Decreto min. 5 agosto 2013, in G.U. n. 186 del 9.8.2013
Art. 1
Individuazione dell’Ufficio centrale di collegamento
1. L’Ufficio centrale di collegamento e’ individuato nell’Agenzia
delle entrate, Direzione centrale accertamento, Ufficio Cooperazione
Operativa.
Art. 2
Attivita’ dell’Ufficio centrale di collegamento
1. L’Ufficio centrale di collegamento agisce come responsabile
principale dei contatti con la Commissione europea e con gli altri
Stati membri. Nell’ambito di tale attivita’, l’Ufficio centrale di
collegamento:
a) monitora il corretto funzionamento del sistema CCN/CSI e delle
caselle di posta elettronica previste dall’articolo 3 della Decisione
C (2011) 8193 di esecuzione della Commissione del 18 novembre 2011,
utilizzate ai fini della mutua assistenza;
b) definisce i casi di conflitti di competenza mediante
l’assegnazione o la diretta trattazione delle richieste che non
rientrano nella competenza degli Uffici di collegamento indicati
dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149;
c) informa il Direttore generale delle finanze, per il tramite
del Direttore dell’Agenzia delle entrate, delle problematiche di
particolare rilievo che dovessero insorgere tra o con gli uffici di
collegamento ovvero nei rapporti di collaborazione amministrativa con
gli altri Stati membri o con la Commissione Europea;
d) comunica annualmente alla Commissione Europea, il numero delle
domande di informazioni, di notifica, di recupero e di misure
cautelari inviate e ricevute nel corso di ciascun anno, l’importo dei
crediti e l’ammontare di quelli recuperati;
e) attua il coordinamento con gli uffici competenti dell’Agenzia
delle entrate e del Dipartimento delle Finanze nei casi di procedure
amichevoli in corso con l’autorita’ competente dello Stato membro che
ha presentato una richiesta di recupero, ai fini di quanto disposto
dall’articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 149 del 2012.
2. Ai fini di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1,
l’Ufficio centrale di collegamento effettua il coordinamento tra le
strutture incaricate della trattazione delle richieste di assistenza
– ovvero gli Uffici di collegamento presso l’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli e presso il Dipartimento delle Finanze – e promuove
l’esame delle questioni di carattere generale relative alla
cooperazione in materia di riscossione. A tal fine puo’ convocare i
rappresentanti dei suddetti Uffici di collegamento.
Art. 3
Individuazione dell’Ufficio di collegamento del Dipartimento delle
finanze
1. L’Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze, di cui
all’articolo 3, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 149
del 2012, e’ individuato:
a) nella Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale,
per le domande di mutua assistenza da formulare agli altri Stati
membri; tale ufficio e’ coordinato da un Consigliere di Direzione;
b) nella Direzione Relazioni Internazionali, Ufficio VII, per le
richieste presentate dagli altri Stati membri.
2. L’Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze si
avvale, per l’espletamento delle attivita’ di mutua assistenza, del
personale della Guardia di finanza.