8 Marzo, 2016

BREVI RIFLESSIONI IN TEMA DI REVISIONE DELLE RENDITE CATASTALI

La catalogazione della pronuncia sopra riprodotta fra gli argomenti attinenti all’IMU consegue logicamente alla destinazione attuale della modifica della rendita catastale delle unità immobiliari già soggette all’ICI al nuovo e vigente tributo comunale, basato notoriamente sugli stessi criteri fissati per la determinazione del valore-base dei vari immobili tassati (art. 8, comma quarto, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23: «L’imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504»); quindi, per l’IMU da applicare sugli immobili iscritti a catasto, la rendita catastale stabilita dall’Agenzia del territorio (art. 5, secondo comma, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504).

La rendita catastale, in altri termini, costituisce, per i fabbricati censiti (normalmente destinati ad abitazioni, esercizi commerciali, studi professionali, ecc.) l’elemento fondamentale per determinare la misura del tributo dovuto; mentre ora di regola la sua quantificazione avviene al momento dell’accatastamento dell’immobile, le normative sopravvenute (art. 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), giustificate dalla situazione di notevoli ed evidenti sperequazioni di valori non soltanto fra distinti Comuni, ma addirittura nell’ambito dello stesso territorio comunale per immobili di similare posizione e consistenza, prevedono l’iniziativa dei Comuni presso la competente Agenzia del territorio per l’adeguamento e l’aggiornamento delle rendite catastali rispetto ai reali valori di mercato degli immobili in questione.

I Comuni, in base alle richiamate norme, possono richiedere la revisione del classamento di singole e specifiche unità immobiliari, ovvero procedere prioritariamente alla suddivisione del territorio comunale in tante e distinte microzone, per ciascuna delle quali verrà richiesta la determinazione della rendita catastale di base, da applicare per la quantificazione dell’IMU dovuta.

È chiaro che le determinazioni adottate dall’Agenzia del territorio sulle richieste dei Comuni debbono essere formalmente comunicate ai possessori delle unità immobiliari interessate dalla revisione, così come è chiaro che questi ultimi hanno piena facoltà di contestare, con ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente, le suddette determinazioni, ritenute non corrispondenti alla realtà o lacunose nei criteri e parametri adottati, ovvero, ancora, lacunose nella motivazione delle conclusioni e dei valori espressi.

[-protetto-]

Nel caso portato alla cognizione della Corte di Cassazione, definito con la sentenza annotata, rileviamo già un elemento discutibile: i nuovi valori catastali dell’unità immobiliare interessata risulterebbero recepiti direttamente dal Comune impositore e trasfusi in un atto impositivo notificato al possessore dell’immobile, senza cioè la preventiva cognizione della nuova rendita da parte di quest’ultimo ad opera dell’Ufficio tecnico statale.

Comunque, anche con questa – a nostro avviso – carenza procedurale, la Suprema Corte ha deciso egualmente, rilevando il difetto di motivazione dell’atto impugnato dal contribuente, sulla base dei principi generali vigenti nel nostro ordinamento in tema di motivazione dei provvedimenti amministrativi (art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241), valevoli anche in materia tributaria (artt. 6 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente), anche con particolare riferimento alla fiscalità locale (art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296): secondo la Suprema Corte (1) la revisione della rendita catastale deve essere motivata da elementi concreti e debitamente evidenziati nel provvedimento di revisione o nell’atto impositivo, elementi, per contro, del tutto generici e, come al solito, standardizzati nell’avviso di accertamento impugnato.

Piena adesione, pertanto, sulle conclusioni dei Massimi Giudici, in quanto ineccepibili sotto tutti i profili, di legittimità e di merito.

Un accenno finale va fatto, per completezza espositiva sulla complessa materia in rassegna, agli sviluppi già previsti dal nostro ordinamento per la generale revisione del catasto dei fabbricati: con la legge 11 marzo 2014, n. 23, il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare appositi provvedimenti – nel contesto di una generale revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati – per realizzare «un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita», dettando all’uopo criteri direttivi per la revisione del sistema estimativo di tale catasto, valevole per tutto il territorio nazionale attraverso l’attribuzione a ciascuna unità immobiliare del relativo valore patrimoniale e della rendita catastale.

Ci sono, in definitiva, elementi di … speranza per uscire dalla incredibile situazione di confusione, di incertezza e di sperequazione da tempo esistente nel settore; non vorremmo – per essere sinceri – che si finisse per creare un sistema complicato e farraginoso (che è sempre stato nelle “corde” dei nostri legislatori) per allungare i tempi e le procedure di risoluzione dei problemi esistenti in materia: siamo stati assaliti da tale dubbio con la recente “riesumazione” delle Commissioni censuarie per la programmata revisione generale del catasto (D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, attuativo della già richiamata legge n. 23/2014), che allungherà sicuramente le procedure e le modalità di aggiornamento e di perequazione di uno strumento fondamentale per la corretta tassazione dei beni immobili del nostro Paese, qual è il catasto.

Eugenio Righi

(1) Che ha confermato così l’orientamento già più volte assunto in materia: si vedano le pronunce citate nel contesto della sentenza annotata.

 

IMU – Classamento di immobili a destinazione ordinaria – Nuovo classamento d’ufficio di unità immobiliare disposto a norma dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004 – Obbligo di adeguata motivazione – Sussiste – Necessità della chiara specificazione dei fattori a cui è dovuto il mutamento – Mancanza della congrua specificazione di tali elementi – Difetto di motivazione del provvedimento – Consegue.

Imposte e tasse – Catasto – Classamento di immobili a destinazione ordinaria – Nuovo classamento d’ufficio di unità immobiliare disposto a norma dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004 – Obbligo di adeguata motivazione – Sussiste – Necessità della chiara specificazione dei fattori a cui è dovuto il mutamento – Mancanza della congrua specificazione di tali elementi – Difetto di motivazione del provvedimento – Consegue.

IMU – Classamento di immobili a destinazione ordinaria – Nuovo classamento d’ufficio di unità immobiliare disposto a norma dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004 – Obbligo di adeguata motivazione – Sussiste – Riferimento ai rapporti tra valore di mercato e valore catastale nella microzona dell’immobile rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, nonché a presunti interventi pubblici di riqualificazione della viabilità e dell’arredo urbano e interventi privati di ristrutturazione degli edifici – Insufficienza – Difetto di motivazione del provvedimento – Consegue.

Imposte e tasse – Catasto – Classamento di immobili a destinazione ordinaria – Nuovo classamento d’ufficio di unità immobiliare disposto a norma dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004 – Obbligo di adeguata motivazione – Sussiste – Riferimento ai rapporti tra valore di mercato e valore catastale nella microzona dell’immobile rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, nonché a presunti interventi pubblici di riqualificazione della viabilità e dell’arredo urbano e interventi privati di ristrutturazione degli edifici – Insufficienza – Difetto di motivazione del provvedimento – Consegue.

Procedimento – Ricorso per cassazione – Motivi di ricorso – Art. 360, n. 5), c.p.c., riformato dall’art. 54 del D.L. n. 83/2012 – Vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – Anomalia motivazionale della sentenza denunciabile in sede di legittimità – È solo quella consistente nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile – Semplice difetto di sufficienza della motivazione della sentenza – Irrilevanza.

L’atto con cui l’Agenzia del territorio attribuisce d’ufficio un nuovo classamento ad una unità immobiliare a destinazione ordinaria deve chiaramente specificare a cosa sia dovuto il mutamento, per consentire al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio finanziario di addurre in giudizio cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto.

Qualora il nuovo classamento di una unità immobiliare a destinazione ordinaria sia adottato in applicazione dell’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento, ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, laddove da tali ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, né può ritenersi a tal fine sufficiente il riferimento a non meglio precisati interventi pubblici effettuati per la riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano nonché ad interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici, e ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera), di talché le predette espressioni non sono tali da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni a base della pretesa impositiva, così da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur.

La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta con l’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), secondo cui è deducibile esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione della sentenza in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

[Corte di Cassazione, sez. VI (Pres. Cicala, rel. Iacobellis), 17 febbraio 2015, sent. n. 3156, ric. Agenzia delle entrate]

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – La controversia promossa da L.P. e G.G. nei confronti del Comune di Ferrara e dell’Agenzia del Territorio ha ad oggetto l’avviso di accertamento n. …, relativo al riclassamento di unità immobiliari, di proprietà dei contribuenti, site in Ferrara. La CTR, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dal Comune e dall’Agenzia del Territorio avverso la sentenza della CTP di Ferrara che aveva accolto il ricorso dei contribuenti. La CTR ha ritenuto carente di motivazione l’avviso di accertamento in quanto privo di “concreta specificazione degli elementi fattuali” che avrebbero concorso al nuovo contesto urbano, nonché al “mancato accertamento dei corrispondenti differenti valori”; la CTR ha rilevato inoltre che la motivazione faceva riferimento ad entrambe le ipotesi previste nei distinti commi 335 e 336, creando nel destinatario “confusione ed incertezza circa l’effettiva ragione del riclassamento”. Il ricorso si articola in quattro motivi. Nessuna attività difensiva hanno svolto i contribuenti ed il Comune di Ferrara.

MOTIVI DELLA DECISIONE – Con primo motivo – recante la intitolazione: violazione combinato disposto R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, conv. con modif. dalla L. 11/8/1939, n. 1249, all’art. 1 comma 335 della L. 30/12/2004, n. 311, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – la ricorrente assume l’erroneità della decisione, laddove la CTR ha ritenuto l’avviso carente di motivazione, rilevando che “l’atto di accertamento … richiama nella parte motiva l’atto – a contenuto generale e debitamente pubblicato – con cui si è provveduto all’attivazione del procedimento revisionale, nonché le ragioni che hanno giustificato, nello specifico, il riclassamento effettuato, ragioni che si sostanziano negli intervenuti significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano che hanno interessato l’ambito di riferimento nel quale è ubicato l’immobile in questione. I cambiamenti del tessuto urbano, intervenuti nel tempo, hanno prodotto nello specifico ambito territoriale di cui trattasi una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della connessa redditività … che non trova più corrispondenza nei classamenti originari”. La riqualificazione urbanistica ed edilizia della zona centrale, conseguente a molteplici fattori, costituirebbe fatto notorio; le specificazioni e indicazioni contenute nell’atto notificato sarebbero quindi sufficienti a rendere conoscibili i presupposti del riclassamento.

Con secondo motivo – recante la intitolazione: violazione dell’art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 1 comma 335 legge 30/12/2004, n. 311 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – la ricorrente nell’assumere “non pertinente” il riferimento operato dalla CTR alla necessità di richiamare un non meglio precisato provvedimento con cui si è provveduto alla risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca, riafferma che l’atto di accertamento non può considerarsi inficiato da vizio di motivazione … essendo stati correttamente esplicitati i presupposti di fatto e diritto costituiti dalla Determinazione direttoriale 30 novembre 2005 nell’ambito della procedura di revisione parziale prevista dall’art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (Cass. n. 9626 del 2012 (1); ord. 19814 del 2012 (2); n. 21532 del 2013 (3); n. 17335 del 2014 (4); n. 16887 del 2014 (5)), l’atto con cui l’Agenzia del Territorio attribuisce d’ufficio un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve chiaramente specificare a cosa sia dovuto il mutamento. Tale principio, fissato in considerazione delle incertezze proprie del sistema catastale italiano che non detta una specifica definizione normativa delle categorie e classi catastali, è stato affermato, proprio, per consentire al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto.

Qualora il nuovo classamento sia stato adottato, come nella specie, ai sensi del comma 335 dell’art. 1 della L. n. 311 del 2004, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento, ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento (nella specie; nota n. 26925 del 4/4/2005 con la quale il Comune di Ferrara ha richiesto all’Agenzia del Territorio l’attivazione del processo di revisione parziale del classamento catastale delle unità immobiliari ubicate in una determinata microzona, e nota del Direttore dell’Agenzia del 30/11/2005) laddove da tali ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento. Né può ritenersi sufficiente a tal fine il riferimento a non meglio precisati “interventi pubblici effettuati per la riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano” nonché ad “interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici”. E ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera). Di talché le espressioni surriportate non sono tali da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni a base della pretesa impositiva, così da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur.

Con terzo motivo – recante la intitolazione: violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – la ricorrente assume la violazione che la CTR, nel ritenere privo di motivazione l’avviso di accertamento, in assenza di appello incidentale sul punto da parte del contribuente, avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., stante il diverso argomentare della CTP sulla questione.

La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, avendo la ricorrente riportato solo un breve stralcio di motivazione della sentenza della CTP (pag. 31, secondo cpv.), tale da non consentire al giudice di legittimità di rilevare con sufficiente chiarezza e precisione, sulla base delle sole deduzioni esposte nel ricorso e senza la necessità di accedere a fonti a questo estranee, e quindi ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, le ragioni sottese alla statuizione della CTP. E ciò ancorpiù considerando che nella sentenza oggetto della attuale impugnazione – nella parte narrativa – pag. 1 –, con riferimento alla decisione della CTP, leggesi: “rilevavano quei giudici: a) un difetto di motivazione dell’avviso di accertamento che non aveva consentito alla parte ricorrente di svolgere un’appropriata difesa”.

Con quarto motivo – recante la intitolazione vizio di insufficiente e/o omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. – la ricorrente lamenta che la CTR avrebbe omesso di esplicitare i motivi che la hanno indotta a disattendere le circostanziate deduzioni svolte dall’Agenzia del Territorio sui presupposti di diritto dell’atto di accertamento.

La censura è inammissibile stante le modifiche apportate all’art. 360 n. 5 c.p.c., dall’art. 54 c. 1 lett. b) d.l. 83/2012, applicabile al caso in esame (SS.UU. n. 8053/2014 (6)). La riformulazione dell’art. 360, n. 5), c.p.c., disposta con l’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M. – (Omissis).

 

(1) Cass. 13 giugno 2012, n. 9626, in Boll. Trib. On-line.

(2) Cass. 13 novembre 2012, n. 19814, in Boll. Trib. On-line.

(3) Cass. 20 settembre 2013, n. 21532, in Boll. Trib. On-line.

(4) Cass. 30 luglio 2014, n. 17335, in Boll. Trib. On-line.

(5) Cass. 24 luglio 2014, n. 16887, in Boll. Trib. On-line.

(6) Cass. 7 aprile 2014, n. 8053, in Boll. Trib., 2014, 1648.