25 Maggio, 2018

Decreto min. 15 marzo 2018, in suppl. ord. n. 24 alla G.U. n. 120 del 25.5.2018

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni
contenute nella legge n. 220 del 2016.
2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;
b) «DG Cinema»: la Direzione generale Cinema del Ministero dei
beni e delle attivita’ culturali e del turismo;
c) «Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e
dell’audiovisivo, previsto all’art. 11 della legge n. 220 del 2016;
d) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in
movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi
supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con
contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purche’ opera
dell’ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto
d’autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di
utilizzazione. L’opera audiovisiva si distingue in:
1. «film» ovvero «opera cinematografica», se l’opera e’
destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale
cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale
destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo emanato ai sensi dell’art. 2, comma
1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
2. «opera televisiva», se l’opera e’ destinata prioritariamente
alla diffusione attraverso un’emittente televisiva di ambito
nazionale, come definita al comma 3, lettera h) del presente
articolo;
3. «opera web», se l’opera e’ destinata alla diffusione
mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi ovvero
attraverso fornitori di servizi di hosting, come definiti al comma 3,
lettere i) e j), del presente articolo;
e) «opera audiovisiva di nazionalita’ italiana»: l’opera
audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento
della nazionalita’ italiana, di cui all’art. 5 della legge n. 220 del
2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri previsto nel medesimo art. 5;
f) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l’opera
cinematografica e audiovisiva realizzata da una o piu’ imprese
italiane e una o piu’ imprese non italiane aventi sede in uno Stato
con il quale esiste ed e’ vigente un Accordo di coproduzione
cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalita’ italiana
sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai
sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
g) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»:
l’opera cinematografica realizzata da una o piu’ imprese italiane e
una o piu’ imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale
non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
h) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l’opera
audiovisiva non cinematografica realizzata da una o piu’ imprese
italiane e una o piu’ imprese non italiane aventi sede in uno Stato
con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e
audiovisiva, riconosciuta di nazionalita’ italiana sulla base delle
disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell’art.
5, comma 2 della legge n. 220 del 2016;
i) «documentario»: l’opera audiovisiva, la cui enfasi creativa e’
posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attivita’ reali,
anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali
elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla
rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata
nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all’art. 2,
comma 2, della legge n. 220 del 2016;
j) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che
non abbia mai diretto, ne’ singolarmente ne’ unitamente ad altro
regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale
cinematografiche italiane o estere;
k) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia
diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un
solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale
cinematografiche italiane o estere;
l) «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che,
alla data di presentazione della prima delle richieste previste nel
presente decreto, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno
di eta’ e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche
per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della
fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia;
se le sopracitate figure comprendono piu’ soggetti, ciascuno di essi
deve soddisfare il requisito anagrafico;
m) «opera di animazione»: l’opera audiovisiva costituita da
immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni
tipo di tecnica e di supporto;
n) «cortometraggio»: l’opera audiovisiva avente durata inferiore
o uguale a 52 minuti.
3. Ai fini del presente decreto, le imprese sono cosi’ definite:
a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l’impresa che svolga
le attivita’ di realizzazione, produzione, distribuzione di opere
cinematografiche o audiovisive, nonche’ operante nel settore della
produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della
post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell’editoria
audiovisiva, dell’esercizio cinematografico;
b) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l’impresa
cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio
fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa e’
equiparata, a condizioni di reciprocita’, l’impresa con sede e
nazionalita’ di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che
abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi
svolga prevalentemente la propria attivita’ e che sia soggetta a
tassazione in Italia;
c) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l’impresa
cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui
ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata
da, un’impresa con sede legale in un Paese non facente parte dello
Spazio Economico Europeo ovvero che sia parte di un gruppo
riconducibile a imprese con sede legale in paesi non europei;
d) «gruppo di imprese»: due o piu’ imprese giuridicamente
autonome sottoposte, ai sensi del codice civile, a direzione e
coordinamento da parte di una medesima impresa;
e) «produttore»: l’impresa cinematografica o audiovisiva italiana
che ha come oggetto l’attivita’ di produzione e realizzazione di
opere cinematografiche e audiovisive ed e’ titolare dei diritti di
sfruttamento economico dell’opera ai sensi della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni;
f) «produttore audiovisivo originario»: il produttore che
organizza la produzione dell’opera audiovisiva e che assume e
gestisce i rapporti fondamentali per l’espletamento del processo
produttivo, quali, tra gli altri, quelli aventi ad oggetto
l’acquisizione, la realizzazione ed esecuzione del soggetto, della
sceneggiatura, della regia o direzione artistica, della direzione
della fotografia, della creazione delle musiche, dei costumi e delle
scenografie, delle attivita’ di ripresa sonora ed audiovisiva,
dell’interpretazione dell’opera, del montaggio;
g) «produttore indipendente»: il produttore che, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lettera p), del TUSMAR e delle ulteriori
specificazioni dell’AGCOM, svolge attivita’ di produzioni audiovisive
e non e’ controllato da, ovvero collegato a, fornitori di servizi
media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e,
alternativamente:
1) per un periodo di tre anni non destina piu’ del 90 per cento
della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media
audiovisivi;
ovvero
2) e’ titolare di diritti secondari;
h) «emittente televisiva»: un fornitore di servizi di media
audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad
accesso condizionato, e avente ambito nazionale ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lettere l) e u), del TUSMAR;
i) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un
fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su
mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla
lettera h), ai sensi del TUSMAR;
j) «fornitore di servizi di hosting»: il prestatore dei servizi
della societa’ dell’informazione consistenti nella memorizzazione di
informazioni fornite da un destinatario del servizio, come definiti
dall’art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
4. Ai fini del presente decreto, le fasi di lavorazione e le
modalita’ di realizzazione delle opere audiovisive sono cosi’
definite:
a) «produzione»: l’insieme delle fasi di sviluppo,
pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle
riprese o realizzazione tecnica dell’opera, post-produzione, il cui
esito e’ la realizzazione della copia campione ovvero del master
dell’opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso
produttore, e’ inclusa l’attivita’ di approntamento dei materiali
audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione,
commercializzazione dell’opera audiovisiva in Italia e all’estero;
b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente le
attivita’ di progettazione creativa, economica e finanziaria
dell’opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla
stesura ovvero all’acquisizione dei diritti del soggetto e della
sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento
e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d’autore;
c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e
della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse
le attivita’ di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonche’ le
spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e
alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero
della effettiva esecuzione dell’opera;
e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che
comprende le attivita’ di montaggio e missaggio audio-video,
l’aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di
destinazione;
f) «distribuzione»: l’insieme delle attivita’, di tipo
commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse
alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico
delle opere audiovisive sui vari canali in uno o piu’ ambiti
geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della
fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di
utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l’ambito
geografico di riferimento e’ il territorio italiano e in
«distribuzione all’estero» se l’ambito geografico di riferimento e’
diverso da quello italiano. All’interno della distribuzione in
Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l’attivita’
connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale
cinematografiche italiane;
g) «produzione associata»: la produzione di un’opera audiovisiva
realizzata in associazione produttiva tra due o piu’ produttori;
h) «produzione in appalto»: la produzione di un’opera audiovisiva
in cui un’impresa di produzione, detta «appaltante», delega in tutto
o in parte, mediante la stipula di un contratto di appalto o simile,
la produzione dell’opera ad un’altra impresa di produzione, detta
«produttore esecutivo».
5. Ai fini del credito d’imposta di cui al Capo IV del presente
decreto, si intende per:
a) «opera televisiva prevalentemente finanziata dall’emittente
televisiva»: l’opera televisiva il cui progetto sia sviluppato e
realizzato, congiuntamente a un’emittente televisiva, da un
produttore indipendente in partecipazione non inferiore al 5 per
cento del costo complessivo dell’opera televisiva, come indicato nel
budget di produzione e verificato a consuntivo, e in cui il
produttore indipendente abbia un ruolo attivo e significativo nella
fase di ideazione e sviluppo dell’opera medesima, ai sensi della
delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell’Autorita’ per le
Garanzie nelle Comunicazioni;
b) «opera televisiva in coproduzione»: l’opera televisiva
prodotta dall’emittente televisiva congiuntamente a un produttore
indipendente, il quale contribuisca in misura non inferiore al 10 per
cento del costo complessivo dell’opera televisiva, come indicato nel
budget di produzione e verificato a consuntivo;
c) «opera televisiva in preacquisto»: l’opera televisiva prodotta
da un produttore indipendente, i cui diritti di utilizzazione sono
acquistati da un’emittente televisiva, anteriormente al completamento
dell’opera;
d) «opera televisiva o web in licenza di prodotto»: l’opera
televisiva o web prodotta da un produttore indipendente che ne
concede in licenza, dopo il completamento dell’opera, i diritti di
utilizzazione e sfruttamento a un’emittente televisiva ovvero a un
fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un
fornitore di servizi di hosting;
e) «diritti primari»: i diritti relativi allo sfruttamento di
un’opera audiovisiva in Italia sulle reti di comunicazione
elettronica, come individuati contrattualmente dalle parti;
f) «diritti secondari»: i diritti diversi da quelli primari come
indicati alla lettera e), nonche’ i diritti relativi allo
sfruttamento della produzione audiovisiva all’estero;
g) «diritti di elaborazione a carattere creativo»: tutti i
diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione,
trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in
parte, dell’opera completata e depositata presso la DG Cinema,
nonche’ del soggetto, della sceneggiatura e piu’ in generale delle
opere originali da cui l’opera completa e’ tratta, per la
realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonche’ ogni altro
diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 2

Oggetto e requisiti

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative in
materia di crediti d’imposta riconosciuti alle imprese di produzione
cinematografica e audiovisiva, in misura non inferiore al 15 per
cento e non superiore al 30 per cento del costo complessivo di
produzione di opere audiovisive.
2. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 12, comma 3, del presente
decreto, sono ammessi ai benefici previsti nel presente decreto i
produttori indipendenti:
a) che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
b) che, al momento dell’utilizzo del beneficio, siano soggetti a
tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero
per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia
riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
c) che abbiano capitale sociale minimo interamente versato ed un
patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro, sia nel caso di
imprese costituite sotto forma di societa’ di capitale sia nel caso
di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di
societa’ di persone; tali limiti sono ridotti all’importo di
diecimila euro in relazione alla produzione di cortometraggio, ovvero
di opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un
fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi;
d) che siano diversi da associazioni culturali e fondazioni senza
scopo di lucro;
e) che siano in possesso di classificazione ATECO J 59.1.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ riconosciuto in
relazione agli investimenti effettuati per la produzione di opere
audiovisive che, ai sensi dell’art. 5 e 6 della legge n. 220 del
2016, abbiano la nazionalita’ italiana e che abbiano i requisiti di
eleggibilita’ culturale di cui alla Tabella A, allegata al presente
decreto.
4. Le opere audiovisive eleggibili al credito d’imposta sono:
a) le opere cinematografiche o film;
b) le opere audiovisive destinate al pubblico prioritariamente
per mezzo di un’emittente televisiva nazionale;
c) le opere audiovisive destinate al pubblico per mezzo di un
fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi.
5. Non sono eleggibili le opere escluse come individuate nel
decreto emanato ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 220
del 2016.

Art. 3

Costo complessivo
e costo eleggibile delle opere

1. Le componenti del costo complessivo e del costo eleggibile
dell’opera audiovisiva sono indicate, a titolo esemplificativo, nella
Tabella B allegata al presente decreto e sono specificate nella
modulistica predisposta dalla DG Cinema.
2. In particolare, con riferimento al costo eleggibile:
a) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di
garanzia sono computabili per un ammontare massimo complessivo non
superiore al 7,5 per cento del costo complessivo di produzione e a
condizione che siano direttamente imputabili esclusivamente alla
specifica opera audiovisiva per la quale si richiede il beneficio;
b) i costi relativi alle voci «Soggetto e sceneggiatura»,
«Direzione», «Attori principali», cosi’ detti «costi sopra la linea»,
al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei relativi contributi
previdenziali e dei riflessi oneri sociali, sono ammissibili nella
misura massima del 30 per cento del costo complessivo di produzione;
c) il compenso per la produzione («producer fee») e le spese
generali dell’impresa non sono computabili nel costo eleggibile;
ciascuna delle due voci e’ imputabile nel costo complessivo di
produzione nella misura massima del 7,5 per cento del medesimo costo.
3. Nelle produzioni associate il credito d’imposta spetta a ciascun
produttore associato in relazione alle spese di produzione
direttamente sostenute. Non assumono rilevanza i meri rimborsi di
costi tra i produttori associati.
4. Per le produzioni in appalto, il credito d’imposta spetta sia al
soggetto che svolge le funzioni di produttore esecutivo sia al
produttore appaltante, in relazione alle spese di produzione da
ciascuno direttamente sostenute. Non assumono rilevanza i meri
rimborsi di costi tra i diversi soggetti.
5. In caso di opere in coproduzione internazionale ovvero in
compartecipazione o produzione internazionale, ai sensi dell’art. 6
della legge n. 220 del 2016, il costo eleggibile e’ parametrato alla
quota di partecipazione dell’impresa italiana. Nel caso in cui
l’impresa italiana, in qualita’ di produttore esecutivo, sostenga sul
territorio italiano spese eccedenti la propria quota, tali spese sono
incluse nel costo eleggibile.

Art. 4

Calcolo delle spese sostenute sul territorio italiano
ai fini del vincolo di territorialita’

1. Per spese di produzione sostenute sul territorio italiano, ai
fini del rispetto del vincolo di territorialita’, si intendono quelle
elencate nella Tabella B allegata al presente decreto, con le
seguenti specifiche:
a) ad eccezione di quelle previste alla successiva lettera c) le
spese sono considerate effettuate sul territorio italiano nella
misura del 100 per cento del loro valore nel caso in cui vengano
effettuate sul territorio italiano piu’ del 50 per cento delle
giornate di ripresa ovvero, con riferimento alle opere di animazione,
di lavorazione totali; in caso di coproduzioni internazionali, il
limite del 50 per cento e’ parametrato alla quota di partecipazione
italiana nella coproduzione;
b) se le giornate di ripresa ovvero, con riferimento alle opere
di animazione, di lavorazione sul territorio italiano sono pari o
inferiori al 50 per cento, le spese si considerano effettuate sul
territorio italiano nella percentuale corrispondente al rapporto tra
il numero delle giornate di riprese ovvero, con riferimento alle
opere di animazione, di lavorazione sul territorio italiano e il
numero totale delle giornate di riprese o di lavorazione; in caso di
coproduzioni internazionali, il numero di giornate di ripresa ovvero
di lavorazione sono parametrate alla quota di partecipazione italiana
nella coproduzione;
c) le spese relative allo sviluppo e alla pre-produzione, di cui
all’art. 1, comma 4, lettere b) e c), le spese relative a teatri di
posa e costruzioni sceniche, noleggio mezzi tecnici, trasporti,
acquisto supporti digitali ovvero pellicole e le spese di
post-produzione, di cui all’art. 1, comma 4, lettera e), vengono
computate in base all’effettivo sostenimento del costo sul territorio
italiano;
d) le spese sostenute a favore di soggetti fiscalmente residenti
in Italia si considerano in ogni caso effettuate sul territorio
italiano.

Art. 5

Limiti d’intensita’ d’aiuto

1. I crediti d’imposta e le altre misure pubbliche di sostegno
pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per
cento del costo dell’opera audiovisiva. Tale limite e’ innalzato al
60 per cento per le produzioni di cui all’art. 54, comma 7, lettera
a) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014.
2. Il limite di cui al comma 1 e’ altresi’ elevato al 100 per cento
del costo complessivo per:
a) le opere in coproduzione cui partecipino paesi dell’elenco del
comitato per l’assistenza allo sviluppo (DAC) dell’OCSE di cui
all’art. 54, comma 7, lettera b) del medesimo Regolamento (UE) n.
651/2014;
3. Il limite di cui al comma 1 e’ altresi’ elevato al 100 per cento
del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:
a) opere di cui all’art. 1, comma 2, lettere i), j), k), l), n)
del presente decreto e opere di animazione che siano state
dichiarate, dagli esperti di cui all’art. 26, comma 2, della legge n.
220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie
significative dal settore privato;
b) film che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui
all’art. 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati,
dagli esperti di cui all’art. 26, comma 2, della legge n. 220 del
2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal
settore privato;
c) opere con un costo complessivo di produzione inferiore a euro
2.500.000;
d) film che siano distribuiti, in contemporanea, in un numero di
sale cinematografiche inferiore al 20 per cento del totale delle sale
cinematografiche attive e che siano stati dichiarati, dagli esperti
di cui all’art. 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in
grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore
privato.
4. Il credito d’imposta allo sviluppo di cui al Capo II del
presente decreto, nel caso l’opera venga realizzata, e’ preso in
considerazione nel calcolo dell’intensita’ d’aiuto.

Art. 6

Utilizzo dei crediti di imposta

1. I crediti d’imposta di cui al presente decreto sono utilizzabili
a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui si
verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la DG Cinema abbia comunicato il riconoscimento provvisorio
della nazionalita’ italiana, fatta eccezione per il credito d’imposta
previsto al Capo II, il riconoscimento dell’eleggibilita’ culturale e
il riconoscimento del credito d’imposta teorico spettante ovvero il
riconoscimento del credito spettante per il credito d’imposta di cui
all’art. 10 del presente decreto;
b) le spese di produzione siano sostenute ai sensi dell’art. 109
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle Imposte sui
Redditi» (di seguito «TUIR»);
c) sia avvenuto l’effettivo pagamento delle spese di cui alla
lettera b).
2. I crediti d’imposta di cui al presente decreto non concorrono
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR, e sono utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui, ai
sensi dei commi 1 e 4 del presente articolo, si considera maturato il
diritto alla sua fruizione e, comunque, a condizione che siano state
rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il
modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell’operazione di versamento.
3. L’ammontare dei crediti d’imposta utilizzato in compensazione
non deve eccedere l’importo concesso dalla DG Cinema, pena lo scarto
dell’operazione di versamento.
4. Gli importi dei crediti d’imposta sono riconosciuti dalla DG
Cinema previa verifica della regolarita’ contributiva e sono
imputati, ai fini del raggiungimento dei massimali previsti in
relazione alla singola impresa, sulla base del piano di utilizzo,
come previsto agli articoli 11, 13 e 18 del presente decreto. Per
consentire all’Agenzia delle entrate di effettuare i controlli di cui
al comma 3 del presente articolo, la DG Cinema comunica all’Agenzia
delle entrate, con modalita’ telematiche definite d’intesa, entro il
giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese
precedente, e’ stato riconosciuto il credito d’imposta, con i
relativi importi, nonche’ le eventuali variazioni, revoche e cessioni
intervenute o accettate in detto mese.
5. I crediti d’imposta sono indicati, anche con riferimento
all’eventuale cessionario del credito, sia nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i
crediti di imposta sono utilizzati, evidenziando distintamente
l’importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.

Art. 7

Ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari

1. A pena di decadenza del beneficio, ai fini dell’art. 12, comma 6
della legge n. 220 del 2016, il produttore comunica in modalita’
telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema, i
dati, i contenuti, e le informazioni in suo possesso, ivi inclusi
quelli relativi allo sfruttamento economico dell’opera, inerenti
l’impatto economico, industriale e occupazionale dell’opera oggetto
del beneficio.
2. A pena di decadenza del beneficio, le imprese cinematografiche o
audiovisive italiane devono prevedere, per l’opera audiovisiva
oggetto del beneficio, in presenza di concrete condizioni di rischio,
le seguenti forme di copertura assicurativa: danni alla pellicola o
al supporto digitale, difetti di trattamento di pellicola, meccanici
e relativi al supporto digitale («faulty stock»), interruzione
lavorazione («cast insurance»), fermo tecnico («extra expense»),
infortuni troupe e attori, responsabilita’ civile generale e
dipendenti.
3. A pena di inammissibilita’ ovvero di decadenza del beneficio, le
opere cinematografiche, televisive e web devono essere realizzate in
modo da consentire la fruizione da parte delle persone con
disabilita’, anche mediante l’utilizzo di sottotitoli e strumenti di
audiodescrizione.
4. A pena di decadenza del beneficio, il produttore ha l’obbligo di
inserire, nei titoli di coda il logo del Ministero, su cartello
separato, con una durata e con dimensioni adeguate a quelle del logo
del produttore medesimo.
5. Ai soli fini dell’ammissibilita’ a incentivi e contributi
gestiti da Regioni e da altri enti locali, da enti ed organismi
sovranazionali ovvero da altri soggetti pubblici anche
internazionali, e’ possibile richiedere l’idoneita’ provvisoria al
credito d’imposta, con validita’ di sei mesi, presentando alla DG
Cinema apposita domanda, prima della richiesta preventiva prevista ai
successivi articoli 13 e 18. L’ottenimento dell’idoneita’ e’
riservata alle opere di cui ai Capi III e IV di nazionalita’ italiana
e non sostituisce e non anticipa gli effetti di nessun provvedimento
della DG Cinema previsto nei medesimi Capi III e IV, fatto salvo il
riconoscimento dell’eleggibilita’ culturale. Le modalita’ di
presentazione delle istanze per l’ottenimento dell’idoneita’
provvisoria sono stabilite con apposito decreto del Direttore
generale Cinema.
6. Ai fini dell’ammissione ai benefici di cui al presente decreto,
l’impresa di produzione, a ultimazione dell’opera, deposita presso la
Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell’opera con le
caratteristiche previste nel decreto di cui all’art. 7, comma 5,
della legge n. 220 del 2016. Il mancato deposito comporta la
decadenza dai benefici concessi.

Art. 8

Cedibilita’ del credito d’imposta

1. I crediti d’imposta di cui al presente decreto, nel rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice
civile, sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi
incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi
sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare
il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d’imposta o
contributivi, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241
del 1997, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti
dall’Agenzia delle Entrate.
2. La cedibilita’ del credito non pregiudica i poteri delle
competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni
dei redditi e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei
confronti del cedente il credito d’imposta.
3. Ai fini della cedibilita’ di cui al presente articolo, il
beneficiario richiede alla DG Cinema l’attestazione in merito al
riconoscimento e all’effettivita’ del diritto al credito maturato
alla data della richiesta medesima. A tal fine, il beneficiario
comunica il valore del credito maturato sulla base del costo
eleggibile di produzione sostenuto alla data di cui al precedente
comma, con l’attestazione di effettivita’ di tale costo, rilasciata
dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile
o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori contabili, dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti
commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme
previste dall’ art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140 , ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La
comunicazione dalla DG Cinema di cui agli articoli 14, comma 6, e 19,
comma 4, costituisce comunque attestazione di effettivita’ del
credito di cui al presente comma.
4. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di
cui al comma 4, la DG Cinema verifica l’effettivita’ del credito
maturato e, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge n.
220 del 2016 e dal presente decreto, rilascia l’attestazione di cui
al comma 3. E’ fatta salva la facolta’ di cui all’art. 23, comma 5
del presente decreto.
5. Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito ceduto da
parte del cessionario, secondo le modalita’ di cui all’art. 6 del
presente decreto, il cedente e’ tenuto a comunicare alla DG Cinema i
dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario stesso, nonche’
l’importo del credito ceduto. La DG Cinema comunica al cedente e al
cessionario l’accettazione della cessione del credito. Gli importi
dei crediti d’imposta sono fruibili, da parte dei cessionari, a
partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di accettazione
della cessione del credito da parte della DG Cinema.
6. Resta fermo, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 220 del 2016,
il potere di accertamento, il recupero delle maggiori imposte dovute
e l’accertamento delle sanzioni relative alla spettanza del credito
d’imposta ceduto nei confronti del cedente.

Art. 9

Decadenza e revoca del credito d’imposta

1. Il riconoscimento del credito d’imposta decade:
a) qualora all’opera audiovisiva non venga riconosciuto, in via
definitiva, il requisito della nazionalita’ italiana;
b) qualora all’opera audiovisiva non vengano riconosciuti ovvero
decadano i requisiti di eleggibilita’ culturale;
c) qualora non vengano soddisfatti gli altri requisiti o
adempimenti previsti nel presente decreto;
d) nei casi previsti dagli articoli 7, 11, comma 1, 12, comma 4,
14, comma 1, 15, comma 3, 18, commi 6 e 7, 19, commi 1 e 2, e 21 del
presente decreto, nonche’ dalle norme fiscali e tributarie vigenti.
2. Nei casi sopra indicati si provvede anche al recupero del
beneficio eventualmente gia’ fruito maggiorato di interessi e
sanzioni secondo legge.
3. Nel caso di film di cui al Capo III del presente decreto, il
credito d’imposta e’ altresi’ revocato qualora il produttore non
sostenga sul territorio italiano spese di produzione, ai sensi
dell’art. 4 del presente decreto, per un ammontare complessivo almeno
pari, per ciascun film, al 100 per cento del credito d’imposta
stesso. Ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, le
spese sostenute all’estero sono considerate ammissibili, ai fini del
calcolo del credito di imposta, solo se le stesse non siano
utilizzate per accedere a benefici simili di altri Stati membri
dell’Unione europea dove sono effettivamente localizzate.
4. Nel caso di opere audiovisive di cui al Capo IV e V del presente
decreto, il credito d’imposta e’ altresi’ revocato qualora il
produttore non sostenga sul territorio italiano spese di produzione,
ai sensi dell’art. 4 del presente decreto, per un ammontare
complessivo almeno pari, per ciascuna opera, al 100 per cento del
credito d’imposta stesso. Ferma restando la condizione di cui al
precedente periodo, le spese sostenute all’estero sono considerate
ammissibili, ai fini del calcolo del credito di imposta, solo se le
stesse non siano utilizzate per accedere a benefici simili di altri
Stati membri dell’Unione europea dove sono effettivamente
localizzate.
5. Con riferimento ai requisiti di territorialita’ di cui ai commi
3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse deroghe per
ragioni strettamente funzionali alle esigenze narrative dell’opera,
previo parere degli esperti di cui all’art. 26 della legge n. 220 del
2016, con provvedimento del Direttore generale Cinema.
6. Il credito d’imposta e’ altresi’ revocato al produttore al quale
e’ subentrato altro produttore. In tal caso, si provvede anche al
recupero del beneficio eventualmente gia’ fruito. Il produttore
subentrante puo’ presentare, a proprio nome, le richieste di cui agli
articoli 13 e 18 del presente decreto, a pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla data del subentro per le spese sostenute a
partire dal subentro stesso.

Capo II
Sviluppo di opere audiovisive

Art. 10

Credito d’imposta per lo sviluppo di film
e opere televisive e web

1. Ai produttori indipendenti spetta un credito d’imposta in misura
pari al 30 per cento delle spese sostenute per lo sviluppo di film e
opere televisive e web, diversi dai cortometraggi, che abbiano
superato il test di eleggibilita’ culturale previsto alla Tabella A,
allegata al presente decreto, fino a un massimo annuo di credito di
euro trecentomila per ciascuna impresa ovvero per ciascun gruppo di
imprese.
2. Il credito d’imposta spetta per le opere la cui sceneggiatura
sia stata commissionata, realizzata e depositata presso gli organi
preposti alla tutela del diritto d’autore a partire dall’entrata in
vigore del presente decreto.
3. Il credito d’imposta e’ revocato qualora l’opera prodotta abbia
durata inferiore o uguale a cinquantadue minuti.

Art. 11

Procedimento per il riconoscimento
del credito d’imposta

1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 10 spetta a condizione
che, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal termine
dell’effettivo sostenimento delle spese di sviluppo, e comunque prima
della data di presentazione della richiesta preventiva di cui agli
articoli 13 e 18, relativa alla successiva fase della produzione
dell’opera, il produttore presenti alla DG Cinema la richiesta
definitiva, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG
Cinema, contenente i seguenti elementi:
a) la richiesta di riconoscimento di eleggibilita’ culturale;
b) il soggetto, la sceneggiatura e i materiali artistici, secondo
le ulteriori specifiche contenute nella modulistica e, a pena di
decadenza, con formati e parametri qualitativi professionalmente
riconoscibili sia nella articolazione dei dialoghi sia nella
descrizione di personaggi e azioni;
c) l’indicazione delle spese sostenute per lo sviluppo, con
attestazione di effettivita’ delle spese sostenute rilasciata dal
presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o
da un professionista iscritto nell’albo dei revisori contabili, dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti
commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme
previste dall’ art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
d) il contratto sottoscritto con gli autori del soggetto e della
sceneggiatura, con allegata quietanza di pagamento del compenso,
nonche’ apposita dichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e
finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e
finanziario del medesimo contratto;
e) l’ammontare del credito d’imposta spettante al produttore;
f) il piano finanziario definitivo, contenente l’indicazione e
l’ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo
complessivo di sviluppo del film;
g) la suddivisione del piano di utilizzo del credito d’imposta
nell’esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento del
credito spettante da parte della DG Cinema e nei tre esercizi
successivi, elevati a quattro esercizi in caso di opera di
animazione;
h) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 di osservanza dei contratti collettivi
nazionali di categoria.
2. In caso di produzioni associate e in appalto, le richieste
debbono essere presentate congiuntamente da tutti i produttori. Sono
inammissibili le richieste pervenute in forma disgiunta.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta definitiva
di cui al comma 1, del presente articolo, la DG Cinema comunica ai
soggetti interessati, il riconoscimento o il mancato riconoscimento
della eleggibilita’ culturale e il riconoscimento o il mancato
riconoscimento del credito d’imposta spettante.
4. Il produttore comunica, entro trenta giorni dalla data
dell’ultimo utilizzo, secondo il piano di cui al comma 1, lettera g),
l’avvenuto completamento del piano di utilizzo del credito medesimo.

Capo III
Opere cinematografiche

Art. 12

Credito d’imposta per la produzione
di opere cinematografiche

1. Ai produttori indipendenti spetta un credito d’imposta in misura
pari al 30 per cento del costo eleggibile di produzione, come
definito all’art. 3, commi 1 e 2, del presente decreto, di opere
cinematografiche riconosciute di nazionalita’ italiana, fino
all’ammontare massimo annuo di euro 8.000.000 per impresa ovvero per
ciascun gruppo di imprese. Non concorrono al raggiungimento di detto
limite annuale i crediti d’imposta riconosciuti alla medesima impresa
o al medesimo gruppo di imprese, in relazione alla produzione di
opere audiovisive di cui al Capo IV del presente decreto.
2. Nel caso in cui il produttore indipendente detenga una quota di
diritti di proprieta’ sull’opera superiore al 50 per cento, si
applica l’aliquota del 30 per cento su tutte le spese sostenute
direttamente dal produttore indipendente medesimo, anche eccedenti la
quota di partecipazione alla produzione associata.
3. Per le domande preventive presentate negli anni 2017, 2018 e
2019:
a) ai produttori non indipendenti e alle imprese cinematografiche
e audiovisive non europee, in possesso dei requisiti di cui all’art.
2, comma 2, del presente decreto, spetta un credito d’imposta in
misura pari al 15 per cento del costo eleggibile di produzione, come
definito all’art. 3, commi 1 e 2, del presente decreto, di opere
cinematografiche riconosciute di nazionalita’ italiana, fino
all’ammontare massimo annuo di euro 3.000.000 per ciascuna impresa
cinematografica ovvero per ciascun gruppo di imprese. Il credito
d’imposta di cui al presente comma e’ autorizzato nel limite massimo
complessivo pari al 20 per cento delle risorse annue stanziate a
favore dei crediti d’imposta per la produzione cinematografica, con
il decreto ministeriale di cui all’art. 13, comma 5, della legge n.
220 del 2016;
b) in caso di opera realizzata in base a contratti di appalto o
simili fra produttore non indipendente ovvero fra impresa
cinematografica e audiovisiva non europea (appaltante) e produttore
indipendente meramente esecutivo (appaltatore), si applica l’aliquota
del 15 per cento;
c) in caso di opera in produzione associata tra produttore
indipendente e produttore non indipendente ovvero impresa
cinematografica e audiovisiva non europea, qualora il produttore
indipendente detenga una quota di diritti di proprieta’ sull’opera
inferiore o uguale al 50 per cento, il credito e’ calcolato sulle
spese sostenute in proporzione alla quota di partecipazione alla
produzione associata di ciascun produttore e in base alle aliquote
per essi rispettivamente previste.
4. A pena di decadenza, il beneficio spetta a condizione che il 100
per cento del credito d’imposta sia speso sul territorio italiano,
secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente decreto.

Art. 13

Richiesta preventiva

1. Il credito d’imposta di cui all’art. 12 spetta a condizione che
il produttore presenti, non oltre novanta giorni prima della data di
inizio delle riprese ovvero, con riferimento alle opere di
animazione, di lavorazione, alla DG Cinema la richiesta preventiva,
redatta su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema e contenente
i seguenti elementi:
a) l’avvenuta richiesta di riconoscimento della nazionalita’
italiana provvisoria ai sensi dell’art. 5 della legge n. 220 del 2016
e gli elementi necessari per la verifica dell’eleggibilita’ culturale
sulla base dei parametri contenuti nella Tabella A allegata al
presente decreto;
b) il contratto sottoscritto con gli autori del soggetto e della
sceneggiatura, con allegata quietanza di pagamento del compenso,
nonche’ apposita dichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e
finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e
finanziario del medesimo contratto;
c) ove ne ricorrano i requisiti, le informazioni e i dati
necessari all’inquadramento dell’opera nelle tipologie previste
all’art. 5, commi 2 e 3;
d) il costo complessivo, il costo eleggibile preventivato
dell’opera e il conseguente credito d’imposta teoricamente spettante;
nel caso in cui l’opera abbia beneficiato del credito d’imposta per
lo sviluppo previsto al Capo II del presente decreto, i costi di
sviluppo su cui e’ stato calcolato predetto credito, non sono
computabili nel costo eleggibile;
e) il piano di lavorazione dell’opera con indicazione delle
giornate di ripresa previste ovvero, con riferimento alle opere di
animazione, di lavorazione;
f) il piano finanziario preventivo, contenente l’indicazione e
l’ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo
di produzione dell’opera, ivi incluso l’apporto societario diretto da
parte dell’impresa di produzione cinematografica;
g) la suddivisione del piano di utilizzo del credito d’imposta
teorico spettante di cui al comma 5 nell’esercizio finanziario in
corso al momento del riconoscimento del credito spettante da parte
della DG Cinema e nei tre esercizi successivi; in caso di film di
animazione l’utilizzo deve essere indicato nell’esercizio finanziario
in corso al momento del riconoscimento del credito teorico spettante
da parte della DG Cinema e nei quattro esercizi successivi;
h) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi
nazionali di categoria.
2. Il produttore comunica telematicamente alla DG Cinema, con
riferimento a ciascun film, gli effettivi utilizzi del credito
d’imposta e l’aggiornamento del piano di utilizzo di cui al comma 1,
lettera g, del presente articolo.
3. Con riferimento al piano di utilizzo risultante al 30 settembre
di ciascun anno, il produttore decade dal beneficio per la parte
dell’importo del credito d’imposta risultante da utilizzare nell’anno
medesimo e non effettivamente utilizzato entro il 31 dicembre, ad
eccezione di una tolleranza del 5 per cento del credito d’imposta
inserito nel piano di utilizzo per l’anno di riferimento, che puo’
essere utilizzato entro i termini previsti al comma 1, lettera g.
Sono fatti salvi i mancati utilizzi derivanti da causa di forza
maggiore tempestivamente comunicati, debitamente documentati e
circostanziati e autorizzati dalla DG Cinema.
4. In caso di produzioni associate e in appalto le richieste
debbono essere presentate congiuntamente da tutti i produttori. Sono
inammissibili le richieste pervenute in forma disgiunta.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di
cui al comma 1, e in ogni caso non prima dell’avvenuto riconoscimento
della nazionalita’ italiana provvisoria, la DG Cinema comunica al
produttore il riconoscimento o il mancato riconoscimento della
eleggibilita’ culturale del film e il riconoscimento o il mancato
riconoscimento del credito d’imposta teorico spettante, secondo gli
importi e gli esercizi finanziari indicati nella richiesta.
6. Il credito d’imposta deve essere comunque utilizzato entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la DG Cinema ha
effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento del credito
d’imposta di cui al comma 5. In caso di film di animazione,
l’utilizzo deve avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui la DG Cinema ha effettuato la
comunicazione in merito al riconoscimento del credito d’imposta di
cui al comma 5.

Art. 14

Richiesta definitiva

1. A pena di decadenza, la richiesta definitiva deve essere
presentata:
a) successivamente all’ottenimento della nazionalita’ definitiva
di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016;
b) successivamente, ma non oltre il termine di centottanta
giorni, all’ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico del
film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
c) entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della
richiesta preventiva prevista all’art. 13 del presente decreto.
2. I termini di cui al comma 1, lettera c), sono ridotti a dodici
mesi per i film di cortometraggio ed estesi a trentasei mesi per i
film di animazione.
3. Con esclusivo riferimento ai termini indicati al comma 1,
lettera c), e comma 2, del presente articolo, possono essere ammesse
deroghe per cause di forza maggiore tempestivamente comunicate,
debitamente documentate e circostanziate.
4. La richiesta deve contenere, per ciascuna opera cinematografica:
a) l’indicazione del costo complessivo e del costo eleggibile di
produzione con attestazione di effettivita’ delle spese sostenute,
rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un
revisore contabile o da un professionista iscritto nell’albo dei
revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del
lavoro, nelle forme previste dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140 , ovvero dal responsabile del centro di
assistenza fiscale;
b) il numero totale di giornate di ripresa ovvero, con
riferimento alle opere di animazione, di lavorazione e il numero di
giornate di ripresa ovvero lavorazione sul territorio italiano;
c) l’ammontare del credito d’imposta spettante al produttore;
d) l’ammontare delle spese sostenute all’estero, con
l’indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
e) il piano finanziario definitivo, contenente l’indicazione e
l’ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo
complessivo di produzione dell’opera, ivi incluso l’apporto
societario diretto del produttore, ove presente, con attestazione
della veridicita’ della effettivita’ e corrispondenza del suddetto
piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle
scritture contabili dell’impresa di produzione cinematografica,
rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari
dell’impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;
f) l’utilizzo effettivo del credito d’imposta, suddiviso per
esercizio finanziario, e l’eventuale importo ancora da utilizzare
entro i termini di cui all’art. 13, commi 3 e 6;
g) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi
nazionali di categoria.
5. Il produttore comunica, entro trenta giorni dalla data
dell’ultimo utilizzo di cui al comma 4, lettera g), l’avvenuto
completamento del piano di utilizzo del credito medesimo.
6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta
definitiva, di cui al comma 1, la DG Cinema comunica ai soggetti
interessati, l’importo del credito spettante definitivo, secondo gli
importi e gli esercizi finanziari indicati ai sensi del comma 4,
lettera g).
7. Il credito d’imposta e’ calcolato in via definitiva sulla base
dei costi eleggibili di cui al comma 4, lettera a), del presente
articolo.
8. Nel caso in cui l’ammontare dei costi eleggibili indicati nella
richiesta definitiva ecceda di oltre il 10 per cento l’ammontare dei
costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva, il credito
d’imposta, previa verifica della disponibilita’ delle risorse
finanziarie, verra’ attribuito in relazione all’ammontare dei costi
eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati del 10 per
cento, da fruire in ogni caso nei termini previsti al precedente art.
13, comma 1, lettera g).
9. Le disposizioni previste nell’ultimo periodo del comma 8 possono
essere derogate per comprovate sopravvenute modifiche sostanziali
nella struttura produttiva dell’opera, a seguito di apposita
richiesta da presentare alla DG Cinema contestualmente alla richiesta
definitiva, ovvero per cause derivanti da forza maggiore connesse ad
eventi imprevedibili di carattere generale non connessi e non
collegati alla specifica produzione audiovisiva, e fatta comunque
salva la previa verifica della disponibilita’ delle risorse
finanziarie. Il credito di cui al presente comma deve essere fruito
nei termini previsti al precedente art. 13, comma 1, lettera g).

Capo IV
Opere televisive e opere web

Art. 15

Credito d’imposta per la produzione
di opere televisive e web

1. Ai produttori originari indipendenti spetta un credito d’imposta
per le spese sostenute per la produzione di opere televisive o web
fino all’ammontare massimo annuo di euro 10.000.000 per impresa
ovvero per ciascun gruppo di imprese, calcolato in base alle aliquote
previste ai commi successivi. Non concorrono al raggiungimento di
detto limite annuale i crediti d’imposta fruiti dalla medesima
impresa o dal medesimo gruppo di imprese in relazione alla produzione
di opere cinematografiche, di cui al Capo III del presente decreto.
2. In caso di opera prevalentemente finanziata e di opera in
coproduzione, come definite all’art. 1, comma 5, rispettivamente
lettera a) e lettera b), il credito d’imposta maturato in relazione
alla specifica opera televisiva non concorre al raggiungimento della
quota minima in capo al produttore indipendente che identifica
l’opera come prevalentemente finanziata, ovvero in coproduzione.
3. L’aliquota e’ del 15 per cento del costo eleggibile di
produzione per:
a) le opere televisive prevalentemente finanziate, purche’ la
richiesta preventiva venga presentata, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre 2017;
b) le opere televisive in coproduzione in cui il produttore
originario indipendente mantenga la titolarita’ dei diritti, ai sensi
dell’art. 17, comma 2, lettera a), del presente decreto, in misura
pari o superiore al 10 per cento.
4. L’aliquota e’ del 20 per cento del costo eleggibile di
produzione per:
a) le opere televisive in preacquisto e in licenza di prodotto
per le quali le clausole contrattuali sulle limitazioni temporali dei
diritti a favore del produttore indipendente non siano coerenti con i
parametri stabiliti nei bandi emanati a favore delle produzioni
audiovisive nell’ambito del Programma Europa Creativa –
Sottoprogramma Media;
b) le opere televisive in coproduzione in cui il produttore
originario indipendente mantiene la titolarita’ dei diritti, ai sensi
dell’art. 17, comma 2, lettera a), del presente decreto, in misura
pari o superiore al 15 per cento.
5. L’aliquota e’ del 25 per cento del costo eleggibile di
produzione per:
a) le opere televisive in coproduzione ovvero in preacquisto
ovvero in licenza di prodotto per le quali le clausole contrattuali
sulle limitazioni temporali dei diritti a favore del produttore
originario indipendente siano coerenti con i parametri stabiliti nei
bandi emanati a favore delle produzioni audiovisive destinate ad
emittenti televisive nell’ambito del Programma Europa Creativa –
Sottoprogramma Media;
b) le opere televisive in preacquisto ovvero in licenza di
prodotto per le quali i diritti di elaborazione creativa non siano
ceduti all’emittente televisiva.
Rispetto ai diritti di elaborazione creativa, e’ ammissibile la
previsione di un diritto d’opzione a favore dell’emittente televisiva
a condizione che sia altresi’ previsto un diritto di prelazione a
favore del produttore originario indipendente per la realizzazione
delle opere derivate;
c) le opere televisive in coproduzione in cui il produttore
indipendente mantiene la titolarita’ dei diritti, ai sensi dell’art.
17, comma 2, lettera b) del presente decreto, in misura pari o
superiore al 20 per cento.
6. L’aliquota e’ del 30 per cento del costo eleggibile di
produzione per:
a) le opere televisive di coproduzione internazionale, ovvero di
produzione internazionale alle quali si applica quanto previsto
all’art. 3, comma 5, del presente decreto e fatto salvo quanto
previsto nel comma 7 del presente articolo;
b) le opere televisive in coproduzione, in preacquisto e in
licenza di prodotto alla cui copertura del costo di produzione
concorrano, per almeno il 20 per cento, risorse derivanti dallo
sfruttamento economico su mercati al di fuori dell’Italia; sono
ammessi aggiornamenti sulla partecipazione finanziaria da parte di
imprese estere ai fini del presente comma entro la data di consegna
della copia campione dell’opera nei termini indicati all’art. 18,
comma 6; resta fermo quanto previsto nel comma 7 del presente
articolo;
c) le opere televisive in coproduzione con un’emittente
televisiva in cui il produttore originario indipendente mantenga la
titolarita’ dei diritti, in misura non inferiore al 30 per cento;
d) le opere televisive in preacquisto ovvero in licenza di
prodotto che, fatti salvi in ogni caso requisiti di cui all’art. 16,
comma 2, presentino almeno due dei seguenti elementi:
1. i diritti di elaborazione creativa che sono nella
disponibilita’ del produttore indipendente non siano ceduti
all’emittente televisiva, al fornitore di servizi media audiovisivi
su altri mezzi. Rispetto ai diritti di elaborazione creativa, e’
ammissibile la previsione di un diritto d’opzione a favore
dell’emittente televisiva a condizione che sia altresi’ previsto un
diritto di prelazione a favore del produttore originario indipendente
per la realizzazione delle opere derivate;
2. il produttore originario indipendente mantenga la
titolarita’ di almeno un diritto primario al 100 per cento e di un
diritto primario al 50 per cento;
3. le clausole contrattuali sulle limitazioni temporali dei
diritti a favore del produttore originario indipendente siano
coerenti con i parametri stabiliti nei bandi emanati a favore delle
produzioni audiovisive destinate ad emittenti televisive, nell’ambito
del Programma Europa Creativa – Sottoprogramma Media;
e) le opere web in preacquisto ovvero in licenza di prodotto,
fatti salvi in ogni caso requisiti di cui all’art. 16, comma 2, e le
opere web in coproduzione con un fornitore di servizi media
audiovisivi su altri mezzi in cui il produttore originario
indipendente mantenga la titolarita’ dei diritti, in misura non
inferiore al 30 per cento.
7. Ai soli fini della determinazione delle aliquote previste al
presente articolo, sono equiparate alle emittenti televisive
nazionali italiane, come definite all’art. 1, comma 3, lettera h), le
emittenti soggette a giurisdizione di un altro stato estero.
8. Ai soli fini del comma 6, lettera a), e fermo restando le altre
casistiche di cui al presente articolo, sono irrilevanti le risorse
provenienti dallo sfruttamento sui mercati esteri derivanti da
fornitori di servizi media audiovisivi soggetti a giurisdizione di
altri stati, nel caso in cui suddetti fornitori siano parte di un
gruppo di imprese che offra servizi media audiovisivi destinati anche
agli utenti localizzati sul territorio italiano.

Art. 16

Opere eleggibili e requisiti

1. Il credito d’imposta per le opere televisive e le opere web, di
cui al presente capo, e’ riconosciuto in relazione agli investimenti
nella produzione delle opere televisive o web prodotte da produttori
originari indipendenti in possesso dei requisiti relativi alla
titolarita’ dei diritti previsti all’art. 17 del presente decreto.
2. Le opere audiovisive televisive o web eleggibili al credito
d’imposta di cui al presente Capo sono le seguenti, ivi inclusi, nel
rispetto della definizione di cui all’art. 1, comma 2, lettera n), i
cortometraggi:
a) opere di fiction, singole o seriali, intese come opere
audiovisive di narrazione e finzione scenica, di durata complessiva
non inferiore a 52 minuti e con un costo complessivo non inferiore a
euro 2.000 al minuto;
b) opere di animazione, singole o seriali, di durata complessiva
non inferiore a 24 minuti e con un costo complessivo non inferiore a
euro 400 al minuto;
c) documentari, singoli o seriali, di durata complessiva non
inferiore a 40 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro
400 al minuto;
d) opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un
fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi di durata
uguale o superiore a 10 minuti, il cui il costo minimo complessivo di
produzione non sia inferiore a euro 800 al minuto.
3. Con provvedimento del Direttore generale Cinema, previo parere
degli esperti di cui all’art. 26 della legge n. 220 del 2016, possono
essere ammesse deroghe alle soglie minime previste nel comma 2 del
presente articolo, per motivate esigenze artistiche, produttive,
finanziarie e commerciali.

Art. 17

Titolarita’ dei diritti

1. Ai fini dell’ottenimento del credito di imposta, i produttori
originari indipendenti devono detenere i diritti relativi alle opere
audiovisive televisive o web per le quali sono richiesti i benefici.
La titolarita’ dei diritti e’ soddisfatta nel caso in cui:
a) le clausole contrattuali in materia di diritti primari e
secondari, come definiti nell’art. 1, comma 5, rispettivamente
lettera e) e lettera f), comprese le eventuali limitazioni temporali,
devono essere coerenti con le disposizioni dettate dalla delibera n.
30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell’Autorita’ per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ivi compreso quanto previsto dall’art. 5, comma 2
dell’allegato A della medesima delibera, relativamente al rispetto
dei principi di equita’ e non discriminazione nei rapporti tra le
parti e di autonomia della negoziazione dei singoli diritti, al fine
di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi;
b) sussistano tutti gli altri requisiti elencati nei commi 2, 3,
4 e 5 del presente articolo.
2. In caso di opera prevalentemente finanziata, come definita
nell’art. 1, comma 5, lettera a), e di opera televisiva in
coproduzione, come definita nell’art. 1, comma 5, lettera b):
a) le quote dei diritti attribuiti ai produttori indipendenti
devono rispettare criteri di proporzionalita’ con riferimento
all’effettivo investimento finanziario del produttore originario
indipendente rispetto al costo complessivo dell’opera audiovisiva; il
credito d’imposta riconosciuto in relazione all’opera specifica,
qualora e nella misura in cui sia stato effettivamente investito
nella medesima opera, e’ parte dell’investimento finanziario del
produttore originario indipendente nell’opera audiovisiva;
b) i diritti di elaborazione creativa, come definiti nell’art. 1,
comma 5, lettera g), devono appartenere al produttore originario
indipendente in una percentuale non inferiore al rapporto fra apporto
finanziario del produttore originario indipendente e investimento
complessivo nell’opera audiovisiva. La quota minima di diritti di
elaborazione creativa individuata nel periodo precedente non puo’
essere ceduta all’emittente televisiva ovvero ad altro soggetto per
un periodo di 6 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto con l’emittente televisiva. E’ ammissibile la previsione di
un diritto d’opzione a favore dell’emittente televisiva, secondo
modalita’ e termini stabiliti dalle parti e sulla base di una
specifica remunerazione, a condizione che sia altresi’ previsto un
diritto di prelazione a favore del produttore originario indipendente
per la realizzazione di una o piu’ opere derivate dall’opera
televisiva, aventi i requisiti per l’ammissione ai benefici del
presente decreto.
3. In caso di opera televisiva in preacquisto, come definita
nell’art. 1, comma 5, lettera c), i diritti di elaborazione creativa
possono essere ceduti all’emittente televisiva in una percentuale non
superiore al rapporto fra il prezzo riconosciuto dall’emittente
televisiva e il costo complessivo dell’opera audiovisiva. La quota di
diritti di elaborazione creativa, al netto della quota eventualmente
riconosciuta all’emittente ai sensi del periodo precedente, non puo’
essere ceduta all’emittente televisiva ovvero ad altro soggetto per
un periodo di 6 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto con l’emittente televisiva. E’ ammissibile la previsione di
un diritto d’opzione a favore dell’emittente televisiva, secondo
modalita’ e termini stabiliti dalle parti e sulla base di una
specifica remunerazione, a condizione che sia altresi’ previsto un
diritto di prelazione a favore del produttore indipendente per la
realizzazione di una o piu’ opere derivate dall’opera audiovisiva.
4. Per accedere ai benefici previsti nel presente Capo, ai sensi
della delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell’Autorita’ per le
Garanzie nelle Comunicazioni, non sono in ogni caso ammissibili gli
accordi fra emittente televisiva e produttore originario
indipendente, diretti a qualificare come diritti primari la totalita’
dei diritti di sfruttamento dell’opera televisiva su tutte le reti di
comunicazione elettronica sul territorio nazionale.
5. Per accedere ai benefici previsti nel presente Capo, il
contratto con i fornitori di servizi media audiovisivi, ivi incluse
le emittenti televisive, a pena di inammissibilita’, deve contenere
clausole contrattuali da cui si evinca in modo chiaro e
inequivocabile il rispetto dei requisiti previsti nell’allegato A
della delibera dell’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni n.
30/11/CSP del 3 febbraio 2011 con particolare riferimento al rispetto
della previsione secondo cui la negoziazione dei singoli diritti deve
avvenire in maniera autonoma, al fine di consentire la valorizzazione
di ciascuno di essi.

Art. 18

Richiesta preventiva

1. Il credito d’imposta di cui all’art. 15 spetta a condizione che
il produttore originario indipendente presenti alla DG Cinema, non
oltre novanta giorni prima della data di inizio delle riprese ovvero,
con riferimento alle opere di animazione, di lavorazione, la
richiesta preventiva, da redigersi su modelli predisposti dalla
medesima DG Cinema, contenente tra l’altro:
a) l’avvenuta richiesta di riconoscimento della nazionalita’
italiana provvisoria, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 220 del
2016;
b) gli elementi necessari per la verifica dell’eleggibilita’
culturale sulla base dei parametri contenuti nella Tabella A allegata
al presente decreto;
c) il piano di lavorazione dell’opera, con indicazione delle
giornate di ripresa ovvero, con riferimento alle opere di animazione,
di lavorazione previste;
d) il costo complessivo, il costo eleggibile preventivato
dell’opera e il conseguente credito d’imposta teoricamente spettante;
nel caso in cui l’opera abbia beneficiato del credito d’imposta per
lo sviluppo previsto al Capo II del presente decreto, i costi di
sviluppo su cui e’ stato calcolato predetto credito, non sono
computabili nel costo eleggibile;
e) l’attestazione del possesso della qualifica di «produttore
indipendente» ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera g) del presente
decreto e di «produttore audiovisivo originario» ai sensi dell’art.
1, comma 3, lettera f), del presente decreto;
f) la suddivisione del piano di utilizzo del credito d’imposta
teorico spettante nell’esercizio finanziario in corso al momento del
riconoscimento del credito teorico spettante da parte della DG
Cinema, previsto dall’art. 6, comma 1, lettera a), del presente
decreto, e nei tre esercizi successivi; in caso di opera di
animazione l’utilizzo deve essere indicato nell’esercizio finanziario
in corso al momento del riconoscimento del credito spettante da parte
della DG Cinema, previsto dall’art. 6, comma 1, lettera a), del
presente decreto e nei quattro esercizi successivi;
g) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi
nazionali di categoria.
2. Il produttore comunica tempestivamente, per via telematica, alla
DG Cinema, con riferimento a ciascuna opera, gli effettivi utilizzi
del credito d’imposta e l’aggiornamento del piano di utilizzo di cui
al comma 1, lettera f).
3. Con riferimento al piano di utilizzo risultante al 30 settembre
di ciascun anno, il produttore decade dal beneficio per la parte
dell’importo del credito d’imposta, risultante da utilizzare
nell’anno medesimo e non effettivamente utilizzato entro il 31
dicembre, ad eccezione di una tolleranza del 5 per cento del credito
d’imposta inserito nel piano di utilizzo per l’anno di riferimento,
che puo’ essere utilizzato entro i termini previsti al comma 1,
lettera f). Sono fatti salvi i mancati utilizzi derivanti da causa di
forza maggiore tempestivamente comunicati, debitamente documentati e
circostanziati e autorizzati dalla DG Cinema.
4. In caso di produzioni associate e in appalto le richieste
debbono essere presentate congiuntamente da tutti i produttori. Sono
inammissibili le richieste pervenute in forma disgiunta.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta
preventiva, e in ogni caso non prima dell’avvenuto riconoscimento
della nazionalita’ italiana provvisoria, la DG Cinema comunica al
produttore originario indipendente il riconoscimento o il mancato
riconoscimento dell’eleggibilita’ culturale dell’opera audiovisiva e
il riconoscimento o mancato riconoscimento del credito d’imposta
teorico spettante.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo,
a pena di decadenza, entro diciotto mesi dalla data di presentazione
della richiesta preventiva, e comunque entro sessanta giorni dalla
data della prima diffusione dell’ultimo episodio dell’opera, mediante
emittente televisiva, ovvero fornitore di servizi media audiovisivi
su altri mezzi, il produttore originario indipendente consegna,
contestualmente, alla DG Cinema:
a) copia campione dell’opera audiovisiva;
b) copia del contratto ovvero dei contratti, aventi data certa, e
degli accordi di qualunque natura fra produttore originario
indipendente ed emittente televisiva, ovvero fra produttore
originario indipendente e fornitore di servizi media audiovisivi su
altri mezzi;
c) copia dei contratti di acquisizione dei diritti, correttamente
sottoscritti con gli autori delle opere audiovisive.
7. In caso di opera in licenza di prodotto, i documenti di cui al
comma 6, lettera b), devono essere consegnati, a pena di decadenza,
entro diciotto mesi dalla data del deposito della copia campione
dell’opera audiovisiva.
8. In caso di opere di animazione, i termini previsti nei commi 6
e7 sono estesi di ulteriori dodici mesi.
9. Possono essere autorizzate consegne in deroga ai termini
indicati ai commi 6 e 7, per cause di forza maggiore tempestivamente
comunicate, debitamente documentate e circostanziate.
10. La documentazione di cui ai commi 6 e 7 deve indicare in
maniera chiara ed univoca:
a) la titolarita’ dei diritti rispettivamente in capo al
produttore originario indipendente e in capo all’emittente televisiva
o al fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi, in
relazione a ciascuna delle piattaforme di sfruttamento e diffusione
disponibili, come esemplificato nella Tabella C allegata al presente
decreto;
b) la durata della titolarita’ dei diritti e il valore economico
attribuito a ciascuno di essi.

Art. 19

Richiesta definitiva

1. Il produttore originario indipendente presenta alla DG Cinema, a
pena di decadenza entro il termine di centottanta giorni dalla data
di consegna alla medesima DG Cinema della copia campione dell’opera,
la richiesta definitiva, da redigersi su modelli predisposti dalla
medesima DG Cinema.
2. A pena di decadenza, la richiesta definitiva e’ presentata
successivamente all’ottenimento della nazionalita’ definitiva, di cui
agli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016.
3. Nella richiesta definitiva deve essere, comunque, specificato,
per ciascuna opera:
a) il costo complessivo dell’opera e il costo eleggibile, con
attestazione di effettivita’ delle spese sostenute, rilasciata dal
presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o
da un professionista iscritto nell’albo dei revisori contabili, dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti
commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme
previste dall’ art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140 , ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
b) il contratto sottoscritto con gli autori del soggetto e della
sceneggiatura, con allegata quietanza di pagamento del compenso,
nonche’ apposita dichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e
finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e
finanziario del medesimo contratto;
c) il numero totale di giornate di ripresa ovvero, con
riferimento alle opere di animazione, di lavorazione e il numero di
giornate di ripresa ovvero di lavorazione sul territorio italiano;
d) l’ammontare del credito d’imposta maturato dal produttore e
quello gia’ utilizzato, nonche’ il mese dal quale e’ inizialmente
sorto il diritto all’utilizzo del credito d’imposta ai sensi
dell’art. 6;
e) l’ammontare delle spese sostenute all’estero, con
l’indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
f) l’utilizzo effettivo del credito d’imposta, suddiviso per
esercizio finanziario, e l’eventuale importo ancora da utilizzare
secondo il piano di cui all’art. 18, comma 1, lettera f);
g) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi
nazionali di categoria.
4. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta
definitiva, la DG Cinema comunica al produttore originario
indipendente l’importo del credito riconosciuto e maturato sulla base
delle spese effettivamente sostenute. Il credito d’imposta e’
calcolato sulla base dei costi eleggibili indicati e certificati ai
sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo. Nel caso in cui
l’ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta definitiva
ecceda di oltre il 10 per cento l’ammontare dei costi eleggibili
indicati nella richiesta preventiva, il credito d’imposta verra’
attribuito in relazione all’ammontare dei costi eleggibili indicati
nella richiesta preventiva maggiorati del 10 per cento, da fruire in
ogni caso nei termini previsti al precedente art. 18, comma 1,
lettera f).
5. Le disposizioni previste nell’ultimo periodo del precedente
comma possono essere derogate per comprovate sopravvenute modifiche
sostanziali nella struttura produttiva dell’opera a seguito di
apposita richiesta da presentare alla DG Cinema contestualmente alla
richiesta definitiva, ovvero per cause derivanti da forza maggiore
connesse ad eventi imprevedibili di carattere generale non connessi e
non collegati alla specifica produzione audiovisiva. Il credito di
cui al presente comma deve essere fruito nei termini previsti al
precedente art. 18, comma 1, lettera f).

Art. 20

Reinvestimento del credito d’imposta

1. Il produttore originario indipendente beneficiario del credito
d’imposta in relazione alle opere audiovisive destinate al pubblico
prioritariamente per mezzo di un’emittente televisiva e’ tenuto a
reinvestire l’importo del beneficio entro ventiquattro mesi dalla
data di riconoscimento definitivo del medesimo credito d’imposta, ai
sensi dell’art. 19, comma 4, del presente Capo.
2. L’obbligo di reinvestimento puo’ essere adempiuto,
alternativamente o congiuntamente attraverso:
a) l’aumento della propria quota di partecipazione nell’opera cui
si riferisce il beneficio, ulteriore rispetto alle aliquote del 5 per
cento ovvero del 10 per cento rispettivamente per le opere
prevalentemente finanziate dall’emittente televisiva e per le opere
audiovisive in coproduzione;
b) lo sviluppo ovvero la produzione, ovvero la distribuzione in
Italia e all’estero di nuove opere audiovisive di nazionalita’
italiana.
3. Con provvedimento del Direttore generale Cinema, sentito il
Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, sono precisate le
modalita’ tecniche di assolvimento dell’obbligo di reinvestimento e
definite le relative procedure di verifica.
4. Il mancato rispetto dell’obbligo di reinvestimento comporta
l’inibizione del diritto di richiedere il credito di imposta per
altre opere audiovisive o cinematografiche per ventiquattro mesi
decorrenti dal termine di scadenza dell’obbligo di reinvestimento.

Art. 21

Revoca e decadenza

1. Fatto salvo quanto gia’ previsto in altri articoli del presente
decreto, il beneficio del credito d’imposta di cui al presente Capo,
spettante ai produttori originari indipendenti, decade ed e’ revocato
altresi’ nel caso in cui:
a) non sussista il requisito di «produttore indipendente» ovvero
di «produttore audiovisivo originario»;
b) non vengano rispettati i criteri di titolarita’ dei diritti
previsti all’art. 17 del presente decreto.
2. In tal caso, si provvede anche al recupero della somma
eventualmente e indebitamente gia’ fruita, maggiorato di interessi e
sanzioni secondo legge, ovvero della somma fruita in misura eccedente
all’importo riconosciuto con la comunicazione della DG Cinema.

Capo V
Disposizioni finali

Art. 22

Controllo della spesa

1. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell’art. 13 della
legge n. 220 del 2016, e’ stabilito il limite massimo annuo di
risorse destinato a ciascuna delle tipologie di credito d’imposta
previste dalla medesima legge, fermo rimanendo quanto previsto
dall’art. 13, commi 4 e 6, e dall’art. 21, comma 6, della medesima
legge.
2. Le richieste di credito d’imposta di cui agli articoli 11, comma
1, 13, comma 1, e 18, comma 1, possono essere presentante, per
ciascun anno, nelle tre sessioni di seguito specificate:
a) prima sessione: dal 1° febbraio al 15 maggio;
b) seconda sessione: dal 16 giugno al 15 settembre;
c) terza sessione: dal 15 ottobre al 30 dicembre.
3. Il termine di cui all’art. 11, comma 1, e’ sospeso nei periodi
intercorrenti fra le sessioni di cui al comma 2.
4. I termini di cui al comma precedente, se scadono in un giorno
festivo o prefestivo, sono prorogati al primo giorno seguente non
festivo.
5. La DG Cinema istruisce in ordine cronologico le richieste
previste dal presente decreto e, verificata la completezza della
domanda, la rispondenza ai requisiti previsti nella legge n. 220 del
2016 e nei decreti attuativi, nonche’ la effettiva disponibilita’ di
risorse, provvede a riconoscere i crediti d’imposta richiesti, nella
misura prevista, e a prenotare le relative somme.
6. Entro tre giorni dall’apertura rispettivamente della seconda e
della terza sessione, la DG Cinema pubblica, sul proprio sito
istituzionale, un avviso contenente l’indicazione delle risorse
ancora disponibili per l’anno in corso, al netto delle somme relative
ai crediti di imposta riconosciuti nelle sessioni precedenti.
7. Il credito di imposta relativo alle richieste il cui importo
determini il superamento dei limiti di spesa di cui al comma 1 e’
riconosciuto nei limiti delle risorse effettivamente disponibili; non
sono riconosciuti i crediti di imposta relativi alle successive
richieste presentate nella medesima sessione. Al raggiungimento di
detti limiti di spesa, la DG Cinema disattiva tempestivamente il
sistema di presentazione delle richieste, dandone avviso sul proprio
sito istituzionale. Fino al termine dell’esercizio finanziario in
corso sono inammissibili nuove richieste di credito di imposta.

Art. 23

Monitoraggio e sanzioni

1. La DG Cinema, qualora, a seguito dei controlli effettuati,
accerti l’indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d’imposta
di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni
richieste dalla norma, ovvero a causa dell’inammissibilita’ dei costi
sulla base dei quali e’ stato determinato l’importo fruito, provvede
al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge.
2. Il recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato e’
effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello
in cui il credito e’ stato revocato o rideterminato. Per quanto non
espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e
contenzioso, previste per le imposte sui redditi.
3. L’Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente
alla DG Cinema l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del
credito di imposta accertata nell’ambito dell’ordinaria attivita’ di
controllo.
4. Ai fini dell’attivita’ di monitoraggio e controllo, l’Agenzia
delle entrate e la DG Cinema concordano, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto, le modalita’ telematiche
per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate
dal presente decreto utilizzate in compensazione ai sensi dell’art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. La DG Cinema puo’ in ogni momento richiedere ulteriore
documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la
rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilita’
dei benefici previsti nel presente decreto.
6. Le Amministrazioni competenti, nell’ambito dei rispettivi poteri
istituzionali in materia di attivita’ di controllo sul corretto
adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei
beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia
tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta
fruizione delle agevolazioni.
7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del
presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG
Cinema l’eventuale perdita, successivamente all’accoglimento
dell’istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da
parte della DG Cinema del credito spettante definitivo, dei requisiti
di ammissibilita’ ai benefici previsti dal presente decreto.
8. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai
sensi del comma 7 del presente articolo o di falsa documentazione
prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti
d’imposta di cui al presente decreto, oltre alla revoca del
contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorata di
interessi e sanzioni secondo legge, e’ disposta, ai sensi dell’art.
37 della legge n. 220 del 2016, l’esclusione dalle agevolazioni
previste dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario
nonche’ di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e
legali rappresentanti di un’impresa esclusa ai sensi del presente
comma.
9. Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti
d’imposta previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o
superiore a euro 150.000, la DG Cinema provvede a richiedere alla
competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla
predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre
condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il
credito d’imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva
espressa, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del medesimo decreto
legislativo n. 159 del 2011.

Art. 24

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto
sono abrogati:
a) il decreto ministeriale 7 maggio 2009, recante «Disposizioni
applicative dei crediti d’imposta concessi alle imprese di produzione
cinematografica in relazione alla realizzazione di opere
cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007», e successive
modificazioni;
b) il decreto ministeriale 5 febbraio 2015, recante «Disposizioni
applicative per l’estensione ai produttori indipendenti di opere
audiovisive dell’attribuzione del credito d’imposta per le attivita’
cinematografiche», e successive modificazioni.

Art. 25

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la
DG Cinema predispone e pubblica gli appositi modelli per la
presentazione delle richieste per il riconoscimento dei crediti di
imposta di cui al presente decreto.
2. Per l’anno 2017, le richieste di credito d’imposta di cui al
presente decreto possono essere presentate in due sessioni stabilite,
entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con
apposito decreto del Direttore generale Cinema.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei modelli di
cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti interessati possono
integrare le comunicazioni o richieste preventive eventualmente
presentate alla DG Cinema ai sensi, rispettivamente, del decreto
ministeriale 7 maggio 2009, e successive modificazioni, e del decreto
ministeriale 5 febbraio 2015, e successive modificazioni, tra il 1°
gennaio 2017 e la data di pubblicazione del presente decreto, al fine
di accedere ai crediti di imposta di cui al presente decreto e
secondo le modalita’ da questo stabilite.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo, i decreti del Direttore generale Cinema previsti dal
presente decreto sono adottati entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del medesimo decreto.

(Omessi gli allegati).

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