6 Maggio, 2014

Legge 2 maggio 2014, n. 68, in G.U. n. 102 del 5.5.2014

Art. 1

  1. Il decreto-legge 6  marzo  2014,  n.  16,  recante  disposizioni
urgenti  in  materia  di  finanza  locale,  nonche'  misure  volte  a
garantire la  funzionalita'  dei  servizi  svolti  nelle  istituzioni
scolastiche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie
urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati
nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante  disposizioni  di
carattere  finanziario  indifferibili  finalizzate  a  garantire   la
funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure in  tema  di
infrastrutture, trasporti ed opere  pubbliche  nonche'  a  consentire
interventi in favore di popolazioni colpite da calamita' naturali.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, è stato pubblicato nel fascicolo n. 5/2014, 353).

 

 

Testo del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, coordinato con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche».

(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 102 del 5.5.2014)

 

Art. 1

               Disposizioni in materia di TARI e TASI

  1. All'articolo 1, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  sono
apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 677 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo  «Per  lo
stesso anno 2014, nella determinazione delle  aliquote  TASI  possono
essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo,
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a
condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle   abitazioni
principali e alle  unita'  immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul
carico di imposta  TASI  equivalenti   o inferiori a  quelli
determinatisi  con  riferimento  all'IMU  relativamente  alla  stessa
tipologia  di  immobili,  anche  tenendo  conto  di  quanto  previsto
dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
   b) il comma 688 e' sostituito dal seguente: «688. Il versamento
della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura
corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e' effettuato secondo le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241
del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o
tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con
decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione,
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le
scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate
a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento
alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei termini
individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI
in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento
della prima rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento
della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito,
a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare
l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via
telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. I comuni sono altresi' tenuti ad inserire
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere,
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi
dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della

TASI, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento
all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia
deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno
e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio
comunale, fermo restando il rispetto delle modalita' e dei termini
indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad
abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI,
il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il
termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31
maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato
decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le
relative modalita' e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due
periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della
predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23
maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale». 
  c) il comma 691 e' sostituito dal seguente: «691. I comuni possono,
in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del  1997,
affidare, fino alla scadenza  del  relativo  contratto,  la  gestione
dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel  caso  di
adozione della tariffa di cui ai commi 667  e  668,  ai  soggetti  ai
quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato  il  servizio
di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione  del  tributo
comunale sui rifiuti  e  sui  servizi  di  cui  all'articolo  14  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;
   c-bis) dopo il comma 728 e' inserito il seguente: 
 «728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili
sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di
cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria e'
effettuato da chi amministra il bene. Questi e' autorizzato a
prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale
propria dalle disponibilita' finanziarie comuni attribuendo le quote
al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale». 
    d) il comma 731 e' sostituito  dal  seguente:  «731.  Per  l'anno
2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni  di  euro.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro dell'interno, e' stabilita, secondo  una  metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie  locali,  la
quota del contributo di cui al periodo  precedente  di  spettanza  di
ciascun comune, tenendo  conto  dei  gettiti  standard  ed  effettivi
dell'IMU e della TASI.».
   1-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sono valide le
delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i
termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013. 
  2. All'onere di cui al comma 1, lettera d) si  provvede,  quanto  a
118,156 milioni  di  euro  mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo di cui all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a  6,844  milioni  di  euro
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Sono esenti dal tributo per i servizi  indivisibili  (TASI)  gli
immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni,  dalle
comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi,
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali.  Sono altresi' esenti i rifugi alpini non
custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre,
le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b),  c),  d),
e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504;  ai
fini dell'applicazione della lettera i)  resta  ferma  l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
  4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1  della
legge 27 dicembre 2013, n.  147,  si  applicano  a  tutti  i  tributi
locali. Con decreto del  Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato
citta' ed autonomie locali, sono stabilite le  modalita'  applicative
delle predette disposizioni.
Art. 2

                       Ulteriori modificazioni
                 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.  147  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 33 e' abrogato;
   a-bis) dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti: 
 «568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco
di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni, e le societa' da esse controllate
direttamente o indirettamente possono procedere: 
 a) allo scioglimento della societa' controllata direttamente o
indirettamente. Se lo scioglimento e' in corso ovvero e' deliberato
non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di
pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della societa'
sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e
l'imposta regionale sulle attivita' produttive, ad eccezione
dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie
e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in
forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono
ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del
presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una societa'
controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla
societa' controllante non concorrono alla formazione del reddito e
del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili
nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi; 
 b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a
evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in
corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio
per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di societa'
mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per
cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve
essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, le
plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore
della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili
nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. 
 568-ter. Il personale in esubero delle societa' di cui al comma 563
che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo
di occupazione ha titolo di precedenza, a parita' di requisiti, per
l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di
somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o
straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse
pubbliche amministrazioni»; 
  b) (Omissis). 
  c) al comma  620  le  parole  «Entro  il  28  febbraio  2014»  sono
sostituite dalle seguenti «Entro il 31 maggio 2014»; 
  c-bis) al comma 621, secondo periodo, le parole: «entro il 30
giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre
2014»; 
 c-ter) al comma 622, le parole: «Entro il 30 giugno 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 2014»; 
  d) al comma  623  le  parole  «Entro  il  28  febbraio  2014»  sono
sostituite dalle seguenti «entro il 31 maggio 2014» e le  parole  «15
marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti «15 giugno 2014»;
   d-bis) al comma 645 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI
decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un
apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle
disposizioni di cui al comma 647»; 
  e) al comma 649, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella
determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio
regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali
alle quantita' di rifiuti speciali assimilati che il produttore
dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti
autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree
di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di
materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati
all'esercizio di dette attivita' produttive, ai quali si estende il
divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in
assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del
servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
  e-bis) al comma 652 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla
graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014
e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a
e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e puo' altresi'
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del
medesimo allegato 1»; 
 e-ter) il comma 660 e' sostituito dal seguente: 
 «660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui
all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle
lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita'
generale del comune»; 
 e-quater) il comma 661 e' abrogato; 
  f) il comma 669 e' sostituito dal  seguente  «669.  Il  presupposto
impositivo della TASI e' il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi
titolo, di fabbricati, ivi compresa  l'abitazione  principale,  e  di
aree edificabili, come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  municipale
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.»;
  g) il comma 670 e' abrogato.
  h) al comma 679 la lettera f) e' abrogata. 
   1-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30
novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 2014, n. 5, e' abrogato. 

(Omissis).

 

 Art. 6

                        Contabilizzazione IMU

  1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di
cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre
2012, n. 228, i Comuni iscrivono  la  quota  dell'imposta  municipale
propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio  dello
Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono  effettuare
eventuali rettifiche contabili  per  l'esercizio  2013,  in  sede  di
approvazione del rendiconto  di  cui  all'articolo  227  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 7

                   Verifica gettito IMU anno 2013

  1. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147  dopo  il  comma  729  sono
inseriti i seguenti:
  «729-bis. Al fine di assicurare la piu'  precisa  ripartizione  del
fondo di solidarieta' comunale, ferme restando le dotazioni del fondo
previste a legislazione vigente, entro  il  mese  di  marzo  2014  il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base  di  una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed  autonomie
locali, alla verifica del  gettito  dell'imposta  municipale  propria
dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione  degli
incassi relativi ai fabbricati di categoria D.
  729-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo
2014 previa intesa presso  la  Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie
locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni  del  fondo
di solidarieta' comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di
cui al comma 729-bis.
  729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualita'
2013, di cui al comma 729-ter, per  i  soli  comuni  interessati,  il
termine previsto dall'articolo 227, del decreto  legislativo  n.  267
del 2000 e' differito al 30 giugno 2014. Nel caso in  cui,  all'esito
delle verifiche di cui al comma  729-bis,  il  Comune  sia  tenuto  a
versare ulteriori importi  al  fondo  di  solidarieta'  comunale,  in
assenza di impegni di spesa gia' contabilizzati dal comune  stesso  a
tale titolo,  tali  somme  possono  essere  imputate  quale  apposito
impegno di spesa sull'annualita' 2014.».

(Omissis).

 

Art. 21

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' pre-sentato alle Camere per la conversione in legge.

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