Legge 1 febbraio 2013, n. 12, in G.U. n. 29 del 4.2.2013
Art. 1
1. Il decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si ometta la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 28 dicembre 2012, n. 227, è stato pubblicato nel fascicolo n. 1/2013, 62).
Testo del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, coordinato con la legge di conversione 1° febbraio 2013, n. 12, recante: “Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.”.
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 29 del 4.2.2013)
Capo I
Missioni internazionali delle forze armate e di polizia
(Omissis).
Art. 2
Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l’art. 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l’art. 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L’indennità di missione, di cui all’art. 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
3. L’indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie di seguito specificate per il personale che partecipa alle missioni a fianco indicate:
a) sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, EUJUST LEX-Iraq, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché’ per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;
b) sulla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood nell’ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;
c) sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;
d) sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger e per le iniziative di addestramento e formazione delle Forze di polizia somale, dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale e per il Mali.
(Omissis).