Legge 24 giugno 2013, n. 71, in G.U. n. 147 del 25.6.2013
Art. 1
1. Il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di
contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate
del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la
realizzazione degli interventi per Expo 2015, e’ convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
(Omissis).
15. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, è stato pubblicato nel fascicolo n. 9/2013, 660).
Testo del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.»
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 147 del 25.6.2013)
(Omissis).
Capo III
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL
MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E IN MOLISE
NONCHE’ NORME PER FRONTEGGIARE ULTERIORI EMERGENZE
(Omissis).
Art. 6
Proroga emergenza sisma maggio 2012
1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 11, comma
13, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il termine di
scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e’ prorogato al 31 dicembre 2014.
2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i provvedimenti
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e
del 19 novembre 2012 quale data ultima di presentazione della
documentazione di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni, utile per
l’accesso al finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto
articolo 11, e’ rideterminato al 31 ottobre 2013. Entro tale ultimo
termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni
gia’ previsti dai commi 7, 7-bis e 9 dell’articolo 11 del citato
decreto-legge n. 174 del 2012, possono presentare la documentazione
utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non
sono riusciti a provvedervi entro l’originario termine finale del 30
novembre 2012.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l’accesso ai
finanziamenti per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonche’ dei
premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dal 1o luglio 2013 al
15 novembre 2013 nei confronti:
a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;
b) dei soggetti che, hanno gia’ utilmente rispettato il termine
ultimo del 30 novembre 2012.
4. Ai fini dell’attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a 3,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
articolo il Direttore dell’Agenzia delle entrate provvede ai sensi
dell’articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012,
nonche’ dell’articolo 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012, n.
228.
5. La Cassa depositi e prestiti SpA e l’Associazione bancaria
italiana adeguano la convenzione di cui all’articolo 11, comma 7, del
decreto-legge n. 174 del 2012, nonche’ all’articolo 1, comma 367,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni
di cui al presente articolo, prevedendo comunque modalita’ di
rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti
di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del predetto decreto-legge
n. 174 del 2012.
(Omissis).
Art. 6-septies
Aiuti alle imprese site in zone colpite
dal sisma del maggio 2012
1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle
seguenti: «15 novembre»;
b) al comma 368, lettera a), le parole da: «una auto dichiarazione»
fino a: «che attesta» sono sostituite dalle seguenti: «una perizia
asseverata che attesta l’entita’ della riduzione del reddito 2012
rispetto alla media dei tre anni precedenti nonche’»;
c) il comma 373 e’ sostituito dal seguente:
«373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai
soggetti autorizzati all’esercizio del credito il finanziamento di
cui al comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della
normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di
cui ai commi da 365 a 372 del presente articolo si tiene conto
dell’eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato
dall’istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base
alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del
metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 14 del
19 gennaio 2008; ai medesimi fini, i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita’ di commissari
delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del decreto-legge 6 giugno
2012, n, 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, verificano l’assenza di sovracompensazioni dei danni
subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,
tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal
fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a
ciascun soggetto che eserciti attivita’ economica per la
compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L’aiuto e’
concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della
Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19
dicembre 2012».
(Omissis).
Art. 6-novies
Detassazione contributi
1. I contributi di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito
imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive.
(Omissis).
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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