4 Maggio, 2016

Decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, in G.U. n. 102 del 3.5.2016

(Omissis).

Capo III

Altre disposizioni finanziarie

 Art. 11

                  Attivita' per imposte anticipate

  1. Le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2,
commi da 55 a  57,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
come successivamente integrato dal decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, possono optare, con riferimento all'ammontare di  attivita'  per
imposte anticipate pari alla differenza di cui al successivo comma 2,
per il mantenimento dell'applicazione delle predette disposizioni  al
ricorrere delle condizioni  ivi  previste.  L'opzione  e'  esercitata
entro un mese dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
e' irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo
fino all'esercizio in  corso  al  31  dicembre  2029.  Il  canone  e'
deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
  2. Il  canone  e'  determinato  annualmente  applicando  l'aliquota
dell'1,5 per cento alla differenza tra  l'ammontare  delle  attivita'
per imposte anticipate e le imposte versate.
  3. L'ammontare delle attivita' per imposte  anticipate  di  cui  al
comma 2 e' determinato ogni anno sommando algebricamente:
  a) la differenza, positiva o negativa, tra le attivita' per imposte
anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 del citato articolo  2
del decreto-legge n. 225 del 2010, iscritte  in  bilancio  alla  fine
dell'esercizio e quelle iscritte alla fine dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2007;
  b) le attivita'  per  imposte  anticipate  trasformate  in  credito
d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai predetti commi da  55
a 57 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010.
  4. Ai fini della determinazione delle imposte  versate  di  cui  al
comma 2 si tiene conto dell'IRES, comprese le  relative  addizionali,
versata con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31  dicembre
2008 e ai successivi, e dell'IRAP versata con riferimento ai  periodi
d'imposta in corso al 31 dicembre 2013  e  ai  successivi.  Si  tiene
altresi' conto dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 15, commi
10, 10-bis e 10-ter del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176,  comma  2-ter,  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  versate  con
riferimento al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2008  e
successivi, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
  5. Se le imposte versate di cui al comma 4  superano  le  attivita'
per imposte anticipate di cui al comma 3, il canone non e' dovuto.
  6. In caso di partecipazione delle imprese di cui  al  comma  1  al
consolidato nazionale  di  cui  agli  articoli  117  e  seguenti  del
predetto testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  ai  fini  della
determinazione della differenza  di  cui  al  comma  2,  per  imposte
versate  si  intendono  l'IRES   versata   dalla   consolidante,   le
addizionali all'IRES, l'IRAP e le imposte sostitutive di cui al comma
4 versate dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano  tra
le imprese di cui al comma 1; l'ammontare delle attivita' per imposte
anticipate di cui al comma 3 e' dato dalla somma dell'ammontare delle
attivita' per imposte anticipate di cui  al  comma  3  delle  singole
imprese di cui al comma 1 partecipanti al consolidato.
  7. Il versamento del canone e' effettuato per ciascun anno entro il
termine per il  versamento  a  saldo  delle  imposte  sui  redditi  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. In caso
di partecipazione delle imprese di cui  al  comma  1  al  consolidato
nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del citato testo  unico
delle  imposte  sui  redditi,  il  versamento  e'  effettuato   dalla
consolidante.
  8. Qualora a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 le
imprese di cui al comma  1  abbiano  incrementato  le  attivita'  per
imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57  dell'articolo
2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, in qualita'  di  societa'
incorporante o risultante da una o piu'  fusioni  o  in  qualita'  di
beneficiaria di una o piu' scissioni, ai  fini  della  determinazione
dell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma
3, si tiene  conto  anche  delle  attivita'  per  imposte  anticipate
iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31  dicembre  2007  nei
bilanci delle societa' incorporate, fuse o scisse e  delle  attivita'
per  imposte  anticipate  trasformate  in  credito  d'imposta   dalle
societa' incorporate, fuse o scisse;  ai  fini  della  determinazione
delle imposte versate di cui al comma 4 si tiene  conto  anche  delle
imposte versate dalle societa' incorporate, fuse o scisse.
  9. A partire dall'esercizio successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2015, le  imprese  interessate  dalle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, commi da 55 a 57, del citato decreto-legge n. 225 del
2010, che non abbiano esercitato l'opzione entro i termini di cui  al
comma 1 e che incorporino o risultino da una o piu' fusioni di  altre
imprese, oppure siano beneficiarie di una o  piu'  scissioni  possono
esercitare l'opzione di cui al medesimo comma 1 entro un  mese  dalla
chiusura dell'esercizio in corso alla  data  in  cui  ha  effetto  la
fusione o la scissione.
  10. Se non e' effettuata l'opzione di cui al comma 1, i commi da 55
a 57 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n.  225  del  2010,  si
applicano  all'ammontare  delle  attivita'  per  imposte   anticipate
iscritte in bilancio diminuite della differenza, se positiva, di  cui
al comma 2. In caso di  partecipazione  al  consolidato  fiscale,  la
predetta differenza viene attribuita alle  societa'  partecipanti  in
proporzione alle attivita' per imposte anticipate di  cui  ai  citati
commi da 55 a 57 detenute da ciascuna di esse.
  11. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e  della  riscossione
del canone di cui al comma 1, nonche' per il relativo contenzioso, si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  12. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo,
  13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in
224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 101,7 milioni di  euro  per
l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni
di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020,  in
58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in  22  milioni
di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025,  in
15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, sono destinate:
  a) quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive modificazioni;
  b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato ai sensi dell'articolo 1,  comma  639,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208;
  c) quanto a 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in  128  milioni
di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in
80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni
di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per  l'anno  2024,  in
17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni
di euro per l'anno 2028,  al  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307.
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Omissis).

Capo IV

Copertura finanziaria

Art. 14

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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