6 Febbraio, 2013

   Legge 1 febbraio 2013, n. 12, in G.U. n. 29 del 4.2.2013

 

Art. 1

 

1. Il decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di  polizia,  iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni  internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di  stabilizzazione,  è convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si ometta la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 28 dicembre 2012, n. 227, è stato pubblicato nel fascicolo n. 1/2013, 62).

 

 Testo del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, coordinato con la legge di conversione 1° febbraio 2013, n. 12, recante: “Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.”.

(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 29 del 4.2.2013) 
 
 

Capo I

Missioni internazionali delle forze armate e di polizia

(Omissis).

Art. 2

Disposizioni in materia di personale

 

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali  di  cui al presente decreto si applicano l’art. 3, commi da 1, alinea,  a  9, della  legge  3  agosto  2009,  n.  108,  l’art.  3,  comma  6,   del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. L’indennità di missione, di cui all’art. 3,  comma  1,  alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se  il personale non usufruisce a  qualsiasi  titolo  di  vitto  e  alloggio gratuiti.

3. L’indennità di missione di cui al comma 2  è  calcolata  sulle diarie di seguito specificate per il  personale  che  partecipa  alle missioni a fianco indicate:

a) sulla diaria  prevista  con  riferimento  ad  Arabia  Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman,  per  il  personale  che  partecipa  alle missioni  ISAF,  EUPOL  AFGHANISTAN,  EUJUST  LEX-Iraq,   UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura  attivata  presso le Nazioni Unite, nonché’ per il personale  impiegato  negli  Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;

b)   sulla   diaria   prevista   con   riferimento   alla    Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l’Head Quarter  di Northwood  nell’ambito  delle  missioni  per   il   contrasto   della pirateria;

c) sulla diaria prevista con riferimento  alla  Turchia,  per  il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;

d)  sulla  diaria  prevista  con  riferimento   alla   Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel  Niger  e  per  le  iniziative  di addestramento e formazione delle Forze di polizia somale, dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale e per il Mali.

 

(Omissis).

 

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