Decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, in G.U. n. 210 del 10.9.2018)
(Omissis).
Art. 23
Modifiche all’articolo 79
del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All’articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), dopo le parole «per lo svolgimento»
sono aggiunte le seguenti: «, anche convenzionato o in regime di
accreditamento di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,»;
b) al comma 5, le parole da «intendendo per queste ultime» a
«natura commerciale.» sono soppresse;
c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Si considerano entrate derivanti da attivita’ non
commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalita’, le quote
associative dell’ente e ogni altra entrata assimilabile alle
precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non
commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresi’ del
valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita’
svolte con modalita’ non commerciali.»;
«5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non
commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal
periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale.»;
d) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «dei propri
associati» sono aggiunte le seguenti: «e dei»; al terzo periodo, dopo
le parole «degli associati» sono aggiunte le seguenti: «e dei» e dopo
la parola «familiari» la parola «o» e’ sostituita con la parola «e» .
Art. 24
Modifiche all’articolo 80
del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All’articolo 80, comma 7, del decreto legislativo n. 117 del
2017, la parola «sistematici» e’ sostituita dalla seguente:
«sintetici»; le parole da «7-bis» fino alle parole «n. 255» sono
sostituite dalle seguenti: «9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96.».
Art. 25
Modifiche all’articolo 81
del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All’articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «Ferma restando» sono sostituite dalle
seguenti: «Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma
restando»;
b) al comma 5, dopo la parola «fruizione,» le parole «in via
prevalente» sono soppresse.
Art. 26
Modifiche all’articolo 82
del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All’articolo 82, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del
2017, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli atti costitutivi
e quelli connessi allo svolgimento delle attivita’ delle
organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di
registro.».
Art. 27
Modifiche all’articolo 83
del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All’articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il
comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Ferma restando la non cumulabilita’ delle agevolazioni di cui
ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai
sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilita’ e
la deducibilita’ con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di
detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a
fronte delle medesime erogazioni.».
Art. 28
Modifiche all’articolo 84
del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All’articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dopo le parole «organizzazioni di volontariato»
sono aggiunte le seguenti: «e degli enti filantropici»;
b) al comma 1, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti:
«2, 3 e 4»;
c) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle
organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in
enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro
Unico Nazionale del Terzo settore.».
Art. 29
Modifiche all’articolo 86
del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All’articolo 86, comma 16, del decreto legislativo n. 117 del
2017, la parola «sistematici» e’ sostituita dalla seguente
«sintetici» e le parole da «7-bis» a «n. 225» sono sostituite dalle
seguenti: «9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito,
con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno
2017, n. 96».
Art. 30
Modifiche all’articolo 87
del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All’articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «in apposito documento, da
redigere entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente,
distinguendo» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio di cui
all’articolo 13 distintamente»;
b) al comma 3, le parole «a 50.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «all’importo stabilito dall’articolo 13, comma 2» e le
parole «economico e finanziario delle entrate e delle spese
complessive» sono sostituite dalle seguenti: «di cassa»;
c) al comma 6, le parole: «rendiconto o del» sono soppresse e le
parole «, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio,» sono
soppresse.
Art. 31
Coordinamento normativo
1. All’articolo 89 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il primo periodo e’ soppresso;
b) il comma 3, secondo periodo, e’ sostituito dal seguente: «3.
Ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro
unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente
alle attivita’ diverse da quelle elencate all’articolo 5, purche’
siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti.»;
2. Alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 3, dopo le parole «enti del Terzo
settore» le parole «non commerciali» sono sostituite dalle
seguenti: «iscritti nella sezione enti filantropici del Registro
Unico Nazionale del Terzo settore o» e le parole «comma 1, lettera
u)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) o u) del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;
b) all’articolo 6, il comma 9 e’ sostituito dal seguente: «9.
Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo
gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei
fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 si applicano le
detrazioni previste dall’articolo 83, comma 1, secondo periodo, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al
comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi indicato elevato
al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella
misura massima di 100.000 euro annui.»;
3. All’articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, il comma 7
e’ sostituito dal seguente: «7. Il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui
all’articolo 8, con proprio decreto, puo’ individuare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, altri prodotti ai sensi del
comma 1, lettera e), del presente articolo.».
(Omissis).
Art. 35
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.