30 Giugno, 2016

Provv. dir. Agenzia entrate 29 giugno 2016, n. 102807

1. Censimento dei distributori automatici

    1. Ai fini del presente provvedimento, i “distributori automatici” di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono definiti “vending machine”. 1.2 Per “vending machine” si intende un apparecchio automatizzato che eroga prodotti e servizi su richiesta dell’utente, previo pagamento di un corrispettivo.

      1.3 La vending machine è costituita da una o più “periferiche di pagamento” che controllano uno o più apparecchi erogatori. Le periferiche di pagamento controllano l’erogazione di beni e servizi di una vending machine mediante un “sistema master”, che registra ogni somma incassata dalle periferiche di pagamento.

      1.3 È considerata periferica di pagamento anche la cosiddetta “torre di ricarica”, apparecchio mediante il quale, previo pagamento di una determinata somma, è possibile generare un credito, utilizzabile mediante una “chiavetta” o altro apparecchio mobile, per l’erogazione di beni e servizi da vending machine.

      1.4 I soggetti passivi IVA di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 comunicano all’Agenzia delle entrate la matricola identificativa dei sistemi master che gestiscono entro la data di messa in servizio degli stessi, al fine di consentirne il censimento a livello territoriale.

    1. Il censimento di cui al punto 1.4 avviene secondo le prescrizioni riportate nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e, in fase di prima applicazione, a partire dalla data di messa a disposizione degli appositi servizi online sul sito dell’Agenzia delle entrate che avverrà entro il 30 luglio 2016.

      1.6 Il processo di censimento di cui al punto 1.4 si conclude con la produzione di un QRCODE che i soggetti obbligati appongono in luogo visibile e protetto sulla singola vending machine. Il QRCODE contiene l’indirizzamento ad una pagina web gestita dall’Agenzia delle entrate sulla quale sarà possibile verificare pubblicamente i dati identificativi dell’apparecchio e del relativo gestore.

      1.7 Il soggetto passivo IVA di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 garantisce il costante e tempestivo aggiornamento delle matricole dei sistemi master da lui gestiti a seguito di cessione (a qualsiasi titolo), sostituzione, furto, guasto, distruzione dei medesimi sistemi (ovvero dei sistemi di pagamento), mediante le modalità definite nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. 1.8 L’utente che rileva l’assenza del QRCODE sulla vending machine ovvero non riscontra l’indirizzamento dallo stesso all’apposita pagina web dell’Agenzia delle entrate, può segnalare a quest’ultima l’irregolarità mediante un apposito numero telefonico o un indirizzo email pubblicati sul sito web istituzionale dell’Agenzia stessa.

2. Informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente

    1. Le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono quelle riportate nell’allegato denominato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI” delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e riguardano le somme incassate, in qualsiasi modalità, dalle singole periferiche di pagamento gestiti dai soggetti passivi IVA obbligati all’adempimento.

3. Modalità e termini di memorizzazione e trasmissione delle informazioni

    1. Al fine di non incidere sul funzionamento delle vending machine in essere alla data del 1 gennaio 2017, garantendo un progressivo rinnovo degli stessi nel rispetto dei loro tempi di obsolescenza, in fase di prima applicazione, i soggetti passivi IVA di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 conservano, anche elettronicamente ai sensi del DM 17 giugno 2014, i dati di cui al precedente punto 2.1 ed ogni altro elemento informativo ad essi riconducibile riferiti alle singole rilevazioni degli incassi effettuate dal sistema master nel corso dell’anno di riferimento. Tra gli elementi informativi riconducibili ai dati dei corrispettivi sono conservati almeno i rapporti di conteggio del denaro contante prelevato dalle relative periferiche di pagamento al momento della rilevazione degli incassi.

      3.2 I soggetti passivi IVA di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 trasmettono telematicamente le informazioni di cui al precedente punto 2.1 utilizzando un apposito servizio web messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

      3.3 La trasmissione telematica di cui al precedente punto 3.2 avviene contestualmente al momento della rilevazione dei dati di incasso dal sistema master, in prossimità del medesimo sistema e utilizzando esclusivamente un “dispositivo mobile” censito dal sistema dell’Agenzia delle entrate, così come definito dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

      3.4 Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le caratteristiche tecniche e ogni altra disposizione che consentono di garantire la memorizzazione elettronica direttamente dai sistemi master che controllano le vending machine e l’eventuale trasmissione telematica diretta da tali sistemi dei dati di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

      3.5 I soggetti passivi IVA di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 adattano o sostituiscono progressivamente, e comunque entro il 31 dicembre 2022, i sistemi master in loro gestione, rispettando le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al precedente punto 3.4

4. Ricevute di conferma ricezione dati

    1. La trasmissione delle informazioni di cui al precedente punto 2.1 si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le informazioni medesime, salvo i casi previsti al successivo punto 4.4.

      4.2 L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, secondo le modalità descritte nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

      4.3 Salvo cause di forza maggiore, l’Agenzia delle entrate rende disponibili le ricevute per via telematica contestualmente alla trasmissione del file contenente le informazioni di cui al punto 2.1.

      4.4 La ricevuta di cui al punto 4.2 non è rilasciata e, conseguentemente, le informazioni si considerano non trasmesse, per i motivi definiti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. In tale evenienza, viene comunque rilasciata una ricevuta che attesta il motivo di scarto del file.

      4.5 In caso di ricezione di una ricevuta di scarto, i soggetti passivi IVA di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 effettuano la trasmissione del file corretto entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

5. Trattamento dei dati

    1. I dati e le notizie che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono acquisiti, ordinati e messi a disposizione dei soggetti passivi IVA di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 al fine di supportare i medesimi soggetti nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e IVA, nonché al fine della valutazione della loro capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

      5.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali.

      5.3 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

6. Sicurezza dei dati

    1. L’autenticità, la sicurezza e la riservatezza nella trasmissione delle informazioni di cui al punto 2.1, è garantita dal sigillo elettronico avanzato apposto al file inviato al sistema dell’Agenzia delle entrate e dalla connessione protetta verso tale sistema in modalità web service su canale cifrato TLS, secondo le disposizioni delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

      6.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.

      (Omessi gli allegati).

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