Legge 24 marzo 2015, n. 34, in suppl. ord. n. 15 alla G.U. n. 70 del 25.3.2015
Art. 1
1. Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti
in materia di esenzione IMU, e’ convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All’articolo 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «entro dodici mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «entro quindici mesi»;
b) al comma 5, il terzo periodo e’ soppresso;
c) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
«7-bis. Qualora i termini per l’espressione dei pareri parlamentari
di cui ai commi 5 e 7 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 8, ovvero
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, è stato pubblicato nel fascicolo n. 2/2015, 112).
Testo del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.».
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in suppl. ord. n. 15 alla G.U. n. 70 del 25.3.2015)
Art. 1
Esenzione dall’IMU dei terreni montani
e parzialmente montani
1. A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’Imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonche’ a quelli non coltivati, ubicati nei
comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni
italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
a-bis) ai terreni agricoli, nonche’ a quelli non coltivati,
ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della
legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) ai terreni agricoli, nonche’ a quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni
classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
1-bis. A decorrere dall’anno 2015, dall’imposta dovuta per i
terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del
2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi
dell’articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, si detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, euro 200.
Nell’ipotesi in cui nell’allegato 0A, in corrispondenza
dell’indicazione del comune, sia riportata l’annotazione parzialmente
delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del
territorio comunale individuate ai sensi della circolare del
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18
giugno 1993.
2. L’esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di
cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti
nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli
stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di
imposta 2014.
4. Per l’anno 2014, non e’, comunque, dovuta l’IMU per i terreni
esenti in virtu’ del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell’interno, del 28 novembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che,
invece, risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei
criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014
nonchè per gli anni successivi, resta ferma l’esenzione per i
terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta’
collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto
decreto, non ricadano in zone montane o di collina. Per il
medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonche’ quelli non coltivati,
ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell’IMU.
Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita’
per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali
ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A
tal fine, per l’anno 2014, e’ autorizzato l’utilizzo dello
stanziamento previsto per la compensazione di cui all’ultimo periodo
del comma 5-bis, dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
5. I contribuenti versano l’imposta complessivamente dovuta per
l’anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi
precedenti, entro il 10 febbraio 2015. Non sono applicati sanzioni
ed interessi nel caso di ritardato versamento dell’imposta
complessivamente dovuta per l’anno 2014, qualora lo stesso sia
effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.
5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell’IMU
relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di
quanto disposto dall’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle
disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto
al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla
compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facolta’
con proprio regolamento.
6. E’ abrogato il comma 5-bis, dell’articolo 4 del decreto-legge n.
16 del 2012.
7. A decorrere dall’anno 2015, le variazioni compensative di
risorse conseguenti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell’allegato A al
presente provvedimento, per i comuni delle Regioni a statuto
ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell’ambito del fondo
di solidarieta’ comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e
129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i
comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, in sede
di attuazione del comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
8. Per l’anno 2014, le variazioni compensative di risorse nei
confronti dei comuni conseguenti dall’attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 3 e 4, sono confermate nella misura di cui
all’allegato B al presente provvedimento. 9. I rimborsi ai comuni
sono indicati nell’allegato C al presente provvedimento e tali comuni
sono autorizzati, sulla base del medesimo allegato, a rettificare gli
accertamenti, a titolo di fondo di solidarieta’ comunale e di gettito
IMU, del bilancio 2014.
9-bis. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il
ristoro del minor gettito dell’IMU, derivante dall’applicazione del
comma 1-bis, e’ attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a
15,35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Tale contributo e’
ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero
dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza
Stato-citta’ e autonomie locali. Per i comuni delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, a cui la legge attribuisce
competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor
gettito dell’IMU, derivante dall’applicazione del predetto comma
1-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l’importo di
0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011, sulla base della stessa metodologia di cui al
secondo periodo.
9-ter. All’articolo 14, comma 1, terzo periodo, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato
dall’articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all’imposta
immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento,
istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».
9-quater. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, come modificato dall’articolo 1, comma 508, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilita’
dell’Imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di
Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve
intendersi nel senso che la deducibilita’ nella misura del 20 per
cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del
reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni si applica,
anche per l’Imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia
autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2014.
9-quinquies. Al fine di assicurare la piu’ precisa ripartizione
delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e
C al presente decreto, fermo restando l’ammontare complessivo delle
suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro
per l’anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall’anno 2015, il Ministero
dell’economia e delle finanze, sulla base di una metodologia
condivisa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
adottata sentita la Conferenza Stato-citta’ e autonomie locali,
provvede, entro il 30 settembre 2015, alla verifica del gettito per
l’anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente
articolo, sulla base anche dell’andamento del gettito effettivo. Con
decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle
variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna,
sulla base dell’esito delle verifiche di cui al periodo precedente.
Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta si
provvede in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo 13 del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui
al primo periodo.
Art. 1 bis
Sospensione di adempimenti e versamenti
tributari nell’isola di Lampedusa
1. In considerazione del permanente stato di crisi nell’isola di
Lampedusa, il termine della sospensione degli adempimenti e dei
versamenti dei tributi, previsto dall’articolo 23, comma 12-octies,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato
dall’articolo 10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, e’ prorogato al 15 dicembre 2015. Gli adempimenti tributari di
cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati
con le modalita’ e con i termini stabiliti con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate.
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Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto: a) i commi 13 e 14 dell’articolo 5 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116 sono abrogati; b) il comma 25 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e’ abrogato e l’ultimo periodo
del comma 4-octies dell’articolo 11 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 e’ soppresso.
2. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, ad eccezione del comma
1-bis, valutati in 225,8 milioni di euro per l’anno 2015 e in 96
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede:
a) quanto a 45,2 milioni di euro per l’anno 2015 e a 31,9 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente utilizzo
delle risorse derivanti dal comma 1;
b) quanto a 126,6 milioni di euro per l’anno 2015, 47,9 milioni di
euro per l’anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall’anno
2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2015, a 11,2 milioni di
euro per l’anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall’anno
2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2015 e a 1 milione
di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero;
c-ter) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015,
mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni
di euro, l’accantonamento relativo al Ministero della salute per 1
milione di euro e l’accantonamento relativo al Ministero della
giustizia per 1 milione di euro;
d) quanto a 45 milioni di euro per l’anno 2015, mediante il
versamento all’entrata delle risorse disponibili sul fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera
d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell’articolo 1,
pari a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
(Omessi gli allegati).