Decreto min. 15 marzo 2018, in suppl. ord. n. 24 alla G.U. n. 120 del 25.5.2018
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni
  1. Ai fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le  definizioni
contenute nella legge n. 220 del 2016.
  2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente  il  Ministro  e  il
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;
    b) «DG Cinema»: la Direzione generale Cinema  del  Ministero  dei
beni e delle attivita’ culturali e del turismo;
    c) «Consiglio superiore»: il Consiglio  superiore  del  cinema  e
dell’audiovisivo, previsto all’art. 11 della legge n. 220 del 2016;
    d)  «opera  audiovisiva»:  la  registrazione   di   immagini   in
movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata  su  qualsiasi
supporto e mediante  qualsiasi  tecnica,  anche  di  animazione,  con
contenuto narrativo, documentaristico o  videoludico,  purche’  opera
dell’ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto
d’autore  e  destinata  al  pubblico  dal  titolare  dei  diritti  di
utilizzazione. L’opera audiovisiva si distingue in:
      1.  «film»  ovvero  «opera  cinematografica»,  se  l’opera   e’
destinata prioritariamente al pubblico  per  la  visione  nelle  sale
cinematografiche;  i  parametri  e  i  requisiti  per  definire  tale
destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo emanato ai sensi dell’art. 2, comma
1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
      2. «opera televisiva», se l’opera e’ destinata prioritariamente
alla  diffusione  attraverso  un’emittente   televisiva   di   ambito
nazionale,  come  definita  al  comma  3,  lettera  h)  del  presente
articolo;
      3.  «opera  web»,  se  l’opera  e’  destinata  alla  diffusione
mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi ovvero
attraverso fornitori di servizi di hosting, come definiti al comma 3,
lettere i) e j), del presente articolo;
    e)  «opera  audiovisiva  di   nazionalita’   italiana»:   l’opera
audiovisiva che abbia i  requisiti  previsti  per  il  riconoscimento
della nazionalita’ italiana, di cui all’art. 5 della legge n. 220 del
2016, come specificati nel decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri previsto nel medesimo art. 5;
    f) «opera audiovisiva in  coproduzione  internazionale»:  l’opera
cinematografica e  audiovisiva  realizzata  da  una  o  piu’  imprese
italiane e una o piu’ imprese non italiane aventi sede in  uno  Stato
con il  quale  esiste  ed  e’  vigente  un  Accordo  di  coproduzione
cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalita’  italiana
sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato  ai
sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
    g)  «opera  audiovisiva  in  compartecipazione   internazionale»:
l’opera cinematografica realizzata da una o piu’ imprese  italiane  e
una o piu’ imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale
non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
    h) «opera  audiovisiva  di  produzione  internazionale»:  l’opera
audiovisiva non cinematografica realizzata  da  una  o  piu’  imprese
italiane e una o piu’ imprese non italiane aventi sede in  uno  Stato
con il quale non esistono Accordi di coproduzione  cinematografica  e
audiovisiva, riconosciuta di nazionalita’ italiana sulla  base  delle
disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai  sensi  dell’art.
5, comma 2 della legge n. 220 del 2016;
    i) «documentario»: l’opera audiovisiva, la cui enfasi creativa e’
posta prioritariamente su  avvenimenti,  luoghi  o  attivita’  reali,
anche mediante  immagini  di  repertorio,  e  in  cui  gli  eventuali
elementi   inventivi   o    fantastici    sono    strumentali    alla
rappresentazione e documentazione di situazioni e  fatti,  realizzata
nelle forme e nei modi definiti con i  decreti  di  cui  all’art.  2,
comma 2, della legge n. 220 del 2016;
    j) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che
non abbia mai diretto, ne’  singolarmente  ne’  unitamente  ad  altro
regista, alcun lungometraggio che sia stato  distribuito  nelle  sale
cinematografiche italiane o estere;
    k) «opera seconda»: il film realizzato da un  regista  che  abbia
diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al  massimo  un
solo  lungometraggio   che   sia   stato   distribuito   nelle   sale
cinematografiche italiane o estere;
    l) «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista  che,
alla data di presentazione della prima delle richieste  previste  nel
presente decreto, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo  anno
di eta’ e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche
per almeno una delle seguenti  figure:  sceneggiatore,  autore  della
fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia;
se le sopracitate figure comprendono piu’ soggetti, ciascuno di  essi
deve soddisfare il requisito anagrafico;
    m) «opera  di  animazione»:  l’opera  audiovisiva  costituita  da
immagini realizzate graficamente ovvero animate  per  mezzo  di  ogni
tipo di tecnica e di supporto;
    n) «cortometraggio»: l’opera audiovisiva avente durata  inferiore
o uguale a 52 minuti.
  3. Ai fini del presente decreto, le imprese sono cosi’ definite:
    a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l’impresa che  svolga
le attivita’ di realizzazione,  produzione,  distribuzione  di  opere
cinematografiche o audiovisive, nonche’ operante  nel  settore  della
produzione   esecutiva   cinematografica   o    audiovisiva,    della
post-produzione   cinematografica   o   audiovisiva,    dell’editoria
audiovisiva, dell’esercizio cinematografico;
    b) «impresa cinematografica o  audiovisiva  italiana»:  l’impresa
cinematografica o audiovisiva  che  abbia  sede  legale  e  domicilio
fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad  essa  e’
equiparata, a  condizioni  di  reciprocita’,  l’impresa  con  sede  e
nazionalita’ di un altro Paese dello Spazio  Economico  Europeo,  che
abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che  ivi
svolga prevalentemente la propria attivita’  e  che  sia  soggetta  a
tassazione in Italia;
    c) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l’impresa
cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui
ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata  a,  o  controllata
da, un’impresa con sede legale in un Paese non  facente  parte  dello
Spazio  Economico  Europeo  ovvero  che  sia  parte  di   un   gruppo
riconducibile a imprese con sede legale in paesi non europei;
    d)  «gruppo  di  imprese»:  due  o  piu’  imprese  giuridicamente
autonome sottoposte, ai  sensi  del  codice  civile,  a  direzione  e
coordinamento da parte di una medesima impresa;
    e) «produttore»: l’impresa cinematografica o audiovisiva italiana
che ha come oggetto l’attivita’  di  produzione  e  realizzazione  di
opere cinematografiche e audiovisive ed e’ titolare  dei  diritti  di
sfruttamento economico dell’opera ai  sensi  della  legge  22  aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni;
    f)  «produttore  audiovisivo  originario»:  il   produttore   che
organizza  la  produzione  dell’opera  audiovisiva  e  che  assume  e
gestisce i rapporti  fondamentali  per  l’espletamento  del  processo
produttivo,  quali,  tra  gli  altri,  quelli   aventi   ad   oggetto
l’acquisizione, la realizzazione ed esecuzione  del  soggetto,  della
sceneggiatura, della regia o  direzione  artistica,  della  direzione
della fotografia, della creazione delle musiche, dei costumi e  delle
scenografie,  delle  attivita’  di  ripresa  sonora  ed  audiovisiva,
dell’interpretazione dell’opera, del montaggio;
    g)  «produttore  indipendente»:  il  produttore  che,  ai   sensi
dell’art. 2, comma 1,  lettera  p),  del  TUSMAR  e  delle  ulteriori
specificazioni dell’AGCOM, svolge attivita’ di produzioni audiovisive
e non e’ controllato da, ovvero collegato  a,  fornitori  di  servizi
media   audiovisivi   soggetti   alla   giurisdizione   italiana   e,
alternativamente:
      1) per un periodo di tre anni non destina piu’ del 90 per cento
della propria produzione  ad  un  solo  fornitore  di  servizi  media
audiovisivi;
        ovvero
      2) e’ titolare di diritti secondari;
    h) «emittente televisiva»:  un  fornitore  di  servizi  di  media
audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad
accesso condizionato, e avente ambito nazionale ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lettere l) e u), del TUSMAR;
    i) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un
fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari,  su
mezzi di comunicazione elettronica diversi  da  quelli  di  cui  alla
lettera h), ai sensi del TUSMAR;
    j) «fornitore di servizi di hosting»: il prestatore  dei  servizi
della societa’ dell’informazione consistenti nella memorizzazione  di
informazioni fornite da un destinatario del servizio,  come  definiti
dall’art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
  4. Ai fini del presente  decreto,  le  fasi  di  lavorazione  e  le
modalita’  di  realizzazione  delle  opere  audiovisive  sono   cosi’
definite:
    a)   «produzione»:   l’insieme   delle    fasi    di    sviluppo,
pre-produzione, realizzazione esecutiva  ovvero  effettuazione  delle
riprese o realizzazione tecnica dell’opera, post-produzione,  il  cui
esito e’ la realizzazione della  copia  campione  ovvero  del  master
dell’opera  audiovisiva;  qualora   sia   realizzata   dallo   stesso
produttore, e’ inclusa l’attivita’  di  approntamento  dei  materiali
audiovisivi     necessari     alla     comunicazione,     promozione,
commercializzazione dell’opera audiovisiva in Italia e all’estero;
    b) «sviluppo»: la fase iniziale  della  produzione,  inerente  le
attivita’  di  progettazione  creativa,   economica   e   finanziaria
dell’opera; comprende  tipicamente  gli  investimenti  relativi  alla
stesura ovvero all’acquisizione dei  diritti  del  soggetto  e  della
sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento
e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d’autore;
    c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione  delle  riprese  e
della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi  incluse
le attivita’ di  ricerca,  sopralluogo,  documentazione,  nonche’  le
spese relative alla definizione del budget, del piano  finanziario  e
alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
    d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero
della effettiva esecuzione dell’opera;
    e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione,  che
comprende  le  attivita’  di  montaggio  e   missaggio   audio-video,
l’aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto  di
destinazione;
    f)  «distribuzione»:   l’insieme   delle   attivita’,   di   tipo
commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario,  connesse
alla negoziazione dei diritti relativi  allo  sfruttamento  economico
delle opere  audiovisive  sui  vari  canali  in  uno  o  piu’  ambiti
geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della
fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di
utilizzo. Si distingue in  «distribuzione  in  Italia»,  se  l’ambito
geografico  di  riferimento  e’   il   territorio   italiano   e   in
«distribuzione all’estero» se l’ambito geografico di  riferimento  e’
diverso  da  quello  italiano.  All’interno  della  distribuzione  in
Italia,  si  definisce  «distribuzione  cinematografica»  l’attivita’
connessa allo sfruttamento e  alla  fruizione  dei  film  nelle  sale
cinematografiche italiane;
    g) «produzione associata»: la produzione di un’opera  audiovisiva
realizzata in associazione produttiva tra due o piu’ produttori;
    h) «produzione in appalto»: la produzione di un’opera audiovisiva
in cui un’impresa di produzione, detta «appaltante», delega in  tutto
o in parte, mediante la stipula di un contratto di appalto o  simile,
la produzione dell’opera ad un’altra  impresa  di  produzione,  detta
«produttore esecutivo».
  5. Ai fini del credito d’imposta di cui al  Capo  IV  del  presente
decreto, si intende per:
    a) «opera televisiva  prevalentemente  finanziata  dall’emittente
televisiva»: l’opera televisiva il  cui  progetto  sia  sviluppato  e
realizzato,  congiuntamente  a   un’emittente   televisiva,   da   un
produttore indipendente in partecipazione  non  inferiore  al  5  per
cento del costo complessivo dell’opera televisiva, come indicato  nel
budget  di  produzione  e  verificato  a  consuntivo,  e  in  cui  il
produttore indipendente abbia un ruolo attivo e  significativo  nella
fase di ideazione e sviluppo  dell’opera  medesima,  ai  sensi  della
delibera n. 30/11/CSP del  3  febbraio  2011  dell’Autorita’  per  le
Garanzie nelle Comunicazioni;
    b)  «opera  televisiva  in  coproduzione»:   l’opera   televisiva
prodotta dall’emittente televisiva  congiuntamente  a  un  produttore
indipendente, il quale contribuisca in misura non inferiore al 10 per
cento del costo complessivo dell’opera televisiva, come indicato  nel
budget di produzione e verificato a consuntivo;
    c) «opera televisiva in preacquisto»: l’opera televisiva prodotta
da un produttore indipendente, i cui diritti  di  utilizzazione  sono
acquistati da un’emittente televisiva, anteriormente al completamento
dell’opera;
    d) «opera televisiva o  web  in  licenza  di  prodotto»:  l’opera
televisiva o web  prodotta  da  un  produttore  indipendente  che  ne
concede in licenza, dopo il completamento dell’opera,  i  diritti  di
utilizzazione e sfruttamento a un’emittente televisiva  ovvero  a  un
fornitore di  servizi  media  audiovisivi  su  altri  mezzi  o  a  un
fornitore di servizi di hosting;
    e) «diritti primari»: i diritti  relativi  allo  sfruttamento  di
un’opera  audiovisiva  in  Italia   sulle   reti   di   comunicazione
elettronica, come individuati contrattualmente dalle parti;
    f) «diritti secondari»: i diritti diversi da quelli primari  come
indicati  alla  lettera  e),  nonche’   i   diritti   relativi   allo
sfruttamento della produzione audiovisiva all’estero;
    g) «diritti  di  elaborazione  a  carattere  creativo»:  tutti  i
diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione,
trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in  tutto  o  in
parte, dell’opera  completata  e  depositata  presso  la  DG  Cinema,
nonche’ del soggetto, della sceneggiatura e piu’  in  generale  delle
opere  originali  da  cui  l’opera  completa  e’   tratta,   per   la
realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonche’ ogni altro
diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui  alla  legge  22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. 
Art. 2
Oggetto e requisiti
  1. Il presente decreto stabilisce le  disposizioni  applicative  in
materia di crediti d’imposta riconosciuti alle imprese di  produzione
cinematografica e audiovisiva, in misura  non  inferiore  al  15  per
cento e non superiore al  30  per  cento  del  costo  complessivo  di
produzione di opere audiovisive.
  2. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 12, comma 3, del presente
decreto, sono ammessi ai benefici previsti  nel  presente  decreto  i
produttori indipendenti:
    a) che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
    b) che, al momento dell’utilizzo del beneficio, siano soggetti  a
tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero
per la presenza di una stabile  organizzazione  in  Italia,  cui  sia
riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
    c) che abbiano capitale sociale minimo interamente versato ed  un
patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro, sia nel  caso  di
imprese costituite sotto forma di societa’ di capitale sia  nel  caso
di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di
societa’  di  persone;  tali  limiti  sono  ridotti  all’importo   di
diecimila euro in relazione alla produzione di cortometraggio, ovvero
di opere destinate al  pubblico  prioritariamente  per  mezzo  di  un
fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi;
    d) che siano diversi da associazioni culturali e fondazioni senza
scopo di lucro;
    e) che siano in possesso di classificazione ATECO J 59.1.
  3. Il credito d’imposta di  cui  al  comma  1  e’  riconosciuto  in
relazione agli investimenti effettuati per  la  produzione  di  opere
audiovisive che, ai sensi dell’art. 5 e 6  della  legge  n.  220  del
2016, abbiano la nazionalita’ italiana e che abbiano i  requisiti  di
eleggibilita’ culturale di cui alla Tabella A, allegata  al  presente
decreto.
  4. Le opere audiovisive eleggibili al credito d’imposta sono:
    a) le opere cinematografiche o film;
    b) le opere audiovisive destinate  al  pubblico  prioritariamente
per mezzo di un’emittente televisiva nazionale;
    c) le opere audiovisive destinate al pubblico  per  mezzo  di  un
fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi.
  5. Non sono  eleggibili  le  opere  escluse  come  individuate  nel
decreto emanato ai sensi dell’art. 14, comma 2, della  legge  n.  220
del 2016. 
Art. 3
Costo complessivo
e costo eleggibile delle opere
  1. Le componenti del  costo  complessivo  e  del  costo  eleggibile
dell’opera audiovisiva sono indicate, a titolo esemplificativo, nella
Tabella B allegata al  presente  decreto  e  sono  specificate  nella
modulistica predisposta dalla DG Cinema.
  2. In particolare, con riferimento al costo eleggibile:
    a) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e  gli  oneri  di
garanzia sono computabili per un ammontare  massimo  complessivo  non
superiore al 7,5 per cento del costo complessivo di  produzione  e  a
condizione che  siano  direttamente  imputabili  esclusivamente  alla
specifica opera audiovisiva per la quale si richiede il beneficio;
    b)  i  costi  relativi  alle  voci  «Soggetto  e  sceneggiatura»,
«Direzione», «Attori principali», cosi’ detti «costi sopra la linea»,
al lordo delle ritenute fiscali e al netto  dei  relativi  contributi
previdenziali e dei riflessi oneri sociali,  sono  ammissibili  nella
misura massima del 30 per cento del costo complessivo di produzione;
    c) il compenso per la produzione  («producer  fee»)  e  le  spese
generali dell’impresa non  sono  computabili  nel  costo  eleggibile;
ciascuna delle due  voci  e’  imputabile  nel  costo  complessivo  di
produzione nella misura massima del 7,5 per cento del medesimo costo.
  3. Nelle produzioni associate il credito d’imposta spetta a ciascun
produttore  associato  in  relazione   alle   spese   di   produzione
direttamente sostenute. Non assumono rilevanza  i  meri  rimborsi  di
costi tra i produttori associati.
  4. Per le produzioni in appalto, il credito d’imposta spetta sia al
soggetto che svolge  le  funzioni  di  produttore  esecutivo  sia  al
produttore appaltante, in  relazione  alle  spese  di  produzione  da
ciascuno  direttamente  sostenute.  Non  assumono  rilevanza  i  meri
rimborsi di costi tra i diversi soggetti.
  5. In caso  di  opere  in  coproduzione  internazionale  ovvero  in
compartecipazione o produzione internazionale, ai sensi  dell’art.  6
della legge n. 220 del 2016, il costo eleggibile e’ parametrato  alla
quota di  partecipazione  dell’impresa  italiana.  Nel  caso  in  cui
l’impresa italiana, in qualita’ di produttore esecutivo, sostenga sul
territorio italiano spese eccedenti la propria quota, tali spese sono
incluse nel costo eleggibile. 
Art. 4
Calcolo delle spese sostenute sul territorio italiano
ai fini del vincolo di territorialita’
  1. Per spese di produzione sostenute sul  territorio  italiano,  ai
fini del rispetto del vincolo di territorialita’, si intendono quelle
elencate nella  Tabella  B  allegata  al  presente  decreto,  con  le
seguenti specifiche:
    a) ad eccezione di quelle previste alla successiva lettera c)  le
spese sono  considerate  effettuate  sul  territorio  italiano  nella
misura del 100 per cento del loro valore  nel  caso  in  cui  vengano
effettuate sul territorio  italiano  piu’  del  50  per  cento  delle
giornate di ripresa ovvero, con riferimento alle opere di animazione,
di lavorazione totali; in caso  di  coproduzioni  internazionali,  il
limite del 50 per cento e’ parametrato alla quota  di  partecipazione
italiana nella coproduzione;
    b) se le giornate di ripresa ovvero, con riferimento  alle  opere
di animazione, di lavorazione sul territorio  italiano  sono  pari  o
inferiori al 50 per cento, le spese  si  considerano  effettuate  sul
territorio italiano nella percentuale corrispondente al rapporto  tra
il numero delle giornate di  riprese  ovvero,  con  riferimento  alle
opere di animazione, di lavorazione  sul  territorio  italiano  e  il
numero totale delle giornate di riprese o di lavorazione; in caso  di
coproduzioni internazionali, il numero di giornate di ripresa  ovvero
di lavorazione sono parametrate alla quota di partecipazione italiana
nella coproduzione;
    c) le spese relative allo sviluppo e alla pre-produzione, di  cui
all’art. 1, comma 4, lettere b) e c), le spese relative a  teatri  di
posa e  costruzioni  sceniche,  noleggio  mezzi  tecnici,  trasporti,
acquisto  supporti  digitali  ovvero  pellicole   e   le   spese   di
post-produzione, di cui all’art. 1,  comma  4,  lettera  e),  vengono
computate in base all’effettivo sostenimento del costo sul territorio
italiano;
    d) le spese sostenute a favore di soggetti fiscalmente  residenti
in Italia si considerano  in  ogni  caso  effettuate  sul  territorio
italiano. 
Art. 5
Limiti d’intensita’ d’aiuto
  1. I crediti d’imposta e le  altre  misure  pubbliche  di  sostegno
pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per
cento del costo dell’opera audiovisiva. Tale limite e’  innalzato  al
60 per cento per le produzioni di cui all’art. 54, comma  7,  lettera
a) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del  17  giugno
2014.
  2. Il limite di cui al comma 1 e’ altresi’ elevato al 100 per cento
del costo complessivo per:
    a) le opere in coproduzione cui partecipino paesi dell’elenco del
comitato per  l’assistenza  allo  sviluppo  (DAC)  dell’OCSE  di  cui
all’art. 54, comma 7, lettera b) del  medesimo  Regolamento  (UE)  n.
651/2014;
  3. Il limite di cui al comma 1 e’ altresi’ elevato al 100 per cento
del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:
    a) opere di cui all’art. 1, comma 2, lettere i), j), k),  l),  n)
del  presente  decreto  e  opere  di  animazione  che   siano   state
dichiarate, dagli esperti di cui all’art. 26, comma 2, della legge n.
220  del  2016,  non  in  grado  di  attrarre   risorse   finanziarie
significative dal settore privato;
    b) film che  abbiano  ottenuto  i  contributi  selettivi  di  cui
all’art. 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati,
dagli esperti di cui all’art. 26, comma 2, della  legge  n.  220  del
2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative  dal
settore privato;
    c) opere con un costo complessivo di produzione inferiore a  euro
2.500.000;
    d) film che siano distribuiti, in contemporanea, in un numero  di
sale cinematografiche inferiore al 20 per cento del totale delle sale
cinematografiche attive e che siano stati dichiarati,  dagli  esperti
di cui all’art. 26, comma 2, della legge n.  220  del  2016,  non  in
grado di  attrarre  risorse  finanziarie  significative  dal  settore
privato.
  4. Il credito d’imposta  allo  sviluppo  di  cui  al  Capo  II  del
presente decreto, nel caso l’opera  venga  realizzata,  e’  preso  in
considerazione nel calcolo dell’intensita’ d’aiuto. 
Art. 6
Utilizzo dei crediti di imposta
  1. I crediti d’imposta di cui al presente decreto sono utilizzabili
a partire dal giorno 10 del  mese  successivo  a  quello  in  cui  si
verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
    a) la DG Cinema abbia comunicato  il  riconoscimento  provvisorio
della nazionalita’ italiana, fatta eccezione per il credito d’imposta
previsto al Capo II, il riconoscimento dell’eleggibilita’ culturale e
il riconoscimento del credito d’imposta teorico spettante  ovvero  il
riconoscimento del credito spettante per il credito d’imposta di  cui
all’art. 10 del presente decreto;
    b) le spese di produzione siano sostenute ai sensi dell’art.  109
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, recante «Testo Unico  delle  Imposte  sui
Redditi» (di seguito «TUIR»);
    c) sia avvenuto l’effettivo pagamento delle  spese  di  cui  alla
lettera b).
  2. I crediti d’imposta di cui al presente  decreto  non  concorrono
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e  del
valore  della  produzione  ai  fini  dell’imposta   regionale   sulle
attivita’ produttive, non rilevano ai fini del rapporto di  cui  agli
articoli  96  e  109,  comma  5,  del  TUIR,  e   sono   utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi  dell’art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui,  ai
sensi dei commi 1 e 4 del presente articolo, si considera maturato il
diritto alla sua fruizione e, comunque, a condizione che siano  state
rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il
modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite  i  servizi
telematici  offerti  dall’Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto
dell’operazione di versamento.
  3. L’ammontare dei crediti d’imposta  utilizzato  in  compensazione
non deve eccedere l’importo concesso dalla DG Cinema, pena lo  scarto
dell’operazione di versamento.
  4. Gli importi dei crediti d’imposta  sono  riconosciuti  dalla  DG
Cinema  previa  verifica  della  regolarita’  contributiva   e   sono
imputati, ai  fini  del  raggiungimento  dei  massimali  previsti  in
relazione alla singola impresa, sulla base  del  piano  di  utilizzo,
come previsto agli articoli 11, 13 e 18  del  presente  decreto.  Per
consentire all’Agenzia delle entrate di effettuare i controlli di cui
al comma 3 del presente articolo, la DG Cinema  comunica  all’Agenzia
delle entrate, con modalita’ telematiche definite d’intesa, entro  il
giorno 5 di ciascun mese, i dati dei  soggetti  ai  quali,  nel  mese
precedente,  e’  stato  riconosciuto  il  credito  d’imposta,  con  i
relativi importi, nonche’ le eventuali variazioni, revoche e cessioni
intervenute o accettate in detto mese.
  5.  I  crediti  d’imposta  sono  indicati,  anche  con  riferimento
all’eventuale cessionario del credito, sia  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di  imposta  in  cui  i
crediti  di  imposta  sono  utilizzati,  evidenziando   distintamente
l’importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato. 
Art. 7
Ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari
  1. A pena di decadenza del beneficio, ai fini dell’art. 12, comma 6
della legge n. 220 del 2016,  il  produttore  comunica  in  modalita’
telematica, sulla base dei modelli predisposti  dalla  DG  Cinema,  i
dati, i contenuti, e le informazioni in  suo  possesso,  ivi  inclusi
quelli relativi  allo  sfruttamento  economico  dell’opera,  inerenti
l’impatto economico, industriale e occupazionale  dell’opera  oggetto
del beneficio.
  2. A pena di decadenza del beneficio, le imprese cinematografiche o
audiovisive  italiane  devono  prevedere,  per  l’opera   audiovisiva
oggetto del beneficio, in presenza di concrete condizioni di rischio,
le seguenti forme di copertura assicurativa: danni alla  pellicola  o
al supporto digitale, difetti di trattamento di pellicola,  meccanici
e  relativi  al  supporto  digitale  («faulty  stock»),  interruzione
lavorazione («cast  insurance»),  fermo  tecnico  («extra  expense»),
infortuni  troupe  e  attori,  responsabilita’  civile   generale   e
dipendenti.
  3. A pena di inammissibilita’ ovvero di decadenza del beneficio, le
opere cinematografiche, televisive e web devono essere realizzate  in
modo  da  consentire  la  fruizione  da  parte  delle   persone   con
disabilita’, anche mediante l’utilizzo di sottotitoli e strumenti  di
audiodescrizione.
  4. A pena di decadenza del beneficio, il produttore ha l’obbligo di
inserire, nei titoli di coda  il  logo  del  Ministero,  su  cartello
separato, con una durata e con dimensioni adeguate a quelle del  logo
del produttore medesimo.
  5. Ai  soli  fini  dell’ammissibilita’  a  incentivi  e  contributi
gestiti da Regioni e da altri  enti  locali,  da  enti  ed  organismi
sovranazionali   ovvero   da   altri    soggetti    pubblici    anche
internazionali, e’ possibile richiedere  l’idoneita’  provvisoria  al
credito d’imposta, con validita’ di sei  mesi,  presentando  alla  DG
Cinema apposita domanda, prima della richiesta preventiva prevista ai
successivi  articoli  13  e  18.  L’ottenimento   dell’idoneita’   e’
riservata alle opere di cui ai Capi III e IV di nazionalita’ italiana
e non sostituisce e non anticipa gli effetti di nessun  provvedimento
della DG Cinema previsto nei medesimi Capi III e IV, fatto  salvo  il
riconoscimento  dell’eleggibilita’   culturale.   Le   modalita’   di
presentazione  delle   istanze   per   l’ottenimento   dell’idoneita’
provvisoria  sono  stabilite  con  apposito  decreto  del   Direttore
generale Cinema.
  6. Ai fini dell’ammissione ai benefici di cui al presente  decreto,
l’impresa di produzione, a ultimazione dell’opera, deposita presso la
Cineteca nazionale una  copia,  anche  digitale,  dell’opera  con  le
caratteristiche previste nel decreto di  cui  all’art.  7,  comma  5,
della legge  n.  220  del  2016.  Il  mancato  deposito  comporta  la
decadenza dai benefici concessi. 
Art. 8
Cedibilita’ del credito d’imposta
  1. I crediti d’imposta di cui al  presente  decreto,  nel  rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e  seguenti  del  codice
civile, sono cedibili dal beneficiario a  intermediari  bancari,  ivi
incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi
sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari  possono  utilizzare
il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d’imposta o
contributivi, ai sensi dell’art. 17 del decreto  legislativo  n.  241
del  1997,  esclusivamente  tramite  i  servizi  telematici   offerti
dall’Agenzia delle Entrate.
  2. La  cedibilita’  del  credito  non  pregiudica  i  poteri  delle
competenti amministrazioni relativi al controllo delle  dichiarazioni
dei redditi e all’accertamento e all’irrogazione delle  sanzioni  nei
confronti del cedente il credito d’imposta.
  3. Ai fini della  cedibilita’  di  cui  al  presente  articolo,  il
beneficiario richiede alla DG  Cinema  l’attestazione  in  merito  al
riconoscimento e all’effettivita’ del  diritto  al  credito  maturato
alla data della richiesta  medesima.  A  tal  fine,  il  beneficiario
comunica  il  valore  del  credito  maturato  sulla  base  del  costo
eleggibile di produzione sostenuto alla data  di  cui  al  precedente
comma, con l’attestazione di effettivita’ di tale  costo,  rilasciata
dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile
o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori contabili, dei
dottori  commercialisti  e  degli  esperti  contabili,   dei   periti
commerciali o in  quello  dei  consulenti  del  lavoro,  nelle  forme
previste dall’ art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.
79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  1997,  n.
140 , ovvero dal responsabile del centro di  assistenza  fiscale.  La
comunicazione dalla DG Cinema di cui agli articoli 14, comma 6, e 19,
comma  4,  costituisce  comunque  attestazione  di  effettivita’  del
credito di cui al presente comma.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di
cui al comma 4, la DG  Cinema  verifica  l’effettivita’  del  credito
maturato e, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge n.
220 del 2016 e dal presente decreto, rilascia l’attestazione  di  cui
al comma 3. E’ fatta salva la facolta’ di cui all’art.  23,  comma  5
del presente decreto.
  5. Ai fini dell’utilizzo in compensazione  del  credito  ceduto  da
parte del cessionario, secondo le modalita’ di  cui  all’art.  6  del
presente decreto, il cedente e’ tenuto a comunicare alla DG Cinema  i
dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario  stesso,  nonche’
l’importo del credito ceduto. La DG Cinema comunica al cedente  e  al
cessionario l’accettazione della cessione del  credito.  Gli  importi
dei crediti d’imposta sono  fruibili,  da  parte  dei  cessionari,  a
partire dal giorno 10 del mese successivo alla data  di  accettazione
della cessione del credito da parte della DG Cinema.
  6. Resta fermo, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 220 del  2016,
il potere di accertamento, il recupero delle maggiori imposte  dovute
e l’accertamento delle sanzioni relative alla spettanza  del  credito
d’imposta ceduto nei confronti del cedente. 
Art. 9
Decadenza e revoca del credito d’imposta
  1. Il riconoscimento del credito d’imposta decade:
    a) qualora all’opera audiovisiva non venga riconosciuto,  in  via
definitiva, il requisito della nazionalita’ italiana;
    b) qualora all’opera audiovisiva non vengano riconosciuti  ovvero
decadano i requisiti di eleggibilita’ culturale;
    c)  qualora  non  vengano  soddisfatti  gli  altri  requisiti   o
adempimenti previsti nel presente decreto;
    d) nei casi previsti dagli articoli 7, 11, comma 1, 12, comma  4,
14, comma 1, 15, comma 3, 18, commi 6 e 7, 19, commi 1 e 2, e 21  del
presente decreto, nonche’ dalle norme fiscali e tributarie vigenti.
  2. Nei casi sopra  indicati  si  provvede  anche  al  recupero  del
beneficio  eventualmente  gia’  fruito  maggiorato  di  interessi   e
sanzioni secondo legge.
  3. Nel caso di film di cui al Capo III  del  presente  decreto,  il
credito d’imposta e’ altresi’  revocato  qualora  il  produttore  non
sostenga sul  territorio  italiano  spese  di  produzione,  ai  sensi
dell’art. 4 del presente decreto, per un ammontare complessivo almeno
pari, per ciascun film,  al  100  per  cento  del  credito  d’imposta
stesso. Ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, le
spese sostenute all’estero sono considerate ammissibili, ai fini  del
calcolo  del  credito  di  imposta,  solo  se  le  stesse  non  siano
utilizzate per accedere a  benefici  simili  di  altri  Stati  membri
dell’Unione europea dove sono effettivamente localizzate.
  4. Nel caso di opere audiovisive di cui al Capo IV e V del presente
decreto,  il  credito  d’imposta  e’  altresi’  revocato  qualora  il
produttore non sostenga sul territorio italiano spese di  produzione,
ai  sensi  dell’art.  4  del  presente  decreto,  per  un   ammontare
complessivo almeno pari, per ciascuna opera, al  100  per  cento  del
credito d’imposta stesso. Ferma restando  la  condizione  di  cui  al
precedente periodo, le spese sostenute  all’estero  sono  considerate
ammissibili, ai fini del calcolo del credito di imposta, solo  se  le
stesse non siano utilizzate per accedere a benefici simili  di  altri
Stati   membri   dell’Unione   europea   dove   sono   effettivamente
localizzate.
  5. Con riferimento ai requisiti di territorialita’ di cui ai  commi
3 e 4 del presente articolo,  possono  essere  concesse  deroghe  per
ragioni strettamente funzionali alle esigenze  narrative  dell’opera,
previo parere degli esperti di cui all’art. 26 della legge n. 220 del
2016, con provvedimento del Direttore generale Cinema.
  6. Il credito d’imposta e’ altresi’ revocato al produttore al quale
e’ subentrato altro produttore. In tal caso,  si  provvede  anche  al
recupero del  beneficio  eventualmente  gia’  fruito.  Il  produttore
subentrante puo’ presentare, a proprio nome, le richieste di cui agli
articoli 13 e 18 del presente decreto, a  pena  di  decadenza,  entro
trenta giorni dalla data  del  subentro  per  le  spese  sostenute  a
partire dal subentro stesso. 
Capo II
Sviluppo di opere audiovisive
Art. 10
Credito d’imposta per lo sviluppo di film
e opere televisive e web
  1. Ai produttori indipendenti spetta un credito d’imposta in misura
pari al 30 per cento delle spese sostenute per lo sviluppo di film  e
opere televisive  e  web,  diversi  dai  cortometraggi,  che  abbiano
superato il test di eleggibilita’ culturale previsto alla Tabella  A,
allegata al presente decreto, fino a un massimo annuo di  credito  di
euro trecentomila per ciascuna impresa ovvero per ciascun  gruppo  di
imprese.
  2. Il credito d’imposta spetta per le opere  la  cui  sceneggiatura
sia stata commissionata, realizzata e depositata  presso  gli  organi
preposti alla tutela del diritto d’autore a partire  dall’entrata  in
vigore del presente decreto.
  3. Il credito d’imposta e’ revocato qualora l’opera prodotta  abbia
durata inferiore o uguale a cinquantadue minuti. 
Art. 11
Procedimento per il riconoscimento
del credito d’imposta
  1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 10 spetta a  condizione
che,  a  pena  di  decadenza,  entro  sessanta  giorni  dal   termine
dell’effettivo sostenimento delle spese di sviluppo, e comunque prima
della data di presentazione della richiesta preventiva  di  cui  agli
articoli 13 e 18, relativa  alla  successiva  fase  della  produzione
dell’opera, il  produttore  presenti  alla  DG  Cinema  la  richiesta
definitiva, da redigersi su modelli  predisposti  dalla  medesima  DG
Cinema, contenente i seguenti elementi:
    a) la richiesta di riconoscimento di eleggibilita’ culturale;
    b) il soggetto, la sceneggiatura e i materiali artistici, secondo
le ulteriori specifiche contenute nella  modulistica  e,  a  pena  di
decadenza, con  formati  e  parametri  qualitativi  professionalmente
riconoscibili  sia  nella  articolazione  dei  dialoghi   sia   nella
descrizione di personaggi e azioni;
    c) l’indicazione delle  spese  sostenute  per  lo  sviluppo,  con
attestazione di effettivita’ delle  spese  sostenute  rilasciata  dal
presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore  contabile  o
da un professionista iscritto nell’albo dei revisori  contabili,  dei
dottori  commercialisti  e  degli  esperti  contabili,   dei   periti
commerciali o in  quello  dei  consulenti  del  lavoro,  nelle  forme
previste dall’ art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.
79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  1997,  n.
140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
    d) il contratto sottoscritto con gli autori del soggetto e  della
sceneggiatura, con allegata  quietanza  di  pagamento  del  compenso,
nonche’ apposita dichiarazione, redatta ai  sensi  dell’art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante l’assenza di accordi di  qualsivoglia  natura  tendenti  e
finalizzati a modificare, in qualunque modo,  l’assetto  economico  e
finanziario del medesimo contratto;
    e) l’ammontare del credito d’imposta spettante al produttore;
    f) il piano finanziario definitivo,  contenente  l’indicazione  e
l’ammontare  delle  fonti  finanziarie   di   copertura   del   costo
complessivo di sviluppo del film;
    g) la suddivisione del piano di utilizzo  del  credito  d’imposta
nell’esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento del
credito spettante da  parte  della  DG  Cinema  e  nei  tre  esercizi
successivi,  elevati  a  quattro  esercizi  in  caso  di   opera   di
animazione;
    h) la dichiarazione  del  legale  rappresentante,  rilasciata  ai
sensi dell’art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445  di  osservanza  dei  contratti   collettivi
nazionali di categoria.
  2. In caso di produzioni  associate  e  in  appalto,  le  richieste
debbono essere presentate congiuntamente da tutti i produttori.  Sono
inammissibili le richieste pervenute in forma disgiunta.
  3. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta definitiva
di cui al comma 1, del presente articolo, la DG  Cinema  comunica  ai
soggetti interessati, il riconoscimento o il  mancato  riconoscimento
della eleggibilita’  culturale  e  il  riconoscimento  o  il  mancato
riconoscimento del credito d’imposta spettante.
  4.  Il  produttore  comunica,  entro  trenta  giorni   dalla   data
dell’ultimo utilizzo, secondo il piano di cui al comma 1, lettera g),
l’avvenuto completamento del piano di utilizzo del credito medesimo. 
Capo III
Opere cinematografiche
Art. 12
Credito d’imposta per la produzione
di opere cinematografiche
  1. Ai produttori indipendenti spetta un credito d’imposta in misura
pari al 30  per  cento  del  costo  eleggibile  di  produzione,  come
definito all’art. 3, commi 1 e 2,  del  presente  decreto,  di  opere
cinematografiche  riconosciute   di   nazionalita’   italiana,   fino
all’ammontare massimo annuo di euro 8.000.000 per impresa ovvero  per
ciascun gruppo di imprese. Non concorrono al raggiungimento di  detto
limite annuale i crediti d’imposta riconosciuti alla medesima impresa
o al medesimo gruppo di imprese,  in  relazione  alla  produzione  di
opere audiovisive di cui al Capo IV del presente decreto.
  2. Nel caso in cui il produttore indipendente detenga una quota  di
diritti di proprieta’  sull’opera  superiore  al  50  per  cento,  si
applica l’aliquota del 30 per  cento  su  tutte  le  spese  sostenute
direttamente dal produttore indipendente medesimo, anche eccedenti la
quota di partecipazione alla produzione associata.
  3. Per le domande preventive presentate negli  anni  2017,  2018  e
2019:
    a) ai produttori non indipendenti e alle imprese cinematografiche
e audiovisive non europee, in possesso dei requisiti di cui  all’art.
2, comma 2, del presente decreto,  spetta  un  credito  d’imposta  in
misura pari al 15 per cento del costo eleggibile di produzione,  come
definito all’art. 3, commi 1 e 2,  del  presente  decreto,  di  opere
cinematografiche  riconosciute   di   nazionalita’   italiana,   fino
all’ammontare massimo annuo di euro 3.000.000  per  ciascuna  impresa
cinematografica ovvero per ciascun  gruppo  di  imprese.  Il  credito
d’imposta di cui al presente comma e’ autorizzato nel limite  massimo
complessivo pari al 20 per cento  delle  risorse  annue  stanziate  a
favore dei crediti d’imposta per la produzione  cinematografica,  con
il decreto ministeriale di cui all’art. 13, comma 5, della  legge  n.
220 del 2016;
    b) in caso di opera realizzata in base a contratti di  appalto  o
simili  fra  produttore   non   indipendente   ovvero   fra   impresa
cinematografica e audiovisiva non europea (appaltante)  e  produttore
indipendente meramente esecutivo (appaltatore), si applica l’aliquota
del 15 per cento;
    c) in caso  di  opera  in  produzione  associata  tra  produttore
indipendente   e   produttore   non   indipendente   ovvero   impresa
cinematografica e audiovisiva  non  europea,  qualora  il  produttore
indipendente detenga una quota di diritti  di  proprieta’  sull’opera
inferiore o uguale al 50 per cento, il  credito  e’  calcolato  sulle
spese sostenute in proporzione  alla  quota  di  partecipazione  alla
produzione associata di ciascun produttore e in  base  alle  aliquote
per essi rispettivamente previste.
  4. A pena di decadenza, il beneficio spetta a condizione che il 100
per cento del credito d’imposta sia speso  sul  territorio  italiano,
secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente decreto. 
Art. 13
Richiesta preventiva
  1. Il credito d’imposta di cui all’art. 12 spetta a condizione  che
il produttore presenti, non oltre novanta giorni prima della data  di
inizio  delle  riprese  ovvero,  con  riferimento   alle   opere   di
animazione, di lavorazione, alla DG Cinema la  richiesta  preventiva,
redatta su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema e  contenente
i seguenti elementi:
    a) l’avvenuta  richiesta  di  riconoscimento  della  nazionalita’
italiana provvisoria ai sensi dell’art. 5 della legge n. 220 del 2016
e gli elementi necessari per la verifica dell’eleggibilita’ culturale
sulla base dei  parametri  contenuti  nella  Tabella  A  allegata  al
presente decreto;
    b) il contratto sottoscritto con gli autori del soggetto e  della
sceneggiatura, con allegata  quietanza  di  pagamento  del  compenso,
nonche’ apposita dichiarazione, redatta ai  sensi  dell’art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante l’assenza di accordi di  qualsivoglia  natura  tendenti  e
finalizzati a modificare, in qualunque modo,  l’assetto  economico  e
finanziario del medesimo contratto;
    c) ove ne  ricorrano  i  requisiti,  le  informazioni  e  i  dati
necessari  all’inquadramento  dell’opera  nelle  tipologie   previste
all’art. 5, commi 2 e 3;
    d)  il  costo  complessivo,  il  costo  eleggibile   preventivato
dell’opera e il conseguente credito d’imposta teoricamente spettante;
nel caso in cui l’opera abbia beneficiato del credito  d’imposta  per
lo sviluppo previsto al Capo II del  presente  decreto,  i  costi  di
sviluppo su  cui  e’  stato  calcolato  predetto  credito,  non  sono
computabili nel costo eleggibile;
    e) il piano  di  lavorazione  dell’opera  con  indicazione  delle
giornate di ripresa previste ovvero, con riferimento  alle  opere  di
animazione, di lavorazione;
    f) il piano finanziario preventivo,  contenente  l’indicazione  e
l’ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo
di produzione dell’opera, ivi incluso l’apporto societario diretto da
parte dell’impresa di produzione cinematografica;
    g) la suddivisione del piano di utilizzo  del  credito  d’imposta
teorico spettante di cui al comma  5  nell’esercizio  finanziario  in
corso al momento del riconoscimento del credito  spettante  da  parte
della DG Cinema e nei tre esercizi successivi; in  caso  di  film  di
animazione l’utilizzo deve essere indicato nell’esercizio finanziario
in corso al momento del riconoscimento del credito teorico  spettante
da parte della DG Cinema e nei quattro esercizi successivi;
    h) la dichiarazione  del  legale  rappresentante,  rilasciata  ai
sensi dell’art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  di  osservanza  dei  contratti  collettivi
nazionali di categoria.
  2. Il produttore  comunica  telematicamente  alla  DG  Cinema,  con
riferimento a  ciascun  film,  gli  effettivi  utilizzi  del  credito
d’imposta e l’aggiornamento del piano di utilizzo di cui al comma  1,
lettera g, del presente articolo.
  3. Con riferimento al piano di utilizzo risultante al 30  settembre
di ciascun anno, il produttore decade  dal  beneficio  per  la  parte
dell’importo del credito d’imposta risultante da utilizzare nell’anno
medesimo e non effettivamente utilizzato entro  il  31  dicembre,  ad
eccezione di una tolleranza del 5 per  cento  del  credito  d’imposta
inserito nel piano di utilizzo per l’anno di  riferimento,  che  puo’
essere utilizzato entro i termini previsti al  comma  1,  lettera  g.
Sono fatti salvi i mancati  utilizzi  derivanti  da  causa  di  forza
maggiore  tempestivamente  comunicati,  debitamente   documentati   e
circostanziati e autorizzati dalla DG Cinema.
  4. In caso di  produzioni  associate  e  in  appalto  le  richieste
debbono essere presentate congiuntamente da tutti i produttori.  Sono
inammissibili le richieste pervenute in forma disgiunta.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di
cui al comma 1, e in ogni caso non prima dell’avvenuto riconoscimento
della nazionalita’ italiana provvisoria, la  DG  Cinema  comunica  al
produttore  il  riconoscimento  o  il  mancato  riconoscimento  della
eleggibilita’ culturale del film e il  riconoscimento  o  il  mancato
riconoscimento del credito d’imposta teorico spettante,  secondo  gli
importi e gli esercizi finanziari indicati nella richiesta.
  6. Il credito d’imposta deve essere comunque utilizzato entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la  DG  Cinema  ha
effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento  del  credito
d’imposta di  cui  al  comma  5.  In  caso  di  film  di  animazione,
l’utilizzo deve  avvenire  entro  il  31  dicembre  del  quarto  anno
successivo  a  quello  in  cui  la  DG  Cinema   ha   effettuato   la
comunicazione in merito al riconoscimento del  credito  d’imposta  di
cui al comma 5. 
Art. 14
Richiesta definitiva
  1. A  pena  di  decadenza,  la  richiesta  definitiva  deve  essere
presentata:
    a) successivamente all’ottenimento della nazionalita’  definitiva
di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016;
    b) successivamente,  ma  non  oltre  il  termine  di  centottanta
giorni, all’ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico  del
film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
    c) entro ventiquattro mesi  dalla  data  di  presentazione  della
richiesta preventiva prevista all’art. 13 del presente decreto.
  2. I termini di cui al comma 1, lettera c), sono ridotti  a  dodici
mesi per i film di cortometraggio ed estesi a trentasei  mesi  per  i
film di animazione.
  3. Con esclusivo  riferimento  ai  termini  indicati  al  comma  1,
lettera c), e comma 2, del presente articolo, possono essere  ammesse
deroghe per  cause  di  forza  maggiore  tempestivamente  comunicate,
debitamente documentate e circostanziate.
  4. La richiesta deve contenere, per ciascuna opera cinematografica:
    a) l’indicazione del costo complessivo e del costo eleggibile  di
produzione con attestazione di effettivita’  delle  spese  sostenute,
rilasciata  dal  presidente  del  collegio  sindacale  ovvero  da  un
revisore contabile o da  un  professionista  iscritto  nell’albo  dei
revisori  contabili,  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti
contabili, dei periti commerciali o  in  quello  dei  consulenti  del
lavoro, nelle forme previste dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge  28
maggio  1997,  n.  140  ,  ovvero  dal  responsabile  del  centro  di
assistenza fiscale;
    b)  il  numero  totale  di  giornate  di  ripresa   ovvero,   con
riferimento alle opere di animazione, di lavorazione e il  numero  di
giornate di ripresa ovvero lavorazione sul territorio italiano;
    c) l’ammontare del credito d’imposta spettante al produttore;
    d)   l’ammontare   delle   spese   sostenute   all’estero,    con
l’indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
    e) il piano finanziario definitivo,  contenente  l’indicazione  e
l’ammontare  delle  fonti  finanziarie   di   copertura   del   costo
complessivo  di  produzione   dell’opera,   ivi   incluso   l’apporto
societario diretto del produttore,  ove  presente,  con  attestazione
della veridicita’ della effettivita’ e  corrispondenza  del  suddetto
piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle
scritture  contabili  dell’impresa  di  produzione   cinematografica,
rilasciata  da  parte  del  legale  rappresentante  e  del  dirigente
preposto   alla   redazione   dei   documenti   contabili   societari
dell’impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;
    f) l’utilizzo effettivo  del  credito  d’imposta,  suddiviso  per
esercizio finanziario, e l’eventuale  importo  ancora  da  utilizzare
entro i termini di cui all’art. 13, commi 3 e 6;
    g) la dichiarazione  del  legale  rappresentante,  rilasciata  ai
sensi dell’art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  di  osservanza  dei  contratti  collettivi
nazionali di categoria.
  5.  Il  produttore  comunica,  entro  trenta  giorni   dalla   data
dell’ultimo utilizzo di  cui  al  comma  4,  lettera  g),  l’avvenuto
completamento del piano di utilizzo del credito medesimo.
  6. Entro sessanta giorni dalla data di  ricezione  della  richiesta
definitiva, di cui al comma 1, la  DG  Cinema  comunica  ai  soggetti
interessati, l’importo del credito spettante definitivo, secondo  gli
importi e gli esercizi finanziari indicati  ai  sensi  del  comma  4,
lettera g).
  7. Il credito d’imposta e’ calcolato in via definitiva  sulla  base
dei costi eleggibili di cui al comma  4,  lettera  a),  del  presente
articolo.
  8. Nel caso in cui l’ammontare dei costi eleggibili indicati  nella
richiesta definitiva ecceda di oltre il 10 per cento l’ammontare  dei
costi eleggibili indicati  nella  richiesta  preventiva,  il  credito
d’imposta,  previa  verifica  della  disponibilita’   delle   risorse
finanziarie, verra’ attribuito in relazione all’ammontare  dei  costi
eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati del 10  per
cento, da fruire in ogni caso nei termini previsti al precedente art.
13, comma 1, lettera g).
  9. Le disposizioni previste nell’ultimo periodo del comma 8 possono
essere derogate per  comprovate  sopravvenute  modifiche  sostanziali
nella  struttura  produttiva  dell’opera,  a  seguito   di   apposita
richiesta da presentare alla DG Cinema contestualmente alla richiesta
definitiva, ovvero per cause derivanti da forza maggiore connesse  ad
eventi  imprevedibili  di  carattere  generale  non  connessi  e  non
collegati alla specifica produzione  audiovisiva,  e  fatta  comunque
salva  la  previa  verifica  della   disponibilita’   delle   risorse
finanziarie. Il credito di cui al presente comma deve  essere  fruito
nei termini previsti al precedente art. 13, comma 1, lettera g). 
Capo IV
Opere televisive e opere web
Art. 15
Credito d’imposta per la produzione
di opere televisive e web
  1. Ai produttori originari indipendenti spetta un credito d’imposta
per le spese sostenute per la produzione di opere  televisive  o  web
fino all’ammontare massimo  annuo  di  euro  10.000.000  per  impresa
ovvero per ciascun gruppo di imprese, calcolato in base alle aliquote
previste ai commi successivi. Non  concorrono  al  raggiungimento  di
detto limite  annuale  i  crediti  d’imposta  fruiti  dalla  medesima
impresa o dal medesimo gruppo di imprese in relazione alla produzione
di opere cinematografiche, di cui al Capo III del presente decreto.
  2. In caso di  opera  prevalentemente  finanziata  e  di  opera  in
coproduzione, come definite  all’art.  1,  comma  5,  rispettivamente
lettera a) e lettera b), il credito d’imposta maturato  in  relazione
alla specifica opera televisiva non concorre al raggiungimento  della
quota minima  in  capo  al  produttore  indipendente  che  identifica
l’opera come prevalentemente finanziata, ovvero in coproduzione.
  3.  L’aliquota  e’  del  15  per  cento  del  costo  eleggibile  di
produzione per:
    a) le opere televisive  prevalentemente  finanziate,  purche’  la
richiesta preventiva venga presentata, a pena di decadenza, entro  il
31 dicembre 2017;
    b) le opere televisive  in  coproduzione  in  cui  il  produttore
originario indipendente mantenga la titolarita’ dei diritti, ai sensi
dell’art. 17, comma 2, lettera a), del presente  decreto,  in  misura
pari o superiore al 10 per cento.
  4.  L’aliquota  e’  del  20  per  cento  del  costo  eleggibile  di
produzione per:
    a) le opere televisive in preacquisto e in  licenza  di  prodotto
per le quali le clausole contrattuali sulle limitazioni temporali dei
diritti a favore del produttore indipendente non siano coerenti con i
parametri stabiliti nei  bandi  emanati  a  favore  delle  produzioni
audiovisive   nell’ambito   del   Programma   Europa    Creativa    –
Sottoprogramma Media;
    b) le opere televisive  in  coproduzione  in  cui  il  produttore
originario indipendente mantiene la titolarita’ dei diritti, ai sensi
dell’art. 17, comma 2, lettera a), del presente  decreto,  in  misura
pari o superiore al 15 per cento.
  5.  L’aliquota  e’  del  25  per  cento  del  costo  eleggibile  di
produzione per:
    a) le opere televisive  in  coproduzione  ovvero  in  preacquisto
ovvero in licenza di prodotto per le quali le  clausole  contrattuali
sulle limitazioni temporali  dei  diritti  a  favore  del  produttore
originario indipendente siano coerenti con i parametri stabiliti  nei
bandi emanati a favore  delle  produzioni  audiovisive  destinate  ad
emittenti televisive nell’ambito  del  Programma  Europa  Creativa  –
Sottoprogramma Media;
    b) le opere  televisive  in  preacquisto  ovvero  in  licenza  di
prodotto per le quali i diritti di elaborazione  creativa  non  siano
ceduti all’emittente televisiva.
Rispetto ai diritti  di  elaborazione  creativa,  e’  ammissibile  la
previsione di un diritto d’opzione a favore dell’emittente televisiva
a condizione che sia altresi’ previsto un  diritto  di  prelazione  a
favore del produttore originario indipendente  per  la  realizzazione
delle opere derivate;
    c) le opere televisive  in  coproduzione  in  cui  il  produttore
indipendente mantiene la titolarita’ dei diritti, ai sensi  dell’art.
17, comma 2, lettera b)  del  presente  decreto,  in  misura  pari  o
superiore al 20 per cento.
  6.  L’aliquota  e’  del  30  per  cento  del  costo  eleggibile  di
produzione per:
    a) le opere televisive di coproduzione internazionale, ovvero  di
produzione internazionale  alle  quali  si  applica  quanto  previsto
all’art. 3, comma 5,  del  presente  decreto  e  fatto  salvo  quanto
previsto nel comma 7 del presente articolo;
    b) le opere televisive  in  coproduzione,  in  preacquisto  e  in
licenza di prodotto  alla  cui  copertura  del  costo  di  produzione
concorrano, per almeno il  20  per  cento,  risorse  derivanti  dallo
sfruttamento economico su  mercati  al  di  fuori  dell’Italia;  sono
ammessi aggiornamenti sulla partecipazione finanziaria  da  parte  di
imprese estere ai fini del presente comma entro la data  di  consegna
della copia campione dell’opera nei  termini  indicati  all’art.  18,
comma 6; resta  fermo  quanto  previsto  nel  comma  7  del  presente
articolo;
    c)  le  opere  televisive  in   coproduzione   con   un’emittente
televisiva in cui il produttore originario indipendente  mantenga  la
titolarita’ dei diritti, in misura non inferiore al 30 per cento;
    d) le opere  televisive  in  preacquisto  ovvero  in  licenza  di
prodotto che, fatti salvi in ogni caso requisiti di cui all’art.  16,
comma 2, presentino almeno due dei seguenti elementi:
      1.  i  diritti  di  elaborazione  creativa   che   sono   nella
disponibilita’  del  produttore   indipendente   non   siano   ceduti
all’emittente televisiva, al fornitore di servizi  media  audiovisivi
su altri mezzi. Rispetto ai  diritti  di  elaborazione  creativa,  e’
ammissibile  la  previsione  di  un  diritto   d’opzione   a   favore
dell’emittente televisiva a condizione che sia altresi’  previsto  un
diritto di prelazione a favore del produttore originario indipendente
per la realizzazione delle opere derivate;
      2.  il   produttore   originario   indipendente   mantenga   la
titolarita’ di almeno un diritto primario al 100 per cento  e  di  un
diritto primario al 50 per cento;
      3. le clausole contrattuali  sulle  limitazioni  temporali  dei
diritti  a  favore  del  produttore  originario  indipendente   siano
coerenti con i parametri stabiliti nei bandi emanati a  favore  delle
produzioni audiovisive destinate ad emittenti televisive, nell’ambito
del Programma Europa Creativa – Sottoprogramma Media;
    e) le opere web in preacquisto ovvero  in  licenza  di  prodotto,
fatti salvi in ogni caso requisiti di cui all’art. 16, comma 2, e  le
opere  web  in  coproduzione  con  un  fornitore  di  servizi   media
audiovisivi  su  altri  mezzi  in  cui   il   produttore   originario
indipendente mantenga la  titolarita’  dei  diritti,  in  misura  non
inferiore al 30 per cento.
  7. Ai soli fini della determinazione  delle  aliquote  previste  al
presente  articolo,  sono  equiparate   alle   emittenti   televisive
nazionali italiane, come definite all’art. 1, comma 3, lettera h), le
emittenti soggette a giurisdizione di un altro stato estero.
  8. Ai soli fini del comma 6, lettera a), e fermo restando le  altre
casistiche di cui al presente articolo, sono irrilevanti  le  risorse
provenienti  dallo  sfruttamento  sui  mercati  esteri  derivanti  da
fornitori di servizi media audiovisivi soggetti  a  giurisdizione  di
altri stati, nel caso in cui suddetti fornitori  siano  parte  di  un
gruppo di imprese che offra servizi media audiovisivi destinati anche
agli utenti localizzati sul territorio italiano. 
Art. 16
Opere eleggibili e requisiti
  1. Il credito d’imposta per le opere televisive e le opere web,  di
cui al presente capo, e’ riconosciuto in relazione agli  investimenti
nella produzione delle opere televisive o web prodotte da  produttori
originari  indipendenti  in  possesso  dei  requisiti  relativi  alla
titolarita’ dei diritti previsti all’art. 17 del presente decreto.
  2. Le opere audiovisive televisive  o  web  eleggibili  al  credito
d’imposta di cui al presente Capo sono le seguenti, ivi inclusi,  nel
rispetto della definizione di cui all’art. 1, comma 2, lettera n),  i
cortometraggi:
    a) opere  di  fiction,  singole  o  seriali,  intese  come  opere
audiovisive di narrazione e finzione scenica, di  durata  complessiva
non inferiore a 52 minuti e con un costo complessivo non inferiore  a
euro 2.000 al minuto;
    b) opere di animazione, singole o seriali, di durata  complessiva
non inferiore a 24 minuti e con un costo complessivo non inferiore  a
euro 400 al minuto;
    c) documentari, singoli o  seriali,  di  durata  complessiva  non
inferiore a 40 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro
400 al minuto;
    d) opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo  di  un
fornitore di servizi media  audiovisivi  su  altri  mezzi  di  durata
uguale o superiore a 10 minuti, il cui il costo minimo complessivo di
produzione non sia inferiore a euro 800 al minuto.
  3. Con provvedimento del Direttore generale Cinema,  previo  parere
degli esperti di cui all’art. 26 della legge n. 220 del 2016, possono
essere ammesse deroghe alle soglie minime previste nel  comma  2  del
presente articolo,  per  motivate  esigenze  artistiche,  produttive,
finanziarie e commerciali. 
Art. 17
Titolarita’ dei diritti
  1. Ai fini dell’ottenimento del credito di  imposta,  i  produttori
originari indipendenti devono detenere i diritti relativi alle  opere
audiovisive televisive o web per le quali sono richiesti i  benefici.
La titolarita’ dei diritti e’ soddisfatta nel caso in cui:
    a) le clausole contrattuali  in  materia  di  diritti  primari  e
secondari,  come  definiti  nell’art.  1,  comma  5,  rispettivamente
lettera e) e lettera f), comprese le eventuali limitazioni temporali,
devono essere coerenti con le disposizioni dettate dalla delibera  n.
30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell’Autorita’ per  le  Garanzie  nelle
Comunicazioni, ivi compreso quanto  previsto  dall’art.  5,  comma  2
dell’allegato A della medesima delibera,  relativamente  al  rispetto
dei principi di equita’ e non discriminazione  nei  rapporti  tra  le
parti e di autonomia della negoziazione dei singoli diritti, al  fine
di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi;
    b) sussistano tutti gli altri requisiti elencati nei commi 2,  3,
4 e 5 del presente articolo.
  2. In caso  di  opera  prevalentemente  finanziata,  come  definita
nell’art.  1,  comma  5,  lettera  a),  e  di  opera  televisiva   in
coproduzione, come definita nell’art. 1, comma 5, lettera b):
    a) le quote dei diritti  attribuiti  ai  produttori  indipendenti
devono  rispettare  criteri  di  proporzionalita’   con   riferimento
all’effettivo  investimento  finanziario  del  produttore  originario
indipendente rispetto al costo complessivo dell’opera audiovisiva; il
credito d’imposta  riconosciuto  in  relazione  all’opera  specifica,
qualora e nella misura in  cui  sia  stato  effettivamente  investito
nella medesima opera,  e’  parte  dell’investimento  finanziario  del
produttore originario indipendente nell’opera audiovisiva;
    b) i diritti di elaborazione creativa, come definiti nell’art. 1,
comma 5, lettera g),  devono  appartenere  al  produttore  originario
indipendente in una percentuale non inferiore al rapporto fra apporto
finanziario del produttore  originario  indipendente  e  investimento
complessivo nell’opera audiovisiva. La quota  minima  di  diritti  di
elaborazione creativa individuata nel  periodo  precedente  non  puo’
essere ceduta all’emittente televisiva ovvero ad altro  soggetto  per
un periodo di 6 anni decorrenti  dalla  data  di  sottoscrizione  del
contratto con l’emittente televisiva. E’ ammissibile la previsione di
un diritto d’opzione  a  favore  dell’emittente  televisiva,  secondo
modalita’ e termini  stabiliti  dalle  parti  e  sulla  base  di  una
specifica remunerazione, a condizione che sia  altresi’  previsto  un
diritto di prelazione a favore del produttore originario indipendente
per  la  realizzazione  di  una  o  piu’  opere  derivate  dall’opera
televisiva, aventi i  requisiti  per  l’ammissione  ai  benefici  del
presente decreto.
  3. In caso  di  opera  televisiva  in  preacquisto,  come  definita
nell’art. 1, comma 5, lettera c), i diritti di elaborazione  creativa
possono essere ceduti all’emittente televisiva in una percentuale non
superiore al  rapporto  fra  il  prezzo  riconosciuto  dall’emittente
televisiva e il costo complessivo dell’opera audiovisiva. La quota di
diritti di elaborazione creativa, al netto della quota  eventualmente
riconosciuta all’emittente ai sensi del periodo precedente, non  puo’
essere ceduta all’emittente televisiva ovvero ad altro  soggetto  per
un periodo di 6 anni decorrenti  dalla  data  di  sottoscrizione  del
contratto con l’emittente televisiva. E’ ammissibile la previsione di
un diritto d’opzione  a  favore  dell’emittente  televisiva,  secondo
modalita’ e termini  stabiliti  dalle  parti  e  sulla  base  di  una
specifica remunerazione, a condizione che sia  altresi’  previsto  un
diritto di prelazione a favore del  produttore  indipendente  per  la
realizzazione di una o piu’ opere derivate dall’opera audiovisiva.
  4. Per accedere ai benefici previsti nel presente  Capo,  ai  sensi
della delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell’Autorita’ per le
Garanzie nelle Comunicazioni, non sono in ogni caso  ammissibili  gli
accordi   fra   emittente   televisiva   e   produttore    originario
indipendente, diretti a qualificare come diritti primari la totalita’
dei diritti di sfruttamento dell’opera televisiva su tutte le reti di
comunicazione elettronica sul territorio nazionale.
  5.  Per  accedere  ai  benefici  previsti  nel  presente  Capo,  il
contratto con i fornitori di servizi media audiovisivi,  ivi  incluse
le emittenti televisive, a pena di inammissibilita’,  deve  contenere
clausole  contrattuali  da  cui  si   evinca   in   modo   chiaro   e
inequivocabile il rispetto dei  requisiti  previsti  nell’allegato  A
della delibera dell’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni  n.
30/11/CSP del 3 febbraio 2011 con particolare riferimento al rispetto
della previsione secondo cui la negoziazione dei singoli diritti deve
avvenire in maniera autonoma, al fine di consentire la valorizzazione
di ciascuno di essi. 
Art. 18
Richiesta preventiva
  1. Il credito d’imposta di cui all’art. 15 spetta a condizione  che
il produttore originario indipendente presenti alla  DG  Cinema,  non
oltre novanta giorni prima della data di inizio delle riprese ovvero,
con  riferimento  alle  opere  di  animazione,  di  lavorazione,   la
richiesta preventiva,  da  redigersi  su  modelli  predisposti  dalla
medesima DG Cinema, contenente tra l’altro:
    a) l’avvenuta  richiesta  di  riconoscimento  della  nazionalita’
italiana provvisoria, ai sensi dell’art. 5 della  legge  n.  220  del
2016;
    b) gli elementi  necessari  per  la  verifica  dell’eleggibilita’
culturale sulla base dei parametri contenuti nella Tabella A allegata
al presente decreto;
    c) il piano di  lavorazione  dell’opera,  con  indicazione  delle
giornate di ripresa ovvero, con riferimento alle opere di animazione,
di lavorazione previste;
    d)  il  costo  complessivo,  il  costo  eleggibile   preventivato
dell’opera e il conseguente credito d’imposta teoricamente spettante;
nel caso in cui l’opera abbia beneficiato del credito  d’imposta  per
lo sviluppo previsto al Capo II del  presente  decreto,  i  costi  di
sviluppo su  cui  e’  stato  calcolato  predetto  credito,  non  sono
computabili nel costo eleggibile;
    e) l’attestazione del possesso  della  qualifica  di  «produttore
indipendente» ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera g) del  presente
decreto e di «produttore audiovisivo originario» ai  sensi  dell’art.
1, comma 3, lettera f), del presente decreto;
    f) la suddivisione del piano di utilizzo  del  credito  d’imposta
teorico spettante nell’esercizio finanziario in corso al momento  del
riconoscimento del  credito  teorico  spettante  da  parte  della  DG
Cinema, previsto dall’art. 6,  comma  1,  lettera  a),  del  presente
decreto,  e  nei  tre  esercizi  successivi;  in  caso  di  opera  di
animazione l’utilizzo deve essere indicato nell’esercizio finanziario
in corso al momento del riconoscimento del credito spettante da parte
della DG Cinema, previsto dall’art.  6,  comma  1,  lettera  a),  del
presente decreto e nei quattro esercizi successivi;
    g) la dichiarazione  del  legale  rappresentante,  rilasciata  ai
sensi dell’art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  di  osservanza  dei  contratti  collettivi
nazionali di categoria.
  2. Il produttore comunica tempestivamente, per via telematica, alla
DG Cinema, con riferimento a ciascuna opera, gli  effettivi  utilizzi
del credito d’imposta e l’aggiornamento del piano di utilizzo di  cui
al comma 1, lettera f).
  3. Con riferimento al piano di utilizzo risultante al 30  settembre
di ciascun anno, il produttore decade  dal  beneficio  per  la  parte
dell’importo  del  credito  d’imposta,   risultante   da   utilizzare
nell’anno medesimo  e  non  effettivamente  utilizzato  entro  il  31
dicembre, ad eccezione di una tolleranza del 5 per cento del  credito
d’imposta inserito nel piano di utilizzo per l’anno  di  riferimento,
che puo’ essere utilizzato entro  i  termini  previsti  al  comma  1,
lettera f). Sono fatti salvi i mancati utilizzi derivanti da causa di
forza maggiore tempestivamente comunicati, debitamente documentati  e
circostanziati e autorizzati dalla DG Cinema.
  4. In caso di  produzioni  associate  e  in  appalto  le  richieste
debbono essere presentate congiuntamente da tutti i produttori.  Sono
inammissibili le richieste pervenute in forma disgiunta.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di  ricezione  della  richiesta
preventiva, e in ogni caso  non  prima  dell’avvenuto  riconoscimento
della nazionalita’ italiana provvisoria, la  DG  Cinema  comunica  al
produttore originario indipendente il  riconoscimento  o  il  mancato
riconoscimento dell’eleggibilita’ culturale dell’opera audiovisiva  e
il riconoscimento o  mancato  riconoscimento  del  credito  d’imposta
teorico spettante.
  6. Fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo,
a pena di decadenza, entro diciotto mesi dalla data di  presentazione
della richiesta preventiva, e comunque entro  sessanta  giorni  dalla
data della prima diffusione dell’ultimo episodio dell’opera, mediante
emittente televisiva, ovvero fornitore di servizi  media  audiovisivi
su altri  mezzi,  il  produttore  originario  indipendente  consegna,
contestualmente, alla DG Cinema:
    a) copia campione dell’opera audiovisiva;
    b) copia del contratto ovvero dei contratti, aventi data certa, e
degli  accordi  di  qualunque  natura   fra   produttore   originario
indipendente  ed  emittente   televisiva,   ovvero   fra   produttore
originario indipendente e fornitore di servizi media  audiovisivi  su
altri mezzi;
    c) copia dei contratti di acquisizione dei diritti, correttamente
sottoscritti con gli autori delle opere audiovisive.
  7. In caso di opera in licenza di prodotto, i documenti di  cui  al
comma 6, lettera b), devono essere consegnati, a pena  di  decadenza,
entro diciotto mesi dalla data  del  deposito  della  copia  campione
dell’opera audiovisiva.
  8. In caso di opere di animazione, i termini previsti nei  commi  6
e7 sono estesi di ulteriori dodici mesi.
  9.  Possono  essere  autorizzate  consegne  in  deroga  ai  termini
indicati ai commi 6 e 7, per cause di forza maggiore  tempestivamente
comunicate, debitamente documentate e circostanziate.
  10. La documentazione di cui ai  commi  6  e  7  deve  indicare  in
maniera chiara ed univoca:
    a)  la  titolarita’  dei  diritti  rispettivamente  in  capo   al
produttore originario indipendente e in capo all’emittente televisiva
o al fornitore di  servizi  media  audiovisivi  su  altri  mezzi,  in
relazione a ciascuna delle piattaforme di sfruttamento  e  diffusione
disponibili, come esemplificato nella Tabella C allegata al  presente
decreto;
    b) la durata della titolarita’ dei diritti e il valore  economico
attribuito a ciascuno di essi. 
Art. 19
Richiesta definitiva
  1. Il produttore originario indipendente presenta alla DG Cinema, a
pena di decadenza entro il termine di centottanta giorni  dalla  data
di consegna alla medesima DG Cinema della copia campione  dell’opera,
la richiesta definitiva, da redigersi su  modelli  predisposti  dalla
medesima DG Cinema.
  2. A pena di  decadenza,  la  richiesta  definitiva  e’  presentata
successivamente all’ottenimento della nazionalita’ definitiva, di cui
agli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016.
  3. Nella richiesta definitiva deve essere,  comunque,  specificato,
per ciascuna opera:
    a) il costo complessivo dell’opera e  il  costo  eleggibile,  con
attestazione di effettivita’ delle spese  sostenute,  rilasciata  dal
presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore  contabile  o
da un professionista iscritto nell’albo dei revisori  contabili,  dei
dottori  commercialisti  e  degli  esperti  contabili,   dei   periti
commerciali o in  quello  dei  consulenti  del  lavoro,  nelle  forme
previste dall’ art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.
79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  1997,  n.
140 , ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
    b) il contratto sottoscritto con gli autori del soggetto e  della
sceneggiatura, con allegata  quietanza  di  pagamento  del  compenso,
nonche’ apposita dichiarazione, redatta ai  sensi  dell’art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante l’assenza di accordi di  qualsivoglia  natura  tendenti  e
finalizzati a modificare, in qualunque modo,  l’assetto  economico  e
finanziario del medesimo contratto;
    c)  il  numero  totale  di  giornate  di  ripresa   ovvero,   con
riferimento alle opere di animazione, di lavorazione e il  numero  di
giornate di ripresa ovvero di lavorazione sul territorio italiano;
    d) l’ammontare del credito d’imposta maturato  dal  produttore  e
quello gia’ utilizzato, nonche’ il mese  dal  quale  e’  inizialmente
sorto  il  diritto  all’utilizzo  del  credito  d’imposta  ai   sensi
dell’art. 6;
    e)   l’ammontare   delle   spese   sostenute   all’estero,    con
l’indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
    f) l’utilizzo effettivo  del  credito  d’imposta,  suddiviso  per
esercizio finanziario, e l’eventuale  importo  ancora  da  utilizzare
secondo il piano di cui all’art. 18, comma 1, lettera f);
    g) la dichiarazione  del  legale  rappresentante,  rilasciata  ai
sensi dell’art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  di  osservanza  dei  contratti  collettivi
nazionali di categoria.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di  ricezione  della  richiesta
definitiva,  la  DG  Cinema   comunica   al   produttore   originario
indipendente l’importo del credito riconosciuto e maturato sulla base
delle  spese  effettivamente  sostenute.  Il  credito  d’imposta   e’
calcolato sulla base dei costi eleggibili indicati e  certificati  ai
sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo. Nel caso in cui
l’ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta  definitiva
ecceda di oltre il 10 per  cento  l’ammontare  dei  costi  eleggibili
indicati nella richiesta  preventiva,  il  credito  d’imposta  verra’
attribuito in relazione all’ammontare dei costi  eleggibili  indicati
nella richiesta preventiva maggiorati del 10 per cento, da fruire  in
ogni caso nei termini  previsti  al  precedente  art.  18,  comma  1,
lettera f).
  5. Le disposizioni  previste  nell’ultimo  periodo  del  precedente
comma possono essere derogate per comprovate  sopravvenute  modifiche
sostanziali  nella  struttura  produttiva  dell’opera  a  seguito  di
apposita richiesta da presentare alla DG Cinema contestualmente  alla
richiesta definitiva, ovvero per cause derivanti  da  forza  maggiore
connesse ad eventi imprevedibili di carattere generale non connessi e
non collegati alla specifica produzione audiovisiva.  Il  credito  di
cui al presente comma deve essere  fruito  nei  termini  previsti  al
precedente art. 18, comma 1, lettera f). 
Art. 20
Reinvestimento del credito d’imposta
  1. Il produttore originario indipendente beneficiario  del  credito
d’imposta in relazione alle opere audiovisive destinate  al  pubblico
prioritariamente per mezzo di un’emittente  televisiva  e’  tenuto  a
reinvestire l’importo del beneficio  entro  ventiquattro  mesi  dalla
data di riconoscimento definitivo del medesimo credito d’imposta,  ai
sensi dell’art. 19, comma 4, del presente Capo.
  2.   L’obbligo   di   reinvestimento   puo’    essere    adempiuto,
alternativamente o congiuntamente attraverso:
    a) l’aumento della propria quota di partecipazione nell’opera cui
si riferisce il beneficio, ulteriore rispetto alle aliquote del 5 per
cento  ovvero  del  10  per  cento  rispettivamente  per   le   opere
prevalentemente finanziate dall’emittente televisiva e per  le  opere
audiovisive in coproduzione;
    b) lo sviluppo ovvero la produzione, ovvero la  distribuzione  in
Italia e  all’estero  di  nuove  opere  audiovisive  di  nazionalita’
italiana.
  3. Con provvedimento del  Direttore  generale  Cinema,  sentito  il
Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, sono precisate  le
modalita’ tecniche di assolvimento dell’obbligo di  reinvestimento  e
definite le relative procedure di verifica.
  4. Il mancato  rispetto  dell’obbligo  di  reinvestimento  comporta
l’inibizione del diritto di richiedere  il  credito  di  imposta  per
altre opere audiovisive  o  cinematografiche  per  ventiquattro  mesi
decorrenti dal termine di scadenza dell’obbligo di reinvestimento. 
Art. 21
Revoca e decadenza
  1. Fatto salvo quanto gia’ previsto in altri articoli del  presente
decreto, il beneficio del credito d’imposta di cui al presente  Capo,
spettante ai produttori originari indipendenti, decade ed e’ revocato
altresi’ nel caso in cui:
    a) non sussista il requisito di «produttore indipendente»  ovvero
di «produttore audiovisivo originario»;
    b) non vengano rispettati i criteri di  titolarita’  dei  diritti
previsti all’art. 17 del presente decreto.
  2.  In  tal  caso,  si  provvede  anche  al  recupero  della  somma
eventualmente e indebitamente gia’ fruita, maggiorato di interessi  e
sanzioni secondo legge, ovvero della somma fruita in misura eccedente
all’importo riconosciuto con la comunicazione della DG Cinema. 
Capo V
Disposizioni finali
Art. 22
Controllo della spesa
  1. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell’art.  13  della
legge n. 220 del 2016,  e’  stabilito  il  limite  massimo  annuo  di
risorse destinato a ciascuna delle  tipologie  di  credito  d’imposta
previste  dalla  medesima  legge,  fermo  rimanendo  quanto  previsto
dall’art. 13, commi 4 e 6, e dall’art. 21, comma  6,  della  medesima
legge.
  2. Le richieste di credito d’imposta di cui agli articoli 11, comma
1, 13, comma 1, e  18,  comma  1,  possono  essere  presentante,  per
ciascun anno, nelle tre sessioni di seguito specificate:
    a) prima sessione: dal 1° febbraio al 15 maggio;
    b) seconda sessione: dal 16 giugno al 15 settembre;
    c) terza sessione: dal 15 ottobre al 30 dicembre.
  3. Il termine di cui all’art. 11, comma 1, e’ sospeso  nei  periodi
intercorrenti fra le sessioni di cui al comma 2.
  4. I termini di cui al comma precedente, se scadono  in  un  giorno
festivo o prefestivo, sono prorogati al  primo  giorno  seguente  non
festivo.
  5. La DG  Cinema  istruisce  in  ordine  cronologico  le  richieste
previste dal presente decreto  e,  verificata  la  completezza  della
domanda, la rispondenza ai requisiti previsti nella legge n. 220  del
2016 e nei decreti attuativi, nonche’ la effettiva disponibilita’  di
risorse, provvede a riconoscere i crediti d’imposta richiesti,  nella
misura prevista, e a prenotare le relative somme.
  6. Entro tre giorni dall’apertura rispettivamente della  seconda  e
della terza  sessione,  la  DG  Cinema  pubblica,  sul  proprio  sito
istituzionale,  un  avviso  contenente  l’indicazione  delle  risorse
ancora disponibili per l’anno in corso, al netto delle somme relative
ai crediti di imposta riconosciuti nelle sessioni precedenti.
  7. Il credito di imposta relativo alle  richieste  il  cui  importo
determini il superamento dei limiti di spesa di cui  al  comma  1  e’
riconosciuto nei limiti delle risorse effettivamente disponibili; non
sono riconosciuti i  crediti  di  imposta  relativi  alle  successive
richieste presentate nella medesima sessione.  Al  raggiungimento  di
detti limiti di spesa, la  DG  Cinema  disattiva  tempestivamente  il
sistema di presentazione delle richieste, dandone avviso sul  proprio
sito istituzionale. Fino al  termine  dell’esercizio  finanziario  in
corso sono inammissibili nuove richieste di credito di imposta. 
Art. 23
Monitoraggio e sanzioni
  1. La DG Cinema,  qualora,  a  seguito  dei  controlli  effettuati,
accerti l’indebita fruizione, anche parziale, dei  crediti  d’imposta
di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle  condizioni
richieste dalla norma, ovvero a causa dell’inammissibilita’ dei costi
sulla base dei quali e’ stato determinato l’importo fruito,  provvede
al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e  sanzioni
secondo legge.
  2. Il recupero del credito d’imposta  indebitamente  utilizzato  e’
effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo  a  quello
in cui il credito e’ stato revocato o rideterminato. Per  quanto  non
espressamente disciplinato dal  presente  decreto,  si  applicano  le
disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione  e
contenzioso, previste per le imposte sui redditi.
  3. L’Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica  telematicamente
alla DG Cinema l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del
credito di imposta accertata nell’ambito dell’ordinaria attivita’  di
controllo.
  4. Ai fini dell’attivita’ di monitoraggio  e  controllo,  l’Agenzia
delle entrate e la DG Cinema concordano, entro sessanta giorni  dalla
data di pubblicazione del presente decreto, le modalita’  telematiche
per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni  disciplinate
dal presente decreto utilizzate in compensazione ai  sensi  dell’art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  5.  La  DG  Cinema  puo’  in  ogni  momento  richiedere   ulteriore
documentazione  ritenuta  necessaria  al  fine   di   verificare   la
rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di  ammissibilita’
dei benefici previsti nel presente decreto.
  6. Le Amministrazioni competenti, nell’ambito dei rispettivi poteri
istituzionali in materia  di  attivita’  di  controllo  sul  corretto
adempimento degli  obblighi  contributivi  e  fiscali  da  parte  dei
beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia
tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica  della  corretta
fruizione delle agevolazioni.
  7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi  del
presente decreto sono tenuti a  comunicare  tempestivamente  alla  DG
Cinema   l’eventuale   perdita,   successivamente    all’accoglimento
dell’istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da
parte della DG Cinema del credito spettante definitivo, dei requisiti
di ammissibilita’ ai benefici previsti dal presente decreto.
  8. In caso di dichiarazioni mendaci o di  omesse  comunicazioni  ai
sensi del comma 7 del presente articolo  o  di  falsa  documentazione
prodotta in sede di  richiesta  per  il  riconoscimento  dei  crediti
d’imposta  di  cui  al  presente  decreto,  oltre  alla  revoca   del
contributo concesso e alla sua  intera  restituzione,  maggiorata  di
interessi e sanzioni secondo legge, e’ disposta, ai  sensi  dell’art.
37 della legge n.  220  del  2016,  l’esclusione  dalle  agevolazioni
previste dalla medesima legge,  per  cinque  anni,  del  beneficiario
nonche’ di ogni altra impresa che comprenda  soci,  amministratori  e
legali rappresentanti di un’impresa esclusa  ai  sensi  del  presente
comma.
  9. Per i soggetti che presentano  istanza  di  accesso  ai  crediti
d’imposta previsti nel presente decreto per un importo annuo  pari  o
superiore a euro 150.000, la DG Cinema  provvede  a  richiedere  alla
competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta  giorni  dalla
predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre
condizioni e tutti i requisiti  previsti  nel  presente  decreto,  il
credito d’imposta teorico viene concesso  sotto  clausola  risolutiva
espressa, ai sensi  dell’art.  92,  comma  3,  del  medesimo  decreto
legislativo n. 159 del 2011. 
Art. 24
Abrogazioni
  1. A decorrere dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto
sono abrogati:
    a) il decreto ministeriale 7 maggio 2009,  recante  «Disposizioni
applicative dei crediti d’imposta concessi alle imprese di produzione
cinematografica   in   relazione   alla   realizzazione   di    opere
cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del  2007»,  e  successive
modificazioni;
    b) il decreto ministeriale 5 febbraio 2015, recante «Disposizioni
applicative per l’estensione  ai  produttori  indipendenti  di  opere
audiovisive dell’attribuzione del credito d’imposta per le  attivita’
cinematografiche», e successive modificazioni. 
Art. 25
Disposizioni transitorie e finali
  1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la
DG  Cinema  predispone  e  pubblica  gli  appositi  modelli  per   la
presentazione delle richieste per il riconoscimento  dei  crediti  di
imposta di cui al presente decreto.
  2. Per l’anno 2017, le richieste di credito  d’imposta  di  cui  al
presente decreto possono essere presentate in due sessioni stabilite,
entro cinque giorni dalla pubblicazione  del  presente  decreto,  con
apposito decreto del Direttore generale Cinema.
  3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei  modelli  di
cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti interessati  possono
integrare  le  comunicazioni  o  richieste  preventive  eventualmente
presentate alla DG Cinema  ai  sensi,  rispettivamente,  del  decreto
ministeriale 7 maggio 2009, e successive modificazioni, e del decreto
ministeriale 5 febbraio 2015, e successive modificazioni, tra  il  1°
gennaio 2017 e la data di pubblicazione del presente decreto, al fine
di accedere ai crediti di  imposta  di  cui  al  presente  decreto  e
secondo le modalita’ da questo stabilite.
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2  del  presente
articolo, i  decreti  del  Direttore  generale  Cinema  previsti  dal
presente decreto sono adottati entro  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del medesimo decreto.
(Omessi gli allegati).