. La procedura di collaborazione volontaria puo’ essere attivata

fino al 30 settembre 2015. Tra la data di ricevimento della richiesta

di collaborazione volontaria e quella di decadenza  dei  termini  per

l’accertamento di cui all’articolo  43  del  decreto  del  Presidente

della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive

modificazioni, e all’articolo 57 del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei

termini  per  la  notifica  dell’atto  di  contestazione   ai   sensi

dell’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  e

successive modificazioni, intercorrono non meno di novanta giorni. In

difetto  e  in  mancanza,  entro  detti  termini,  della  definizione

mediante adesione ai contenuti  dell’invito  o  della  sottoscrizione

dell’atto di accertamento con adesione e della definizione  agevolata

relativa all’atto di contestazione per la violazione  degli  obblighi

di dichiarazione  di  cui  all’articolo  4,  comma  1,  del  presente

decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente

articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell’avviso di

accertamento e quello per la notifica dell’atto di contestazione sono

automaticamente prorogati,  in  deroga  a  quelli  ordinari,  fino  a

concorrenza dei novanta giorni.

    6.  Per  i  residenti  nel  comune  di  Campione  d’Italia,  gia’

esonerati  dalla  compilazione  del  modulo  RW  in  relazione   alle

disponibilita’ detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi

di lavoro, da trattamenti pensionistici nonche’  da  altre  attivita’

lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti  nel

suddetto comune, il direttore dell’Agenzia delle entrate adotta,  con

proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata  in

vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni  relative

agli imponibili riferibili alle attivita’ costituite  o  detenute  in

Svizzera in considerazione della particolare collocazione  geografica

del comune medesimo.

    Art. 5-quinquies. – (Effetti della  procedura  di  collaborazione

volontaria). – 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione

volontaria ai sensi dell’articolo 5-quater:

      a) e’ esclusa la punibilita’ per i delitti di cui agli articoli

2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.

74, e successive modificazioni;

      b) e’ altresi’ esclusa la punibilita’ delle  condotte  previste

dagli articoli 648-bis e  648-ter  del  codice  penale,  commesse  in

relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.

    2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  limitatamente  alle

condotte relative agli  imponibili,  alle  imposte  e  alle  ritenute

oggetto della collaborazione volontaria.

    3.  Limitatamente  alle  attivita’  oggetto   di   collaborazione

volontaria, le condotte previste dall’articolo 648-ter.1  del  codice

penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti  di  cui

al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data  del  30

settembre 2015, entro la quale puo’ essere attivata la  procedura  di

collaborazione volontaria.

    4. Le sanzioni di cui  all’articolo  5,  comma  2,  del  presente

decreto sono determinate, ai sensi  dell’articolo  7,  comma  4,  del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  in  misura  pari  alla

meta’ del minimo edittale: a) se le attivita’ vengono  trasferite  in

Italia o in Stati membri dell’Unione  europea  o  in  Stati  aderenti

all’Accordo  sullo  Spazio  economico  europeo  che   consentono   un

effettivo scambio di informazioni con l’Italia, inclusi  nella  lista

di cui al decreto del Ministro delle  finanze  4  settembre  1996,  e

successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  220

del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attivita’ trasferite in Italia

o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l’autore

delle  violazioni  di  cui  all’articolo  5-quater,  comma  1,  fermo

restando l’obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia

all’intermediario finanziario estero presso  cui  le  attivita’  sono

detenute l’autorizzazione a trasmettere  alle  autorita’  finanziarie

italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attivita’ oggetto di

collaborazione volontaria e  allega  copia  di  tale  autorizzazione,

controfirmata dall’intermediario finanziario estero,  alla  richiesta

di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli  di  cui  al

primo periodo, la sanzione e’ determinata  nella  misura  del  minimo

edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si

avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima

delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi  e

relative addizionali, di imposte sostitutive,  di  imposta  regionale

sulle attivita’ produttive, di  imposta  sul  valore  aggiunto  e  di

ritenute e’ fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

    5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del

comma   4,   qualora   l’autore   della    violazione    trasferisca,

successivamente alla  presentazione  della  richiesta,  le  attivita’

oggetto di collaborazione volontaria presso  un  altro  intermediario

localizzato fuori dell’Italia o di uno degli Stati di cui alla citata

lettera a), l’autore della  violazione  e’  obbligato  a  rilasciare,

entro trenta giorni dalla data  del  trasferimento  delle  attivita’,

l’autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma 4

all’intermediario presso cui le attivita’ sono state trasferite  e  a

trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle

attivita’, tale autorizzazione alle autorita’  finanziarie  italiane,

pena l’applicazione di una sanzione pari alla  meta’  della  sanzione

prevista dal primo periodo del comma 4.

    6.  Il  procedimento  di  irrogazione  delle  sanzioni   per   la

violazione degli obblighi di dichiarazione  di  cui  all’articolo  4,

comma 1, del presente decreto e’ definito ai sensi  dell’articolo  16

del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  e  successive

modificazioni. Il confronto previsto all’articolo 16,  comma  3,  del

decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive  modificazioni,  e’

operato tra il terzo della sanzione indicata  nell’atto  e  il  terzo

della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu’ gravi

o, se piu’ favorevole, il terzo della somma delle sanzioni piu’ gravi

determinate ai sensi del  comma  4,  primo  e  secondo  periodo,  del

presente articolo.

    7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria,  la

misura della sanzione minima prevista per le violazioni  dell’obbligo

di  dichiarazione  di  cui  all’articolo   4,   comma   1,   indicata

nell’articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione  di

investimenti  all’estero  ovvero  di  attivita’  estere   di   natura

finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato  di

cui al decreto del Ministro dell’economia e delle  finanze  4  maggio

1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio  1999,

e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze  21  novembre

2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  273  del  23  novembre

2001, e’ fissata al 3 per  cento  dell’ammontare  degli  importi  non

dichiarati se le attivita’ oggetto  della  collaborazione  volontaria

erano o sono detenute in Stati  che  stipulino  con  l’Italia,  entro

sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione,  accordi  che  consentano  un  effettivo   scambio   di

informazioni ai sensi dell’articolo 26  del  modello  di  Convenzione

contro le doppie imposizioni predisposto dall’Organizzazione  per  la

cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili

al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e  quella  di

entrata in vigore dell’accordo. Al ricorrere della condizione di  cui

al primo periodo non si applica il raddoppio delle  sanzioni  di  cui

all’articolo 12, comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  1º

luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3

agosto 2009, n. 102.

    8. Su istanza del contribuente, da formulare nella  richiesta  di

cui all’articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l’ufficio,  in  luogo

della determinazione analitica dei  rendimenti,  calcola  gli  stessi

applicando  la  misura  percentuale  del  5  per  cento   al   valore

complessivo della loro consistenza alla fine  dell’anno  e  determina

l’ammontare  corrispondente  all’imposta   da   versare   utilizzando

l’aliquota del 27 per cento. Tale istanza puo’ essere presentata solo

nei casi  in  cui  la  media  delle  consistenze  di  tali  attivita’

finanziarie  risultanti  al  termine  di  ciascun  periodo  d’imposta

oggetto della collaborazione volontaria non ecceda  il  valore  di  2

milioni di euro.

    9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria,  la

disponibilita’ delle attivita’ finanziarie e patrimoniali oggetto  di

emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun

periodo d’imposta, in quote eguali tra tutti coloro  che  al  termine

degli stessi ne avevano la disponibilita’.

    10.  Se  il  contribuente   destinatario   dell’invito   di   cui

all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.

218,  e  successive   modificazioni,   o   che   abbia   sottoscritto

l’accertamento con adesione e destinatario dell’atto di contestazione

non  versa  le  somme  dovute  nei  termini  previsti   dall’articolo

5-quater,  comma  1,  lettera  b),  la  procedura  di  collaborazione

volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai

commi 1, 4, 6 e 7 del  presente  articolo.  L’Agenzia  delle  entrate

notifica, anche in deroga ai  termini  di  cui  all’articolo  43  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e

successive modificazioni, all’articolo 57 del decreto del  Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,

e all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 472, e successive modificazioni, un avviso di  accertamento  e  un

nuovo atto di contestazione con la  rideterminazione  della  sanzione

entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello  di  notificazione

dell’invito di cui al predetto  articolo  5,  comma  1,  del  decreto

legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o  a  quello

di redazione dell’atto di adesione o di  notificazione  dell’atto  di

contestazione.

    Art.  5-sexies.  –  (Ulteriori   disposizioni   in   materia   di

collaborazione  volontaria).  –  1.  Le  modalita’  di  presentazione

dell’istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi

debiti tributari, nonche’  ogni  altra  modalita’  applicativa  della

relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore

dell’Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla  data

di entrata in vigore della  presente  disposizione.  L’Agenzia  delle

entrate  e  gli   altri   organi   dell’Amministrazione   finanziaria

concordano condizioni e modalita’ per lo scambio  dei  dati  relativi

alle procedure avviate e concluse.

    Art. 5-septies. – (Esibizione di atti falsi  e  comunicazione  di

dati non rispondenti al vero). – 1. L’autore della violazione di  cui

all’articolo  4,  comma  1,  che,  nell’ambito  della  procedura   di

collaborazione volontaria di cui all’articolo  5-quater,  esibisce  o

trasmette atti o  documenti  falsi,  in  tutto  o  in  parte,  ovvero

fornisce dati e notizie non rispondenti al  vero  e’  punito  con  la

reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

    2. L’autore della violazione di cui all’articolo 4, comma 1, deve

rilasciare  al  professionista  che  lo  assiste  nell’ambito   della

procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione  sostitutiva

di atto di notorieta’ con la quale attesta che gli atti  o  documenti

consegnati per l’espletamento dell’incarico non sono falsi  e  che  i

dati e notizie forniti sono rispondenti al vero».

  2. Possono avvalersi della procedura di  collaborazione  volontaria

prevista  dalle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  per  sanare  le

violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte  sui

redditi e  relative  addizionali,  delle  imposte  sostitutive  delle

imposte  sui  redditi,   dell’imposta   regionale   sulle   attivita’

produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ le  violazioni

relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse fino al

30 settembre 2014, anche  contribuenti  diversi  da  quelli  indicati

nell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990,  n.  167,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  e

successive modificazioni, e i contribuenti destinatari degli obblighi

dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.

  3. Ai fini di cui al comma 2, i contribuenti devono:

    a) presentare, con le modalita’ previste  dal  provvedimento  del

direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 5-sexies del

decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 4 agosto  1990,  n.  227,  introdotto  dal  comma  1  del

presente articolo, apposita richiesta di accesso  alla  procedura  di

collaborazione       volontaria,       fornendo        spontaneamente

all’Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per  la

determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui

redditi e  relative  addizionali,  delle  imposte  sostitutive  delle

imposte  sui  redditi,   dell’imposta   regionale   sulle   attivita’

produttive, dei contributi  previdenziali,  dell’imposta  sul  valore

aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi  d’imposta

per i quali, alla data di presentazione  della  richiesta,  non  sono

scaduti i termini per  l’accertamento  di  cui  all’articolo  43  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e

successive  modificazioni,  e  all’articolo  57   del   decreto   del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive

modificazioni;

    b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all’invito

di cui all’articolo 5, comma 1, del  decreto  legislativo  19  giugno

1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme  dovute  in

base all’accertamento  con  adesione  di  cui  al  medesimo  decreto,

secondo le  modalita’  ed  entro  i  termini  indicati  nell’articolo

5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.

167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.

227, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

  4. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 si

applicano,  oltre  a  quanto  stabilito  al  comma  3,  le   seguenti

disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo:

    a) l’articolo 5-quater, commi 2, 3  e  5,  del  decreto-legge  28

giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4

agosto 1990, n. 227;

    b) l’articolo 5-quinquies, commi 1, 2, 3, 4, terzo periodo, e 10,

del  decreto-legge  28  giugno  1990,   n.   167,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 4 agosto  1990,  n.  227,  in  materia  di

effetti della procedura di collaborazione volontaria;

    c) l’articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

    d) l’articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227,

applicabile al  contribuente  che,  nell’ambito  della  procedura  di

collaborazione volontaria, esibisce  o  trasmette  atti  o  documenti

falsi, in tutto o in  parte,  ovvero  fornisce  dati  e  notizie  non

rispondenti al vero.

  5. L’esclusione della  punibilita’  e  la  diminuzione  della  pena

previste dall’articolo 5-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  28

giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4

agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1  del  presente  articolo,

operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a

commettere i delitti ivi indicati.

  6. All’articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge  31

maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30

luglio 2010, n. 122, le parole da: «e  dall’articolo  48»  fino  alla

fine del periodo sono sostituite dalle  seguenti:  «dall’articolo  48

del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  e  successive

modificazioni, dall’articolo 8 del decreto-legge 30  settembre  2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,

n. 326, e successive  modificazioni,  dagli  articoli  16  e  17  del

decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472,   e   successive

modificazioni, nonche’ al  fine  della  definizione  delle  procedure

amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti

convenzioni  contro  le  doppie  imposizioni  sui  redditi  e   dalla

convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22  marzo  1993,  n.

99, la responsabilita’ di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14

gennaio 1994, n. 20, e successive  modificazioni,  e’  limitata  alle

ipotesi di dolo».

  7. Le entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni  di  cui

agli articoli da 5-quater a 5-septies  del  decreto-legge  28  giugno

1990, n. 167, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto

1990, n. 227,  introdotti  dal  comma  1,  nonche’  quelle  derivanti

dall’attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, affluiscono

ad apposito capitolo  dell’entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per

essere destinate, anche mediante riassegnazione:

    a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale,

anche prevedendo l’esclusione dai vincoli  del  patto  di  stabilita’

interno;

    b) all’esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate  a

titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell’Unione europea

e di quelle derivanti dal riparto del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la

coesione;

    c) agli investimenti pubblici;

    d) al Fondo per la riduzione  della  pressione  fiscale,  di  cui

all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e

successive modificazioni.

  8. Con decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono

stabiliti i criteri e le modalita’ per la ripartizione delle  entrate

di cui al  comma  7  tra  le  finalita’  ivi  indicate,  nonche’  per

l’attribuzione delle somme affluite all’entrata  del  bilancio  dello

Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione.

  9. Per  le  esigenze  operative  connesse  allo  svolgimento  delle

attivita’ necessarie all’applicazione  della  disciplina  di  cui  al

comma  1  sull’emersione  e  sul  rientro   dei   capitali   detenuti

all’estero, e comunque al fine di potenziare l’azione di  prevenzione

e  contrasto  dell’evasione  e  dell’elusione  fiscale,   assicurando

l’incremento  delle  entrate  tributarie  e  il  miglioramento  della

qualita’ dei servizi:

    a) l’Agenzia delle entrate,  in  aggiunta  alle  assunzioni  gia’

autorizzate o consentite dalla normativa vigente, puo’ procedere, per

gli anni 2014, 2015 e 2016, all’assunzione a tempo  indeterminato  di

funzionari di terza area funzionale,  fascia  retributiva  F1,  e  di

assistenti  di  seconda  area  funzionale,  fascia  retributiva   F3,

assicurando la priorita’ agli idonei che sono inseriti in graduatorie

finali ancora vigenti a seguito di concorsi per  assunzioni  a  tempo

indeterminato, nel limite di  un  contingente  corrispondente  a  una

spesa non superiore a 4,5 milioni di  euro  per  l’anno  2014,  a  24

milioni di euro per l’anno 2015, a 41,5 milioni di  euro  per  l’anno

2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017;

    b) la disposizione di cui all’articolo 1, comma 346, lettera  e),

della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  continua  ad  applicarsi,  nei

limiti delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  e  puo’

essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni

del ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane  e

dei monopoli. L’Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  definisce  i

criteri per il passaggio del personale da una sezione  all’altra,  in

ragione   del   progressivo    completamento    dei    processi    di

riorganizzazione  connessi  all’incorporazione  di  cui  all’articolo

23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive

modificazioni.  Ai  dipendenti  che  transitano  presso  la   sezione

«dogane»  si  applica  esclusivamente  il  trattamento  giuridico  ed

economico previsto dal contratto collettivo nazionale di  lavoro  per

il  personale  gia’  appartenente  all’Agenzia   delle   dogane.   Ai

dipendenti  che  transitano  dalla  sezione   «ASSI»   alla   sezione

«monopoli» si applica  esclusivamente  il  trattamento  giuridico  ed

economico   previsto   per    il    personale    gia’    appartenente

all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

Art. 2

Modifica all’articolo 4 del decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227

 

  1. All’articolo 4, comma 3, secondo periodo, del  decreto-legge  28

giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4

agosto 1990, n. 227, le parole: «10.000 euro» sono  sostituite  dalle

seguenti: «15.000 euro».

 

Art. 3

Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio

 

(Omissis).

 

Art. 4

Copertura finanziaria

 

  1. All’onere derivante dall’articolo 1, comma 9, lettera a), pari a

4,5 milioni di euro per l’anno 2014, a 24 milioni di euro per  l’anno

2015, a 41,5 milioni di euro per l’anno 2016 e a 55 milioni di euro a

decorrere  dall’anno  2017,  si  provvede   mediante   corrispondente

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,

n. 307.

  2. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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