1 Marzo, 2019

Provv. dir. Agenzia entrate 28 febbraio 2019, n. 49842

1. Modalità di fruizione del credito d’imposta
1.1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spettante in relazione alle spese sostenute negli
anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti utilizzati per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi
giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
1.2. Il credito di cui al punto 1.1, pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un
massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per
ogni strumento, è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica
dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura
relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con
modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
1.3. All’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applicano i limiti di cui
all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come aumentato dall’articolo 9, comma 2,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64.
1.4. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è
stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino
a quando se ne conclude l’utilizzo.
1.5. Ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive
modificazioni, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, i
soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24
esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
entrate.
1.6. Con successiva risoluzione è istituito il codice tributo da indicare nel modello F24
per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta e sono impartite le relative
istruzioni di compilazione.

2. Modalità di pagamento del corrispettivo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti
2.1. Ai fini di cui al punto 1.2, il pagamento del corrispettivo si considera effettuato
con modalità tracciabile se avvenuto tramite gli strumenti individuati con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile
2018.

3. Monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta
3.1. Per le finalità di monitoraggio della spesa, l’Agenzia delle entrate comunica
mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in
compensazione tramite modello F24, dando esplicita segnalazione qualora le
fruizioni operate, tenuto anche conto del relativo andamento, facciano ritenere
prossimo il raggiungimento del limite di spesa stabilito dall’articolo 2, comma 6-
quinquies, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

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