30 Dicembre, 2014

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, in supl. ord. n. 99 alla G.U. n. 300 del 29.12.2014

 

 

 

 

     Art. 1.

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(Omissis).

 

11. All’articolo 1, comma 1, alinea, del  decreto-legge  31 maggio

2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29 luglio

2014, n.  106,  dopo  le  parole:  «di  appartenenza  pubblica» sono

inserite le seguenti: «, delle  fondazioni  lirico-sinfoniche  e dei

teatri   di   tradizione»   e   le    parole:    «delle   fondazioni

lirico-sinfoniche o» sono soppresse.

12. Il comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico  delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e’ sostituito dal seguente:

«1-bis. Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli

articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma  2, lettera

a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e  l), sia

di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del

comma  1,  compete  un  credito  rapportato  al  periodo  di  lavoro

nell’anno, che non concorre alla formazione del reddito,  di importo

pari a:

1) 960 euro, se il reddito complessivo non e’ superiore a 24.000

euro;

2) 960 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 24.000 euro

ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la  parte corrispondente

al rapporto tra l’importo  di  26.000  euro,  diminuito  del reddito

complessivo, e l’importo di 2.000 euro».

13. Ai fini della determinazione del  reddito  complessivo  di cui

all’articolo 13, comma 1-bis,  del  testo  unico  delle  imposte sui

redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, come sostituito  dal  comma  12  del presente

articolo, non si applicano le disposizioni  di  cui  all’articolo 3,

comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all’articolo 17, comma

1, del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all’articolo 44,

comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  come modificato

dal comma 14 del presente articolo.

14. All’articolo 44  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n. 122,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma  1,  le  parole:  «ed  entro  i  cinque  anni solari

successivi» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro  i  sette anni

solari successivi»;

b) al comma 3, le parole: «nei due periodi d’imposta successivi»

sono  sostituite  dalle  seguenti:   «nei   tre   periodi  d’imposta

successivi».

15. Il credito eventualmente spettante ai sensi  dell’articolo 13,

comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del  Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del

presente articolo, e’ riconosciuto in via  automatica  dai sostituti

d’imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  decreto  del Presidente

della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e  successive

modificazioni, sugli emolumenti corrisposti  in  ciascun  periodo di

paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del

comma 12 sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto

della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e

le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai

sensi del comma 12 anche  mediante  riduzione  dei  versamenti delle

ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.

In quest’ultimo caso l’Istituto nazionale  della  previdenza sociale

(INPS) e gli altri enti gestori di forme di  previdenza obbligatoria

interessati  recuperano  i  contributi  non  versati  alle  gestioni

previdenziali  rivalendosi  sulle  ritenute  da  versare mensilmente

all’erario.  Con  riferimento  alla  riduzione  dei  versamenti  dei

contributi  previdenziali  conseguente  all’applicazione  di  quanto

previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme  le aliquote

di computo delle prestazioni. L’importo del credito  riconosciuto e’

indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente

e assimilati (CUD).

16. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 51  del  testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni, le

parole: «di lire 10.240,» sono sostituite dalle  seguenti:  «di euro

5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui  le  stesse  siano  rese in

forma elettronica,».

17. La disposizione di cui al comma 16 entra in vigore il 1º luglio

2015.

 

(Omissis).

 

20. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso

al 31 dicembre 2014,  all’articolo  11  del  decreto  legislativo 15

dicembre 1997, n.  446,  dopo  il  comma  4-septies  e’  aggiunto il

seguente:

«4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo  e

in deroga  a  quanto  stabilito  negli  articoli  precedenti,  per i

soggetti che determinano il valore della produzione  netta  ai sensi

degli articoli da 5 a 9, e’ ammessa in deduzione la differenza tra il

costo complessivo per il personale dipendente con contratto  a tempo

indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera

a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori

agricoli di cui all’articolo 3, comma 1,  lettera  d),  del presente

decreto e per le societa’ agricole di cui all’articolo 2 del decreto

legislativo 29 marzo 2004, n.  99,  e  successive  modificazioni, la

deduzione di  cui  al  presente  comma  e’  ammessa  anche  per ogni

lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1

del presente articolo».

21. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso

al 31 dicembre 2014, ai soggetti  che  determinano  il  valore della

produzione netta ai sensi  degli  articoli  da  5  a  9  del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e  che  non  si  avvalgono di

lavoratori dipendenti, spetta un  credito  d’imposta,  da utilizzare

esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  a  decorrere  dall’anno  di

presentazione della corrispondente  dichiarazione,  pari  al  10 per

cento dell’imposta lorda  determinata  secondo  le  disposizioni del

citato decreto legislativo n. 446 del 1997.

22. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso

al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell’articolo 2 del decreto-legge

24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

giugno 2014, n. 89, sono abrogati.

23. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2  dell’articolo  2 del

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con modificazioni,

dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  ai  fini  della determinazione

dell’acconto relativo al periodo d’imposta  successivo  a  quello in

corso al 31 dicembre 2013 secondo il  criterio  previsionale  di cui

all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27  aprile  1989,  n.  154,  e successive

modificazioni.

24. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214,  dopo  la  parola:  «4-bis.1»  sono  inserite  le seguenti:  «e

4-octies,».

25. La disposizione di cui  all’ultimo  periodo  dell’articolo 11,

comma 4-octies, del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n. 446,

introdotto dal comma 20 del  presente  articolo,  si  applica previa

autorizzazione  della  Commissione  europea  richiesta  a  cura  del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

26. All’articolo  1  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 756 e’ inserito il seguente:

«756-bis. In via sperimentale, in  relazione  ai  periodi  di paga

decorrenti dal  1º  marzo  2015  al  30  giugno  2018,  i lavoratori

dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori  domestici  e i

lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in

essere da almeno sei  mesi  presso  il  medesimo  datore  di lavoro,

possono richiedere al datore di  lavoro  medesimo,  entro  i termini

definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che

stabilisce le modalita’ di attuazione della presente disposizione, di

percepire la quota maturanda di  cui  all’articolo  2120  del codice

civile, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma,

della legge 29 maggio 1982, n.  297,  compresa  quella eventualmente

destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto

legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  tramite  liquidazione diretta

mensile della medesima quota maturanda come parte  integrativa della

retribuzione. La predetta parte  integrativa  della  retribuzione e’

assoggettata   a   tassazione   ordinaria,   non   rileva   ai  fini

dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo  19 del

testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del

Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  e  non e’

imponibile ai fini previdenziali. Resta in  ogni  caso  fermo quanto

previsto al comma 756.  La  manifestazione  di  volonta’  di  cui al

presente comma, qualora esercitata, e’ irrevocabile fino al 30 giugno

2018. All’atto della manifestazione della volonta’ di cui al presente

comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di

lavoro presso il datore di lavoro tenuto  alla  corresponsione della

quota maturanda di  cui  all’articolo  2120  del  codice  civile. Le

disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai  datori di

lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle  aziende dichiarate

in crisi di cui all’articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In

caso di mancata espressione della volonta’ di cui al  presente comma

resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»;

b) al comma 756,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine, le

seguenti parole: «, ovvero all’opzione di cui al comma 756-bis».

27. Ai soli fini della verifica dei limiti di  reddito complessivo

di cui all’articolo 13, comma  1-bis,  del  testo  unico  di  cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n. 917,

come sostituito dal comma 12 del  presente  articolo,  non  si tiene

conto delle  somme  erogate  a  titolo  di  parte  integrativa della

retribuzione di cui all’articolo 1, comma  756-bis,  della  legge 27

dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo.

28. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno

di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui

al comma 30 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui

all’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252, e

successive  modificazioni,   relativamente   alle   quote  maturande

liquidate come parte integrativa della retribuzione a  seguito della

manifestazione di volonta’ di cui al comma  756-bis  dell’articolo 1

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto  dal  comma  26 del

presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo

10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano  applicazione con

riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle  proprie dipendenze

un numero di addetti pari o superiore a 50 anche  relativamente alle

quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a

seguito della manifestazione di  volonta’  di  cui  al  citato comma

756-bis dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

29. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno

di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di

cui al comma 30 del presente articolo, si applicano  le disposizioni

di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre

2005, n. 252, e successive modificazioni,  relativamente  alle quote

maturande liquidate  come  parte  integrativa  della  retribuzione a

seguito della manifestazione di volonta’  di  cui  al  comma 756-bis

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal

comma 26 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di

cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del  decreto  legislativo n.

252 del 2005. I medesimi  datori  di  lavoro  versano  un contributo

mensile al Fondo di cui al comma 32  pari  a  0,2  punti percentuali

della retribuzione imponibile  ai  fini  previdenziali  nella stessa

percentuale della quota maturanda liquidata  come  parte integrativa

della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta’ di cui

al citato comma 756-bis dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006,

al netto del contributo di cui all’articolo 3,  ultimo  comma, della

legge 29 maggio 1982, n. 297.

 

(Omissis).

 

35. L’articolo 3  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n. 145,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e’

sostituito dal seguente:

«Art.  3.  –  (Credito  d’imposta  per  attivita’  di ricerca  e

sviluppo). – 1. A tutte le imprese,  indipendentemente  dalla forma

giuridica, dal settore economico in cui operano  nonche’  dal regime

contabile adottato,  che  effettuano  investimenti  in  attivita’ di

ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta  successivo a

quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in  corso  al 31

dicembre 2019, e’ attribuito un credito d’imposta nella misura del 25

per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei

medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti

a quello in corso al 31 dicembre 2015.

2. Per le imprese in attivita’ da meno di tre periodi d’imposta,

la media degli investimenti in attivita’ di  ricerca  e  sviluppo da

considerare per il calcolo della spesa incrementale e’ calcolata sul

minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’  riconosciuto, fino

ad  un  importo  massimo  annuale  di  euro  5  milioni  per ciascun

beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attivita’ di

ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

4. Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attivita’ di

ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale

finalita’  l’acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti di

fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano  previste

applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad acquisire

nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi prodotti,

processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei prodotti,

processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti di

sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,  ad

esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo delle

conoscenze e capacita’ esistenti di natura scientifica, tecnologica e

commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni per

prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati; puo’

trattarsi  anche  di  altre  attivita’  destinate  alla  definizione

concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione concernenti

nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita’  possono

comprendere  l’elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e altra

documentazione,  purche’  non  siano  destinati  a  uso commerciale;

realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e di

progetti pilota destinati a esperimenti  tecnologici  o commerciali,

quando il prototipo e’ necessariamente il prodotto commerciale finale

e il suo costo di fabbricazione e’ troppo elevato per  poterlo usare

soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo  di  prodotti,  processi  e  servizi, a

condizione  che  non  siano  impiegati  o  trasformati  in  vista di

applicazioni industriali o per finalita’ commerciali.

5.  Non  si  considerano  attivita’  di  ricerca  e  sviluppo le

modifiche ordinarie o  periodiche  apportate  a  prodotti,  linee di

produzione, processi di  fabbricazione,  servizi  esistenti  e altre

operazioni  in  corso,  anche  quando  tali  modifiche rappresentino

miglioramenti.

6. Ai  fini  della  determinazione  del  credito  d’imposta sono

ammissibili le spese relative a:

a) personale altamente qualificato impiegato nelle  attivita’ di

ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso  di  un  titolo di

dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di  dottorato presso

una universita’ italiana o  estera,  ovvero  in  possesso  di laurea

magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico  secondo la

classificazione UNESCO Isced (International  Standard Classification

of Education) o di cui all’allegato 1 annesso al presente decreto;

b)  quote  di  ammortamento  delle  spese   di   acquisizione o

utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti

dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti

con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre  1988, pubblicato

nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n.  27  del 2

febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per

l’attivita’ di ricerca e sviluppo e comunque con  un  costo unitario

non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

c)  spese  relative  a  contratti  di   ricerca   stipulati  con

universita’, enti di ricerca e  organismi  equiparati,  e  con altre

imprese comprese le start-up innovative di cui  all’articolo  25 del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

d)  competenze  tecniche  e  privative  industriali  relative a

un’invenzione industriale  o  biotecnologica,  a  una  topografia di

prodotto a semiconduttori o a  una  nuova  varieta’  vegetale, anche

acquisite da fonti esterne.

7. Per le spese relative alle lettere a) e  c)  del  comma  6 il

credito  d’imposta  spetta  nella  misura  del  50  per  cento delle

medesime.

8. Il credito  d’imposta  deve  essere  indicato  nella relativa

dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito,

ne’ della base  imponibile  dell’imposta  regionale  sulle attivita’

produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e

109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni, ed

e’   utilizzabile   esclusivamente   in   compensazione   ai   sensi

dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241, e

successive modificazioni.

9. Al credito d’imposta  di  cui  al  presente  articolo  non si

applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53,  della  legge 24

dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all’articolo  34  della  legge 23

dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

10. Qualora, a  seguito  dei  controlli,  si  accerti l’indebita

fruizione, anche parziale,  del  credito  d’imposta  per  il mancato

rispetto    delle    condizioni    richieste    ovvero    a    causa

dell’inammissibilita’  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e’ stato

determinato l’importo fruito, l’Agenzia  delle  entrate  provvede al

recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e sanzioni

secondo legge.

11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione

contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale

o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro

dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27  gennaio 2010,

n. 39. Tale certificazione  deve  essere  allegata  al  bilancio. Le

imprese non soggette a revisione legale  dei  conti  e  prive  di un

collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di

un revisore legale dei conti o di una societa’  di  revisione legale

dei conti iscritti quali attivi nel registro di  cui  all’articolo 6

del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei

conti o il professionista responsabile  della  revisione  legale dei

conti,  nell’assunzione  dell’incarico,   osserva   i   principi  di

indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del  citato decreto

legislativo n. 39 del 2010,  e,  in  attesa  della  loro emanazione,

quelli previsti dal codice  etico  dell’International  Federation of

Accountants  (IFAC).  Le   spese   sostenute   per   l’attivita’  di

certificazione contabile da parte  delle  imprese  di  cui  al terzo

periodo sono ammissibili entro il limite massimo di  euro  5.000. Le

imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti

dal presente comma.

12.  Nei  confronti  del  revisore  legale  dei   conti   o  del

professionista responsabile della  revisione  legale  dei  conti che

incorre in colpa  grave  nell’esecuzione  degli  atti  che  gli sono

richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si

applicano le disposizioni dell’articolo 64 del  codice  di procedura

civile.

13. Le agevolazioni di cui all’articolo 24 del  decreto-legge 22

giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 7

agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall’articolo 1, commi da 95 a

97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla  data  del 31

dicembre  2014.  Le  relative  risorse  sono  destinate  al  credito

d’imposta previsto dal presente articolo.

14. Con decreto del Ministro dell’economia e  delle  finanze, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono  adottate le

disposizioni applicative necessarie, nonche’ le modalita’ di verifica

e controllo dell’effettivita’ delle  spese  sostenute,  le  cause di

decadenza e revoca del beneficio, le modalita’  di  restituzione del

credito d’imposta di cui l’impresa ha fruito indebitamente.

15. Il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  effettua il

monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente

articolo, ai fini di quanto  previsto  dall’articolo  17,  comma 13,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

36. Al decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.  145,  convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,  e’  aggiunto, in

fine, l’allegato 1 di cui all’allegato n.  3  annesso  alla presente

legge.

37. I soggetti titolari di reddito  d’impresa  possono  optare per

l’applicazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  da  38  a 45.

L’opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed e’ irrevocabile.

38. I soggetti di cui all’articolo 73, comma  1,  lettera  d), del

testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare

l’opzione di cui al comma 37 del presente articolo  a  condizione di

essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore  un  accordo per

evitare  la  doppia  imposizione  e  con  i  quali  lo   scambio  di

informazioni sia effettivo.

39.  I  redditi  dei  soggetti  indicati  al  comma  37  derivanti

dall’utilizzo di opere  dell’ingegno,  da  brevetti  industriali, da

marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti,  nonche’ da

processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel

campo   industriale,   commerciale   o   scientifico  giuridicamente

tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto

esclusi per il 50 per  cento  del  relativo  ammontare.  In  caso di

utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico  di tali

beni   alla   produzione   del    reddito    complessivo   beneficia

dell’esclusione di cui al presente comma a condizione che  lo stesso

sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme  a quanto

previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha

ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio

con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei  componenti positivi

di  reddito  impliciti  e  dei  criteri  per   l’individuazione  dei

componenti negativi riferibili ai predetti componenti  positivi. Nel

caso in cui i redditi  siano  realizzati  nell’ambito  di operazioni

intercorse con societa’ che direttamente o indirettamente controllano

l’impresa, ne  sono  controllate  o  sono  controllate  dalla stessa

societa’ che controlla l’impresa, l’agevolazione spetta a condizione

che gli stessi siano determinati sulla base di  un  apposito accordo

conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n.

269 del 2003, e successive modificazioni.

40. Non concorrono a  formare  il  reddito  complessivo  in quanto

escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze  derivanti dalla

cessione dei beni di cui al comma 39, a condizione che almeno  il 90

per cento del corrispettivo derivante  dalla  cessione  dei predetti

beni sia reinvestito, prima della chiusura  del  secondo  periodo di

imposta successivo a quello nel quale si e’ verificata  la cessione,

nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui

al comma 39. Si applicano le disposizioni relative al ruling previste

dal terzo periodo del comma 39.

41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione

che i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma  37 svolgano

le attivita’ di ricerca  e  sviluppo,  anche  mediante  contratti di

ricerca stipulati con universita’  o  enti  di  ricerca  e organismi

equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39.

42. La quota di reddito agevolabile e’ determinata sulla  base del

rapporto tra i costi di attivita’ di ricerca e sviluppo sostenuti per

il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del  bene immateriale

di cui al comma 39 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale

bene.

43. L’esercizio dell’opzione di cui al comma  37  rileva  anche ai

fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

44. Con decreto di natura non  regolamentare  del  Ministero dello

sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministero  dell’economia e

delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei  commi da

37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse

dall’ambito di applicazione del comma 39 e di definire  gli elementi

del rapporto di cui al comma 42.

45. Le disposizioni di cui ai commi da  37  a  44  si  applicano a

decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in  corso  al 31

dicembre 2014. Per tale periodo d’imposta e per quello successivo, la

percentuale di esclusione dal concorso alla  formazione  del reddito

complessivo di cui al comma 39 e’ fissata, rispettivamente, in misura

pari al 30 e al 40 per cento.

46. Dopo il comma 279 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, e’ inserito il seguente:

«279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai  sensi dei

commi da 271 a 279 per i quali l’Agenzia delle entrate ha comunicato

ai  soggetti  interessati  il  nulla  osta  ai  fini  della relativa

copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del

decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,  convertito,  con modificazioni,

dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d’imposta

e’ applicabile agli investimenti, effettuati dal 1º  gennaio 2007  e

ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a

progetti di investimento iniziati in data  anteriore  al  1º gennaio

2007, salvo  che  i  medesimi  investimenti  non  costituiscano mero

completamento di investimenti gia’ agevolati ai sensi della legge 23

dicembre 2000, n. 388».

47.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14:

1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge

13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni,  si applicano,

nella misura del 65 per cento,  anche  alle  spese  sostenute  dal 6

giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;

2) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti:

«2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del

65 per cento, anche alle spese documentate e  rimaste  a  carico del

contribuente:

a)  per  interventi  relativi  a  parti  comuni   degli  edifici

condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o

che interessino tutte le unita’ immobiliari  di  cui  si  compone il

singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;

b) per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di

cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006,  n. 311,

sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a  un valore

massimo della detrazione di 60.000 euro.

2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica  altresi’ alle

spese sostenute per l’acquisto e la posa  in  opera  di  impianti di

climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore

alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1º gennaio 2015 al

31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000

euro»;

b) all’articolo 16:

1) al comma 1, le parole da: «La detrazione e’ pari al» fino alla

fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione e’ pari

al 50 per cento per le spese sostenute  dal  26  giugno  2012  al 31

dicembre 2015»;

2) al comma 1-bis, le parole da: «nella misura»  fino  alla fine

del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura  del  65 per

cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2014»

sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed e’ aggiunto,

in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono

computate,  ai  fini  della  fruizione  della  detrazione d’imposta,

indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di

ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».

48. All’articolo 16-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:

«entro sei mesi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro diciotto

mesi».

 

(Omissis).

 

54. I contribuenti persone fisiche esercenti  attivita’ d’impresa,

arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente

comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo  se,  al contempo,

nell’anno precedente:

a) hanno  conseguito  ricavi  ovvero  hanno  percepito compensi,

ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato

n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO

che contraddistingue l’attivita’ esercitata;

b) hanno sostenuto spese per un  ammontare  complessivamente non

superiore  ad  euro  5.000  lordi  per  lavoro  accessorio   di  cui

all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e

successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di

cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis),  del  testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive modificazioni,

anche assunti secondo la modalita’ riconducibile  a  un  progetto ai

sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n.

276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le  somme erogate

sotto  forma  di  utili  da  partecipazione  agli  associati  di cui

all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per  prestazioni di

lavoro di cui all’articolo 60  del  citato  testo  unico  di  cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive

modificazioni;

c) il costo complessivo, al lordo degli  ammortamenti,  dei beni

strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000  euro. Ai

fini del calcolo del predetto limite:

1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto

dal concedente;

2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore

normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917

del 1986, e successive modificazioni;

3) i beni, detenuti in regime di impresa o  arte  e professione,

utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa,  dell’arte o

professione e per  l’uso  personale  o  familiare  del contribuente,

concorrono nella misura del 50 per cento;

4) non rilevano i beni il cui costo unitario non e’ superiore ai

limiti di cui agli articoli 54, comma  2,  secondo  periodo,  e 102,

comma 5, del citato testo unico di  cui  al  decreto  del Presidente

della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

5) non rilevano i beni immobili, comunque  acquisiti, utilizzati

per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;

d) i redditi conseguiti  nell’attivita’  d’impresa,  dell’arte o

della  professione  sono  in  misura  prevalente  rispetto  a quelli

eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente  e redditi

assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli

articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la

verifica della suddetta prevalenza non e’, comunque, rilevante se il

rapporto di lavoro e’ cessato  o  la  somma  dei  redditi d’impresa,

dell’arte o professione e  di  lavoro  dipendente  o  assimilato non

eccede l’importo di 20.000 euro.

55. Ai  fini  dell’individuazione  del  limite  dei  ricavi  e dei

compensi di cui al comma 54, lettera a), per l’accesso al regime:

a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento

agli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30

agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 29

ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai  parametri di

cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b)   nel   caso   di   esercizio   contemporaneo   di  attivita’

contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite piu’

elevato dei ricavi e dei compensi  relativi  alle  diverse attivita’

esercitate.

56. Le persone fisiche che intraprendono  l’esercizio  di imprese,

arti  o  professioni  possono   avvalersi   del   regime  forfetario

comunicando, nella  dichiarazione  di  inizio  di  attivita’  di cui

all’articolo 35  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni,  di  presumere la

sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 del presente articolo.

57. Non possono avvalersi del regime forfetario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini

dell’imposta  sul  valore  aggiunto  o   di   regimi   forfetari  di

determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad  eccezione  di  quelli  che sono

residenti in uno degli Stati membri  dell’Unione  europea  o  in uno

Stato  aderente  all’Accordo  sullo  Spazio  economico  europeo  che

assicuri un adeguato scambio di  informazioni  e  che  producono nel

territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono  almeno il

75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti  che  in  via  esclusiva  o  prevalente effettuano

cessioni  di  fabbricati  o  porzioni  di  fabbricato,   di  terreni

edificabili di cui all’articolo  10,  primo  comma,  numero  8), del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633, e

successive modificazioni, o  di  mezzi  di  trasporto  nuovi  di cui

all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n. 331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attivita’  d’impresa,  arti  o  professioni che

partecipano,  contemporaneamente  all’esercizio   dell’attivita’, a

societa’ di persone o associazioni di cui all’articolo  5  del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre

1986, n.  917,  e  successive  modificazioni,  ovvero  a  societa’ a

responsabilita’ limitata di cui all’articolo 116 del  medesimo testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  917 del

1986, e successive modificazioni.

58. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui

al comma 54:  a)  non  esercitano  la  rivalsa  dell’imposta  di cui

all’articolo 18  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per  le operazioni

nazionali;  b)  applicano  alle  cessioni  di  beni intracomunitarie

l’articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e

successive  modificazioni;  c)  applicano  agli  acquisti   di  beni

intracomunitari l’articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge

30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d)  applicano alle

prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o  rese ai

medesimi gli articoli 7-ter e seguenti  del  decreto  del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e  alle operazioni

ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto  del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,

ferma  restando  l’impossibilita’  di  avvalersi  della  facolta’ di

acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8,

primo comma, lettera c), e secondo comma, del  medesimo  decreto del

Presidente  della  Repubblica  n.  633   del   1972,   e  successive

modificazioni.  Per  le  operazioni  di  cui  al  presente  comma i

contribuenti di cui al comma 54 non  hanno  diritto  alla detrazione

dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o  addebitata sugli

acquisti ai sensi degli  articoli  19  e  seguenti  del  decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e successive

modificazioni.

59.  Salvo  quanto  disposto  dal  comma  60,  i  contribuenti che

applicano  il  regime  forfetario  sono  esonerati   dal  versamento

dell’imposta sul valore  aggiunto  e  da  tutti  gli  altri obblighi

previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione

delle  fatture  di   acquisto   e   delle   bollette   doganali,  di

certificazione dei corrispettivi  e  di  conservazione  dei relativi

documenti. Resta fermo l’esonero dall’obbligo  di  certificazione di

cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto  del Presidente

della  Repubblica  21   dicembre   1996,   n.   696,   e  successive

modificazioni.

60. I contribuenti che  applicano  il  regime  forfetario,  per le

operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, emettono la

fattura o  la  integrano  con  l’indicazione  dell’aliquota  e della

relativa imposta e versano l’imposta entro  il  giorno  16  del mese

successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

61.  Il  passaggio   dalle   regole   ordinarie   di  applicazione

dell’imposta sul valore aggiunto al  regime  forfetario  comporta la

rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis.2  del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi

nella dichiarazione dell’ultimo anno  di  applicazione  delle regole

ordinarie. In caso  di  passaggio,  anche  per  opzione,  dal regime

forfetario alle regole  ordinarie  e’  operata  un’analoga rettifica

della detrazione nella dichiarazione del primo anno  di applicazione

delle regole ordinarie.

62. Nell’ultima liquidazione relativa all’anno in cui e’ applicata

l’imposta sul valore aggiunto e’ computata anche  l’imposta relativa

alle  operazioni,  per  le  quali  non  si   e’   ancora  verificata

l’esigibilita’, di cui all’articolo 6, quinto comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e successive

modificazioni, e all’articolo  32-bis  del  decreto-legge  22 giugno

2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto

2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo’  essere  esercitato, ai

sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente

della Repubblica n. 633 del  1972,  e  successive  modificazioni, il

diritto alla detrazione  dell’imposta  relativa  alle  operazioni di

acquisto effettuate  in  vigenza  dell’opzione  di  cui all’articolo

32-bis del citato decreto-legge  n.  83  del  2012,  convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e i cui corrispettivi non

sono stati ancora pagati.

63. L’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata

dai  contribuenti  che  applicano  il  regime  forfetario,  relativa

all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto e’ applicata nei

modi ordinari, puo’ essere chiesta  a  rimborso  ovvero  puo’ essere

utilizzata in compensazione ai sensi  dell’articolo  17  del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile

applicando all’ammontare dei  ricavi  o  dei  compensi  percepiti il

coefficiente di redditivita’ nella misura indicata nell’allegato n. 4

annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO

che contraddistingue l’attivita’ esercitata. Sul  reddito imponibile

si applica un’imposta sostitutiva  dell’imposta  sui  redditi, delle

addizionali regionali  e  comunali  e  dell’imposta  regionale sulle

attivita’ produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese  familiari  di cui

all’articolo 5, comma 4, del  testo  unico  di  cui  al  decreto del

Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, l’imposta

sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al

coniuge e ai collaboratori familiari, e’ dovuta dall’imprenditore. I

contributi previdenziali versati in ottemperanza  a  disposizioni di

legge,  compresi  quelli  corrisposti  per  conto  dei collaboratori

dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ai  sensi dell’articolo

12 del citato testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente della

Repubblica n. 917 del 1986, e successive  modificazioni,  ovvero, se

non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il

diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito

determinato ai sensi del presente  comma;  l’eventuale  eccedenza e’

deducibile dal reddito complessivo  ai  sensi  dell’articolo  10 del

citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

n.  917  del  1986,  e  successive  modificazioni.  Si  applicano le

disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle

persone fisiche.

65. Al fine di favorire l’avvio di nuove attivita’, per il periodo

d’imposta in cui l’attivita’ e’ iniziata e per i due  successivi, il

reddito determinato ai sensi del comma 64 e’ ridotto di un  terzo, a

condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti

l’inizio dell’attivita’ di cui  al  comma  54,  attivita’ artistica,

professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attivita’ da esercitare non  costituisca,  in  nessun modo,

mera prosecuzione di altra  attivita’  precedentemente  svolta sotto

forma di lavoro  dipendente  o  autonomo,  escluso  il  caso  in cui

l’attivita’ precedentemente svolta consista nel  periodo  di pratica

obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un’attivita’ svolta in precedenza da

altro  soggetto,  l’ammontare  dei  relativi   ricavi   e  compensi,

realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento

del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui  al comma

54.

66. I componenti positivi e negativi di reddito  riferiti  ad anni

precedenti a quello da cui ha effetto il regime  forfetario,  la cui

tassazione  o  deduzione  e’  stata  rinviata  in  conformita’  alle

disposizioni del testo unico di cui al decreto del  Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o  consentono il

rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito

dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.

Analoghe disposizioni si applicano ai fini della  determinazione del

valore della produzione netta.

67. I ricavi e i compensi relativi al reddito  oggetto  del regime

forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto  da  parte del

sostituto  d’imposta.  A  tale  fine,   i   contribuenti  rilasciano

un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito  cui le

somme afferiscono e’ soggetto ad imposta sostitutiva.

68. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a

quello da cui decorre il regime forfetario possono  essere computate

in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo

le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al  decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

69. Fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo

22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti  ed  emessi, i

contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli

obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture  contabili. La

dichiarazione  dei  redditi  e’  presentata  nei  termini  e  con le

modalita’ definiti nel regolamento di cui al decreto  del Presidente

della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I  contribuenti  di  cui al

comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute

alla fonte di cui al titolo III del  citato  decreto  del Presidente

della  Repubblica  n.  600  del  1973,  e  successive modificazioni;

tuttavia, nella dichiarazione dei redditi,  i  medesimi contribuenti

indicano il codice fiscale del percettore dei  redditi  per  i quali

all’atto del pagamento degli stessi non e’ stata operata la ritenuta

e l’ammontare dei redditi stessi.

70. I contribuenti  che  applicano  il  regime  forfetario possono

optare per l’applicazione dell’imposta sul valore  aggiunto  e delle

imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida  per almeno

un triennio, e’ comunicata con  la  prima  dichiarazione  annuale da

presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo

minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per

ciascun  anno  successivo,  fino  a  quando   permane   la  concreta

applicazione della scelta operata.

71. Il regime forfetario cessa  di  avere  applicazione  a partire

dall’anno  successivo  a  quello  in  cui  viene  meno  taluna delle

condizioni di cui  al  comma  54  ovvero  si  verifica  taluna delle

fattispecie indicate al comma 57.

72. Nel caso di passaggio  da  un  periodo  d’imposta  soggetto al

regime forfetario a un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario,

al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i

compensi che, in base alle regole del regime forfetario,  hanno gia’

concorso  a  formare  il  reddito  non   assumono   rilevanza  nella

determinazione  del  reddito  degli  anni  successivi  ancorche’  di

competenza di tali periodi; viceversa i  ricavi  e  i  compensi che,

ancorche’ di competenza del  periodo  in  cui  il  reddito  e’ stato

determinato in base alle regole  del  regime  forfetario,  non hanno

concorso  a  formare  il  reddito  imponibile  del  periodo assumono

rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso  dei  quali si

verificano   i   presupposti   previsti   dal   regime   forfetario.

Corrispondenti  criteri  si  applicano  per  l’ipotesi   inversa  di

passaggio dal regime ordinario  a  quello  forfetario.  Nel  caso di

passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un

periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le  spese sostenute

nel periodo  di  applicazione  del  regime  forfetario  non assumono

rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel

caso di cessione, successivamente all’uscita dal  regime forfetario,

di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui

decorre il regime forfetario,  ai  fini  del  calcolo dell’eventuale

plusvalenza o minusvalenza  determinata,  rispettivamente,  ai sensi

degli articoli 86 e 101  del  testo  unico  di  cui  al  decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e successive

modificazioni,  si  assume  come  costo   non   ammortizzato  quello

risultante alla fine dell’esercizio precedente  a  quello  dal quale

decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti

nel  corso  del  regime  forfetario,  si  assume   come   costo  non

ammortizzabile il prezzo di acquisto.

73. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi

dall’applicazione degli studi di settore di cui  all’articolo 62-bis

del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  e successive

modificazioni, e dei parametri di  cui  all’articolo  3,  comma 184,

della legge 28 dicembre  1995,  n.  549.  Con  il  provvedimento del

direttore dell’Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli

da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per

i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi

informativi relativamente all’attivita’ svolta.

74.  Per  l’accertamento,  la  riscossione,  le   sanzioni   e  il

contenzioso si applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni

vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto

e di  imposta  regionale  sulle  attivita’  produttive.  In  caso di

infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti

i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57  che determinano

la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a  89,  nonche’ le

condizioni di cui al comma 65, le  misure  delle  sanzioni  minime e

massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n. 471,

sono aumentate del 10 per cento  se  il  maggiore  reddito accertato

supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa

di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito

di  accertamento  divenuto  definitivo,  viene  meno   taluna  delle

condizioni di cui  al  comma  54  ovvero  si  verifica  taluna delle

fattispecie indicate al comma 57.

75. Ai fini del riconoscimento  delle  detrazioni  per  carichi di

famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del testo unico  di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

e successive modificazioni, rileva anche il  reddito  determinato ai

sensi del comma 64 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai

fini dell’applicazione dell’articolo 13 del citato testo unico di cui

al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986, e

successive modificazioni.

76. I soggetti di cui al comma  54  esercenti  attivita’ d’impresa

possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato  di cui

ai commi da 77 a 84.

77. Per i soggetti di cui al comma 76  del  presente  articolo non

trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del

versamento dei contributi previdenziali  dall’articolo  1,  comma 3,

della legge 2 agosto 1990, n. 233,  e  si  applica,  per l’accredito

della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29,

della legge 8 agosto 1995, n. 335.

78. Nel caso in cui siano presenti  coadiuvanti  o  coadiutori, il

soggetto di cui al comma 76 del presente articolo  puo’  indicare la

quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori,  fino  a un

massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per  tali  soggetti, il

reddito imponibile sul quale calcolare  la  contribuzione  dovuta si

determina ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre

1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre

1992, n. 438, e successive modificazioni.

79. I versamenti a saldo e in acconto dei  contributi  dovuti agli

enti previdenziali da parte dei soggetti di  cui  al  comma  76 sono

effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle

somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro

familiari collaboratori, gia’ pensionati presso le gestioni dell’INPS

e con piu’ di 65 anni di eta’, non si applicano  le  disposizioni di

cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54 del

presente articolo non si applica la  riduzione  contributiva  di tre

punti percentuali, prevista dall’articolo 1, comma 2, della  legge 2

agosto 1990, n. 233.

82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a

partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle

condizioni di cui  al  comma  54  ovvero  si  verifica  taluna delle

fattispecie di cui al comma 57.  La  cessazione  determina,  ai fini

previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione

e di  versamento  del  contributo  dovuto.  Il  passaggio  al regime

previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilita’ di

fruire nuovamente del regime contributivo  agevolato,  anche laddove

sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al

regime contributivo agevolato neanche  i  soggetti  che  ne facciano

richiesta, ma per i quali si  verifichi  il  mancato  rispetto delle

condizioni di cui al comma 54 nell’anno della richiesta stessa.

83. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti

di cui al comma 54  che  intraprendono  l’esercizio  di un’attivita’

d’impresa presentano,  mediante  comunicazione  telematica, apposita

dichiarazione  messa  a  disposizione  dall’INPS;  i  soggetti  gia’

esercenti  attivita’  d’impresa  presentano,  entro  il  termine  di

decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione.

Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle

modalita’ indicate, l’accesso al regime  agevolato  puo’  avvenire a

decorrere   dall’anno   successivo,   presentando    nuovamente   la

dichiarazione stessa entro il termine stabilito,  ferma  restando la

permanenza delle condizioni di cui al comma 54.

84. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore della

presente legge l’Agenzia  delle  entrate  e  l’INPS  stabiliscono le

modalita’  operative  e  i  termini  per  la  trasmissione  dei dati

necessari all’attuazione del regime contributivo agevolato.

85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88:

a) l’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b)  l’articolo  27  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) l’articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, e successive modificazioni.

86. I soggetti che nel periodo d’imposta in corso  al  31 dicembre

2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio

di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, o del regime contabile agevolato di cui all’articolo  27, comma

3, del medesimo  decreto-legge  n.  98  del  2011,  in  possesso dei

requisiti previsti dal comma 54 del presente articolo,  applicano il

regime forfetario, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul

valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

87. I soggetti che nel periodo d’imposta in corso  al  31 dicembre

2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13

della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  o  del  regime  fiscale di

vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2,  del  decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge 15

luglio 2011, n. 111,  possono  applicare,  laddove  in  possesso dei

requisiti previsti dalla legge, il regime di  cui  al  comma  65 del

presente articolo per i  soli  periodi  d’imposta  che  residuano al

completamento del triennio agevolato.

88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al  31 dicembre

2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo

27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,

con modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111, possono

continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento

del  quinquennio  agevolato  e  comunque  fino  al   compimento  del

trentacinquesimo anno di eta’.

89. Le disposizioni dei commi da 54 a 88 si applicano  a decorrere

dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31 dicembre

2014.  Con  decreti  di  natura  non   regolamentare   del  Ministro

dell’economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni

necessarie per l’attuazione dei commi da 54 a 88.  Con provvedimenti

del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite  le relative

modalita’ applicative.

90. La quota di compartecipazione all’imposta sul  valore aggiunto

di cui all’articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008,

n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre 2008,

n. 189, e’ incrementata di ulteriori 5 milioni di euro  per ciascuno

degli anni 2015 e 2016.

91. A decorrere dal periodo d’imposta 2015, agli enti di previdenza

obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e

al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e’  riconosciuto un

credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute

e imposte sostitutive applicate nella misura del  26  per  cento sui

redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate  dai soggetti

intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l’ammontare  di tali

ritenute e imposte sostitutive computate  nella  misura  del  20 per

cento a condizione  che  i  proventi  assoggettati  alle  ritenute e

imposte  sostitutive  siano  investiti  in  attivita’  di  carattere

finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto

del Ministro dell’economia e delle finanze. Il credito  d’imposta va

indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a  ciascun periodo

d’imposta, non concorre alla formazione del  reddito  ai  fini delle

imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai  fini

dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive. Non rileva ai fini

del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta puo’ essere

utilizzato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di

effettuazione   del   citato    investimento,    esclusivamente   in

compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del  decreto  legislativo 9

luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94

del presente articolo. Al credito d’imposta non si applicano i limiti

di cui all’articolo 1, comma 53, della legge  24  dicembre  2007, n.

244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

92.  A  decorrere  dal  periodo  d’imposta  2015,  alle  forme  di

previdenza complementare di cui al  decreto  legislativo  5 dicembre

2005, n. 252, e’ riconosciuto un credito  d’imposta  pari  al  9 per

cento  del  risultato  netto   maturato,   assoggettato  all’imposta

sostitutiva di cui all’articolo  17  di  tale  decreto  applicata in

ciascun  periodo   d’imposta,   a   condizione   che   un  ammontare

corrispondente al risultato netto maturato assoggettato  alla citata

imposta  sostitutiva  sia  investito  in   attivita’   di  carattere

finanziario a medio o lungo termine, individuate con il  decreto del

Ministro dell’economia e  delle  finanze  di  cui  al  comma  91 del

presente articolo.  Il  credito  d’imposta,  che  non  concorre alla

formazione  del  risultato  netto  maturato  e  che,  ai  fini della

formazione delle  prestazioni  pensionistiche,  incrementa  la parte

corrispondente ai redditi gia’ assoggettati ad imposta,  va indicato

nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d’imposta

e puo’ essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo

a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in

compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del  decreto  legislativo 9

luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94

del presente articolo. Al credito d’imposta non si applicano i limiti

di cui all’articolo 1, comma 53, della legge  24  dicembre  2007, n.

244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

93. Con il decreto di cui al comma 91 sono stabiliti le condizioni,

i termini e le modalita’ di applicazione riguardo alla fruizione del

credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al

comma 94 e del relativo monitoraggio.

94. Per l’attuazione dei commi da 91 a 93 e’ autorizzata  la spesa

di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

 

(Omissis).

 

125. Al fine di incentivare la natalita’ e contribuire  alle spese

per il suo sostegno, per ogni  figlio  nato  o  adottato  tra  il 1º

gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017  e’  riconosciuto  un  assegno di

importo pari a 960 euro annui erogato  mensilmente  a  decorrere dal

mese  di  nascita  o  adozione.  L’assegno,  che  non  concorre alla

formazione del reddito complessivo di cui all’articolo  8  del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre

1986, n. 917, e successive  modificazioni,  e’  corrisposto  fino al

compimento del terzo anno di eta’ ovvero del terzo anno  di ingresso

nel  nucleo  familiare  a  seguito  dell’adozione,  per  i  figli di

cittadini italiani o di uno Stato membro  dell’Unione  europea  o di

cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno  di cui

all’articolo 9 del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la

disciplina  dell’immigrazione  e   norme   sulla   condizione  dello

straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286, e

successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione  che il

nucleo familiare di appartenenza del genitore  richiedente l’assegno

sia  in  una  condizione  economica  corrispondente   a   un  valore

dell’indicatore  della  situazione  economica   equivalente  (ISEE),

stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto  del Presidente

del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non  superiore a

25.000 euro annui. L’assegno di cui al presente comma e’ corrisposto,

a domanda, dall’INPS, che provvede alle relative attivita’, nonche’ a

quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente. Qualora il  nucleo  familiare di

appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione

economica corrispondente a un valore dell’ISEE,  stabilito  ai sensi

del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri n. 159 del 2013,  non  superiore  a  7.000  euro annui,

l’importo dell’assegno di cui al primo periodo del presente comma e’

raddoppiato.

126. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, su

proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di

concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia

e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni  dalla  data di

entrata in vigore della presente legge,  le  disposizioni necessarie

per l’attuazione del comma 125.

127. L’INPS provvede al monitoraggio dei maggiori  oneri derivanti

dalle disposizioni di cui ai commi da 125 a  129  inviando relazioni

mensili al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e al

Ministero dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di

attuazione del comma 125, si  verifichino  o  siano  in  procinto di

verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di  cui al

comma 128, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e con

il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l’importo annuo

dell’assegno di cui al comma 125, primo periodo, e i valori dell’ISEE

di cui al comma 125, secondo periodo.

128. L’onere derivante dai commi da 125 a 129 e’  valutato  in 202

milioni di euro per l’anno 2015, in 607 milioni di  euro  per l’anno

2016, in 1.012 milioni di euro per l’anno 2017, in 1.012  milioni di

euro per l’anno 2018, in 607 milioni di euro per l’anno 2019 e in 202

milioni di euro per l’anno 2020.

129. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo

di cui all’articolo 13, comma  1-bis,  del  testo  unico  di  cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n. 917,

come sostituito dal comma 12 del  presente  articolo,  non  si tiene

conto delle somme erogate ai sensi dei commi 125 e 126  del presente

articolo.

 

(Omissis).

 

137. Al  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  sono  apportate  le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 15,  comma  1.1,  le  parole:  «per  importo non

superiore a 2.065 euro annui» sono sostituite  dalle  seguenti: «per

importo non superiore a 30.000 euro annui»;

b) all’articolo 100, comma 2, lettera h), le parole: «per importo

non superiore a 2.065,83 euro» sono sostituite dalle  seguenti: «per

importo non superiore a 30.000 euro».

138. Le disposizioni del comma 137 si  applicano  a  decorrere dal

periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

139. Il comma 5 dell’articolo 26 della legge  11  agosto  2014, n.

125, e’ sostituito dal seguente:

«5. Le cessioni  di  beni  e  le  relative  prestazioni accessorie

effettuate, secondo modalita’  stabilite  con  decreto  del Ministro

dell’economia e delle finanze, nei  confronti  delle amministrazioni

dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti

nell’elenco di cui al comma 3,  destinati  ad  essere  trasportati o

spediti  fuori  dell’Unione  europea  in  attuazione   di  finalita’

umanitarie,  comprese  quelle  dirette  a  realizzare  programmi  di

cooperazione  allo  sviluppo,  sono  non  imponibili   agli  effetti

dell’imposta sul valore aggiunto ai  sensi  dell’articolo  8-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

140. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 26,

comma 5, della legge n. 125 del 2014, come sostituito dal  comma 139

del presente  articolo,  continuano  ad  applicarsi  le disposizioni

contenute nel decreto del Ministro delle finanze 10  marzo  1988, n.

379, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988.

141. All’articolo 11, comma 4-bis, del  decreto-legge  28 dicembre

2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio

2014, n. 13, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime

erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi  del citato

articolo 15, comma 1-bis, ovvero  ai  sensi  del  presente articolo,

anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di

donazione, dai candidati e dagli eletti  alle  cariche  pubbliche in

conformita’ a previsioni regolamentari o  statutarie  deliberate dai

partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime».

 

(Omissis).

 

149. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge 31

maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge 29

luglio 2014, n. 106, e’ sostituita dalla seguente:

«a) impianti wi-fi, solo a  condizione  che  l’esercizio ricettivo

metta a disposizione dei  propri  clienti  un  servizio  gratuito di

velocita’ di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download».

 

(Omissis).

 

154. Le disposizioni di cui all’articolo 2,  commi  da  4-novies a

4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto

della quota del cinque  per  mille  dell’imposta  sul  reddito delle

persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si applicano

anche relativamente all’esercizio finanziario 2015 e  ai successivi,

con  riferimento  alle  dichiarazioni  dei  redditi  dell’annualita’

precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 23  aprile  2010,  pubblicato  nella Gazzetta

Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010, si applicano anche  a decorrere

dall’esercizio finanziario  2014  e  i  termini  ivi  stabiliti sono

conseguentemente rideterminati con riferimento  a  ciascun esercizio

finanziario.  Ai  fini  di  assicurare   trasparenza   ed  efficacia

nell’utilizzazione della quota del cinque per mille dell’imposta sul

reddito  delle  persone  fisiche,   con   decreto   di   natura  non

regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  da  adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono definite le modalita’ di redazione  del  rendiconto,  dal quale

risulti in modo chiaro e trasparente  la  destinazione  di  tutte le

somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalita’ di recupero delle

stesse somme per violazione degli  obblighi  di  rendicontazione, le

modalita’ di pubblicazione nel sito web di  ciascuna amministrazione

erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali e’  stato  erogato il

contributo,  con  l’indicazione  del  relativo  importo,  nonche’ le

modalita’  di  pubblicazione  nello  stesso   sito   dei  rendiconti

trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel

sito web  a  carico  di  ciascuna  amministrazione  erogatrice  e di

comunicazione della rendicontazione da parte  degli  assegnatari, si

applicano le sanzioni di cui  agli  articoli  46  e  47  del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la liquidazione della quota del

cinque per mille e’ autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui

a decorrere dall’anno 2015. Le  somme  non  utilizzate  entro  il 31

dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo.

 

(Omissis).

 

185. Per favorire l’attuazione del piano di  modernizzazione della

rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica,

il termine previsto dall’articolo 4, comma 1,  del  decreto-legge 18

maggio 2012, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge 16

luglio 2012, n. 103, a decorrere dal quale e’ obbligatorio assicurare

la tracciabilita’ delle vendite e delle  rese,  e’  prorogato  al 31

dicembre 2015. Il credito d’imposta previsto al medesimo comma 1 per

sostenere l’adeguamento tecnologico degli  operatori  della  rete e’

conseguentemente riconosciuto per l’anno 2015, a valere sulle risorse

stanziate per tale finalita’ dal medesimo comma 1, come integrate dal

comma 335 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

(Omissis).

 

208. Il divieto di cui al terzo comma dell’articolo 2  del decreto

del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1974,  n.  727,  non si

applica ai crediti, certificati dai competenti organismi  pagatori e

ceduti all’ISMEA, relativi ai regimi di sostegno di cui all’Allegato

I del regolamento (UE) n. 1307/2013  del  Parlamento  europeo  e del

Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti

agli agricoltori nell’ambito dei regimi di  sostegno  previsti dalla

politica agricola comune, inerenti le operazioni di cui al comma 45,

lettera c), dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il

beneficiario deve manifestare la volonta’ di cessione  nella domanda

unica presentata ai sensi dell’articolo 72 del  regolamento  (UE) n.

1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17 dicembre

2013, sul finanziamento, sulla  gestione  e  sul  monitoraggio della

politica agricola comune. Alle operazioni di cui al presente comma si

applica la compensazione di cui all’articolo 01,  comma  16, secondo

periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  2,  convertito, con

modificazioni, dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  e successive

modificazioni, effettuata avuto riguardo alla data della cessione del

credito all’ISMEA secondo le modalita’ indicate nel decreto di cui al

periodo  seguente.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto

con il Ministro dell’economia e  delle  finanze,  da  adottare entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge,

sono definiti le modalita’, i limiti e i criteri per la cessione dei

crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Alle cessioni di crediti di

cui al presente comma non  si  applica  l’articolo  1264  del codice

civile e si applicano gli articoli 5 e  6  della  legge  21 febbraio

1991, n. 52, e le disposizioni del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

 

(Omissis).

 

233. A decorrere dal 1º gennaio 2015 il credito d’imposta relativo

all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori

di cui all’elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non

spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.

234. All’articolo 1, comma 579, della legge 27  dicembre  2013, n.

147, le parole: «Per l’anno 2014»  sono  sostituite  dalle seguenti:

«Per gli anni dal 2014 al 2018». Conseguentemente  l’articolo  2 del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20  febbraio 2014,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  67  del  21  marzo  2014, si

applica a decorrere dal 1º gennaio 2019.

 

(Omissis).

 

242. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, su

proposta del Ministro dell’economia  e  delle  finanze,  da adottare

entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della presente

legge, per ciascuno dei crediti d’imposta  di  cui  all’elenco  n. 2

allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali di

fruizione dei crediti d’imposta in maniera tale da assicurare effetti

positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni

di euro per l’anno 2015 e a 23,690 milioni di euro annui a decorrere

dall’anno 2016. La quota di  riduzione  da  imputare  al  credito di

imposta di cui agli articoli 8, comma 10, lettera c), della legge 23

dicembre 1998, n. 448, e 2, comma 12, della legge 22  dicembre 2008,

n. 203, di cui all’elenco n. 2 allegato alla presente legge non puo’

superare l’importo di  11,605  milioni  di  euro  annui  a decorrere

dall’anno 2016.

 

(Omissis).

 

244. Nelle more dell’attuazione delle  disposizioni  relative alla

revisione della disciplina del sistema  estimativo  del  catasto dei

fabbricati, di cui all’articolo 2 della legge 11 marzo 2014,  n. 23,

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della  legge 27

luglio 2000, n. 212, l’articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile

1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11 agosto

1939, n. 1249, e successive  modificazioni,  si  applica  secondo le

istruzioni di cui  alla  circolare  dell’Agenzia  del  territorio n.

6/2012 del 30 novembre 2012,  concernente  la  «Determinazione della

rendita catastale delle unita’ immobiliari a destinazione speciale e

particolare: profili tecnico-estimativi».

245. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui  al comma

244, non sono prese in considerazione dagli uffici dell’Agenzia delle

entrate le segnalazioni dei comuni relative  alla  rendita catastale

difformi dalle istruzioni di cui alla circolare n. 6/2012.

 

(Omissis).

 

314. Il comma 4 dell’articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

«4. Oltre che ai fini previsti dall’articolo 7,  undicesimo comma,

del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973, n.

605, le informazioni  comunicate  ai  sensi  dell’articolo  7, sesto

comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo sono

utilizzate dall’Agenzia delle entrate per le analisi del  rischio di

evasione. Le medesime informazioni, inclusive  del  valore  medio di

giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e  postali, sono

altresi’ utilizzate ai fini della semplificazione  degli adempimenti

dei  cittadini  in  merito  alla  compilazione  della  dichiarazione

sostitutiva unica di cui all’articolo 10 del regolamento  di  cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.

159,  nonche’  in  sede  di  controllo  sulla  veridicita’  dei dati

dichiarati nella medesima dichiarazione».

 

(Omissis).

 

319. Con effetto dal 1º luglio  2015,  il  Ministero  degli affari

esteri e della cooperazione internazionale provvede,  sulla  base di

rilevamenti obiettivi, ad una revisione globale dei  coefficienti di

cui agli  articoli  171  e  178  del  decreto  del  Presidente della

Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente comma.

A decorrere dalla medesima data, all’articolo 51,  comma  8, secondo

periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche’ il 50 per cento delle

maggiorazioni  percepite  fino  alla   concorrenza   di   due  volte

l’indennita’ base», all’articolo 23 del testo unico delle  norme sul

trattamento di quiescenza dei  dipendenti  civili  e  militari dello

Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre

1973, n. 1092, dopo  le  parole:  «e’  aumentato»  sono inserite  le

seguenti: «, a  domanda  dell’interessato  o  dei  superstiti aventi

causa,» e al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del

1967 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le indennita’ base di cui alla tabella 19 sono ridotte del 20

per cento;

b) all’articolo 84, quarto comma, le  parole:  «Il  personale di

ruolo e» e le parole: «, rispettivamente dell’indennita’ di servizio

all’estero o» sono soppresse e il quinto comma e’ abrogato;

c) all’articolo  144,  secondo  comma,  primo  periodo,  dopo le

parole: «e’ computato»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  a domanda

dell’interessato o dei superstiti aventi causa,»;

d) all’articolo 171, comma  3,  lettera  a),  le  parole: «degli

alloggi e» sono soppresse;

e) all’articolo 173, al comma 1, le parole: «del  20  per cento»

sono sostituite dalle seguenti: «di un  ottavo»  e  al  comma 3,  le

parole: «al 5 per  cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «a  un

ottavo»;

f) all’articolo 175, comma 2, al primo periodo,  le  parole: «un

settimo» sono sostituite dalle seguenti:  «cinque ventottesimi»,  al

secondo periodo, dopo le parole: «nella misura di» sono inserite  le

seguenti: «cinque quarti di» e al terzo periodo, le parole: «del  50

per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di cinque ottavi»;

g) all’articolo 175, il comma 3 e’ abrogato;

h) all’articolo 176, comma  2,  le  parole:  «una  indennita’ di

servizio mensile aumentata del 50 per cento»  sono  sostituite dalle

seguenti: «quindici ottavi di un’indennita’ di servizio mensile»;

i)  all’articolo  177,  secondo  comma,  il  secondo  periodo e’

soppresso;

l) l’articolo 178 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 178. – (Spese per abitazione)  —  1.  Fatto  salvo quanto

disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in servizio all’estero

deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la

disponibilita’ di un’abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e

di decoro inerenti alle funzioni svolte.

2.  Per  le  spese  di  abitazione   spetta   una  maggiorazione

dell’indennita’  di  cui  all’articolo  171  determinata  secondo i

seguenti criteri:

a) l’importo  e’  parametrato  all’indennita’  personale secondo

percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno

stesso ufficio, soggette a revisione annuale,  non  superiori all’80

per cento, stabilite con decreto del Ministro degli affari  esteri e

della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  il Ministro

dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione  permanente di

cui all’articolo 172, sulla base dei  costi  di  alloggi rispondenti

alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo;

b) la maggiorazione non puo’ eccedere il  costo  effettivo della

locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte;

c) la maggiorazione e’ corrisposta  dall’assunzione  di funzioni

nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi

i periodi  di  congedo  e  quelli  in  cui  e’  sospesa  o diminuita

l’indennita’ personale;

d) nel  caso  di  dipendenti  che  condividano  l’abitazione, la

maggiorazione spetta soltanto al dipendente che vi ha  diritto nella

misura piu’ elevata, aumentata del 20 per cento;

e) la maggiorazione non spetta se il  dipendente  o  i familiari

conviventi anche  non  a  carico  sono  proprietari,  nella  sede di

servizio, di un’abitazione idonea alle funzioni svolte.

3. La maggiorazione e’ versata  in  rate  semestrali anticipate.

L’amministrazione  puo’  versare  le  prime  due  rate   al  momento

dell’assunzione  di  funzioni  nella  sede,  se  nel  locale mercato

immobiliare e’ prassi costante pretendere  per  la  stipulazione dei

contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per  uno o

piu’ anni»;

m) all’articolo 181, comma 2, le parole: «nella misura del 50 per

cento» sono soppresse;

n) all’articolo 186, i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati

e il secondo comma e’ sostituito dal seguente:

«Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri

Paesi esteri, oltre all’indennita’ personale in godimento, compete il

rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio,  nei limiti

previsti dalle disposizioni vigenti per  i  viaggi  di  servizio nel

territorio nazionale».

 

(Omissis).

 

448. I fabbricati, ubicati nelle  zone  colpite  dal  sisma  del 6

aprile 2009, purche’ distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali di

sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti,

dal 2015, dall’applicazione della Tasi di cui all’articolo  1, commi

639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e successive

modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione  ed all’agibilita’

dei fabbricati stessi.

 

(Omissis).

 

508. All’articolo 14, comma 1, del  decreto  legislativo  14 marzo

2011, n.  23,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole: «Le

disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all’imposta

municipale immobiliare (IMI) della  provincia  autonoma  di Bolzano,

istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3».

 

(Omissis).

 

569. La nomina  a  commissario  ad  acta  per  la predisposizione,

l’adozione o l’attuazione del piano  di  rientro  dal  disavanzo del

settore sanitario, effettuata ai sensi dell’articolo 2, commi 79, 83

e  84,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   e  successive

modificazioni, e’ incompatibile con l’affidamento o  la prosecuzione

di qualsiasi incarico istituzionale  presso  la  regione  soggetta a

commissariamento. Il commissario deve  possedere  un  curriculum che

evidenzi qualificate e comprovate professionalita’ ed  esperienza di

gestione  sanitaria  anche  in  base  ai  risultati   in  precedenza

conseguiti. La disciplina di cui al presente comma  si  applica alle

nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla  data di

entrata   in   vigore   della   presente   legge.  Conseguentemente,

all’articolo 2 della legge n. 191 del 2009 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 79, alinea:

1) al terzo periodo, le parole:  «il  presidente  della regione»

sono sostituite dalla seguente: «un»;

2)  al  quarto  periodo,  le  parole:  «presidente  quale»  sono

soppresse;

b) al secondo periodo dell’alinea del comma 83,  le  parole: «il

presidente della regione o un altro soggetto» sono  sostituite dalla

seguente: «un»;

c) al comma 84, le parole: «presidente della  regione, nominato»

sono soppresse e le parole: «ai  sensi  dei  commi  79  o  83,» sono

sostituite dalle seguenti: «, a qualunque titolo nominato,»;

d) il comma 84-bis e’ sostituito dal seguente:

«84-bis. In caso di  impedimento  del  presidente  della regione

nominato commissario ad acta, il Consiglio  dei  ministri  nomina un

commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e

nel quarto periodo del comma 83, fino alla cessazione della causa di

impedimento».

570. Le disposizioni di cui al comma 569 del presente  articolo si

applicano anche ai commissariamenti disposti ai  sensi dell’articolo

4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007,  n.  159, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive

modificazioni.

 

(Omissis).

 

572. Dopo il comma 81 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,

n. 191, sono inseriti i seguenti:

«81-bis. Il commissario  ad  acta,  a  qualsiasi  titolo nominato,

qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del comma 81, riscontri

il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, come

specificati nei singoli contratti dei  direttori  generali, propone,

con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi e dei direttori

amministrativi  e  sanitari  degli  enti   del   servizio  sanitario

regionale, in applicazione dell’articolo 3-bis, comma 7, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

81-ter. Le disposizioni del comma  81-bis  si  applicano  anche ai

commissariamenti disposti ai sensi  dell’articolo  4,  comma  2, del

decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni».

 

(Omissis).

 

583. Al quinto periodo del comma 174 dell’articolo 1 della legge 30

dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,  le  parole: «del

secondo anno successivo a quello in  corso,»  sono  sostituite dalle

seguenti: «dell’anno successivo a quello di verifica,».

 

(Omissis).

 

621. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo  5 dicembre

2005, n. 252,  le  parole:  «11  per  cento»  sono  sostituite dalle

seguenti: «20 per cento».

622. I redditi cui si applica l’articolo 3, comma 2, lettere  a) e

b),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  concorrono alla

formazione della base imponibile dell’imposta prevista dall’articolo

17, comma 1, del decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252, e

successive modificazioni, in base al rapporto tra l’aliquota prevista

dalle  disposizioni  vigenti  e  l’aliquota  stabilita  dal medesimo

articolo 17, comma 1, come modificato  dal  comma  621  del presente

articolo.

623. All’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio

2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole:  «11  per cento»

sono sostituite dalle seguenti: «17 per cento».

624. Le disposizioni di cui ai commi 621 e  622  si  applicano dal

periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre 2014.

In deroga  all’articolo  3  della  legge  27  luglio  2000,  n. 212,

l’imposta complessivamente dovuta per il periodo d’imposta  in corso

al 31 dicembre 2014 e’ determinata  con  l’aliquota  stabilita dalla

disposizione di cui al comma 621 del  presente  articolo  e  la base

imponibile, determinata secondo i criteri del comma 622,  e’ ridotta

del 48 per cento della differenza tra le  erogazioni  effettuate nel

corso del 2014 per il  pagamento  dei  riscatti  e  il  valore delle

rispettive  posizioni  individuali  maturate  al  31  dicembre  2013

maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.

625.  La  disposizione  di  cui  al  comma  623  si  applica  alle

rivalutazioni decorrenti dal 1º gennaio 2015.

626. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,

n.  27,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le seguenti

modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite

dalle seguenti: «1º gennaio 2015»;

b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «30  giugno  2014»  sono

sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite

dalle seguenti: «30 giugno 2015».

627. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non  negoziate in

mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o  con destinazione

agricola, rideterminati con le modalita’ e nei termini  indicati nel

comma 2 dell’articolo 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n. 27,

come modificato dal comma 626  del  presente  articolo,  le aliquote

delle imposte sostitutive di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma

2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate.

628. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del

decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e’ incrementata

di 150 milioni di euro per l’anno 2015  e  75  milioni  di  euro per

ciascuno degli anni 2016 e 2017.

629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 17, sesto comma:

1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi»

sono inserite le seguenti: «diversi da quelli  di  cui  alla lettera

a-ter)»;

2) dopo la lettera a-bis) e’ inserita la seguente:

«a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia,  di demolizione,

di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»;

3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas  a effetto

serra  definite  all’articolo  3  della  direttiva   2003/87/CE  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive

modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima

direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;

d-ter) ai  trasferimenti  di  altre  unita’  che  possono essere

utilizzate  dai  gestori  per  conformarsi  alla   citata  direttiva

2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;

d-quater) alle cessioni di  gas  e  di  energia  elettrica  a un

soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis,  comma 3,

lettera a);

d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli

ipermercati  (codice   attivita’   47.11.1),   supermercati  (codice

attivita’ 47.11.2) e discount alimentari (codice attivita’ 47.11.3)»;

b) prima dell’articolo 18 e’ inserito il seguente:

«Art. 17-ter. — (Operazioni effettuate  nei  confronti  di enti

pubblici). — 1. Per le cessioni di beni e  per  le  prestazioni di

servizi effettuate nei confronti  dello  Stato,  degli  organi dello

Stato ancorche’ dotati di personalita’ giuridica, degli enti pubblici

territoriali  e  dei  consorzi   tra   essi   costituiti   ai  sensi

dell’articolo 31 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo 18

agosto 2000, n. 267, e  successive  modificazioni,  delle  camere di

commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  degli istituti

universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri,

degli enti pubblici di ricovero e cura  aventi  prevalente carattere

scientifico, degli enti pubblici di assistenza  e  beneficenza  e di

quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti

non sono debitori d’imposta ai sensi delle  disposizioni  in materia

d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta e’ in ogni caso versata dai

medesimi secondo modalita’ e termini fissati con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi

per prestazioni di servizi  assoggettati  a  ritenute  alla  fonte a

titolo di imposta sul reddito»;

c) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: «, nonche’ a norma dell’articolo 17-ter»;

d) all’articolo 74, settimo comma, alinea, dopo  le  parole: «di

gomma e plastica,» sono inserite le seguenti: «nonche’ di bancali  in

legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,».

630. Ai sensi del comma 10 dell’articolo  38-bis  del  decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e successive

modificazioni, il Ministro dell’economia  e  delle  finanze,  con il

decreto di cui all’articolo 17-ter, comma 1, del medesimo decreto del

Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dal comma 629

del presente articolo, individua, tra coloro nei confronti dei quali

il rimborso e’ eseguito in via prioritaria,  i  soggetti  di  cui al

predetto  articolo  17-ter,  comma  1,   limitatamente   al  credito

rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate.

631. Le disposizioni di cui al comma 629, lettera  a),  numero 3),

sono applicabili per un periodo di quattro anni.

632. L’efficacia delle disposizioni di cui al  comma  629, lettera

a), numero 3), capoverso d-quinquies), e’ subordinata al rilascio, da

parte del Consiglio dell’Unione europea, di una misura di  deroga ai

sensi dell’articolo 395 della direttiva  2006/112/CE  del Consiglio,

del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. Le disposizioni di

cui al comma 629, lettera b),  nelle  more  del  rilascio,  ai sensi

dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga

da  parte  del  Consiglio  dell’Unione  europea,   trovano  comunque

applicazione per le operazioni per  le  quali  l’imposta  sul valore

aggiunto e’ esigibile a partire dal  1º  gennaio  2015.  In  caso di

mancato rilascio delle suddette misure di deroga,  con provvedimento

del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,  da adottare

entro il 30 giugno 2015, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla

benzina con piombo, nonche’ l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato

come  carburante,  di  cui  all’allegato  I  al  testo  unico  delle

disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione e

sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui al

decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e  successive

modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori

entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a  decorrere dal

2015; il provvedimento e’ efficace dalla data  di  pubblicazione nel

sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

633. Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti nei

casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 629, lettera b), che

omettono o ritardano il versamento dell’imposta sul valore aggiunto,

si  applicano  le  sanzioni  di  cui  all’articolo  13  del  decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive  modificazioni, e

le somme dovute sono riscosse mediante  l’atto  di  recupero  di cui

all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

634.  Al  fine  di  introdurre  nuove  e  piu’  avanzate  forme di

comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche

in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali,  finalizzate a

semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi

tributari e favorire l’emersione  spontanea  delle  basi imponibili,

l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero

del  suo  intermediario,  anche  mediante   l’utilizzo   delle  reti

telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni

in  suo  possesso  riferibili  allo  stesso  contribuente, acquisiti

direttamente o  pervenuti  da  terzi,  relativi  anche  ai  ricavi o

compensi,  ai  redditi,  al  volume  d’affari  e  al   valore  della

produzione,  a  lui  imputabili,  alle  agevolazioni,   deduzioni o

detrazioni, nonche’ ai crediti d’imposta, anche  qualora  gli stessi

non risultino spettanti. Il contribuente puo’  segnalare all’Agenzia

delle entrate eventuali elementi, fatti e  circostanze  dalla stessa

non conosciuti.

635. Per le medesime finalita’ di cui al comma 634 l’Agenzia delle

entrate mette, altresi’, a disposizione del contribuente  ovvero del

suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest’ultimo

per una valutazione in ordine ai ricavi,  compensi,  redditi, volume

d’affari e valore della produzione nonche’ relativi  alla  stima dei

predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.

636. Con provvedimento del  direttore  dell’Agenzia  delle entrate

sono individuate le modalita’ con cui gli elementi e le informazioni

di cui ai commi 634 e 635 sono messi a disposizione del contribuente

e della Guardia di finanza. Il provvedimento di cui al primo periodo

indica,  in  particolare,  le  fonti  informative,  la  tipologia di

informazioni  da  fornire  al  contribuente   e   le   modalita’  di

comunicazione tra quest’ultimo e l’amministrazione, assicurate anche

a distanza mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie, i  livelli di

assistenza e i rimedi per la rimozione delle  eventuali  omissioni e

per la correzione degli eventuali errori commessi.

637. Per realizzare le finalita’ di cui ai commi 634,  635  e 636,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo  le parole:

«Salva l’applicazione delle sanzioni» sono inserite le seguenti:  «e

ferma  restando   l’applicazione   dell’articolo   13   del  decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,»;

b) all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997, n.

472, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:

«a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori

e delle omissioni, anche se  incidenti  sulla  determinazione  o sul

pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo

al termine per la presentazione della dichiarazione,  ovvero, quando

non  e’  prevista  dichiarazione  periodica,  entro  novanta  giorni

dall’omissione o dall’errore»;

1.2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) ad un settimo del minimo  se  la  regolarizzazione degli

errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla  determinazione o

sul  pagamento  del  tributo,  avviene  entro  il  termine   per  la

presentazione della  dichiarazione  relativa  all’anno  successivo a

quello nel corso del quale e’ stata commessa  la  violazione ovvero,

quando non  e’  prevista  dichiarazione  periodica,  entro  due anni

dall’omissione o dall’errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori

e  delle  omissioni,  anche  incidenti  sulla  determinazione  o sul

pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione

della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello  nel corso

del quale e’ stata commessa  la  violazione  ovvero,  quando  non e’

prevista dichiarazione periodica, oltre  due  anni  dall’omissione o

dall’errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se  la  regolarizzazione degli

errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla  determinazione o

sul pagamento  del  tributo,  avviene  dopo  la  constatazione della

violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio  1929, n.

4, salvo che la violazione non  rientri  tra  quelle  indicate negli

articoli 6, comma 3, o  11,  comma  5,  del  decreto  legislativo 18

dicembre 1997, n. 471»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui  al  comma  1,  lettere b-bis)  e

b-ter), si  applicano  ai  tributi  amministrati  dall’Agenzia delle

entrate.

1-ter. Ai fini dell’applicazione delle  disposizioni  di  cui al

presente articolo, per  i  tributi  amministrati  dall’Agenzia delle

entrate non opera la preclusione di cui al comma  1,  primo periodo,

salva la notifica degli  atti  di  liquidazione  e  di accertamento,

comprese le comunicazioni recanti le  somme  dovute  ai  sensi degli

articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e  54-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633, e

successive modificazioni;

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui  al presente

articolo non  precludono  l’inizio  o  la  prosecuzione  di accessi,

ispezioni, verifiche o altre attivita’ amministrative di controllo e

accertamento»;

c) al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate

le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 5:

1.1) al comma 1, lettera c), le parole: «in caso  di definizione

agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse;

1.2) i commi da 1-bis a 1-quinquies sono abrogati;

2) l’articolo 5-bis e’ abrogato;

3) all’articolo 11:

3.1)  al  comma  1,  lettera  b-bis),  le  parole:  «in  caso di

definizione agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse;

3.2) il comma 1-bis e’ abrogato;

4) all’articolo 15, il comma 2-bis e’ abrogato.

638. Le disposizioni di cui agli  articoli  5,  commi  da  1-bis a

1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  19 giugno

1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della

presente   legge,   continuano   ad   applicarsi   agli   inviti  al

contraddittorio in materia di imposte sui  redditi,  di  imposta sul

valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31

dicembre 2015, e le disposizioni  di  cui  all’articolo  5-bis dello

stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano  ad applicarsi

ai processi verbali  di  constatazione  in  materia  di  imposte sui

redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro  la stessa

data.

639. L’abrogazione delle disposizioni di cui al comma 637, lettera

c), numero 4), opera con riferimento agli atti definibili notificati

dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a decorrere  dal  1º gennaio

2016.

640. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai

sensi degli articoli 2, comma 8, del regolamento di  cui  al decreto

del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive

modificazioni, e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,

e  successive  modificazioni,  ovvero,   quando   non   e’  prevista

dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell’omissione

o dell’errore:

a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento  di cui

all’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente

della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e  successive

modificazioni,   relativi,    rispettivamente,    all’attivita’   di

liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi

dovuti in base  alle  dichiarazioni  e  di  controllo  formale delle

dichiarazioni, concernenti le  dichiarazioni  integrative presentate

per la correzione degli errori  e  delle  omissioni  incidenti sulla

determinazione  e  sul  pagamento  del   tributo,   decorrono  dalla

presentazione di  tali  dichiarazioni,  limitatamente  agli elementi

oggetto dell’integrazione;

b) i termini per l’accertamento  di  cui  agli  articoli  43 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni, e  57  del  decreto  del  Presidente della

Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive modificazioni,

decorrono  dalla  presentazione  della   dichiarazione  integrativa,

limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;

c) i termini di cui all’articolo 76 del testo  unico  di  cui al

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131, e

successive  modificazioni,   concernenti   l’imposta   di  registro,

decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;

d) i termini di cui all’articolo 27 del testo  unico  di  cui al

decreto  legislativo  31  ottobre  1990,   n.   346,   e  successive

modificazioni, concernente le imposte  di  successione  e donazione,

decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

641. Al fine di semplificare gli adempimenti dei  contribuenti con

particolare  riferimento  all’imposta   sul   valore   aggiunto,  al

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22

luglio 1998, n. 322, sono apportate le  seguenti  modificazioni, con

efficacia a decorrere dalla dichiarazione  relativa  all’imposta sul

valore aggiunto dovuta per il 2015:

a) all’articolo 3, comma 1, le parole  da:  «I  contribuenti con

periodo di imposta coincidente con l’anno solare»  fino  a: «possono

non  comprendere  tale  dichiarazione  in  quella  unificata.»  sono

soppresse;

b) all’articolo 4, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto per

la  dichiarazione  unificata  dall’articolo  3,  comma  1,  i»  sono

sostituite dalla seguente: «I»;

c) all’articolo 8, comma 1, le  parole:  «Salvo  quanto previsto

relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta,

secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, tra il 1º febbraio  e

il 30 settembre» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Il contribuente

presenta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, nel mese di

febbraio,»;

d) l’articolo 8-bis, concernente l’obbligo di  comunicazione dei

dati relativi  all’imposta  sul  valore  aggiunto  riferita all’anno

solare precedente, e’ abrogato.

642. Al comma 2-ter dell’articolo 10  del  decreto-legge  8 aprile

2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6 giugno

2013, n. 64, e successive  modificazioni,  le  parole:  «31 dicembre

2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

643. In attesa del riordino della materia dei  giochi  pubblici in

attuazione dell’articolo 14 della legge 11 marzo  2014,  n.  23, per

assicurare la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, nonche’

delle fasce sociali piu’ deboli e dei minori di eta’, a decorrere dal

1º gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che

comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto

proprio  ovvero  di  soggetti  terzi,  anche  esteri,  senza  essere

collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei

monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore

e’ l’offerente e che il contratto di gioco e’  pertanto perfezionato

in  Italia  e  conseguentemente  regolato  secondo  la  legislazione

nazionale, e’ consentito  regolarizzare  la  propria  posizione alle

seguenti condizioni:

a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all’Agenzia

delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile nel

sito  istituzionale  dell’Agenzia  entro  il  5  gennaio  2015,  una

dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione

con  la  domanda  di  rilascio  di  titolo   abilitativo   ai  sensi

dell’articolo 88 del testo unico di cui al regio  decreto  18 giugno

1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche’ di collegamento al

totalizzatore nazionale, anche  mediante  uno  dei  concessionari di

Stato per la raccolta di scommesse,  con  il  contestuale versamento

mediante modello F24 della somma di euro  10.000,  da  compensare in

sede di versamento anche solo della prima rata di  cui  alla lettera

e);

b) le  domande  sono  sottoscritte  dal  titolare dell’esercizio

ovvero  del  punto  di  raccolta  che  offre  le  scommesse  di  cui

all’alinea. Si considerano tempestive anche le  domande  delle quali

una copia dell’originale  risulta  pervenuta  per  posta elettronica

entro il 31 gennaio 2015, con la  copia  del  modello  di versamento

quietanzato, all’indirizzo reso disponibile entro il 5  gennaio 2015

nel sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

c)  le   domande   recano   altresi’   l’esplicito   impegno  di

sottoscrizione presso l’Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli, non

oltre il  28  febbraio  2015,  del  disciplinare  di  raccolta delle

scommesse, predisposto dall’Agenzia,  recante  condizioni  e termini

appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai  concessionari di

Stato  per  la  raccolta  delle  scommesse  e  con   il   regime  di

regolarizzazione;

d)  l’Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  subito  dopo la

sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle  scommesse  di cui

alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente competente

le  domande  pervenute,  nonche’  la  documentazione   allegata  dal

richiedente a comprova dei prescritti requisiti;

e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona  con  il versamento

dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.

504, e successive  modificazioni,  dovuta  per  i  periodi d’imposta

anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora  scaduto il

termine di decadenza per l’accertamento, determinata con le modalita’

previste dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, ridotta  di  un  terzo  e  senza  applicazione  di  sanzioni ed

interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente,

il 30 giugno e il 30 novembre 2015;

f) gli atti di accertamento e di  irrogazione  di  sanzioni gia’

notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che

l’imposta versata per la regolarizzazione, con  riguardo  al periodo

d’imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a

quello in essi indicato;

g) con la presentazione della domanda al titolare dell’esercizio

ovvero  del  punto  di   raccolta   e’   riconosciuto   il  diritto,

esclusivamente fino alla data  di  scadenza,  nell’anno  2016, delle

concessioni di Stato vigenti per  la  raccolta  delle  scommesse, di

gestire analoga raccolta,  anche  per  conto  di  uno  degli attuali

concessionari;

h) il titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta perde

il diritto di cui alla lettera g) in caso  di  mancato  rilascio del

titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del testo unico n. 773 del

1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui

alla lettera e). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la

chiusura dell’esercizio;

i) con provvedimento del direttore dell’Agenzia  delle  dogane e

dei monopoli, pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia entro il

15 gennaio 2015, sono adottate le disposizioni attuative del presente

comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai

soggetti  che  si  regolarizzano  ai   sensi   del   presente  comma

l’annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al

momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale.

644. Nei riguardi  dei  soggetti  di  cui  al  comma  643  che non

aderiscono al regime di regolarizzazione di  cui  al  medesimo comma

643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale

regime, ne sono decaduti, ferma  restando  l’applicazione  di quanto

previsto dall’articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989,

n.  401,  e  successive  modificazioni,  trovano  applicazione,  per

esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonche’ di tutela dei minori

di eta’ e delle fasce sociali piu’  deboli,  i  seguenti  obblighi e

divieti:

a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre  2007, n.

231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni

di cui al titolo II, capo I, del  predetto  decreto  legislativo, in

materia di obblighi di identificazione,  assumendo  gli  oneri  e le

responsabilita’ derivanti dall’applicazione del codice in materia di

protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo 30

giugno 2003, n. 196;

b) e’ vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto,

anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale

dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

c) e’ vietata la raccolta di  scommesse  che  consentono vincite

superiori a euro 10.000;

d) continua  ad  applicarsi  l’articolo  7,  commi  5  e  8, del

decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,  con

modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  e successive

modificazioni;

e) il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta comunica i

propri dati anagrafici e l’esistenza dell’attivita’  di  raccolta di

gioco con vincita in denaro al questore  territorialmente competente

entro sette giorni dalla data di entrata  in  vigore  della presente

disposizione e, successivamente, entro sette  giorni  dalla  data di

avvio dell’attivita’. Il proprietario dell’immobile in  cui  ha sede

l’esercizio o il punto  di  raccolta  comunica  i  predetti  dati ed

informazioni sull’attivita’ di raccolta di  gioco  all’Agenzia delle

dogane e dei monopoli entro gli stessi  termini  di  cui  al periodo

precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di  scommesse, ai

sensi del presente comma,  deve  essere  in  possesso  dei requisiti

soggettivi corrispondenti a quelli  richiesti  per  il  rilascio del

titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del testo unico di  cui al

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove

ne accerti l’insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata

dell’esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di

pubblica sicurezza dispongono delle facolta’  previste dall’articolo

16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931;

f)  continua  ad  applicarsi  il  divieto  di  installazione  di

apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere  a)  e  b), del

testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;  in ogni

caso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non  iscrive  il titolare

dell’esercizio  o  del  punto  di   raccolta   nell’elenco   di  cui

all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266, e

successive modificazioni, ovvero ne effettua  la  cancellazione, ove

gia’ iscritto;

g) l’imposta unica di cui  al  decreto  legislativo  23 dicembre

1998, n. 504, e’ dovuta dal titolare di  ciascun  esercizio operante

sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro

ovvero  di  altro  suo  punto  di  raccolta  in  Italia  collegatovi

telematicamente. L’imposta si applica su di un imponibile forfetario

coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella

provincia ove e’ ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta

dai dati  registrati  nel  totalizzatore  nazionale  per  il periodo

d’imposta antecedente a quello di riferimento, nonche’ con l’aliquota

massima stabilita dall’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1),

del citato decreto legislativo n. 504 del  1998.  Per  i  periodi di

imposta   decorrenti   dal   1º   gennaio   2015   non   si  applica

conseguentemente la disposizione di cui all’articolo  24,  comma 10,

del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da  b) a

f) e’ punita:

1)  quanto  alla  lettera  b),  con  la  sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;

2)  quanto  alla  lettera  c),  con  la  sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000;

3) quanto alla lettera d), relativamente  alla  violazione degli

obblighi di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158 del

2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con

la sanzione  amministrativa  pecuniaria  prevista  dal  comma  6 del

medesimo articolo 7, nonche’ con la  chiusura  dell’esercizio ovvero

del punto di vendita;

4) quanto alla lettera d), relativamente  alla  violazione degli

obblighi di cui all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 158 del

2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con

le sanzioni previste dal medesimo comma 8;

5)  quanto  alla  lettera  e),  con  la  sanzione amministrativa

pecuniaria di euro 5.000. Tale sanzione  e’  raddoppiata  qualora il

titolare  dell’esercizio  o  del  punto  di  raccolta,   nonche’  il

proprietario dell’immobile in cui opera l’esercizio  o  il  punto di

raccolta, non provvedano alla comunicazione di cui  alla  lettera e)

nel termine di sette giorni dalla contestazione. Nel caso in cui sia

il titolare dell’esercizio o del punto di  raccolta  ad  omettere la

dichiarazione e’ altresi’ disposta la chiusura dell’esercizio;

6)  quanto  alla  lettera  f),  con  la  sanzione amministrativa

pecuniaria di euro 1.500 per ciascun apparecchio installato.

645. Relativamente alle attivita’ disciplinate nei commi 643 e 644

si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all’articolo   15-ter  del

decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

646. Il titolare di  qualsiasi  esercizio  pubblico  nel  quale si

rinvengono apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6,  lettera a),

del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773, e

successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque

idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non

collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni

caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate,

anche per effetto di manomissioni, e’ soggetto al pagamento:

a) per ciascuno degli apparecchi di cui all’articolo  110, comma

6, lettera a), del predetto testo unico di cui al  regio  decreto n.

773 del 1931, e  successive  modificazioni,  del  prelievo unificato

previsto a legislazione vigente per tale tipologia di  apparecchi su

un  imponibile  medio  forfetario  giornaliero  di  euro  3.000  per

trecentosessantacinque    giorni     di     presunta    operativita’

dell’apparecchio;

b) per ciascun altro apparecchio, dell’imposta unica  di  cui al

decreto  legislativo  23  dicembre  1998,  n.  504,  in  ragione  di

un’aliquota di prelievo del  6  per  cento  su  un  imponibile medio

forfetario  giornaliero  di  euro  3.000  per trecentosessantacinque

giorni di presunta operativita’ dell’apparecchio.

647. In caso di prova  documentale  contraria,  l’imponibile medio

forfetario di cui al comma 646, lettere a) ovvero b), e’ moltiplicato

per  il  numero  effettivo  di  giorni  di  operativita’  comprovata

dell’apparecchio.

648. Per ciascun apparecchio di  cui  al  comma  646,  il titolare

dell’esercizio pubblico e’ soggetto, oltre al pagamento dell’imposta

ai sensi dei commi 646 e 647, alla sanzione amministrativa pecuniaria

di euro 20.000. L’apparecchio e’ in ogni  caso  soggetto  a confisca

amministrativa e, qualora di esso non  sia  consentito  l’asporto da

parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di

polizia  che  procede,  il   titolare   dell’esercizio   e’  custode

dell’apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a  sua  cura e

spese alla distruzione  dell’apparecchio  entro  dieci  giorni dalla

confisca, nonche’  alla  consegna  all’Agenzia  delle  dogane  e dei

monopoli della scheda madre dell’apparecchio confiscato, in  caso di

apparecchio di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a),  del testo

unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e successive

modificazioni, ovvero dell’apparato hardware di suo funzionamento, in

caso  di  apparecchio  di  qualunque  altra  tipologia.  Il titolare

dell’esercizio e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di

euro   200   per   ogni   giorno   di   ritardo   nella  distruzione

dell’apparecchio ovvero nella  consegna  dei  componenti  di  cui al

secondo periodo del presente comma.

 

(Omissis).

 

655. All’articolo 4, comma 1, lettera q), del  decreto legislativo

12 dicembre 2003, n. 344,  le  parole:  «,  anche  nell’esercizio di

impresa,» sono soppresse e le parole: «95 per cento» sono sostituite

dalle seguenti:  «22,26  per  cento».  In  deroga  alle disposizioni

dell’articolo 3 della legge  27  luglio  2000,  n.  212, concernente

l’efficacia temporale delle norme  tributarie,  la  disposizione del

periodo precedente si applica agli utili messi in  distribuzione dal

1º gennaio 2014.

656. E’  riconosciuto  un  credito  d’imposta  pari  alla maggiore

imposta sul reddito delle societa’ dovuta, nel solo periodo d’imposta

in corso al 1º  gennaio  2014,  in  applicazione  della disposizione

introdotta  con  il  comma  655.  Il  credito   va   indicato  nella

dichiarazione dei redditi  per  il  periodo  d’imposta  successivo a

quello in corso al 1º gennaio 2014, non concorre ne’ alla formazione

del reddito  ne’  ai  fini  della  determinazione  del  valore della

produzione  ai  fini  dell’imposta  sul   reddito   delle  attivita’

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61

e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il

credito puo’  essere  utilizzato,  esclusivamente  in compensazione,

senza alcun altro limite quantitativo, a  decorrere  dal  1º gennaio

2016, nella misura del 33,33 per cento  del  suo  ammontare,  dal 1º

gennaio 2017, nella medesima misura e, dal  1º  gennaio  2018, nella

misura rimanente.

657. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010, n.

122, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per

cento».

658. Il quinto comma dell’articolo 34 del  decreto  del Presidente

della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,  e’  sostituito dal

seguente:

«I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza  di contratti

di assicurazione sulla vita, a  copertura  del  rischio demografico,

sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche».

659. Il comma 658 si applica per i proventi percepiti  a decorrere

dal 1º gennaio 2015.

660. La  disposizione  di  cui  all’articolo  19  del  decreto del

Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   601,  deve

intendersi nel senso che l’imposta sostitutiva sui  finanziamenti di

cui agli articoli 15, 16 e 17 del medesimo decreto si  applica anche

ai finanziamenti erogati direttamente dallo Stato  o  dalle regioni.

Ferma  restando  l’esclusione  dalla  base  imponibile  dell’imposta

sostitutiva,  in  relazione  a  tali  operazioni  non  va esercitata

l’opzione di cui all’articolo 17 e non devono  essere  presentate le

dichiarazioni  di  cui  all’articolo  20  del  medesimo   decreto e

all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27  aprile  1990,  n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

661. Al comma 373 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.

228, e successive modificazioni, l’ultimo periodo e’  sostituito dal

seguente: «L’aiuto e’ concesso  nei  limiti  e  alle  condizioni del

regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15 dicembre

2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88  del trattato

agli aiuti d’importanza minore (de minimis)».

662. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita’  e consentire

l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino dei

danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29 maggio

2012, all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6  giugno  2012, n.

74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012, n.

122, le parole: «e comunque non  oltre  il  31  dicembre  2014» sono

sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2015».

663. Ai fini della puntuale verifica  della  effettiva  platea dei

beneficiari, la regione Emilia-Romagna,  d’intesa  con  il Ministero

dell’economia e delle finanze, provvede entro il  30  marzo  2015 al

monitoraggio degli aventi diritto all’esenzione di cui al comma 662.

664. Alla copertura degli oneri di cui al comma 662,  pari  a 13,1

milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma

5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

665. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha

interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai

sensi  dell’articolo   3   dell’ordinanza   del   Ministro   per  il

coordinamento della protezione civile 21  dicembre  1990, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 299  del  24  dicembre  1990,  che hanno

versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al

10 per cento previsto dall’articolo  9,  comma  17,  della  legge 27

dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con

esclusione di quelli che svolgono attivita’ d’impresa,  per  i quali

l’applicazione dell’agevolazione e’ sospesa nelle more della verifica

della compatibilita’  del  beneficio  con  l’ordinamento dell’Unione

europea, al rimborso di quanto indebitamente  versato,  a condizione

che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai  sensi dell’articolo

21, comma 2, del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546, e

successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione

della suddetta istanza e’ calcolato a decorrere dalla data di entrata

in vigore della legge 28 febbraio 2008, n.  31,  di  conversione del

decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. A tal fine e’ autorizzata la

spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2015-2017. Con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono  stabiliti i

criteri di assegnazione  dei  predetti  fondi.  Per  l’anno  2015 il

complesso delle spese finali per la regione  Molise  e’ determinato,

sia in termini di competenza sia in termini  di  cassa,  dalla somma

delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al

netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il  ripristino dei

danni causati dagli eventi sismici dell’ottobre e del novembre 2002.

L’esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni  di  euro per

l’anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di

finanza pubblica di cui al periodo precedente, pari a  5  milioni di

euro per l’anno 2015, si provvede  mediante  corrispondente utilizzo

del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti

a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi

pluriennali di cui all’articolo  6,  comma  2,  del  decreto-legge 7

ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 4

dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

666. All’articolo 63 della legge 21 novembre  2000,  n.  342, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l’ultimo periodo e’ soppresso;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2» sono

sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al comma 1».

667. Ai fini dell’applicazione della tabella A,  parte  II, numero

18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da  considerare libri

tutte le  pubblicazioni  identificate  da  codice  ISBN  e veicolate

attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione

elettronica.

 

(Omissis).

 

678. Ai fini  dell’applicazione  delle  disposizioni dell’articolo

110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e

successive modificazioni, nelle more dell’emanazione del decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze di  cui  all’articolo 168-bis

del  medesimo  testo  unico,  l’individuazione  dei  regimi  fiscali

privilegiati e’ effettuata, con decreto del Ministro dell’economia e

delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato

scambio di informazioni.

679. All’articolo 1, comma 677, della legge 27  dicembre  2013, n.

147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo,  dopo  le  parole:  «Per  il  2014» sono

inserite le seguenti: «e per il 2015»;

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno  2014» sono

sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

680. Al comma 4 dell’articolo 167 del testo unico delle imposte sui

redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti periodi:

«Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello

applicato in Italia un livello di  tassazione  inferiore  al  50 per

cento di quello applicato in Italia.  Si  considerano  in  ogni caso

privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un  livello di

tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato  in Italia,

ancorche’ previsti da Stati  o  territori  che  applicano  un regime

generale di imposizione non inferiore  al  50  per  cento  di quello

applicato in Italia. Con  provvedimento  del  direttore dell’Agenzia

delle entrate viene  fornito  un  elenco  non  tassativo  dei regimi

fiscali speciali». Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma si

applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in  corso  al 31

dicembre 2014.

681. Per le finalita’ di cui  al  comma  680,  l’autorizzazione di

spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n.  307,  relativa  al  Fondo  per  interventi  strutturali di

politica economica e’ ridotta di 2,8 milioni di euro per l’anno 2016

e di 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.

682. All’articolo 19 del decreto legislativo  13  aprile  1999, n.

112,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le  seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole:  «Ministero  delle  finanze» sono

aggiunte le seguenti: «, entro il terzo anno successivo alla consegna

del ruolo, fatto salvo quanto  diversamente  previsto  da specifiche

disposizioni di legge. La comunicazione e’ trasmessa anche  se, alla

scadenza di tale termine, le  quote  sono  interessate  da procedure

esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di

ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in  corso, da

insinuazioni  in  procedure  concorsuali  ancora  aperte,  ovvero da

dilazioni in corso concesse ai sensi dell’articolo 19 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e successive

modificazioni.  In  tale  caso,  la   comunicazione   assume  valore

informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell’anno di

chiusura delle attivita’ in corso ove la quota non sia integralmente

riscossa»;

b) al comma 2:

1) la lettera b) e’ abrogata;

2) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:

«c)   la   mancata   presentazione   della    comunicazione  di

inesigibilita’ prevista dal comma 1 entro i termini  stabiliti dalla

legge»;

3) alla lettera e), dopo le parole: «esito della procedura» sono

aggiunte le seguenti: «o che non pregiudicano, in ogni caso, l’azione

di recupero»;

c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilita’

che non sono soggette a successiva integrazione,  presentate  in uno

stesso anno solare, l’agente  della  riscossione  e’ automaticamente

discaricato decorso il 31 dicembre  del  secondo  anno  successivo a

quello di presentazione, fatte  salve  quelle  per  le  quali l’ente

creditore abbia, entro tale termine, avviato l’attivita’ di controllo

ai sensi  dell’articolo  20.  I  crediti  corrispondenti  alle quote

discaricate sono eliminati  dalle  scritture  patrimoniali dell’ente

creditore»;

d) al comma 6:

1) dopo la parola: «trasmissione» sono inserite le seguenti:  «,

entro centoventi giorni,»;

2) le parole: «trenta giorni  dalla  richiesta»  sono sostituite

dalle seguenti: «tale termine»;

e) dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente:

«6-bis.  L’ente  creditore  adotta,  nelle  more  dell’eventuale

discarico delle quote affidate, i  provvedimenti  necessari  ai fini

dell’esecuzione delle pronunce rese  nelle  controversie  in  cui e’

parte l’agente della riscossione».

683. L’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,

e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

«Art.  20.  —  (Procedura  di  discarico  per inesigibilita’  e

reiscrizione nei ruoli).  —  1.  Il  competente  ufficio dell’ente

creditore da’ impulso alla procedura di controllo  con  la notifica,

all’agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio

del  procedimento,  nella  quale  puo’  contestualmente  chiedere la

trasmissione della documentazione ai sensi dell’articolo 19, comma 6.

Lo  stesso  ufficio,  se  ritiene  non  rispettate  le  disposizioni

dell’articolo 19, comma 2,  lettere  a),  d),  d-bis)  ed  e), entro

centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o,

se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell’articolo 19, comma 6,

della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di

contestazione  all’agente  della  riscossione,  che   non   oltre i

successivi novanta  giorni  puo’  produrre  osservazioni.  L’atto di

contestazione deve  contenere,  a  pena  di  nullita’, l’esposizione

analitica  delle  omissioni  e  dei  vizi   o   delle  irregolarita’

riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalita’ di

svolgimento dell’attivita’. Decorso tale termine, l’ufficio,  a pena

di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta  il discarico

con  provvedimento  a  carattere  definitivo,  ovvero,   laddove  le

osservazioni prodotte facciano emergere la possibilita’ di riattivare

proficuamente  le  attivita’  esecutive,  assegna  all’agente  della

riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l’espletamento

di nuove  azioni,  riservando  la  decisione  allo  scadere  di tale

termine.

2. Il controllo  di  cui  al  comma  1  e’  effettuato dall’ente

creditore, tenuto conto del  principio  di  economicita’ dell’azione

amministrativa  e  della  capacita’  operativa  della  struttura  di

controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per  cento delle

quote comprese nelle comunicazioni di  inesigibilita’  presentate in

ciascun anno.

3.  Se  l’agente  della  riscossione   non   ha   rispettato  le

disposizioni dell’articolo 19, comma 2, lettera  c),  si  procede ai

sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si e’

verificata la causa di perdita del diritto al discarico.

4.  Nel  termine  di  novanta  giorni  dalla  notificazione  del

provvedimento definitivo di cui al comma  1  del  presente articolo,

l’agente della riscossione  puo’  definire  la  controversia  con il

pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti

dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un

ottavo dell’importo iscritto a ruolo e alla totalita’ delle spese di

cui all’articolo  17,  commi  6  e  7-ter,  se  rimborsate dall’ente

creditore ovvero, se non procede  alla  definizione  agevolata, puo’

ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di

definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall’agente della

riscossione e’ pari a un terzo  dell’importo  iscritto  a  ruolo con

aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.

5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4

del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse

proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a),

delle decisioni 2007/436/CE, Euratom  del  Consiglio,  del  7 giugno

2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, resi

esecutivi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli  e  agli  atti di

accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi  dell’articolo 9,

comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,  convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione

delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte

dei conti, la somma dovuta  dall’agente  della  riscossione  e’ pari

all’importo iscritto a ruolo con aggiunta  degli  interessi  e delle

spese di cui al citato comma 4.

6.  L’ente  creditore,  qualora  nell’esercizio   della  propria

attivita’  istituzionale  individui,  successivamente  al discarico,

l’esistenza  di  significativi  elementi  reddituali  o patrimoniali

riferibili agli stessi debitori,  puo’,  a  condizione  che  non sia

decorso  il  termine  di  prescrizione  decennale,  sulla   base  di

valutazioni di economicita’ e delle esigenze operative, riaffidare in

riscossione le somme,  comunicando  all’agente  della  riscossione i

nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni  cautelari o

esecutive da intraprendere. Le modalita’ di affidamento di tali somme

sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro  dell’economia  e delle

finanze. In tal  caso,  l’azione  dell’agente  della  riscossione e’

preceduta  dalla  notifica  dell’avviso   di   intimazione  previsto

dall’articolo 50 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

684. Le comunicazioni di inesigibilita’ relative a  quote affidate

agli agenti della riscossione dal 1º  gennaio  2000  al  31 dicembre

2014, anche da soggetti creditori che  hanno  cessato  o  cessano di

avvalersi delle societa’ del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i

ruoli consegnati nell’anno 2014, entro il 31  dicembre  2017  e, per

quelli consegnati negli anni precedenti, per  singole  annualita’ di

consegna partendo dalla piu’ recente, entro il 31 dicembre di ciascun

anno successivo al 2017. Con decreto  del  Ministro  dell’economia e

delle  finanze  sono  regolate  le  modalita’  per  l’erogazione dei

rimborsi all’agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al

decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle  finanze 21

novembre 2000, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  30  del 6

febbraio  2001,  concernenti  le   procedure   esecutive  effettuate

dall’anno 2000 all’anno 2010, da corrispondere in  quote  costanti e

tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni

di inesigibilita’.

685. In deroga a quanto disposto dal  comma  684,  la restituzione

agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni

2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, e’

effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in  venti  rate  annuali di

pari importo, con onere a carico del bilancio  dello  Stato.  A tale

fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente  ottenute, l’agente

della riscossione presenta,  entro  il  31  marzo  2015, un’apposita

istanza  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze.  A seguito

dell’eventuale  diniego  del  discarico,  il  recupero  delle  spese

relative  alla  quota  oggetto  di  diniego  e’  effettuato mediante

riversamento delle stesse all’entrata del bilancio dello Stato.

686. Fino alla data di presentazione delle  comunicazioni previste

dal  comma  684,  l’agente  della  riscossione  resta  legittimato a

effettuare la riscossione  delle  somme  non  pagate,  ai  sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n. 602,

anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o

cessano di avvalersi delle societa’ del Gruppo Equitalia.

687. Le comunicazioni di inesigibilita’ relative alle quote di cui

al comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore

della presente  legge,  possono  essere  integrate  entro  i termini

previsti dallo stesso comma 684. In tale caso, il  controllo  di cui

all’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come

da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo, puo’ essere

avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684.

688. Alle comunicazioni di inesigibilita’ relative  alle  quote di

cui al comma 684 del presente articolo si applicano gli articoli 19 e

20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  come  da ultimo

rispettivamente modificato e sostituito  dai  commi  682  e  683 del

presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a

300 euro, con esclusione di quelle  afferenti  alle  risorse proprie

tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1,  lettera  a), delle

decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7  giugno  2007, e

2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del  26  maggio  2014,  non sono

assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19.

689. All’articolo 1, comma 535, della legge 24  dicembre  2012, n.

228, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1º

gennaio 2015».

690. A decorrere dal 1º gennaio 2015 il limite di  reddito  di cui

all’articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, e’

fissato in 7.500 euro.

691. Dopo il comma 3 dell’articolo 188-bis del  testo  unico delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni, e’

aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,  i

redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui

al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per

l’importo eccedente 6.700 euro. La disposizione del primo periodo si

applica a decorrere dal 1º gennaio 2015».

692. Il termine per il versamento dell’imposta  municipale propria

(IMU), relativa al  2014,  dovuta  a  seguito  dell’approvazione del

decreto  del  Ministro  dell’economia  e   delle   finanze   di  cui

all’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n. 16,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44, e

successive modificazioni, e’ prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni

nei quali i terreni agricoli non sono  piu’  oggetto dell’esenzione,

anche parziale, prevista dall’articolo 7, comma 1,  lettera  h), del

decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   504,   l’imposta  e’

determinata per l’anno  2014  tenendo  conto  dell’aliquota  di base

fissata dall’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, a meno che in detti comuni non siano state  approvate  per i

terreni agricoli specifiche aliquote.

693. I comuni, in deroga all’articolo 175  del  testo  unico delle

leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano  convenzionalmente gli

importi, a titolo di maggior  gettito  IMU,  risultanti  dal decreto

ministeriale  di  cui  al  citato  articolo  4,  comma   5-bis,  del

decreto-legge n. 16 del 2012,  sul  bilancio  2014,  a  fronte della

riduzione corrispondente dell’assegnazione dal Fondo di solidarieta’

comunale. I comuni interessati dalla compensazione di cui all’ultimo

periodo del medesimo comma 5-bis,  in  deroga  all’articolo  175 del

citato testo unico, accertano la relativa entrata quale integrazione

del Fondo di solidarieta’ comunale per il medesimo esercizio 2014.

 

(Omissis).

 

701. I commi da 692 a 700 entrano in vigore  il  giorno successivo

alla pubblicazione della presente legge.

702. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota di  cui all’articolo

2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14  marzo  2011, n.

23, e’ determinata nel 55 per cento.

 

(Omissis).

 

710. Le associazioni sportive e relative sezioni non  aventi scopo

di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o  agli enti

nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai  sensi  delle leggi

vigenti, che svolgono attivita’ sportive dilettantistiche, che siano

decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal  beneficio  della rateazione

delle somme dovute  in  base  alle  comunicazioni  emesse  a seguito

dell’attivita’ di liquidazione e di controllo  formale  di  cui agli

articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e  54-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633, e

successive  modificazioni,  agli  avvisi  di  accertamento  ai  fini

dell’imposta sul reddito delle societa’, dell’imposta regionale sulle

attivita’  produttive  e  dell’imposta  sul  valore  aggiunto,  agli

accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai

fini dei medesimi tributi, possono chiedere,  entro  sei  mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge,  un  nuovo  piano di

rateazione  delle  somme  dovute  alle  condizioni   previste  dalle

specifiche leggi vigenti.

711. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:

«compresa la segatura»  sono  inserite  le  seguenti:  «, esclusi  i

pellet».

712. (Omissis).

713. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 25 della  legge 13

maggio 1999,  n.  133,  le  parole:  «di  importo  superiore  a lire

1.000.000»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  importo pari  o

superiore a 1.000 euro».

 

(Omissis).

 

718. Fermo restando quanto previsto dal comma 207,  e  fatta salva

l’adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 719:

a) l’aliquota IVA del 10 per cento e’ incrementata di  due punti

percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016 e di un  ulteriore punto

percentuale dal 1º gennaio 2017;

b) l’aliquota IVA del 22 per cento e’ incrementata di  due punti

percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016, di  un  ulteriore punto

percentuale dal 1º gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali

dal 1º gennaio 2018;

c) a  decorrere  dal  1º  gennaio  2018,  con  provvedimento del

direttore  dell’Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli, l’aliquota

dell’accisa  sulla  benzina  e  sulla  benzina  con  piombo, nonche’

l’aliquota dell’accisa sul gasolio  usato  come  carburante,  di cui

all’allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative

concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e relative

sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono  aumentate in

misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700

milioni di euro per l’anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il

provvedimento e’  efficace  dalla  data  di  pubblicazione  nel sito

internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

719. Le misure di  cui  al  comma  718  possono  essere sostituite

integralmente o in parte da provvedimenti normativi  che assicurino,

integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi  sui  saldi di

finanza pubblica attraverso  il  conseguimento  di  maggiori entrate

ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione

e di revisione della spesa pubblica.

 

(Omissis).

 

725. L’articolo 25, quarto comma, secondo periodo, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e successive

modificazioni, si interpreta nel senso che  per  la  sussistenza del

requisito della territorialita’ non rileva l’articolo  4  del codice

della navigazione.

726. All’articolo 1, comma  587,  primo  periodo,  della  legge 27

dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti parole:

«non oltre il settimo  mese  successivo  alla  scadenza  dei termini

previsti per la trasmissione della dichiarazione  di  cui  ai citati

articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle

finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero alla data  della trasmissione

della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti

termini».

 

(Omissis).

 

734. Le disposizioni di cui alla presente  legge  sono applicabili

nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento

e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le

relative norme di attuazione.

735. La presente legge, salvo quanto disposto dai  commi  17, 284,

397, 406, 487, 503, 512 e 701, entra in vigore il 1º gennaio 2015.

 

(Omesso l’allegato).

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