26 Giugno, 2013

Legge 24 giugno 2013, n. 71, in G.U. n. 147 del 25.6.2013


 

 Art. 1

  1. Il decreto-legge 26 aprile 2013,  n.  43,  recante  disposizioni

urgenti  per  il  rilancio  dell’area  industriale  di  Piombino,  di

contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle  zone  terremotate

del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione  in  Abruzzo  e  la

realizzazione degli interventi per Expo 2015, e’ convertito in  legge

con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

(Omissis).

 

15. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, è stato pubblicato nel fascicolo n. 9/2013, 660).

 

 

 

 

Testo del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.»

(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 147 del 25.6.2013)


(Omissis).

 

 

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL
MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E IN MOLISE
NONCHE’ NORME PER FRONTEGGIARE ULTERIORI EMERGENZE

(Omissis).

Art. 6

                 Proroga emergenza sisma maggio 2012

 

1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo  11,  comma

13, del decreto legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213,  il  termine  di

scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del

20  e  29  maggio  2012,  di  cui  all’articolo  1,  comma   3,   del

decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e’ prorogato al 31 dicembre 2014.

2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con  i  provvedimenti

del Direttore dell’Agenzia delle entrate del  31 ottobre 2012  e

del 19  novembre  2012  quale  data  ultima  di  presentazione  della

documentazione di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge  10

ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7

dicembre  2012,  n.  213,  e  successive  modificazioni,  utile   per

l’accesso al finanziamento di cui ai commi 7  e  7-bis  del  predetto

articolo 11, e’ rideterminato al 31 ottobre 2013. Entro  tale  ultimo

termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi  e  le  condizioni

gia’ previsti dai commi 7, 7-bis e  9  dell’articolo  11  del  citato

decreto-legge n. 174 del 2012, possono presentare  la  documentazione

utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non

sono riusciti a provvedervi entro l’originario termine finale del  30

novembre 2012.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l’accesso  ai

finanziamenti per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonche’ dei

premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dal 1o luglio  2013  al

15 novembre 2013 nei confronti:

a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;

b) dei soggetti che, hanno gia’  utilmente  rispettato  il  termine

ultimo del 30 novembre 2012.

4. Ai fini dell’attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a  3,

entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente

articolo il Direttore dell’Agenzia delle entrate  provvede  ai  sensi

dell’articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012,

nonche’ dell’articolo 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012,  n.

228.

5. La Cassa depositi  e  prestiti  SpA  e  l’Associazione  bancaria

italiana adeguano la convenzione di cui all’articolo 11, comma 7, del

decreto-legge n. 174 del 2012, nonche’  all’articolo  1,  comma  367,

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni

di  cui  al  presente  articolo,  prevedendo  comunque  modalita’  di

rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei  limiti

di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del predetto decreto-legge

n. 174 del 2012.

 

(Omissis).

 

Art. 6-septies

 

               Aiuti alle imprese site in zone colpite

                      dal sisma del maggio 2012

 

  1. All’articolo 1 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 366, le  parole:  «30  giugno»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «15 novembre»;

  b) al comma 368, lettera a), le parole da: «una auto dichiarazione»

fino a: «che attesta» sono sostituite dalle  seguenti:  «una  perizia

asseverata che attesta l’entita’ della  riduzione  del  reddito  2012

rispetto alla media dei tre anni precedenti nonche’»;

  c) il comma 373 e’ sostituito dal seguente:

      «373. I soggetti di cui al  comma  365  possono  richiedere  ai

soggetti autorizzati all’esercizio del credito  il  finanziamento  di

cui al comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della

normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai  finanziamenti  di

cui ai commi da 365 a  372  del  presente  articolo  si  tiene  conto

dell’eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse  fissato

dall’istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in  base

alla comunicazione della  Commissione  relativa  alla  revisione  del

metodo di fissazione  dei  tassi  di  riferimento  e  attualizzazione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C  14  del

19 gennaio  2008;  ai  medesimi  fini,  i  Presidenti  delle  regioni

Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto,  in  qualita’  di   commissari

delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del decreto-legge 6 giugno

2012, n, 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto

2012, n. 122, verificano l’assenza di  sovracompensazioni  dei  danni

subiti per effetto degli eventi sismici del  20  e  29  maggio  2012,

tenendo conto anche degli eventuali indennizzi  assicurativi.  A  tal

fine, istituiscono e  curano  un  registro  degli  aiuti  concessi  a

ciascun  soggetto   che   eserciti   attivita’   economica   per   la

compensazione dei  danni  causati  dal  medesimo  sisma.  L’aiuto  e’

concesso  nei  limiti  e  alle  condizioni  delle   decisioni   della

Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471  final  del  19

dicembre 2012».  

(Omissis).

 

  Art. 6-novies

 

                       Detassazione contributi

 

  1. I contributi di  cui  all’articolo  3-bis  del  decreto-legge  6

luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 135,  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito

imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale

sulle attivita’ produttive.  

(Omissis).

 

 Art. 9

                          Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

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