20 Dicembre, 2016

Legge 15 dicembre 2016, n. 229, in G.U. n. 294 del 17.12.2016

Art. 1

1. Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, e’ abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge n. 205 del 2016.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, è stato pubblicato nel fascicolo n. 20/2016, 1478).

Testo del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.”.
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 294 del 17.12.2016)

Titolo I
PRINCIPI DIRETTIVI E RISORSE
PER LA RICOSTRUZIONE
Capo I
Principi organizzativi

Art. 1

Ambito di applicazione e organi direttivi

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare
gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza
alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni
indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli
Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli
articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli
soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilita’ del fabbricato,
casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia
delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale
territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi,
altresi’, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati
in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli
indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che
dimostrino il nesso di causalita’ diretto tra i danni ivi
verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell’assolvimento dell’incarico conferito con decreto del
Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016,
il Commissario straordinario provvede all’attuazione degli interventi
ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il Commissario
straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in
relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici
successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al
comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente decreto,
finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualita’ di
vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in
stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo’ delegare
loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo
e’ costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione
presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di
concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l’applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle
ordinanze e direttive commissariali, nonche’ di verificare
periodicamente l’avanzamento del processo di ricostruzione. Al
funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.
6. In ogni Regione e’ costituito un comitato istituzionale,
composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualita’ di
vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai
Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nell’ambito dei
quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza
dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria
e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma
l’uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi,
nonche’ per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari
sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita’ e di costi
parametrici.

Art. 2

Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari
(Omissis).
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e
delle norme dell’ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate
previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito
della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, e sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
(Omissis).
Titolo II
MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO
DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO
Capo I
Ricostruzione dei beni danneggiati
Art. 5

Ricostruzione privata

1. Ai fini dell’applicazione dei benefici e del riconoscimento dei
contributi nell’ambito dei territori di cui all’articolo 1, con
provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, il
Commissario straordinario provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e
ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento
locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni
lievi;
2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o
ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e
attivita’ produttive danneggiate o distrutte che presentano danni
gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei
storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la
progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione
con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con
miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere
compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti
architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche
indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e
l’efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti
i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di
ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il livello di
danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono
utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le
relative procedure e modalita’ di attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il livello di
danneggiamento per i quali i principi di cui alla lettera b) sono
utilizzabili per gli interventi di ripristino con miglioramento
sismico o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad
abitazione o attivita’ produttive distrutti o che presentano danni
gravi e definire le relative procedure e modalita’ di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare
interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei
quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici
attuativi;
f) stabilire i parametri da adottare per la determinazione del
costo degli interventi ed i costi parametrici.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in
coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per
cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle
seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi
sismici, nei Comuni di cui all’articolo 1:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di
edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e
privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e
attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita’
produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative
agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle
organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine
solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia
asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione
ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di
perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad attivita’ sociali,
socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e
religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati
dalle competenti autorita’, per l’autonoma sistemazione, per
traslochi, depositi, e per l’allestimento di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attivita’ economiche o
produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di
garantirne la continuita’;
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti
pubblici, nella fase dell’emergenza, per le persone impossibilitate a
ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte ad interruzioni di attivita’
sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi
comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche’ di
soggetti privati, senza fine di lucro.
3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del
comma 2 sono erogati, con le modalita’ del finanziamento agevolato,
sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei
lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni
necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
4. Per l’erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3,
i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei
territori di cui all’articolo 1, possono contrarre finanziamenti,
secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata
con l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello
Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di
concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello
Stato ai soggetti danneggiati dall’evento sismico. Con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse
le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i
criteri e le modalita’ di operativita’ delle stesse. Le garanzie
dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell’allegato allo
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di
cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. In relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al
beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile
esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna
scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte
capitale gli interessi dovuti, nonche’ le spese strettamente
necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalita’ di
fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta e’
revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o
parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che
eroga il finanziamento agevolato comunica con modalita’ telematiche
all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari,
l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il
numero e l’importo delle singole rate.
6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale
e possono coprire le eventuali spese gia’ anticipate dai soggetti
beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente
ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono
specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi
di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo
anche parziale per finalita’ diverse da quelle indicate nel presente
articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di
finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la
restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere
dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso
soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la
successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e
l’ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto
finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonche’
delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti,
non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate
in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo di cui all’articolo 4.
7. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti
adottati d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i
criteri e le modalita’ attuative del presente articolo, anche per
garantire uniformita’ di trattamento e un efficace monitoraggio
sull’utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei
limiti di spesa allo scopo autorizzati.
8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel
rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di
esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare
dall’articolo 50.
9. L’importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare e’
determinato con la legge di bilancio in relazione alla
quantificazione dell’ammontare dei danni e delle risorse necessarie
per gli interventi di cui al presente articolo.
(Omissis).

Art. 17

Art-Bonus

1. Il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni,
spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore del
Ministero dei beni delle attivita’ culturali e del turismo per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali
di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all’articolo 1
anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di
altre confessioni religiose, di cui all’articolo 9 del codice di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di
cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 11, comma 11-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
2. Al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio
culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi, il credito di
imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le
erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, per il sostegno dell’Istituto
superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle
pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la
conservazione del patrimonio archivistico e librario.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in
0,8 milioni di euro per l’anno 2018, in 1,3 milioni di euro per
l’anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l’anno 2020 e in 0,6 milioni
di euro per l’anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l’anno 2022, si
provvede ai sensi dell’articolo 52.

Art. 17-bis

Erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti
da sisma e da eventi calamitosi

1. All’articolo 100, comma 2, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera
m) e’ inserita la seguente:
«m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e
dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi
sismici o calamitosi che hanno colpito l’ente in favore del quale si
effettua il versamento. Il Ministro dell’economia e delle finanze,
con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla
base di criteri da definire sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
individua gli enti che possono beneficiare delle predette erogazioni
liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli
obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei
soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e
comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di
riferimento, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti
erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi
effettuate».
(Omissis).

Titolo III
RAPPORTI TRA GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Capo I
Misure urgenti concernenti le attività e la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza
(Omissis).
Art. 38

Disposizioni urgenti per l’impiego del volontariato
di protezione civile

1. Al fine di accelerare le procedure connesse con l’impiego del
volontariato di protezione civile, in considerazione dell’eccezionale
mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici di cui
all’articolo 1, ed a fare data dall’entrata in vigore del presente
decreto, i rimborsi di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, relativamente
agli importi effettivamente spettanti determinati in esito
all’istruttoria tecnica di competenza del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono
alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del datore di
lavoro, con le modalita’ del credito di imposta.
2. Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero e’ cedibile,
nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti
del codice civile, previa adeguata dimostrazione dell’effettivita’
del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o
assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto
esclusivamente in compensazione con i propri debiti d’imposta o
contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del
1997, e previa comunicazione della cessione al Dipartimento della
protezione civile, secondo modalita’ stabilite dal medesimo
dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello
F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il
mancato riconoscimento dell’operazione di versamento.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabiliti le condizioni, i termini e le modalita’ di applicazione
delle disposizioni del presente articolo, nonche’ le modalita’ per il
versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione
civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire ai
sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie finalizzate
all’attuazione dell’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
(Omissis).

Titolo IV
MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI
DI TERMINI E MISURE FISCALI
(Omissis).
Capo III
Sospensioni di termini e misure in materia fiscale
(Omissis).
Art. 47

Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti

1. Per i soggetti che hanno sede o unita’ locali nel territorio dei
Comuni di cui all’articolo 1, che abbiano subito danni, verificati
con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici di cui
all’articolo 1, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti,
connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente
dalle modalita’ di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attivita’
economica, l’agevolazione e’ concessa nel rispetto della normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Art. 48

Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e
versamenti tributari e contributivi, nonche’ sospensione di termini
amministrativi

1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta a quanto
disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5
settembre 2016, e fermo restando che la mancata effettuazione di
ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da
parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24
agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza
applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31
dicembre 2016:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all’articolo 29
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ le
attivita’ esecutive da parte degli agenti della riscossione e i
termini di prescrizione e decadenza relativi all’attivita’ degli
uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle
Regioni;
c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi
quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed
extragricoli;
d) l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita
locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo
ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a
immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprieta’ dello
Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o
pubblici;
f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in
ritardo, purche’ entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione
alle camere di commercio, le denunce di cui all’articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonche’ la richiesta di verifica
periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa
tariffa;
g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di
qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di
esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle
banche, nonche’ dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di
cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli
interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla
formazione del reddito d’impresa, nonche’ alla base imponibile
dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione
si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione
finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili,
anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attivita’
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale
svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai
pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per
oggetto beni mobili strumentali all’attivita’ imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale;
h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla
legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della
proprieta’ coltivatrice;
i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono
effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a
carico dei residenti o titolari di attivita’ zootecniche e del
settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;
l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le
amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti,
consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino
nei Comuni di cui all’allegato 1, per conto di aziende e clienti non
operanti nel territorio, nonche’ di societa’ di servizi e di persone
in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino
almeno il 50 per cento del capitale sociale.
1-bis. I sostituti d’imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non
devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1 gennaio 2017
e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle
imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le
ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,
Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-bis si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del presente decreto.
2. Con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e
del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a
mezzo di reti canalizzate, nonche’ per i settori delle assicurazioni,
della telefonia e della radiotelevisione pubblica la competente
autorita’ di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme
per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi
a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all’allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni
di cui all’allegato 2, dei termini di pagamento delle fatture emesse
o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio
erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate
nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorita’ di
regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresi’ le
modalita’ di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati
sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche
di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita’ per la copertura
delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo
perequativo.
3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della
definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all’articolo 51
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi
occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,
concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei
lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sia da
parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a
favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti
Comuni.
4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che
alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 risiedevano o
avevano sede legale o operativa nei Comuni di cui rispettivamente
agli allegati 1 e 2, non trovano applicazione le sanzioni
amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione
e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il
24 agosto e il 31 dicembre 2016.
5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi
dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell’applicazione
della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla
Centrale dei rischi.
6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2,
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13
settembre 2016, n. 393, gli adempimenti specifici delle imprese
agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di
normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere
animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni
e comunicazione degli eventi in stalla nonche’ registrazioni
dell’impiego del farmaco che ricadono nell’arco temporale interessato
dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a
movimentazioni, sono differiti al 1° marzo 2017.
7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone
giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui
all’articolo 1, sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo per
le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31
dicembre 2016.
8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla
politica agricola comune 2014-2020, compresi quelli assunti
volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui
al regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonche’ al metodo di produzione
biologica in conformita’ al regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l’anno di domanda
2016, il diritto all’aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento
degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell’articolo 4 del
regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014.
La dichiarazione dell’autorita’ amministrativa competente e’
considerata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 del citato
regolamento n. 640/2014.
9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con riferimento
alle produzioni con metodo biologico, autorizzano le aziende agricole
situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 ad usufruire,
per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe
previste dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della
Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di informare la Commissione
europea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle
stesse, le Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche comunicano al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’elenco
delle aziende oggetto di deroga.
10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all’articolo 1 del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e’
prorogato al 30 settembre 2017. La sospensione dei termini relativi
agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica
anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei
Comuni indicati nell’allegato 1 al presente decreto, non ricompresi
nell’allegato al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia’ versato.
10-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti
tributari, prevista dal citato decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 1° settembre 2016, e dal comma 10, si applica ai
soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni
indicati nell’allegato 2 al presente decreto, a decorrere dal 26
ottobre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia’ versato.
11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per
effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale
1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, avviene con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 9,
comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal
presente articolo.
12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti
per effetto delle sospensioni disposte dal citato decreto
ministeriale 1 settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, sono
effettuati entro il mese di ottobre 2017.
13. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i
termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto
2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al
30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria gia’ versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo,
sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di
sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo
di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di
ottobre 2017. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al
presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in
344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi
dell’articolo 52. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si
applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno
interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici di cui
all’articolo 1, alle richieste di anticipazione della posizione
individuale maturata di cui all’articolo 11, comma 7, lettere b) e
c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da
parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari
residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, si applica in via
transitoria quanto previsto dall’articolo 11, comma 7, lettera a),
del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal
requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica
complementare, secondo le modalita’ stabilite dagli statuti e dai
regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare.
Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto
2016.
14. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 13 trovano applicazione
anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro
che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 erano
assisiti da professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente
all’allegato 1 e all’allegato 2.
15. All’articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:
«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti,
ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni,
interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione,
anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate
mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di
scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze sono definiti le modalita’ e i termini della ripresa
dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di
sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal
fondo previsto dall’articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre
2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono
versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al
predetto fondo».
b) il comma 2-ter e’ abrogato.
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli
eventi sismici di cui all’articolo 1, purche’ distrutti od oggetto
di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28
febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul
reddito delle societa’, fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita’ dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di
imposta 2017. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresi’,
esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata
scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o
agibilita’ dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre
2020. Ai fini del presente comma, il contribuente puo’ dichiarare,
entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l’inagibilita’ totale o
parziale del fabbricato all’autorita’ comunale, che nei successivi
venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio
dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto
del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma
di anticipazione, i criteri e le modalita’ per il rimborso ai comuni
interessati del minor gettito connesso all’esenzione di cui al
secondo periodo.
17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli allegati 1 e
2, ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni,
sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini riferiti
ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24
agosto 2016 ovvero il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in vigore
del presente decreto ovvero la data di entrata in vigore del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche’ relativi ad atti o
operazioni da compiersi su altra piazza.
18. Al fine di consentire nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2
il completamento delle attivita’ di formazione degli operatori del
settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici, l’efficacia delle disposizioni in ordine alla
dotazione e all’impiego da parte delle societa’ sportive
dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione
dell’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, e’ sospesa fino alla data del 30 giugno 2017.

Art. 49

Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio
di udienze, comunicazione e notificazione di atti

1. Fino al 31 maggio 2017, sono sospesi i processi civili e
amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione
speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici
giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1, ad eccezione
delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause
relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per
l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di
sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per
l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a
quelli di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile e in
genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione
potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso,
la dichiarazione di urgenza e’ fatta dal presidente dell’ufficio
giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non
impugnabile, e, per le cause gia’ iniziate, con provvedimento del
giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
2. Sino alla medesima data di cui al comma 1, sono altresi’ sospesi
i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti
indicati al comma 1 che chiunque debba svolgere negli uffici
giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1.
3. Sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 maggio 2017, le
udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di
ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori,
purche’ la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o
avevano sede nei Comuni di cui all’allegato 1, alla data del 24
agosto 2016. E’ fatta salva la facolta’ dei soggetti interessati di
rinunciare espressamente al rinvio.
4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti,
avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita’
lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all’allegato
1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali,
sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da
qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche’ dei termini per gli
adempimenti contrattuali e’ sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31
maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di
sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine del periodo. Sono
altresi’ sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi
soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini
relativi alle procedure concorsuali, nonche’ i termini di
notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in
misura ridotta, di svolgimento di attivita’ difensiva e per la
presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di
scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24 agosto
2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e
ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono
sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei
debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva
la facolta’ degli stessi di rinunciarvi espressamente.
6. Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici giudiziari aventi sede
nei Comuni di cui all’allegato 1, sono sospesi i termini stabiliti
dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonche’ i termini
per proporre querela e sono altresi’ sospesi i processi penali, in
qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016. Nel
procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo
2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.
7. Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una
delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima
data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all’articolo
1:
a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1, i
termini previsti dal codice di procedura penale a pena di
inammissibilita’ o decadenza per lo svolgimento di attivita’
difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;
b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti
contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone
d’ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017.
8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l’udienza di
convalida dell’arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per
la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di
custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei
processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al
comma 7 non opera, altresi’, qualora le parti processuali interessate
o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui
il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi
6 e 7, lettera a), nonche’ durante il tempo in cui il processo e’
rinviato ai sensi del comma 7, lettera b).
9-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sulla sospensione dei
processi civili e amministrativi e di quelli di competenza di ogni
altra giurisdizione speciale, pendenti alla data degli eventi sismici
del 26 e del 30 ottobre 2016, le disposizioni sulla sospensione dei
termini prevista al comma 2, nonche’ le disposizioni di cui al comma
6 si applicano sino al 31 luglio 2017, in relazione al Comune di
Camerino.
9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano,
per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere
dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in
relazione ai Comuni di cui all’allegato 2.
9-quater. Nei casi di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano le
esclusioni di cui al comma 8 e la sospensione del corso della
prescrizione di cui al comma 9.
Titolo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE E FINALI
(Omissis).
Capo II
Disposizioni finali
(Omissis).
Art. 53

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.

Allegato 1

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
(Art. 1)
REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant’Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant’Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant’Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).
Allegato 2

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016
(articolo 1)
REGIONE ABRUZZO.
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo;
REGIONE LAZIO.
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI);
REGIONE MARCHE.
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D’esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC);
REGIONE UMBRIA.
69. Spoleto (PG).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *