17 Giugno, 2013

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2013, in G.U. n. 139 del 15.6.2013


Art. 1

Differimento, per l’anno  2013,  dei  termini  di  effettuazione  dei

  versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

  1.  I  contribuenti   tenuti   ai   versamenti   risultanti   dalle
dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta  regionale
sulle attivita’ produttive e dalla  dichiarazione  unificata  annuale
entro il 17 giugno 2013, che esercitano attivita’ economiche  per  le
quali sono stati elaborati gli studi di settore di  cui  all’articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che  dichiarano
ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito  per
ciascuno studio di settore dal relativo decreto di  approvazione  del
Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  effettuano  i   predetti
versamenti:
a) entro il giorno 8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013, maggiorando le  somme  da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti
che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  a  societa’,  associazioni  e
imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.