13 Giugno, 2018

Provv. dir. Agenzia entrate 13 giugno 2018, n. 117689

1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si intende:
a) per “servizio Entratel”, il servizio telematico di cui al Capo II del decreto
dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all’articolo 3,
commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322;
b) per “servizio Fisconline”, il servizio telematico di cui al Capo IV del
decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati
dall’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e dai soggetti di cui al comma 2-ter del
medesimo articolo;
c) per “area riservata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali;
d) per “SdI”, il Sistema di Interscambio, di cui al decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, utilizzato per il recapito delle
fatture elettroniche;
e) per “fattura elettronica”, il documento informatico, in formato strutturato,
trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio contenente le
informazioni stabilite dall’articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, nel caso di fattura semplificata,
quelle stabilite dall’articolo 21-bis del medesimo decreto, nonché le
ulteriori informazioni necessarie per il recapito della fattura da parte del
Sistema di Interscambio individuate dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757;
f) per “indirizzo telematico”, la PEC o il codice destinatario di cui al punto
3.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile
2018, prot. n. 89757.

2. Servizi delegabili
2.1. L’utilizzo dei seguenti servizi può essere delegato, da ciascun contribuente, ai
soggetti di cui al punto 4, con le modalità descritte al punto 5 del presente
provvedimento:
a) “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati
informatici”, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757, punto 5.3;
b) “Registrazione dell’indirizzo telematico”, di cui al Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757,
punto 5.4.

3. Funzionalità e informazioni rese disponibili
3.1. Il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro
duplicati informatici” consente di:
a) ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e
ricevute dal soggetto delegante attraverso il SdI; i file delle fatture
elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a
quello di ricezione da parte del SdI;
b) consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di
beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante
verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni
transfrontaliere);
c) consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale
dell’IVA del soggetto delegante;
d) consultare i dati IVA delle fatture (anagrafica, rilevante ai fini IVA, di
cliente e fornitore; riepiloghi degli importi raggruppati per natura e aliquota
IVA applicata; esigibilità dell’imposta) emesse e ricevute dal soggetto
delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori nel ruolo di
controparte nell’operazione commerciale;
e) consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di
liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute dal
soggetto delegante;
f) esercitare e consultare le opzioni previste dal decreto legislativo 5 agosto
2015 n. 127, per conto del soggetto delegante;
g) consultare, per conto del soggetto delegante, le notifiche e le ricevute del
processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle
fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA,
delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
h) indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file,
cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante;
i) utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QRCode)
per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA
del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.
Attraverso le operazioni di cui ai precedenti punti da c) a g) sono consultabili
informazioni a far data dal 1° gennaio 2017.
3.2. Il servizio di “Registrazione dell’indirizzo telematico” consente di:
a) indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file,
cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante;
b) utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QRCode)
per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA
del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.

4. Soggetti delegabili
4.1. La delega all’utilizzo dei servizi di cui al punto 2 può essere conferita
esclusivamente ai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di
cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322.

5. Modalità di conferimento delle deleghe
5.1. La delega all’utilizzo dei servizi di cui al punto 2 può essere conferita dal
cedente/prestatore o dal cessionario/committente, direttamente attraverso le
funzionalità rese disponibili, all’interno della propria area riservata, agli utenti
Entratel/Fisconline, ovvero presentando l’apposito modulo di delega/revoca
presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
5.2. Indipendentemente dalla modalità di conferimento, l’elenco delle deleghe
conferite può essere consultato, da ciascun soggetto delegante, attraverso le
apposite funzionalità rese disponibili all’interno della propria area riservata.

6. Durata delle deleghe
6.1. La durata di ciascuna delega può essere fissata dal soggetto delegante, all’atto
del suo conferimento; in assenza di tale indicazione, la durata sarà pari a 4 anni.

7. Revoche
7.1. Ciascuna delega può essere revocata in qualsiasi momento, con le stesse
modalità di cui al punto 5.

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