Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2019, in G.U. n. 177 del 30.7.2019
Art. 1
Oggetto e categorie di beneficiari
1. Ai sensi dell’art. 1, commi da 806 a 808, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e’ riconosciuto un credito d’imposta in favore
dei soggetti di seguito indicati:
a) esercenti attivita’ commerciali che operano esclusivamente nel
settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
b) esercenti attivita’ commerciali di vendita di merci abilitati
alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite
dall’art. 2, comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170,
«cosiddetti punti vendita non esclusivi», a condizione che la
predetta attivita’ commerciale rappresenti l’unico punto vendita al
dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
Art. 2
Requisiti
1. Sono requisiti di ammissione al beneficio di cui all’art. 1,
comma 1:
a) la sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello spazio
economico europeo;
b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una
stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia
riconducibile l’attivita’ commerciale cui sono correlati i benefici;
c) l’indicazione, per i punti vendita esclusivi, del codice di
classificazione ATECO 47.62.10 di cui al registro delle imprese;
d) l’indicazione, per i punti vendita non esclusivi, di uno dei
seguenti codici di classificazione ATECO, di cui al registro delle
imprese:
1) rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);
2) rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);
3) bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle
autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aereoportuali e
marittime (codice 56.3);
4) strutture di vendita non specialistiche (codice 47.1);
5) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e
prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120
(codice 47.61).
Art. 3
Parametri di calcolo del credito d’imposta
1. Per gli esercenti attivita’ commerciali che operano
esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali,
riviste e periodici, il credito d’imposta di cui all’art. 1 e’
parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto
vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell’anno
precedente a quello dell’istanza di accesso al credito d’imposta, con
riferimento alle seguenti voci:
a) imposta municipale unica – IMU;
b) tassa per i servizi indivisibili – TASI;
c) canone per l’occupazione di suolo pubblico – COSAP;
d) tassa sui rifiuti – TARI;
e) spese per locazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto
(IVA), a condizione che l’esercente operi come unico punto vendita
esclusivo nel territorio comunale.
2. Per gli esercenti le attivita’ di cui all’art. 1, lettera b) del
presente decreto, il credito di imposta e’ parametrato alle medesime
voci elencate al comma 1, e commisurato per punto vendita al rapporto
tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e
periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi
complessivi, considerando per le vendite soggette ad aggio o ricavo
fisso il prezzo di cessione al pubblico.
3. Il credito d’imposta, stabilito per ciascun esercente nella
misura massima di 2.000 euro in relazione a ciascun punto vendita al
dettaglio di giornali, riviste e periodici, e’ riconosciuto nel
rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, relativo alla applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti de minimis.
Art. 4
Accesso al credito d’imposta
1. Gli esercenti che intendono accedere al beneficio presentano
apposita domanda, per via telematica, utilizzando il modello che
sara’ reso disponibile sul sito internet del Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri, tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ciascuno dei due
anni cui si riferisce il credito d’imposta.
2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, redatta e
sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per ognuna delle voci di spesa
indicate all’art. 3, comma 1 del presente decreto, che concorrono a
formare la base di calcolo del credito d’imposta, e con la quale
l’impresa attesti qualsiasi aiuto de minimis ricevuto nel corso dei
due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in
corso.
3. Per i punti vendita esclusivi di cui alla lettera a) dell’art.
1, che espongano le spese, al netto dell’imposta sul valore aggiunto
(IVA), sostenute per la locazione del locale in cui e’ esercitata la
vendita, alla domanda di cui al comma 1 dovra’ essere allegata, oltre
alla documentazione di cui al comma 2, un’apposita certificazione,
rilasciata dal comune nel cui territorio si svolge l’attivita’ del
richiedente, attestante l’inesistenza di altra attivita’ di rivendita
al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel medesimo territorio
comunale.
4. Per i punti vendita non esclusivi di cui alla lettera b)
dell’art. 1, alla domanda di cui al comma 1 dovra’ essere allegata,
oltre alla documentazione di cui al comma 2 e alla certificazione di
cui al comma 3, una ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta’, redatta e sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente
il rapporto secondo le regole di cui all’art. 3, comma 2.
Art. 5
Riconoscimento del credito d’imposta
1. Entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce
il credito d’imposta, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria
della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a formare
l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui e’ riconosciuto
il credito medesimo, con il relativo importo spettante a ciascuno nei
limiti di cui all’art. 3, comma 3. Tale elenco e’ approvato con
decreto del Capo del Dipartimento e immediatamente pubblicato, con la
dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Contestualmente, il suddetto elenco e’ trasmesso all’Agenzia delle
entrate secondo le modalita’ definite ai sensi dell’art. 7, comma 4.
2. Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti
superiore, per ciascun anno di riferimento, alle risorse disponibili,
si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi
diritto. In tal caso l’elenco di cui al comma 1 e’ formato tenendo
conto dell’esito della ripartizione proporzionale.
Art. 6
Utilizzo del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta di cui al presente decreto e’ utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di
pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto
dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo
successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari di
cui all’art. 5, comma 1.
2. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione
non deve eccedere l’importo concesso con il provvedimento di cui
all’art. 5, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
3. Il credito d’imposta e’ indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi
fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. I
soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare
indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di
concessione del credito.
Art. 7
Cause di revoca e di recupero del credito
1. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, qualora, a
seguito dei controlli effettuati, accerti l’insussistenza di uno o
piu’ dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione
presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le
dichiarazioni rese, procede alla revoca o alla rideterminazione del
credito di imposta.
2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del
presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al
Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’eventuale perdita dei
requisiti di ammissibilita’ ai benefici richiesti, nonche’ ogni altra
variazione che incida sulla misura del beneficio.
3. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria procede in forza
dell’art. 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al
recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato. Per quanto
non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e
contenzioso, previste per le imposte sui redditi.
4. Ai fini dell’attivita’ di monitoraggio e controllo della
corretta fruizione del credito d’imposta riconosciuto, il
Dipartimento per l’informazione e l’editoria e l’Agenzia delle
entrate concordano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto, le modalita’ telematiche di trasmissione e di
interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli
importi utilizzati in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241 e alle variazioni
eventualmente intervenute degli importi del credito di imposta
oggetto del provvedimento di revoca o di rideterminazione.
Art. 8
Disposizioni finali
1. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria assicura
l’attuazione del presente decreto, ivi compresi gli adempimenti
relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato, avvalendosi
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. Il credito di imposta e’ riconosciuto nel limite di spesa
complessivo annuo previsto dall’art. 1, comma 806 della legge 30
dicembre 2018, n. 145. A tal fine, le relative risorse sono
trasferite alla contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate
– Fondi di bilancio» per le regolarizzazioni contabili conseguenti
alla fruizione dei crediti di imposta concessi.