Decreto min. 15 marzo 2018, in suppl. ord. n. 24 alla G.U. n. 120 del 25.5.2018
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell’art. 21 della
legge n. 220 del 2016, le disposizioni applicative degli incentivi
fiscali previsti dalla Sezione II della medesima legge e, in
particolare:
a) il credito di imposta per le imprese di distribuzione, di cui
all’art. 16 della medesima legge;
b) il credito di imposta per le imprese dell’esercizio
cinematografico, di cui all’art. 17, comma 1, della medesima legge;
c) il credito di imposta per il potenziamento dell’offerta
cinematografica, di cui all’art. 18 della medesima legge;
d) il credito di imposta per l’attrazione in Italia di
investimenti cinematografici e audiovisivi, di cui all’art. 19 della
medesima legge;
e) il credito di imposta per le imprese non appartenenti al
settore cinematografico, di cui all’art. 20 della medesima legge.
2. Il presente decreto, per ciascuna delle tipologie di credito
d’imposta di cui al comma 1, nell’ambito delle percentuali stabilite
dalla legge n. 220 del 2016, determina i limiti di importo per opera
o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di
opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie
di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con
la specificazione dei riferimenti temporali, nonche’ le ulteriori
disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la
procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito.
3. Il presente decreto prevede altresi’ modalita’ atte a garantire
che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell’importo
complessivamente stanziato, nonche’ le forme di controllo e i casi di
revoca e decadenza dei crediti d’imposta riconosciuti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni
contenute nella legge n. 220 del 2016.
2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;
b) «DG Cinema»: la Direzione generale Cinema del Ministero dei
beni e delle attivita’ culturali e del turismo;
c) «Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e
dell’audiovisivo, previsto all’art. 11 della legge n. 220 del 2016;
d) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in
movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi
supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con
contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purche’ opera
dell’ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto
d’autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di
utilizzazione. L’opera audiovisiva si distingue in:
1) «film» ovvero «opera cinematografica», se l’opera e’
destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale
cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale
destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo emanato ai sensi dell’art. 2, comma
1, lettera b) della legge n. 220 del 2016;
2) «opera televisiva», se l’opera e’ destinata prioritariamente
alla diffusione attraverso un’emittente televisiva di ambito
nazionale, come definita al comma 3, lettera o) del presente
articolo;
3) «opera web», se l’opera e’ destinata alla diffusione
mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi ovvero
attraverso fornitori di servizi di hosting, come definiti al comma 3,
lettere p) e q), del presente articolo;
e) «opera audiovisiva di nazionalita’ italiana»: l’opera
audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento
della nazionalita’ italiana di cui all’art. 5 della legge n. 220 del
2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri previsto nel medesimo art. 5;
f) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l’opera
cinematografica e audiovisiva realizzata da una o piu’ imprese
italiane e una o piu’ imprese non italiane aventi sede in uno Stato
con il quale esiste ed e’ vigente un Accordo di coproduzione
cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalita’ italiana
sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai
sensi dell’art. 5, comma 2 della legge n. 220 del 2016;
g) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»
l’opera cinematografica realizzata da una o piu’ imprese italiane e
una o piu’ imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale
non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
h) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l’opera
audiovisiva non cinematografica realizzata da una o piu’ imprese
italiane e una o piu’ imprese non italiane aventi sede in uno Stato
con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e
audiovisiva, riconosciuta di nazionalita’ italiana sulla base delle
disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell’art.
5, comma 2 della legge n. 220 del 2016;
i) «film d’essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: i
film di qualita’, aventi particolari requisiti culturali e artistici
idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realta’
cinematografiche meno conosciute, nazionali e internazionali, ovvero
connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi
innovativi, secondo quanto stabilito con apposito decreto;
j) «documentario»: l’opera audiovisiva, la cui enfasi creativa e’
posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attivita’ reali,
anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali
elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla
rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata
nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all’art. 2,
comma 2, della legge n. 220 del 2016;
k) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che
non abbia mai diretto, ne’ singolarmente ne’ unitamente ad altro
regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale
cinematografiche italiane o estere;
l) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia
diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un
solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale
cinematografiche italiane o estere;
m) «opera di giovani autori»: il film realizzato da un regista
che alla data di presentazione della prima delle richieste previste
nel presente decreto non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo
anno di eta’ e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra
anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore
della fotografia, autore delle musiche originali, autore della
scenografia; se le sopracitate figure comprendono piu’ soggetti,
ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
n) «opera di animazione»: l’opera audiovisiva costituita da
immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni
tipo di tecnica e di supporto;
o) «cortometraggio»: l’opera audiovisiva avente durata inferiore
o uguale a 52 minuti.
3. Ai fini del presente decreto, le imprese sono cosi’ definite:
a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l’impresa che svolga
le attivita’ di realizzazione, produzione, distribuzione di opere
cinematografiche o audiovisive, nonche’ operante nel settore della
produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della
post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell’editoria
audiovisiva, dell’esercizio cinematografico;
b) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l’impresa
cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio
fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa e’
equiparata, a condizioni di reciprocita’, l’impresa con sede e
nazionalita’ di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che
abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi
svolga prevalentemente la propria attivita’ e che sia soggetta a
tassazione in Italia;
c) «impresa cinematografica o audiovisiva estera»: l’impresa
cinematografica o audiovisiva che non abbia sede legale, domicilio
fiscale o stabile organizzazione in Italia e non sia soggetta a
tassazione in Italia;
d) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l’impresa
cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui
ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata
da, un’impresa con sede legale in un Paese non facente parte dello
Spazio Economico Europeo, ovvero che sia parte di un gruppo
societario riconducibile a imprese con sede legale in paesi non
europei;
e) «impresa esterna»: i soggetti di cui all’art. 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, recante «Testo Unico delle Imposte sui
Redditi» (di seguito «TUIR»), e i titolari di reddito di impresa, ai
fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non appartenenti
al settore cinematografico e audiovisivo, e comunque le imprese
diverse da quelle definite alle lettere a), b), c), d), h), i), j),
k) l), m), n), o), p), q), t), u) del presente comma;
f) «gruppi di investimento collettivo nell’audiovisivo»:
organismi di investimento collettivo del risparmio previsti all’art.
1, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, ovvero societa’ di capitali sottoposte a vigilanza prudenziale,
che investono nel settore audiovisivo;
g) «gruppo di imprese»: due o piu’ imprese giuridicamente
autonome sottoposte, ai sensi del codice civile, a direzione e
coordinamento da parte di una medesima impresa;
h) «produttore»: l’impresa cinematografica o audiovisiva italiana
che ha come oggetto, l’attivita’ di produzione e realizzazione di
opere cinematografiche e audiovisive ed e’ titolare dei diritti di
sfruttamento economico dell’opera ai sensi della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni;
i) «produttore audiovisivo originario»: il produttore che
organizza la produzione dell’opera audiovisiva e che assume e
gestisce i rapporti fondamentali per l’espletamento del processo
produttivo, quali, tra gli altri, quelli aventi ad oggetto
l’acquisizione, la realizzazione ed esecuzione del soggetto, della
sceneggiatura, della regia o della direzione artistica, della
direzione della fotografia, della creazione delle musiche, dei
costumi e delle scenografie, delle attivita’ di ripresa sonora e
audiovisiva, dell’interpretazione dell’opera, del montaggio;
j) «produttore indipendente»: il produttore che, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lettera p), del TUSMAR e delle ulteriori
specificazioni dell’AGCOM, svolge attivita’ di produzioni audiovisive
e non e’ controllato da, ovvero collegato a, fornitori di servizi
media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e,
alternativamente:
1) per un periodo di tre anni non destina piu’ del 90 per cento
della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media
audiovisivi;
ovvero
2) e’ titolare di diritti secondari;
k) «distributore cinematografico in Italia»: l’impresa
cinematografica che ha come oggetto sociale le attivita’ della
distribuzione cinematografica, come definite nel successivo comma 4,
lettera f);
l) «distributore internazionale»: l’impresa cinematografica e
audiovisiva che ha come oggetto sociale le attivita’ della
distribuzione all’estero, come definite nel successivo comma 4,
lettera f);
m) «distributore indipendente»: il distributore cinematografico
che non sia controllato da o collegato a emittenti televisive, ovvero
a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un
fornitore di servizi di hosting, come definiti nel presente decreto;
n) «distributore non europeo»: il distributore cinematografico
che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio
fiscale, sia collegato a o controllato da un’impresa con sede legale
in un Paese non facente parte dell’Unione europea;
o) «emittente televisiva»: un fornitore di servizi di media
audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad
accesso condizionato, ed, ai fini del presente decreto, avente ambito
nazionale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere l) e u), del TUSMAR;
p) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un
fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su
mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla
lettera o), ai sensi del TUSMAR;
q) «fornitore di servizi di hosting»: il prestatore dei servizi
della societa’ dell’informazione consistenti nella memorizzazione di
informazioni fornite da un destinatario del servizio, come definiti
dall’art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
r) «produzione associata»: la produzione di un’opera audiovisiva
realizzata in associazione produttiva tra due o piu’ produttori;
s) «produzione in appalto»: la produzione di un’opera audiovisiva
in cui un’impresa di produzione, detta «appaltante», delega in tutto
o in parte, mediante la stipula di un contratto di appalto o simile,
la produzione dell’opera ad un’altra impresa di produzione, detta
«produttore esecutivo»;
t) «impresa di esercizio cinematografico italiana»: l’impresa di
esercizio cinematografico che abbia sede legale e domicilio fiscale
in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia, inclusi gli enti non
commerciali in relazione all’attivita’ commerciale esercitata;
u) «micro», «piccole» e «medie» imprese dell’esercizio
cinematografico italiane: le imprese dell’esercizio cinematografico
italiane che, in relazione al fatturato ovvero al totale di bilancio
e al numero di dipendenti, riferito alle attivita’ nel settore
dell’esercizio cinematografico, hanno i requisiti delle micro,
piccole e medie imprese stabiliti nella Raccomandazione della
Commissione del 6 maggio 2003, come recepita con decreto del Ministro
delle Attivita’ produttive del 18 aprile 2005;
4. Ai fini del presente decreto, le fasi di lavorazione delle opere
audiovisive e i luoghi di fruizione cinematografica dei film sono
cosi’ definiti:
a) «produzione»: l’insieme delle fasi di sviluppo,
pre-produzione, realizzazione esecutiva, ovvero effettuazione delle
riprese o realizzazione tecnica dell’opera, post-produzione, il cui
esito e’ la realizzazione della copia campione ovvero del master
dell’opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso
produttore, e’ inclusa l’attivita’ di approntamento dei materiali
audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione,
commercializzazione dell’opera audiovisiva in Italia e all’estero;
b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione inerente le
attivita’ di progettazione creativa, economica e finanziaria
dell’opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla
stesura ovvero all’acquisizione dei diritti del soggetto e della
sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento
e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d’autore;
c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e
della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse
le attivita’ di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonche’ le
spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e
alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero
della effettiva esecuzione dell’opera;
e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che
comprende le attivita’ di montaggio e missaggio audio-video,
l’aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di
destinazione;
f) «distribuzione»: l’insieme delle attivita’, di tipo
commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse
alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico
delle opere audiovisive sui vari canali in uno o piu’ ambiti
geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione per
la fruizione da parte del pubblico attraverso le diverse piattaforme
di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l’ambito
geografico di riferimento e’ il territorio italiano e in
«distribuzione all’estero» se l’ambito geografico di riferimento e’
diverso da quello italiano. All’interno della distribuzione in
Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l’attivita’
connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale
cinematografiche italiane;
g) «sala cinematografica»: uno spazio, al chiuso o all’aperto,
dotato di uno o piu’ schermi, adibito a pubblico spettacolo
cinematografico e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni
amministrative per esso previsti dalla normativa vigente;
h) «sala cinematografica storica»: la sala dichiarata di
interesse culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, ovvero la sala esistente in data anteriore al 1°
gennaio 1980.
Art. 3
Disposizioni comuni sull’utilizzo
dei crediti di imposta
1. I crediti d’imposta previsti nel presente decreto non concorrono
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR, e sono utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 10 del mese
successivo alla data in cui si considera maturato il diritto alla
loro fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate
le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il modello
F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell’operazione di versamento.
2. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione
non deve eccedere l’importo concesso dalla DG Cinema, pena lo scarto
dell’operazione di versamento.
3. Gli importi dei crediti d’imposta teorici spettanti sono
riconosciuti dalla DG Cinema previa verifica della regolarita’
contributiva e sono imputati, ai fini del raggiungimento dei
massimali previsti in relazione alla singola impresa, sulla base del
piano di utilizzo, come previsto agli articoli 6, 11, 18, 22 e 29 del
presente decreto. Per consentire all’Agenzia delle entrate di
effettuare i controlli di cui al comma 2 del presente articolo, la DG
Cinema comunica all’Agenzia delle entrate, con modalita’ telematiche
definite d’intesa, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei
soggetti ai quali, nel mese precedente, e’ stato riconosciuto il
credito d’imposta, con i relativi importi, nonche’ le eventuali
variazioni, revoche e cessioni intervenute o accettate in detto mese.
4. I crediti d’imposta sono indicati, anche con riferimento
all’eventuale cessionario del credito, sia nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i
crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l’importo
riconosciuto e maturato da quello utilizzato.
Capo II
Distribuzione cinematografica e audiovisiva
Art. 4
Oggetto e requisiti
1. Il presente Capo stabilisce le disposizioni applicative del
credito d’imposta riconosciuto alle imprese di distribuzione
cinematografica e audiovisiva, in misura non inferiore al 15 per
cento e non superiore al 30 per cento, elevata al 40 per cento nei
casi previsti all’art. 16 della legge n. 220 del 2016, delle spese
sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere di
nazionalita’ italiana.
2. Il credito d’imposta di cui al presente Capo e’ concesso nei
limiti degli importi stabiliti per tale finalita’ con il decreto di
riparto di cui all’art. 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. Sono ammessi ai benefici previsti nel presente Capo i
distributori:
a) che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
b) che, al momento dell’utilizzo del beneficio, siano soggetti a
tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero
per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia
riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
c) che siano in possesso di classificazione ATECO J 59.1.
4. Il credito d’imposta spetta per la distribuzione di opere
audiovisive che abbiano la nazionalita’ italiana, ai sensi degli
articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016, e che abbiano i requisiti
di eleggibilita’ culturale di cui alla Tabella A, allegata al decreto
attuativo dell’art. 15 della medesima legge.
5. Le opere audiovisive eleggibili al credito d’imposta sono:
a) i film, in relazione alla distribuzione cinematografica in
Italia e alla distribuzione all’estero;
b) le opere audiovisive destinate alle emittenti televisive,
nonche’ le altre opere audiovisive, in relazione alla sola
distribuzione all’estero.
Art. 5
Credito d’imposta per la distribuzione nazionale
cinematografica e per la distribuzione internazionale
di opere cinematografiche e audiovisive
1. Alle imprese di distribuzione cinematografica nazionali spetta
un credito d’imposta, per un massimo di euro 2.000.000 per impresa o
per gruppo di imprese per anno, commisurato alle spese sostenute per
la distribuzione nazionale di film di nazionalita’ italiana, come
individuate, a titolo indicativo e non esaustivo, nella Tabella 1,
allegata al presente decreto, e ulteriormente specificate nella
modulistica predisposta dalla DG Cinema. Il credito d’imposta e’
calcolato in base alle aliquote e alle ulteriori specificazioni
previste nella Tabella 2, allegata al presente decreto, differenziate
in relazione alla tipologia di soggetto distributore e alla data di
prima uscita in sala cinematografica.
2. Il credito d’imposta spetta a condizione che il costo eleggibile
di distribuzione del film non sia inferiore a euro 40.000 in caso di
lungometraggi di finzione e non sia inferiore a euro 20.000 in caso
di documentari e cortometraggi.
3. Si applicano le aliquote previste a favore del produttore
indipendente che distribuisce il proprio film a condizione che:
a) il produttore indipendente svolga l’attivita’ di produzione
cinematografica in modo prevalente e non sia controllato, ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile, da una societa’ di distribuzione
cinematografica;
b) il film non sia coprodotto da una societa’ di distribuzione
cinematografica ovvero alla copertura del costo industriale non
abbiano concorso risorse a qualunque titolo provenienti da societa’
di distribuzione cinematografica italiana.
4. I benefici riservati ai produttori indipendenti sono
riconosciuti, per ciascun anno, nel limite del 15 per cento delle
risorse disponibili per i crediti d’imposta alla distribuzione e per
un massimo di euro 750.000 per impresa o per gruppo di imprese per
anno, calcolato secondo le modalita’ di cui al comma 1.
5. Alle imprese di produzione, distribuzione nazionale,
distribuzione internazionale cinematografica ovvero audiovisiva
spetta un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle
spese sostenute per la distribuzione internazionale di opere
cinematografiche di nazionalita’ italiana, ovvero di opere televisive
o opere web di nazionalita’ italiana, come individuate, a titolo
indicativo e non esaustivo, nella Tabella 3 allegata al presente
decreto, nel limite massimo annuo di euro 1.000.000 per impresa o
gruppo di imprese. Non concorrono al raggiungimento di detto limite
annuale i crediti d’imposta riconosciuti alla medesima impresa o al
medesimo gruppo di imprese ai sensi dei commi 1 e 4.
Art. 6
Procedimento per il riconoscimento
del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta di cui al presente Capo spetta a condizione
che, in caso di distribuzione nazionale, entro centottanta giorni
dalla data della prima uscita del film nelle sale cinematografiche,
ovvero, in caso di distribuzione internazionale, entro diciotto mesi
dalla data di ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico
dell’opera cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161,
ovvero della consegna della copia campione dell’opera televisiva o
web, prevista nel decreto emanato ai sensi dell’art. 15 della legge
n. 220 del 2016, il distributore presenti alla DG Cinema la relativa
richiesta, redatta sui modelli predisposti dalla DG Cinema stessa e
contenente i seguenti elementi:
a) il costo complessivo ed eleggibile per la distribuzione
nazionale con attestazione di effettivita’ delle spese sostenute
rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un
revisore contabile o da un professionista iscritto nell’albo dei
revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del
lavoro, nelle forme previste dall’ art. 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del
centro di assistenza fiscale;
b) l’ammontare del credito d’imposta spettante al distributore,
ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) e, con riferimento
alla distribuzione nazionale, in base alle aliquote previste alla
Tabella 2 del presente decreto, ovvero, con riferimento alla
distribuzione internazionale, in base all’aliquota prevista nell’art.
5, comma 5, del presente decreto;
c) la suddivisione dell’utilizzo del credito d’imposta, per
l’esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento da
parte della DG Cinema del credito spettante, e nell’esercizio
successivo;
d) il contratto di distribuzione cinematografica ovvero
audiovisiva;
e) la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa di
produzione cinematografica e del legale rappresentante della societa’
di distribuzione cinematografica, rilasciata ai sensi dell’art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante l’assenza di accordi di qualsiasi natura tendenti e
finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e
finanziario stabilito con il contratto di distribuzione nazionale
ovvero internazionale;
f) il piano finanziario definitivo, contenente l’indicazione e
l’ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno
finanziario relativo al costo complessivo di distribuzione nazionale
ovvero internazionale;
g) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi
nazionali di categoria.
2. Il distributore comunica, entro trenta giorni dalla data
dell’ultimo utilizzo secondo la suddivisione di cui alla lettera c)
del precedente comma, l’avvenuto completamento del piano di utilizzo
del credito medesimo.
3. Con riferimento al piano di utilizzo risultante al 30 settembre
di ciascun anno, il distributore decade dal beneficio per la parte
dell’importo del credito d’imposta risultante da utilizzare nell’anno
medesimo e non effettivamente utilizzata entro il 31 dicembre, ad
eccezione di una tolleranza del 5 per cento. Con riferimento ai
mancati utilizzi possono essere ammesse deroghe per cause di forza
maggiore tempestivamente comunicate, debitamente documentate e
circostanziate.
4. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al
comma 1 del presente articolo, la DG Cinema, verificata la
disponibilita’ delle risorse, comunica ai soggetti interessati, il
riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d’imposta
spettante. Il credito d’imposta e’ utilizzabile dal giorno 10 del
mese successivo alla data di riconoscimento prevista al precedente
periodo.
5. Il credito di imposta e’ cedibile con le modalita’ e nei limiti
previsti all’art. 31 del presente decreto. L’attestazione di cui al
medesimo art. 31, comma 4, puo’ essere richiesta contestualmente o
successivamente alla presentazione della richiesta prevista dal comma
1 del presente articolo.
6. Il credito d’imposta deve essere comunque utilizzato entro il 31
dicembre dell’anno successivo a quello in cui la DG Cinema ha
effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento del credito
d’imposta.
Art. 7
Utilizzo del credito e ulteriori
adempimenti da parte dei beneficiari
1. Il credito d’imposta di cui al presente Capo matura ed e’
utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in
cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la DG Cinema abbia comunicato il riconoscimento della
nazionalita’ italiana definitiva, il riconoscimento
dell’eleggibilita’ culturale e il riconoscimento del credito
d’imposta spettante;
b) le spese di distribuzione siano sostenute ai sensi dell’art.
109 del TUIR;
c) sia avvenuto l’effettivo pagamento delle spese di cui alla
lettera b).
2. Nel caso in cui il produttore sia obbligato, in virtu’ del
contratto di distribuzione, a rimborsare in tutto o in parte
l’investimento connesso alla distribuzione cinematografica, nel
contratto medesimo devono essere previste opportune clausole
finalizzate a inserire il credito d’imposta a decurtazione del costo
di distribuzione del film anche rispetto ai rapporti economici fra
produttore e distributore.
3. Il credito d’imposta di cui al presente Capo e le altre misure
di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la
misura del 50 per cento del costo complessivo di distribuzione
dell’opera audiovisiva. Tale limite e’ innalzato al 60 per cento per
le produzioni di cui all’art. 54, comma 7, lettera a), del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
4. Il limite di cui al comma 3 e’ altresi’ elevato al 100 per cento
del costo complessivo per le opere in coproduzione cui partecipino
paesi dell’elenco del comitato per l’assistenza allo sviluppo (DAC)
dell’OCSE di cui all’art. 54, comma 7, lettera b) del medesimo
Regolamento (UE) n. 651/2014 e per le opere difficili di seguito
indicate:
a) opere di cui all’art. 1, comma 2, lettere j), k), l), m), o)
del presente decreto e opere di animazione che siano state
dichiarate, dagli esperti di cui all’art. 26, comma 2, della legge n.
220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie
significative dal settore privato;
b) film che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui
all’art. 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati,
dagli esperti di cui all’art. 26, comma 2, della legge n. 220 del
2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal
settore privato;
c) i film con un costo complessivo di produzione inferiore a euro
2.500.000;
d) film che siano distribuiti, in contemporanea, in un numero di
sale cinematografiche inferiore al 20 per cento del totale delle sale
cinematografiche attive e che siano stati dichiarati, dagli esperti
di cui all’art. 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in
grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore
privato.
5. A pena di decadenza, ai fini dell’art. 12, comma 6, della legge
n. 220 del 2016, il distributore comunica alla DG Cinema, in
modalita’ telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG
Cinema medesima, i dati e le informazioni, in suo possesso, ivi
inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell’opera, ai
fini della valutazione dell’impatto economico, industriale e
occupazionale dell’opera sul territorio italiano. 6. A pena di
decadenza del beneficio, il distributore ha l’obbligo di inserire,
nei titoli di testa o di coda il logo del Ministero, su cartello
separato, con una durata e con dimensioni adeguate a quelle del logo
del distributore.
Art. 8
Decadenza del credito d’imposta
1. Il riconoscimento del credito d’imposta decade:
a) qualora l’opera audiovisiva non ottenga o perda il requisito
della nazionalita’ italiana;
b) qualora l’opera audiovisiva non ottenga o perda i requisiti di
eleggibilita’ culturale;
c) qualora non vengano soddisfatti gli ulteriori requisiti
previsti nel presente decreto;
d) in tutti gli altri casi previsti dal presente decreto, nonche’
dalle norme fiscali e tributarie vigenti.
2. Nei casi di decadenza sopra indicati, si provvede anche al
recupero del beneficio eventualmente gia’ fruito maggiorato di
interessi e sanzioni secondo legge.
Capo III
Sale cinematografiche
Art. 9
Oggetto e requisiti
1. Il credito d’imposta di cui al presente Capo spetta alle imprese
dell’esercizio cinematografico per la realizzazione di nuove sale
cinematografiche o il ripristino di sale inattive, per la
ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale
cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il
rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori
delle sale.
2. Il credito d’imposta di cui al presente Capo e’ concesso nei
limiti dell’importo stabilito per tale finalita’ con il decreto di
riparto di cui all’art. 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. Il credito d’imposta di cui al presente Capo e’ riconosciuto
alle imprese non appartenenti alla categoria delle micro, piccole e
medie imprese nella misura non superiore al 20 per cento dell’importo
di cui al comma 2.
4. Il credito d’imposta di cui al presente Capo, a pena di
inammissibilita’ ovvero di decadenza, spetta in relazione a lavori
effettuati in sale a condizione che ciascuna sala cinematografica:
a) rispetti i requisiti di accessibilita’ dei soggetti portatori
di handicap motorio;
b) sia, o venga adeguata alla fruizione da parte delle persone
con disabilita’ sensoriale, anche mediante l’utilizzo di sottotitoli
e strumenti di audiodescrizione, sulla base di un apposito piano di
intervento, compatibile con le caratteristiche strutturali e
funzionali della sala e con il relativo bacino di utenza, allegato
alla richiesta preventiva;
c) svolga l’attivita’ di pubblico spettacolo cinematografico per
i successivi tre anni decorrenti dalla data di presentazione della
richiesta definitiva di cui all’art. 12, comma 1, del presente
decreto.
Art. 10
Credito d’imposta in favore
delle sale cinematografiche
1. Alle imprese dell’esercizio cinematografico e’ riconosciuto un
credito di imposta pari al:
a) 25 per cento del costo eleggibile per la realizzazione di
nuove sale o per il ripristino di sale inattive, nonche’ per la
ristrutturazione di sale esistenti che comportino l’incremento del
numero di schermi;
b) 20 per cento del costo eleggibile per la ristrutturazione e
l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e per
l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti,
apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
2. Per gli interventi di cui al presente articolo realizzati dalle
piccole e medie imprese dell’esercizio cinematografico l’aliquota e’
innalzata al 30 per cento del costo eleggibile.
3. Le aliquote di cui al comma 1 sono elevate al 40 per cento del
costo eleggibile per gli investimenti:
a) realizzati dalle piccole e medie imprese dell’esercizio
cinematografico su sale storiche, ovunque ubicate;
b) realizzati da micro imprese ovvero imprese di esercizio di
nuova costituzione ovvero costitute nei precedenti trentasei mesi,
decorrenti dalla data di richiesta preventiva, e che non siano state
costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di
cessione di azienda o di ramo di azienda.
4. L’aliquota di cui al comma 1, lettera a), e’ elevata al 40 per
cento del costo eleggibile altresi’ per gli investimenti realizzati
da micro, piccole e medie imprese su sale ubicate in comuni con
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ovvero in comuni sprovvisti
di sale cinematografiche e non confinanti con citta’ metropolitane.
5. L’aliquota di cui al comma 1, lettera b), e’ elevata al 40 per
cento del costo eleggibile altresi’ per gli investimenti realizzati
dalle piccole e medie imprese dell’esercizio cinematografico su sale
fino a due schermi, ubicate in comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti.
6. Nel caso in cui gli investimenti di cui al presente articolo
includano l’acquisto dell’area o dell’immobile, i costi massimi
ammissibili sono aumentati del 20 per cento. L’importo corrispondente
all’acquisto non puo’ comunque superare la meta’ dei costi medesimi e
cosi’ incrementati.
7. L’importo minimo di costo eleggibile e’ pari a euro 15.000.
Art. 11
Richiesta preventiva
1. Il credito d’imposta di cui all’art. 10 del presente decreto
spetta a condizione che l’impresa di esercizio cinematografico
presenti alla DG Cinema, non oltre centoventi giorni prima della data
di inizio dei lavori, la richiesta preventiva, da redigersi su
modelli predisposti dalla medesima DG Cinema, contenente i seguenti
elementi:
a) il preventivo dei lavori da effettuare, redatto da un tecnico
iscritto all’albo degli architetti o ingegneri, con l’indicazione
della durata dei lavori che non puo’ comunque essere superiore a
dodici mesi;
b) il piano finanziario preventivo, contenente l’indicazione e
l’ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo
dei lavori, con particolare riferimento ad altri contributi pubblici
e incluso l’apporto diretto da parte dell’impresa di esercizio;
c) la suddivisione dell’utilizzo del credito d’imposta teorico
spettante nell’esercizio finanziario in corso al momento del
riconoscimento del credito spettante da parte della DG Cinema, e nei
tre esercizi successivi;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi
nazionali di categoria.
2. L’impresa di esercizio comunica telematicamente alla DG Cinema
gli effettivi utilizzi del credito d’imposta e con cadenza
trimestrale, l’aggiornamento del piano di utilizzo di cui al
precedente comma 1, lettera c).
3. Con riferimento al piano di utilizzo risultante al 30 settembre
di ciascun anno, non verra’ riconosciuto il credito d’imposta per la
parte dell’importo non effettivamente utilizzata entro il 31
dicembre, fatta salva una tolleranza del 5 per cento. Possono essere
ammesse deroghe per cause di forza maggiore tempestivamente
comunicate, debitamente documentate e circostanziate.
4. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al
comma 1 del presente articolo, la DG Cinema, verificata la
disponibilita’ delle risorse, comunica all’impresa di esercizio il
riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d’imposta
teorico spettante, secondo gli importi e negli esercizi finanziari
indicati nella richiesta.
5. Il credito d’imposta teorico spettante deve essere comunque
utilizzato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in
cui la DG Cinema ha effettuato la comunicazione in merito al
riconoscimento del credito d’imposta.
Art. 12
Richiesta definitiva
1. A pena di decadenza, l’impresa di esercizio presenta, entro
novanta giorni dal termine dei lavori, apposita richiesta definitiva
alla DG Cinema, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG
Cinema.
2. Nella richiesta definitiva devono essere riportati:
a) il certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato
dal direttore dei lavori, iscritto all’albo professionale degli
architetti o ingegneri, e, se richiesto dalla normativa vigente,
certificato di collaudo;
b) l’attestazione del costo complessivo e del costo eleggibile
dei lavori, con attestazione della effettivita’ e congruita’ delle
spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale
ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto
nell’albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti
del lavoro, nelle forme previste dall’ art. 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , ovvero dal responsabile del
centro di assistenza fiscale;
c) l’ammontare del credito d’imposta richiesto dall’impresa di
esercizio;
d) l’indicazione dell’ammontare delle fonti finanziarie di
copertura del costo complessivo degli interventi realizzati, ivi
inclusi gli apporti societari diretti da parte dell’impresa e gli
altri contributi pubblici ricevuti, mediante dichiarazione resa
dall’esercente cinematografico ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
e) l’utilizzo effettivo del credito d’imposta, suddiviso per
esercizio finanziario, e l’eventuale importo ancora da utilizzare
entro i termini di cui all’art. 11, comma 5, del presente decreto;
f) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi
nazionali di categoria.
3. L’impresa di esercizio comunica, entro trenta giorni dalla data
dell’ultimo utilizzo, l’avvenuto completamento del piano di utilizzo
del credito medesimo.
4. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta
definitiva, la DG Cinema, verificata la disponibilita’ delle risorse
limitatamente all’eventuale maggiore importo spettante ai sensi del
comma 6, comunica ai soggetti interessati, l’importo del credito
spettante definitivo, secondo gli importi e gli esercizi finanziari
indicati ai sensi del comma 2 del presente articolo.
5. Il credito d’imposta e’ calcolato in via definitiva sulla base
dei costi eleggibili indicati e certificati ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
6. Nel caso in cui l’ammontare dei costi eleggibili indicati nella
richiesta definitiva ecceda di oltre il 10 per cento l’ammontare dei
costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva, il credito
d’imposta verra’ attribuito in relazione all’ammontare dei costi
eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati del 10 per
cento da fruire in ogni caso nei termini previsti al precedente art.
11, comma 1, lettera c).
7. Il credito d’imposta deve essere comunque utilizzato entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la DG Cinema ha
effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento del credito
d’imposta di cui all’art. 11, comma 4.
Art. 13
Utilizzo del credito di imposta
1. Il credito d’imposta di cui al presente Capo e’ riconosciuto sui
costi eleggibili previsti nella Tabella 4, allegata al presente
decreto, come specificati nella modulistica predisposta dalla DG
Cinema.
2. Il credito d’imposta di cui al presente Capo matura ed e’
utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in
cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la DG Cinema abbia comunicato la spettanza del credito ai
sensi dell’art. 11, comma 4, del presente decreto;
b) le spese siano sostenute ai sensi dell’ art. 109 del TUIR;
c) sia avvenuto l’effettivo pagamento delle spese di cui alla
lettera b).
3. Il credito d’imposta di cui al presente Capo non puo’ essere
autorizzato in misura superiore ad euro 2.000.000 annui per ciascuna
impresa o gruppo di imprese.
4. Il credito di imposta e’ cumulabile con analoghe misure
provenienti da norme comunitarie, statali, regionali e di enti locali
fino alla concorrenza dell’80 per cento dei costi eleggibili.
5. I costi eleggibili di cui al comma 4 del presente articolo sono
decurtati dell’importo equivalente a eventuali rimborsi ovvero
contributi concessi al beneficiario da altre imprese in virtu’ di
intese commerciali finalizzate ad agevolare le medesime tipologie di
spesa previste nella Tabella 4 allegata al presente decreto e per le
quali e’ richiesto il credito d’imposta.
Art. 14
Ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari
e decadenza del credito di imposta
1. Le imprese di esercizio beneficiarie dei crediti d’imposta ai
sensi del presente decreto, a pena di inammissibilita’ ovvero di
decadenza del credito concesso, devono impegnarsi a programmare per
tre anni dalla data di richiesta del beneficio una percentuale di
film di nazionalita’ italiana o di altro Paese dell’Unione europea
almeno pari al 35 per cento dell’intera programmazione effettuata
nella struttura per la quale viene richiesto il credito d’imposta.
Predetta aliquota e’ ridotta al 25 per cento per le sale aventi non
piu’ di due schemi cinematografici.
2. A pena di decadenza, ai fini dell’art. 12, comma 6, della legge
n. 220 del 2016, l’impresa di esercizio cinematografico comunica alla
DG Cinema, in modalita’ telematica, sulla base dei modelli
predisposti dalla DG Cinema medesima, i dati e le informazioni in suo
possesso ai fini della valutazione dell’impatto economico,
industriale e occupazionale dello schema di aiuto disciplinato nel
presente Capo.
Capo IV
Potenziamento dell’offerta cinematografica
Art. 15
Oggetto e requisiti
1. Il presente Capo stabilisce le disposizioni applicative del
credito d’imposta riconosciuto agli esercenti delle sale
cinematografiche, al fine di potenziare l’offerta cinematografica e
in particolare la presenza in sala di opere audiovisive di
nazionalita’ italiana o di altro Paese dell’Unione europea.
2. Il credito d’imposta di cui al presente Capo e’ concesso nei
limiti dell’importo stabilito per tale finalita’ con il decreto di
riparto di cui all’art. 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. Gli esercenti sale cinematografiche possono accedere al credito
d’imposta di cui al presente Capo a condizione che la loro
programmazione sia conforme ai seguenti criteri:
a) l’intera proiezione dei film abbia sempre avuto effettiva e
completa esecuzione;
b) i titoli d’accesso siano emessi in conformita’ alla vigente
normativa fiscale.
Art. 16
Credito di imposta per il potenziamento
dell’offerta cinematografica
1. Agli esercenti delle sale cinematografiche e’ riconosciuto un
credito di imposta fino ad un massimo del 20 per cento degli
introiti, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dalla
programmazione di film, con particolare riferimento ai film italiani
ed europei, anche con caratteristiche di documentario, effettuata
nelle rispettive sale cinematografiche con modalita’ adeguate a
incrementare la fruizione da parte del pubblico.
Art. 17
Determinazione del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta e’ calcolato sugli introiti, al netto
dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dalla bigliettazione
relativa ai film di cui all’art. 16 del presente decreto e applicando
su tali introiti le aliquote indicate nella Tabella 7, che, allegata
al presente decreto, ne costituisce parte integrante.
2. Le aliquote indicate nella Tabella 7 sono determinate tenendo
conto della nazionalita’ italiana ed europea dei film, della
tipologia di film, della tipologia di impresa, della tipologia di
sala cinematografica, con particolare riferimento alle piccole sale
cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore ai
15.000 abitanti, e del periodo di programmazione del film medesimo.
Dette aliquote variano in funzione della tipologia di impresa e della
loro appartenenza o meno alla categoria delle micro, piccole, medie,
cosi come definite e disciplinate dalla Raccomandazione della
Commissione Europea n. 361 dell’8 maggio 2003 recepita in Italia con
Decreto del Ministro delle Attivita’ produttive del 18 aprile 2005.
3. Le aliquote sono cumulabili nella misura massima del 20 per
cento sui corrispettivi di cui al comma 1 del presente articolo.
4. In alternativa alle modalita’ di calcolo di cui ai precedenti
commi, possono determinare il credito d’imposta spettante applicando
l’aliquota del 20 per cento sui corrispettivi derivanti dalla
bigliettazione di film italiani ed europei e dei film d’essai:
a) le micro imprese dell’esercizio cinematografico;
b) le imprese di nuova costituzione ovvero costituite nei
precedenti trentasei mesi e che non siano state costituite a seguito
di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda
o di ramo di azienda, e che altresi’ non comprendano soci,
amministratori e legali rappresentanti di un’altra impresa
dell’esercizio cinematografico, fino al 31 dicembre del quarto anno
successivo l’anno di costituzione.
Art. 18
Utilizzo del credito d’imposta e ulteriori
adempimenti da parte dei beneficiari
1. Il credito d’imposta di cui al presente Capo spetta a condizione
che l’impresa di esercizio cinematografico presenti alla DG Cinema la
richiesta, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG
Cinema, contenente i seguenti elementi:
a) l’importo del credito d’imposta spettante sulla base delle
disposizioni del presente decreto;
b) la suddivisione dell’utilizzo del credito d’imposta spettante
nell’esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento del
credito spettante da parte della DG Cinema, e nei tre esercizi
successivi;
c) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi
nazionali di categoria.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al
comma 1 del presente articolo, la DG Cinema, verificata la
disponibilita’ delle risorse, comunica all’impresa di esercizio il
riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d’imposta
teorico spettante, secondo gli importi e negli esercizi finanziari
indicati nella richiesta. Il credito d’imposta spettante deve essere
comunque utilizzato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello in cui la DG Cinema ha effettuato la comunicazione in merito
al riconoscimento del credito d’imposta.
3. Il credito d’imposta di cui al presente Capo matura ed e’
utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in
cui la DG Cinema abbia comunicato la spettanza del credito ai sensi
del comma 2.
4. La comunicazione di cui al comma 2 costituisce, ai sensi
dell’art. 31, comma 4, attestazione in merito al riconoscimento e
all’effettivita’ del diritto al credito.
Il credito d’imposta di cui al presente Capo puo’ essere fruito
dalla medesima impresa o dal medesimo gruppo di imprese per un
ammontare annuo massimo di euro 4.000.000. In ogni caso, detto
credito spetta entro il limite massimo di cui all’art. 53, paragrafi
7 e 8, del Regolamento UE n. 651/2014 e successive modificazioni ed
e’ cumulabile con analoghe misure provenienti da norme statali,
regionali e di enti locali, secondo le medesime disposizioni di cui
al citato art. 53; a tali fini, il costo ammissibile di cui al
paragrafo 5 dell’art. 53 del Regolamento UE n. 651/2014 e’ il costo
annuale relativo alla programmazione cinematografica come indicato
nella modulistica.
5. Se l’esercente di un multisala con otto o piu’ schermi
programma, in una qualunque giornata, il medesimo film, di qualsiasi
nazionalita’, per piu’ del 30 per cento degli spettacoli giornalieri,
non puo’ fruire del credito d’imposta di cui al presente Capo in
relazione agli introiti derivanti dalla bigliettazione della medesima
giornata, nonche’ sugli introiti da bigliettazione del periodo
intercorrente fra i quindici giorni precedenti e i quindici giorni
successivi.
6. A pena di decadenza, ai fini dell’art. 12, comma 6, della legge
n. 220 del 2016, l’esercente comunica alla DG Cinema, in modalita’
telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema
medesima, i dati e le informazioni, in suo possesso, ivi inclusi
quelli relativi allo sfruttamento economico dell’opera, ai fini della
valutazione dell’impatto economico, industriale e occupazionale
dell’opera medesima sul territorio italiano.
Capo V
Attrazione in Italia di investimenti nel settore cinematografico e
audiovisivo
Art. 19
Oggetto e requisiti
1. Il presente Capo stabilisce le disposizioni applicative del
credito d’imposta riconosciuto alle imprese di produzione esecutiva e
di post-produzione, in misura non inferiore al 25 per cento e non
superiore al 30 per cento della spesa sostenuta sul territorio
nazionale per la realizzazione di opere audiovisive, o parti di esse,
non aventi il requisito della nazionalita’ italiana, realizzate
utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere.
2. Il credito d’imposta di cui al presente Capo e’ concesso nei
limiti dell’importo stabilito per tale finalita’ con il decreto di
riparto di cui all’art. 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. Sono ammessi ai benefici previsti nel presente Capo le imprese
di produzione esecutiva e di post-produzione:
a) che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
b) che, al momento dell’utilizzo del beneficio, siano soggette a
tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero
per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia
riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
c) che abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un
patrimonio netto non inferiori a euro 40.000, sia nel caso di imprese
costituite sotto forma di societa’ di capitale sia nel caso di
imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di
societa’ di persone; tali limiti sono ridotti all’importo di euro
10.000 in relazione alla produzione di cortometraggio;
d) che siano diverse da associazioni culturali e fondazioni senza
scopo di lucro;
e) che siano in possesso di classificazione ATECO J 59.1.
4. Il credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo e’
riconosciuto in relazione alle spese sostenute sul territorio
italiano per la produzione di opere audiovisive estere che abbiano i
requisiti di eleggibilita’ culturale di cui alla Tabella A, allegata
al decreto emanato ai sensi dell’art. 15 della legge n. 220 del 2016.
5. Le opere audiovisive eleggibili al credito d’imposta sono:
a) le opere cinematografiche o film;
b) le opere televisive;
c) le opere web.
Art. 20
Credito d’imposta per l’attrazione in Italia
di investimenti cinematografici e audiovisivi
1. Alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di
post-produzione e’ riconosciuto un credito d’imposta in relazione
alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione
da parte di imprese di produzione estere, di opere audiovisive, o
parti di esse, utilizzando prevalentemente mano d’opera italiana o
dell’Unione europea, in misura pari al 30 per cento del costo
eleggibile di produzione della singola opera e comunque entro il
limite massimo annuo, per ciascuna impresa o gruppo di imprese, di
euro 20.000.000. I crediti d’imposta fruiti dalla medesima impresa,
ai sensi del decreto emanato ai sensi dell’art. 15 della legge n. 220
del 2016, in relazione alla produzione, rispettivamente di film e di
opere audiovisive di nazionalita’ italiana, non cumulano per il
raggiungimento del limite annuale di cui al precedente periodo. Il
credito d’imposta e’ concesso in relazione alle spese di produzione,
effettuate sul territorio italiano, che non eccedano il 75 per cento
del costo complessivo di produzione dell’opera audiovisiva. Il costo
complessivo di produzione dell’opera audiovisivo dovra’ essere
attestato dall’impresa straniera committente. Sono ammesse le spese
sostenute in altro Stato membro dell’Unione Europea, fino a un
massimo di un sesto della suddetta quota del 75 per cento.
2. Ai fini dell’ammissibilita’ ai benefici previsti nel presente
Capo, le imprese di produzione esecutiva e le imprese di
post-produzione italiane non devono possedere quote di diritti
sull’opera audiovisiva.
Art. 21
Costo complessivo e costo eleggibile delle opere
1. Le componenti del costo complessivo e del costo eleggibile
dell’opera audiovisiva sono indicate nella Tabella B allegata al
decreto emanato ai sensi dell’art. 15 della legge n. 220 del 2016 e
ulteriormente specificate nella apposita modulistica predisposta
dalla DG Cinema. In particolare nel costo eleggibile:
a) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di
garanzia sono computabili cumulativamente per un ammontare massimo
non superiore al 7,5 per cento del costo complessivo di produzione e
alla condizione che siano direttamente imputabili esclusivamente alla
specifica opera audiovisiva per la quale si richiede il beneficio;
b) i costi relativi alle voci «Soggetto e sceneggiatura»;
«Direzione»; «Attori principali», cosi’ detti «costi sopra la linea»,
al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei relativi contributi
previdenziali e dei riflessi oneri sociali, sono ammissibili nella
misura massima del 30 per cento del costo complessivo di produzione;
c) il compenso per la produzione («producer fee») e le spese
generali dell’impresa non sono computabili nel costo eleggibile e
sono imputabili ciascuna per un ammontare massimo pari al 7,5 per
cento del costo complessivo di produzione.
2. Il costo eleggibile al credito d’imposta include le spese di
produzione ovvero di post-produzione, effettuate sul territorio
italiano.
Art. 22
Richiesta preventiva
1. Il credito d’imposta previsto nel presente Capo spetta a
condizione che l’impresa di produzione esecutiva ovvero di
post-produzione presenti, non oltre novanta giorni prima della data
di inizio delle fasi di lavorazione, alla DG Cinema la richiesta
preventiva, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG
Cinema, sottoscritta anche dal legale rappresentante della societa’
di produzione estera committente, contenente i seguenti elementi:
a) l’attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilita’
culturale, secondo i parametri di cui alla Tabella A allegata al
decreto emanato ai sensi dell’art. 15 della legge n. 220 del 2016,
nonche’ il piano di lavorazione dell’opera, con indicazione delle
giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro stato
membro dell’Unione europea;
b) il costo complessivo e il costo eleggibile dell’opera, con
riferimento alla quota parte gestita dall’impresa di produzione
esecutiva e di post-produzione;
c) la suddivisione dell’utilizzo del credito d’imposta
nell’esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento del
credito spettante da parte della DG Cinema, e nei tre esercizi
successivi; in caso di film di animazione l’utilizzo deve essere
indicato nell’esercizio finanziario in corso al momento del
riconoscimento del credito spettate da parte della DG Cinema e nei
quattro esercizi successivi;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi
nazionali di categoria.
2. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione,
la DG Cinema, verificata la disponibilita’ delle risorse, comunica ai
soggetti interessati, il riconoscimento o il mancato riconoscimento
della eleggibilita’ culturale dell’opera e il riconoscimento o il
mancato riconoscimento del credito d’imposta teorico spettante,
secondo gli importi e gli esercizi finanziari indicati nella
richiesta.
Art. 23
Richiesta definitiva
1. A pena di decadenza, i soggetti interessati presentano, entro
centottanta giorni dal termine delle attivita’, apposita richiesta
definitiva alla DG Cinema, da redigersi su modelli predisposti dalla
DG Cinema medesima. La richiesta deve essere sottoscritta anche dal
legale rappresentante della societa’ di produzione estera
committente. Nella richiesta deve essere specificato, per ciascuna
opera:
a) il costo complessivo e il costo eleggibile di produzione, con
attestazione di effettivita’ delle spese sostenute, rilasciata dal
presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o
da un professionista iscritto nell’albo dei revisori contabili, dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti
commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme
previste dall’ art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140
, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
b) l’ammontare delle spese di produzione effettuate sul
territorio italiano, nonche’ quelle sostenute in altro Stato membro
dell’Unione europea;
c) l’ammontare del credito d’imposta maturato e quello gia’
utilizzato, nonche’ il mese dal quale e’ inizialmente sorto il
diritto all’utilizzo del credito d’imposta;
d) l’utilizzo effettivo del credito d’imposta, suddiviso per
esercizio finanziario, e l’eventuale importo ancora da utilizzare
entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo;
e) l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni
di cui al comma 1 dell’art. 22 del presente decreto;
f) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi
nazionali di categoria.
2. L’impresa di produzione esecutiva e di post-produzione comunica
telematicamente alla DG Cinema, con riferimento a ciascuna opera, gli
effettivi utilizzi del credito d’imposta e l’aggiornamento del piano
di utilizzo di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo.
3. Con riferimento al piano di utilizzo risultante al 30 settembre
di ciascun anno, l’impresa di produzione esecutiva e di
post-produzione decade dal beneficio per la parte dell’importo del
credito d’imposta, risultante ancora da utilizzare nell’anno medesimo
e non effettivamente utilizzata entro il 31 dicembre, ad eccezione di
una tolleranza del 5 per cento del credito d’imposta inserito nel
piano di utilizzo per l’anno di riferimento, che puo’ essere
utilizzato entro i termini previsti all’art. 22 del presente decreto,
comma 1, lettera c). Con riferimento ai mancati utilizzi, possono
essere ammesse deroghe per cause di forza maggiore tempestivamente
comunicate, debitamente documentate e circostanziate.
4. La DG Cinema, verificata la disponibilita’ delle risorse
limitatamente all’eventuale maggiore importo di cui al comma 5 del
presente articolo, comunica ai soggetti interessati, entro sessanta
giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, l’importo
del credito spettante definitivo.
5. Nel caso in cui l’ammontare dei costi eleggibili indicati nella
richiesta definitiva ecceda di oltre il 10 per cento l’ammontare dei
costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva, il credito
d’imposta verra’ attribuito in relazione all’ammontare dei costi
eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati comunque
non oltre il 10 per cento.
6. Il credito d’imposta deve essere comunque utilizzato entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la DG Cinema ha
effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento del credito
d’imposta di cui al comma 2 dell’art. 22.
Art. 24
Utilizzo del credito di imposta e ulteriori
adempimenti da parte dei beneficiari
1. Il credito d’imposta di cui al presente Capo matura ed e’
utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in
cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la DG Cinema abbia comunicato il riconoscimento
dell’eleggibilita’ culturale e il riconoscimento del credito
d’imposta teorico spettante;
b) le spese di produzione di cui all’art. 21 del presente Capo
siano sostenute ai sensi dell’art. 109 del TUIR;
c) sia avvenuto l’effettivo pagamento delle spese di cui alla
lettera b).
2. A pena di decadenza, ai fini dell’art. 12, comma 6 della legge
n. 220 del 2016, il produttore comunica alla DG Cinema, in modalita’
telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema
medesima, i dati e le informazioni, in suo possesso, ivi inclusi
quelli relativi allo sfruttamento economico dell’opera, ai fini della
valutazione dell’impatto economico, industriale e occupazionale
dell’opera medesima sul territorio italiano.
3. A pena di decadenza del beneficio, le imprese di produzione
esecutiva e di post-produzione devono prevedere, per l’opera
audiovisiva oggetto del beneficio, in presenza di concrete condizioni
di rischio, le seguenti forme di copertura assicurativa: danni alla
pellicola o al supporto digitale, difetti di trattamento di
pellicola, meccanici e relativi al supporto digitale («faulty
stock»), interruzione lavorazione («cast insurance»), fermo tecnico
(«extra expense»), infortuni troupe e attori, responsabilita’ civile
generale e dipendenti.
4. A pena di decadenza del beneficio, l’impresa di produzione
esecutiva e di post-produzione ha l’obbligo di prevedere
contrattualmente che nell’opera venga inserito, nei titoli di coda,
il logo del Ministero.
Capo VI
Attrazione di investimenti da parte di imprese esterne al settore
cinematografico e audiovisivo
Art. 25
Oggetto e requisiti
1. Il presente Capo stabilisce le disposizioni applicative del
credito d’imposta riconosciuto in percentuale sull’apporto in denaro
effettuato per la produzione di opere cinematografiche dalle imprese
esterne, come definite all’art. 2, comma 3, lettera e), del presente
articolo, associate in partecipazione, ai sensi dell’art. 2549 del
codice civile, alle imprese di produzione cinematografica.
2. Il credito d’imposta di cui al presente Capo e’ concesso nei
limiti degli importi stabiliti per tale finalita’ con il decreto di
riparto di cui all’art. 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. I benefici previsti nel presente Capo sono preclusi ai seguenti
soggetti:
a) le imprese, comprese le industrie tecniche cinematografiche e
di produzione esecutiva, che abbiano concluso accordi di fornitura di
beni e servizi in relazione all’opera a cui l’apporto e’ destinato.
Non si considera accordo di fornitura di beni e servizi quello avente
ad oggetto l’inserimento a scopo promozionale di inquadrature di
marchi e prodotti;
b) le imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa di
produzione cui l’apporto e’ destinato, ovvero le imprese soggette, ai
sensi dell’art. 2497 del codice civile, a medesima direzione e
coordinamento dell’impresa di produzione, le imprese controllate e
collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, ovvero legate,
direttamente o indirettamente, da un rapporto di partecipazione,
nonche’ i soggetti comunque correlati al beneficiario o di fatto
riconducibili al medesimo soggetto economico. L’attivita’ di
direzione e coordinamento, il controllo e il collegamento rilevano
anche se esercitati indirettamente ovvero congiuntamente. Rileva
altresi’ l’eventuale coincidenza di soggetti nei ruoli di
amministrazione, rappresentanza, o comunque in posizioni apicali per
le imprese di produzione e le imprese esterne, nonche’ eventuali
rapporti di parentela o affinita’, entro il secondo grado, tra i
soggetti che ricoprono tali cariche nelle imprese coinvolte;
c) le associazioni culturali e le fondazioni senza scopo di
lucro;
d) le imprese in possesso di classificazione ATECO J 59.1;
e) i soggetti di cui alle lettere c), d), e), h) e q) di cui
all’art. 2 del TUSMAR;
f) le imprese che facciano parte di un gruppo di imprese che
includa una o piu’ imprese cinematografiche o audiovisive.
4. Il credito d’imposta di cui al presente Capo e’ riconosciuto in
relazione agli investimenti effettuati per la produzione di film che
abbiano la nazionalita’ italiana, ai sensi degli articoli 5 e 6 della
legge n. 220 del 2016 e che abbiano i requisiti di eleggibilita’
culturale di cui alla Tabella A, allegata al decreto emanato ai sensi
dell’art. 15 della medesima legge.
5. Le opere audiovisive eleggibili al credito d’imposta di cui al
presente Capo sono le opere cinematografiche o film.
6. A pena di decadenza, ai fini dell’art. 12, comma 6 della legge
n. 220 del 2016, l’impresa cinematografica comunica alla DG Cinema,
in modalita’ telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG
Cinema medesima, i dati e le informazioni in suo possesso, ivi
inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell’opera, ai
fini della valutazione dell’impatto economico, industriale e
occupazionale dell’opera medesima sul territorio italiano.
Art. 26
Credito d’imposta per gli apporti alla produzione
cinematografica da parte di imprese esterne al settore
1. Alle imprese esterne, come definite nell’art. 2, comma 3,
lettera e), del presente decreto, e’ riconosciuto un credito
d’imposta nella misura del 30 per cento degli apporti in denaro
versati a titolo di investimento di rischio per la produzione di film
di nazionalita’ italiana di lungometraggio, in esecuzione di
contratti di associazione in partecipazione stipulati con produttori
indipendenti italiani ai sensi dell’art. 2549 del codice civile, fino
all’importo massimo annuo di euro 1.000.000 per impresa e di euro
2.000.000 per gruppo di imprese. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il
credito di cui al presente comma e’ riconosciuto nella misura del 20
per cento.
2. L’aliquota di cui al precedente comma e’ elevata al 40 per cento
nel caso di apporti in denaro effettuati per la produzione di opere
che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all’art. 26 della
legge n. 220 del 2016, fermo restando i limiti di cui al comma 1.
3. I crediti d’imposta di cui al presente articolo spettano a
condizione che:
a) gli apporti siano interamente indicati nel piano finanziario a
copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo di produzione
del film;
b) gli apporti rappresentino almeno il 5 per cento del costo
eleggibile di produzione, come indicato nella richiesta definitiva
prevista all’art. 29, comma 1, del presente decreto;
c) gli importi riconosciuti all’impresa esterna a titolo di
restituzione dell’apporto non superino il 70 per cento dell’apporto
stesso per le opere di cui al comma 1, ovvero non superino il 60 per
cento dell’apporto stesso per le opere di cui al comma 2 del presente
articolo;
d) ai fini della restituzione dell’apporto nonche’ del
riconoscimento di utili all’investitore esterno, siano utilizzati
esclusivamente proventi derivanti dallo sfruttamento economico
dell’opera, di pertinenza del produttore, non inseriti nel piano
finanziario a copertura del costo complessivo di produzione e
maturati, a prescindere dal momento dell’incasso, dopo l’ottenimento
del nulla osta di proiezione in pubblico; ai fini della restituzione
dell’apporto nonche’ del riconoscimento degli utili sono utilizzabili
i proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera in Paesi
diversi dall’Italia, non inseriti nel piano finanziario, maturati non
prima di trenta giorni successivi alla data di stipula del contratto
di associazione in partecipazione;
e) gli apporti siano versati e i relativi contratti registrati
entro la data della presentazione della richiesta di rilascio del
nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21
aprile 1962, n. 161;
f) la restituzione totale ovvero parziale dell’apporto
all’impresa esterna, nei limiti di quanto indicato nel presente
articolo, non avvenga prima di tre mesi decorrenti dalla data di
ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico;
g) almeno l’80 per cento degli apporti risultino spesi sul
territorio nazionale secondo le disposizioni sul calcolo delle spese
sostenute sul territorio italiano ai fini del vincolo della
territorialita’ previste nel decreto emanato ai sensi dell’art. 15
della legge n. 220 del 2016.
4. Nel caso di produzioni associate tra due o piu’ coproduttori, le
condizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche
pro quota ad ogni singolo co-produttore.
5. Il credito di cui al presente Capo non e’ cedibile.
6. L’investimento di cui al presente articolo puo’ essere
effettuato anche indirettamente per il tramite di gruppi di
investimento collettivo nell’audiovisivo, come definiti all’art. 2,
comma 3, lettera f) del presente decreto. In tal caso, il credito
d’imposta spetta al gruppo di investimento collettivo ovvero, in
alternativa ai singoli investitori, in misura proporzionale agli
investimenti effettuati nei gruppi, come risultanti dal bilancio
approvato relativo all’esercizio in cui e’ effettuato l’investimento
agevolato. E’ fatto obbligo ai gruppi di comunicare alla DG Cinema
gli investimenti effettuati, allegando apposita certificazione
attestante i contratti stipulati con gli investitori, che devono
essere redatti in forma scritta e regolarmente registrati.
7. Gli investimenti di cui al comma 6 rilevano, per i singoli
investitori, nel medesimo periodo d’imposta in cui avrebbero rilevato
se effettuati dai gruppi per conto proprio. Per i gruppi di
investimento che investono in opere cinematografiche, il limite di
1.000.000 di cui al comma 1 e’ innalzato a 4.000.000.
Art. 27
Costo complessivo e costo eleggibile delle opere
1. Le componenti del costo complessivo e del costo eleggibile del
film sono indicate nella Tabella B allegata al decreto emanato ai
sensi dell’art. 15 della legge n. 220 del 2016, e ulteriormente
specificate nella modulistica predisposta dalla DG Cinema.
2. La base di calcolo del credito d’imposta riservato alle imprese
esterne corrisponde all’apporto in denaro eseguito e versato in
esecuzione dei contratti di associazione in partecipazione stipulati,
ai sensi dell’art. 2549 del codice civile, con il produttore
cinematografico entro la quota massima del 49 per cento del costo
eleggibile di produzione del film, come definito nel decreto emanato
ai sensi dell’art. 15 della legge n. 220 del 2016, ed entro i limiti
della quota afferente al produttore cinematografico.
Art. 28
Richiesta preventiva
1. A pena di decadenza, il credito d’imposta alle imprese esterne
spetta a condizione che la richiesta preventiva prevista per le opere
cinematografiche nel decreto emanato ai sensi dell’art. 15 della
legge n. 220 del 2016 sia presentata, ovvero la stessa sia integrata,
entro trenta giorni dalla data registrazione dei contratti di
associazione in partecipazione indicati all’art. 26, comma 1, del
presente decreto, e comunque non oltre la data di richiesta di
rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui
alla legge 21 aprile 1962, n. 161, qualora tale richiesta sia
effettuata antecedentemente al suddetto termine di trenta giorni.
2. Nel caso in cui la presentazione della richiesta del nulla osta
di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962,
n. 161, avvenga prima della scadenza di trenta giorni, prevista al
comma 1 del presente articolo, gli adempimenti di cui al medesimo
comma 1, devono essere effettuati entro la data di richiesta di
rilascio del suddetto nulla osta di proiezione in pubblico.
3. La richiesta preventiva, di cui al comma 1 del presente
articolo, deve contenere i seguenti elementi:
a) il contratto registrato di associazione in partecipazione di
cui all’art. 26, comma 1, del presente decreto redatto sulla base dei
modelli predisposti dalla DG Cinema, ovvero sulla base delle linee
guida predisposte dalla DG Cinema medesima;
b) le generalita’ delle imprese esterne che eseguono gli apporti,
incluso il rispettivo codice fiscale, l’ammontare degli apporti
concordati e il credito d’imposta ad essi spettante;
c) la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa di
produzione cinematografica e del legale rappresentante
dell’investitore esterno, redatta ai sensi dell’art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a
modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e finanziario
dell’associazione in partecipazione;
d) il piano finanziario preventivo, contenente l’indicazione e
l’ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno
finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film; il
piano finanziario deve includere l’intero ammontare dell’apporto in
denaro dell’investitore esterno;
e) la dichiarazione da parte dell’impresa di produzione
cinematografica e dell’investitore esterno che attesti che le
suddette imprese non ricadono nelle situazioni preclusive indicate
all’art. 25, comma 3 del presente decreto;
f) la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa di
produzione, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza
dei contratti collettivi nazionali di categoria.
4. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta preventiva
prevista per le opere cinematografiche dal decreto emanato ai sensi
dell’art. 15 della legge n. 220 del 2016, la DG Cinema, verificata la
disponibilita’ delle risorse, comunica il riconoscimento o il mancato
riconoscimento dell’eleggibilita’ culturale del film ai sensi del
citato decreto.
Art. 29
Richiesta definitiva
1. A pena di decadenza, il credito d’imposta di cui al presente
Capo, spetta a condizione che entro i termini previsti per le opere
cinematografiche dal decreto emanato ai sensi dell’art. 15 della
legge n. 220 del 2016, l’impresa di produzione cinematografica
presenti alla DG Cinema la richiesta definitiva prevista nel decreto
medesimo; le richieste presentate prima dell’ottenimento del nulla
osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile
1962, n. 161, sono inammissibili. La richiesta deve contenere i
seguenti elementi:
a) il piano finanziario definitivo, contente l’indicazione e
l’ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno
finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film, e
che includa l’intero ammontare dell’apporto in denaro dell’impresa
esterna. Il piano finanziario definitivo deve contenere una
dichiarazione, redatta dal legale rappresentante dell’impresa di
produzione cinematografica ai sensi dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che
i flussi economici e finanziari relativi all’associazione in
partecipazione sono debitamente indicati nelle scritture contabili
della societa’;
b) la ricevuta di versamento dell’apporto in denaro da parte
dell’impresa esterna per la produzione del film;
c) la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa di
produzione, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza
dei contratti collettivi nazionali di categoria;
d) la suddivisione dell’utilizzo del credito d’imposta da parte
dell’impresa esterna, per l’esercizio finanziario in corso al momento
del riconoscimento da parte della DG Cinema del credito spettante, e
nei due esercizi successivi.
2. L’impresa di produzione, entro trenta giorni dall’effettuazione
del trasferimento dall’impresa di produzione cinematografica
all’associato delle risorse finanziarie relative all’accordo di
associazione in partecipazione, trasmette alla DG Cinema la
documentazione bancaria comprovante il trasferimento medesimo.
3. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta
definitiva prevista per le opere cinematografiche dal decreto emanato
ai sensi dell’art. 15 della legge, integrata ai sensi del comma 1 del
presente articolo, la DG Cinema, verificata la disponibilita’ delle
risorse, comunica, anche alle imprese esterne, l’importo del credito
loro spettante.Gli importi dei crediti d’imposta spettanti
riconosciuti ai sensi del presente articolo sono fruibili, da parte
delle imprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data
di comunicazione di cui al periodo precedente.
4. Il credito d’imposta deve essere comunque utilizzato da parte
dell’impresa esterna entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
a quello in cui la DG Cinema ha effettuato la comunicazione in merito
al riconoscimento del credito d’imposta di cui al comma 3 del
presente articolo.
Art. 30
Misure antielusive
1. Il credito di imposta previsto al presente Capo decade qualora
non vengano rispettate le condizioni di cui all’art. 26, commi 3 e 4.
2. In particolare, il credito di imposta non e’ riconosciuto o
decade:
a) in caso di clausole contrattuali ovvero di pattuizioni
collaterali al contratto di associazione in partecipazione tra
l’impresa di produzione e l’impresa esterna volte a rendere
inefficaci le condizioni previste nell’art. 26, comma 3, e a ridurre
ovvero eliminare l’effettiva partecipazione, da parte degli
associati, al rischio economico e finanziario relativo alla
realizzazione e allo sfruttamento economico del film;
b) qualora l’apporto in denaro dell’investitore esterno non sia
utilizzato interamente da parte dell’impresa di produzione a
copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di
produzione del film;
c) nel caso in cui nelle scritture contabili delle imprese non
siano debitamente indicati i flussi economici e finanziari relativi
all’associazione in partecipazione.
3. Il mancato rispetto delle condizioni previste per il credito di
imposta di cui al presente Capo e, in particolare, delle misure di
cui al presente articolo, comporta la revoca del beneficio, il
recupero del beneficio eventualmente gia’ fruito, maggiorato di
interessi e sanzioni secondo legge, e l’impossibilita’ per l’impresa
di produzione cinematografica e per l’impresa esterna di fruire, nei
successivi cinque anni, del credito d’imposta di cui al presente
Capo.
Capo VII
Disposizioni finali
Art. 31
Cedibilita’ del credito d’imposta
1. I crediti d’imposta di cui al presente decreto, fatto salvo
quanto previsto all’art. 26, comma 5, del presente decreto nel
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del
codice civile, sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari,
ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e
assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.
2. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in
compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi, ai sensi
dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusivamente
tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate. Ai
sensi dell’art. 3, comma 4, del presente decreto i crediti d’imposta
sono indicati, anche con riferimento all’eventuale cessionario del
credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati,
evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato da
quello utilizzato.
3. Resta fermo, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 220 del 2016,
il potere di accertamento, il recupero delle maggiori imposte dovute
e l’accertamento delle sanzioni relative alla spettanza del credito
d’imposta ceduto nei confronti del cedente.
4. Ai fini della cessione del credito di imposta, il beneficiario
richiede alla DG Cinema l’attestazione in merito al riconoscimento e
all’effettivita’ del diritto al credito maturato alla data della
richiesta medesima.
5. A tal fine il beneficiario comunica il valore del credito
maturato sulla base del costo eleggibile sostenuto alla data di cui
al precedente comma, con l’attestazione di effettivita’ rilasciata
dai soggetti accreditati, secondo le modalita’ previste da apposito
decreto del Direttore generale Cinema.
6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di
cui al comma 4, la DG Cinema verifica l’effettivita’ del credito
maturato e, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge e
dal presente decreto, rilascia l’attestazione di cui al comma 4. E’
fatta salva la facolta’ di cui all’art. 32, comma 5.
7. Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito ceduto da
parte del cessionario, secondo le modalita’ di cui all’art. 3 del
presente decreto, il cedente e’ tenuto a comunicare alla DG Cinema i
dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario stesso, nonche’
l’importo del credito ceduto. La DG Cinema comunica al cedente e al
cessionario l’accettazione della cessione del credito. Gli importi
dei crediti d’imposta sono fruibili, da parte dei cessionari, a
partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di accettazione
della cessione del credito da parte della DG Cinema.
Art. 32
Monitoraggio e sanzioni
1. La DG Cinema, qualora, a seguito dei controlli effettuati,
accerti l’indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d’imposta
di cui al presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni
richieste dalla norma, ovvero a causa dell’inammissibilita’ dei costi
sulla base dei quali e’ stato determinato l’importo fruito, provvede
al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge.
2. Il recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato e’
effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello
in cui il credito e’ stato revocato o rideterminato. Per quanto non
espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e
contenzioso, previste per le imposte sui redditi.
3. L’Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente
alla DG Cinema l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del
credito di imposta accertata nell’ambito dell’ordinaria attivita’ di
controllo.
4. Ai fini dell’attivita’ di monitoraggio e controllo, l’Agenzia
delle entrate e la DG Cinema concordano, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto, le modalita’ telematiche
per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate
dal presente decreto utilizzate in compensazione ai sensi dell’art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. La DG Cinema puo’ in ogni momento richiedere ulteriore
documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la
rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilita’
dei benefici previsti nel presente decreto.
6. Le Amministrazioni competenti, nell’ambito dei rispettivi poteri
istituzionali in materia di attivita’ di controllo sul corretto
adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei
beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia
tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta
fruizione delle agevolazioni.
7. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente
alla DG Cinema l’eventuale perdita, successivamente all’accoglimento
dell’istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da
parte della DG Cinema del credito spettante definitivo, dei requisiti
di ammissibilita’ ai benefici previsti dal presente decreto.
8. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse dichiarazioni di
cui al comma 7 del presente articolo o di falsa documentazione
prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti
d’imposta di cui al presente decreto, oltre alla revoca del
contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorata di
interessi e sanzioni secondo legge, e’ disposta, ai sensi dell’art.
37 della legge n. 220 del 2016, l’esclusione dalle agevolazioni
previste dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario
nonche’ di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e
legali rappresentanti di un’impresa esclusa ai sensi del presente
comma.
9. Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti
d’imposta previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o
superiore a euro 150.000, la DG Cinema provvede a richiedere alla
competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla
predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre
condizioni e requisiti previsti nel presente decreto, il credito
d’imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa,
ai sensi dell’art. 92, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159
del 2011.
10. Con riferimento al credito d’imposta di cui al Capo IV del
presente decreto, gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e la
SIAE procedono, anche attraverso l’accesso contestuale allo
svolgimento dello spettacolo e sulla base di criteri stabiliti
annualmente, al controllo degli esercenti, al fine della rilevazione
periodica dei dati relativi agli incassi da bigliettazione e al
numero dei titoli di accesso rilasciati. In sede di prima
applicazione del presente decreto, l’attivita’ di controllo e’ svolta
sulla base della Convenzione stipulata il 15 dicembre 2009 fra
Agenzia delle entrate e SIAE.
Art. 33
Controllo della spesa
1. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell’art. 13 della
legge n. 220 del 2016, e’ stabilito il limite massimo annuo di
risorse destinato a ciascuna delle tipologie di credito d’imposta
previste dalla medesima legge, fermo rimanendo quanto previsto
dall’art. 13, commi 4 e 6, e dall’art. 21, comma 6, della medesima
legge.
2. Le richieste di credito d’imposta di cui agli articoli 6, comma
1, 11, comma 1, 18, comma 1, 22, comma 1, 28, comma 1, possono essere
presentante, per ciascun anno, nelle tre sessioni di seguito
specificate:
a) prima sessione: dal 1° febbraio al 15 maggio;
b) seconda sessione: dal 16 giugno al 15 settembre;
c) terza sessione: dal 15 ottobre al 30 dicembre.
3. I termini previsti negli articoli di cui al comma 2 sono sospesi
nei periodi intercorrenti fra le sessioni di cui al medesimo comma 2.
4. I termini di cui al comma 2, se scadono in un giorno festivo o
prefestivo, sono prorogati al primo giorno seguente non festivo.
5. La DG Cinema istruisce in ordine cronologico le richieste
previste dal presente decreto e, verificata la completezza della
domanda, la rispondenza ai requisiti previsti nella legge n. 220 del
2016 e nei decreti attuativi, nonche’ la effettiva disponibilita’ di
risorse, provvede a riconoscere i crediti d’imposta richiesti, nella
misura prevista, e a prenotare le relative somme.
6. Entro tre giorni dall’apertura rispettivamente della seconda e
della terza sessione, la DG Cinema pubblica un avviso sul proprio
sito istituzionale contenente l’indicazione delle risorse ancora
disponibili per l’anno in corso, al netto delle somme relative ai
crediti di imposta riconosciuti, ai sensi del comma 4 5 del presente
articolo, nelle sessioni precedenti, nonche’ delle somme relative al
credito di imposta di cui al Capo IV del presente decreto.
Art. 34
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto
sono abrogati:
a) il decreto ministeriale 21 gennaio 2010, recante «Disposizioni
applicative dei crediti d’imposta concessi alle imprese non
appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle imprese di
distribuzione ed esercizio cinematografico per attivita’ di
produzione e distribuzione di opere cinematografiche», e successive
modificazioni;
b) il decreto ministeriale 21 gennaio 2010, recante «Disposizioni
applicative dei crediti d’imposta concessi alle imprese di esercizio
cinematografico per l’introduzione e acquisizione di impianti e
apparecchiature destinate alla proiezione digitale», e successive
modificazioni.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2018 cessa di avere efficacia il
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro per i beni e le attivita’ culturali, 22 settembre 2000, n.
310, recante «Regolamento relativo alla definizione delle condizioni
e dei criteri per la concessione di un credito d’imposta per gli
esercenti le sale cinematografiche, da adottarsi ai sensi dell’art.
20, comma 2, del decreto legislativo n. 60 del 1999».
Art. 35
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la
DG Cinema predispone e pubblica gli appositi modelli per la
presentazione delle richieste per il riconoscimento dei crediti di
imposta di cui al presente decreto.
2. Per l’anno 2017, le richieste di credito d’imposta possono
essere presentate in due sessioni stabilite, entro cinque giorni
dalla pubblicazione del presente decreto, con apposito decreto del
Direttore generale Cinema.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei modelli di
cui al comma 1, i soggetti interessati possono integrare le
comunicazioni o richieste preventive eventualmente presentate alla DG
Cinema ai sensi, rispettivamente, del decreto ministeriale 7 maggio
2009, e successive modificazioni, dei decreti ministeriali 21 gennaio
2010, e successive modificazioni, del decreto ministeriale 5 febbraio
2015, e successive modificazioni, tra il 1° gennaio 2017 e la data di
pubblicazione del presente decreto, al fine di accedere ai crediti di
imposta di cui al presente decreto e secondo le modalita’ da questo
stabilite.
4. Il credito d’imposta per la distribuzione internazionale di cui
al Capo II del presente decreto spetta per le spese sostenute a
decorrere dal 1° gennaio 2017.
5. Per le opere la cui distribuzione internazionale di cui al Capo
II e’ avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la data
di pubblicazione del presente decreto, la richiesta di riconoscimento
del credito d’imposta deve essere presentata entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto.
6. Il termine di cui all’art. 12, comma 1, del presente decreto,
nel caso i lavori per gli interventi di cui all’art. 10 siano stati
avviati a partire dal 1° gennaio 2016 e completati prima della
pubblicazione del presente decreto, decorre dalla data di
pubblicazione dei modelli di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Le disposizioni di cui al Capo IV del presente decreto si
applicano dal 1° gennaio 2018.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo, i decreti del Direttore generale Cinema previsti dal
presente decreto sono adottati entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del medesimo decreto.
(Omessi gli allegati).