30 Gennaio, 2014

(Legge 29 gennaio 2014, n. 5, in supp. ord. n. 9 alla G.U. n. 23 del 29.1.2014)

 

Art. 1

  1. Il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante  disposizioni
urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili  pubblici  e  la
Banca d'Italia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, è stato pubblicato nel fascicolo n. 23/2013, 1727).

 

Testo del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, coordinato con la legge di conversione 29 gennaio 2014, n. 5, recante: «Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia.».

(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in supp. ord. n. 9 alla G.U. n. 23 del 29.1.2014)

TITOLO I
DISPOSIZIONI FISCALI ED IN MATERIA DI IMMOBILI PUBBLICI

 Art. 1

               Abolizione della seconda rata dell'IMU

  1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non
e' dovuta la seconda rata  dell'imposta  municipale  propria  di  cui
all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
per:
    a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e  b),
del  decreto-legge  21  maggio   2013,   n.   54,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
    b) gli immobili di cui all'articolo  4,  comma  12-quinquies  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
    c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge
del 31 agosto 2013, n.  102,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124;
    d) i terreni agricoli,  nonche'  quelli  non  coltivati,  di  cui
all'articolo  13,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,
posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
    e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,
comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica  per  i  terreni
agricoli, e per  i  fabbricati  rurali  diversi  rispettivamente,  da
quelli di cui alla  lettere  d)  ed  e)  del  comma  1  del  presente
articolo.
  3. Fermo restando quanto disposto dai commi  5  e  6,  al  fine  di
assicurare ai  comuni  il  ristoro  del  minor  gettito  dell'imposta
municipale  propria  di  cui  al  comma  1   dell'articolo   13   del
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante  dalla  disposizione  recata
dal comma 1 del presente articolo, e' stanziato un aumento di risorse
di   euro   2.164.048.210,99   per   l'anno   2013,   di   cui   euro
2.076.989.249,53  riferiti  ai  comuni  delle   Regioni   a   statuto
ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna  ed  euro
87.058.961,46 riferiti ai comuni delle  regioni  a  statuto  speciale
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano.
  4. Una quota  delle  risorse  di  cui  al  comma  3,  pari  a  euro
1.729.412.036,11   e'   attribuita   dal    Ministero    dell'interno
limitatamente ai comuni delle  Regioni  a  statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della Regione  Sardegna,  entro  il  20  dicembre
2013, nella misura risultante dall'allegato A  al  presente  decreto,
pari alla meta' dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la
detrazione  di  base  previste  dalle  norme  statali  per   ciascuna
tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. L'eventuale differenza tra l'ammontare  dell'imposta  municipale
propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione
per ciascuna tipologia di immobile di cui al  comma  1  deliberate  o
confermate dal  comune  per  l'anno  2013  e,  se  inferiore,  quello
risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base
previste dalle norme statali per ciascuna tipologia  di  immobile  di
cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in  misura  pari
al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014. 
6. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  dell'interno,  da  emanare  entro  il  28
febbraio  2014,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali,  e'  determinato  a  conguaglio  il  contributo  compensativo
nell'importo complessivo  di  euro  348.527.350,73  risultante  dalla
differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle  distribuite  ai
sensi dei commi 4 e 8, spettante a  ciascun  comune.  L'attribuzione,
con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla
base di una metodologia concordata con l'Associazione  Nazionale  dei
Comuni Italiani  (ANCI),  prendendo  come  base  i  dati  di  gettito
relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate
dai comuni nell'anno  2013.  L'attribuzione  deve,  altresi',  tenere
conto di quanto gia' corrisposto ai medesimi comuni  con  riferimento
alle  stesse  tipologie  di  immobili  ai  sensi  del  comma   1
dell'articolo 3 del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
  7. Qualora dal decreto di cui  al  comma  6  risulti  un  ammontare
complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a  quanto  ad
esso spettante dall'applicazione delle aliquote  e  della  detrazione
per ciascuna tipologia di immobile di cui al  comma  1  del  presente
articolo, deliberate o confermate per  l'anno  2013,  l'eccedenza  e'
destinata dal comune medesimo  a  riduzione  delle  imposte  comunali
dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014.
  8. Per i comuni delle regioni  a  statuto  speciale  Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia  di  finanza
locale, la compensazione del minor  gettito  dell'imposta  municipale
propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del  presente
articolo avviene attraverso un minor  accantonamento,  per  l'importo
complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A  al  presente
decreto,  a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi
erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214.
  9.  Il  comma  1  si  applica  anche   agli   immobili   equiparati
all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma
10, del decreto-legge n. 201  del  2011  e  dell'articolo  2-bis  del
decreto-legge n. 102 del 2013, per i quali non spettano le risorse di
cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma
8.
  10. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente articolo, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni  di  bilancio.  Nel  caso  in  cui  i   procedimenti   per
l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente  capitolo  di  spesa
del Ministero dell'interno, non siano completati entro il termine del
10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo  ai
comuni  e'  autorizzato  il  pagamento   tramite   anticipazione   di
tesoreria. L'anticipazione  e'  regolata  entro  novanta  giorni  dal
pagamento ai comuni.
  11. In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli  enti  locali,
approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni
beneficiari del trasferimento compensativo di cui  al  comma  3  sono
autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di  bilancio  entro
il 15 dicembre 2013.
  12. Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso  da  parte  degli
enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  incrementato,  sino
alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per
interessi a  carico  dei  comuni  per  l'attivazione  delle  maggiori
anticipazioni  di  tesoreria  di  cui  al  periodo  precedente   sono
rimborsati a ciascun comune dal Ministero  dell'interno,  nel  limite
massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalita'  e  termini
fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro  il
31 gennaio 2014.
  12-bis. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di 
insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale 
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro 
il termine del 24 gennaio 2014. 
 Art. 2

            Disposizioni in materia di acconti di imposte

  1. All'articolo 11,  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo
il comma 20 e' inserito il seguente comma:
    «20-bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 15, comma 4,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   102,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,  per  il  periodo
d'imposta in corso  al  31  dicembre  2013,  la  misura  dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle societa'  per  gli  enti  creditizi  e
finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,  per
la Banca d'Italia e  per  le  societa'  e  gli  enti  che  esercitano
attivita' assicurativa e' aumentata al 128,5 per cento.».
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per
il periodo d'imposta in corso al  31  dicembre  2013,  per  gli  enti
creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, per la Banca d'Italia  e  per  le  societa'  e  gli  enti  che
esercitano attivita' assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo  77
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e'  applicata
con una addizionale di 8,5 punti percentuali.  L'addizionale  non  e'
dovuta  sulle  variazioni  in  aumento  derivanti   dall'applicazione
dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico.
  3. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la  tassazione  di
gruppo di cui all'articolo 117 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualita'
di  partecipati,  l'opzione  per  la  trasparenza  fiscale   di   cui
all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il
proprio reddito imponibile all'addizionale prevista  dal  comma  2  e
provvedono al relativo versamento; i soggetti che  hanno  esercitato,
in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale  di
cui al medesimo articolo 115 del testo unico assoggettano il  proprio
reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2  senza  tener
conto del reddito imputato dalla societa' partecipata.
  4. La seconda o unica rata  di  acconto  dell'imposta  sul  reddito
delle societa' dovuta per il  periodo  di  imposta  in  corso  al  31
dicembre 2013, determinata in misura corrispondente  alla  differenza
fra l'acconto  complessivamente  dovuto  e  l'importo  dell'eventuale
prima rata di acconto, e' versata entro il 10 dicembre  2013  ovvero,
per i soggetti il cui  periodo  d'imposta  non  coincide  con  l'anno
solare, entro il decimo  giorno  del  dodicesimo  mese  dello  stesso
periodo d'imposta.
  5. A decorrere dall'anno 2013, i soggetti che  applicano  l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, ai sensi del  comma  3  dell'articolo  6  del  medesimo
decreto legislativo, sono tenuti, entro il  16  dicembre  di  ciascun
anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari  al  100
per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei  primi
undici mesi del medesimo anno, ai sensi  del  comma  9  del  medesimo
articolo 6.  Il  versamento  effettuato  puo'  essere  scomputato,  a
decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo, dai  versamenti  della
stessa imposta sostitutiva.
  6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre  2013,  n.
124 e' sostituito dal seguente:
    «4. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del  comma  3.
Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta  il
raggiungimento degli  obiettivi  di  maggior  gettito  indicati  alle
medesime lettere, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
proprio decreto, da emanare entro  il  2  dicembre  2013,  stabilisce
l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES  e  dell'IRAP,
dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a  decorrere
dal 1º gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio
2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura  tale  da  assicurare  il
conseguimento dei predetti obiettivi anche ai  fini  della  eventuale
compensazione delle minori entrate  che  si  dovessero  generare  per
effetto dell'aumento degli acconti.».
 Art. 3

            Disposizioni in materia di immobili pubblici

(Omissis).

TITOLO II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA BANCA D’ITALIA

(Omissis).

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

(Omissis).
Art. 9

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
(Omesso l'allegato).

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