27 Novembre, 2017

Legge 20 novembre 2017, n. 167, in G.U. n. 277 del 27.11.2017

(Omissis).

Capo III

Disposizioni in materia di fiscalita’

Art. 7

Disposizioni in materia di rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto.
Procedura d’infrazione n. 2013/4080

1. Ai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di
cui all’articolo 38-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che richiedono un rimborso
dell’IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma e’
riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per
il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,15 per cento
dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La
somma e’ versata alla scadenza del termine per l’emissione
dell’avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di
emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato
che al contribuente spettava il rimborso dell’imposta.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dalle
richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell’IVA
relativa all’anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale
relative al primo trimestre dell’anno 2018.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23,5 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede, quanto a 7,3
milioni di euro per l’anno 2018 e a 11,09 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea, di cui all’articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, quanto a 16,2 milioni di euro per
l’anno 2018 e a 12,41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e
2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
e, quanto a 12,41 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

Modifiche alla disciplina delle restituzioni
dell’IVA non dovuta – Caso EU Pilot 9164/17/TAXU

1. Dopo l’articolo 30-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ inserito il seguente:
«Art. 30-ter (Restituzione dell’imposta non dovuta). – 1. Il
soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non
dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data
del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in
cui si e’ verificato il presupposto per la restituzione.
2. Nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una
cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via
definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di
restituzione puo’ essere presentata dal cedente o prestatore entro il
termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o
committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.
3. La restituzione dell’imposta e’ esclusa qualora il versamento
sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».
2. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 500.000
euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 del presente articolo si
applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.

Art. 9

Modifiche al regime di non imponibilita’ ai fini dell’IVA delle
cessioni all’esportazione, in attuazione dell’articolo 146,
paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE

1. All’articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera b) e’ inserita la
seguente:
«b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del
territorio dell’Unione europea entro centottanta giorni dalla
consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo
modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti
della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui
all’articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in
attuazione di finalita’ umanitarie, comprese quelle dirette a
realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova
dell’avvenuta esportazione dei beni e’ data dalla documentazione
doganale;».
2. All’articolo 7, comma l, primo periodo, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «lettera b)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettere b) e b-bis)».
3. Il comma 5 dell’articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125,
e’ abrogato.
Art. 10

Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Caso EU Pilot
7060/14/TAXU

1. Dal periodo d’imposta a decorrere dal quale entra in vigore il
decreto di cui al comma 3 del presente articolo, le disposizioni
dell’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e dell’articolo 155, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai soggetti residenti e ai
soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio
dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici
commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a
condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma
5, e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dall’articolo 317
del codice della navigazione e dall’articolo 426 del regolamento per
l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
328.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita’ di attuazione delle
disposizioni dei commi 1 e 2.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro
per l’anno 2018 e in 11 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea, di cui all’articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
(Omissis).

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