9 Gennaio, 2018

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 29.12.2017

Art. 1

(Omissis).

2. All’articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «di 1,14 punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1º gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 1,5 punti percentuali dal 1º gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020»;
b) alla lettera b), le parole: «di tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1º gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020 rispetto all’anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021;» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,2 punti percentuali dal 1º gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2021;»;
c) alla lettera c), le parole: «10 milioni di euro per l’anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020».

3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
 1) le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
 2) ai commi 1 e 2, dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione»;
 3) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
  «b-bis) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento»;
 4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro»;
 5) al comma 2-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;
 6) al comma 2-quater, ultimo periodo, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»;
 7) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
  «2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell’articolo 16, una detrazione nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio»;
 8) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,» e le parole: «il 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni»;
 9) al comma 2-sexies, le parole: «Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1º gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;
 10) il comma 2-septies è sostituito dal seguente:
  «2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci»;
 11) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
  «3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L’ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.
  3-quater. Al fine di agevolare l’esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell’entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa»;
b) all’articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:
 1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
 2) dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:
  «1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci»;
 3) al comma 2, le parole: «1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2017», le parole: «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018», le parole: «anno 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2017» e le parole: «nel 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2018»;
 4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali».

(Omissis).

12. Per l’anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi ivi indicati.

15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «Per il quadriennio 2014-2017,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2019,».

17. All’articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali».

18. I soggetti di cui al comma 17 accedono al credito d’imposta di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.

19. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.

(Omissis).

23. All’articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i-sexies), primo periodo, le parole: «, o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque in una provincia diversa» e il secondo periodo è soppresso;
b) dopo la lettera i-sexies) è inserita la seguente:
 «i-sexies.01) limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate».

24. All’articolo 20 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 8-bis è abrogato.

(Omissis).

28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15:
 1) al comma 1, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:
  «i-decies) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro»;
 2) al comma 2, primo periodo, le parole: «e i-sexies)» sono sostituite dalle seguenti: «, i-sexies) e i-decies)» e le parole: «per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti»;
b) all’articolo 51, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
 «d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;».

29. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

30. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

31. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 30, le disposizioni dell’articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo di cui al comma 30.

32. (Omissis).

33. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 30 e 31, l’impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

34. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30 e di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

36. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

37. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l’anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote»;
b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017».

38. All’articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018».

(Omissis).

43. All’articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d’Italia».

44. I gestori di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 43, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l’aliquota prevista dall’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

45. All’articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole: «, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies)» sono soppresse.

46. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 48.

47. Il credito d’imposta di cui al comma 46 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati al comma 48, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

48. Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A.

49. Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

50. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 46 e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

51. Al credito d’imposta di cui ai commi da 46 a 56 non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

52. L’incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero dello sviluppo economico.

53. Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

54. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 53 si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile.

55. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

56. Per l’attuazione delle disposizioni dei commi da 46 a 55 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2019. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui ai commi da 46 a 55, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

57. Nel limite di spesa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 58. Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

58. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi e sono previste adeguate forme di pubblicità.

59. Le imprese di cui al comma 57 possono accedere al credito d’imposta ivi previsto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis». Il credito d’imposta di cui al comma 57 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

60. Le disposizioni per l’applicazione dei commi 57 e 59, con riferimento, in particolare, al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, alle procedure per l’ammissione al beneficio, ai limiti massimi della spesa ammissibile, ai criteri per la verifica e l’accertamento dell’effettività delle spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, alle cause di decadenza e revoca del beneficio nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Omissis).

81. All’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, dopo le parole: «Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo» sono inserite le seguenti: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia»;
b) al comma 10-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia».

82. Le disposizioni di cui al comma 81 si applicano con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.

83. Al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento ai sensi dell’articolo 1, comma 151, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 81.

84. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 65, dopo le parole: «fondi comuni d’investimento» sono inserite le seguenti: «e le società di intermediazione mobiliare»;
b) il comma 67 è sostituito dal seguente:
 «67. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d’investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare”».

85. All’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare».

86. Le disposizioni di cui ai commi 84 e 85 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

87. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 20, comma 1:
 1) le parole: «degli atti presentati» sono sostituite dalle seguenti: «dell’atto presentato»;
 2) dopo la parola: «apparente» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»;
b) all’articolo 53-bis, comma 1, le parole: «Le attribuzioni e i poteri» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzioni e i poteri».

88. All’articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.
La disposizione di cui al secondo comma si applica a tutte le convenzioni e atti di cui all’articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato».

89. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Statomembro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, un credito d’imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità.

90. Il credito d’imposta di cui al comma 89 è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

91. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 89 a 92, con particolare riguardo all’individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 90.

92. L’incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

93. (Omissis).

94. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
a) all’articolo 23-quater, comma 7, le parole: «due posti di vicedirettore», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre»; le parole: «, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all’area di attività dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» sono soppresse;
b) il secondo periodo dell’articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), è soppresso a decorrere dalla data del 31 dicembre 2018. Entro la predetta data le posizioni organizzative di cui al citato articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), sono ridefinite in coerenza con i criteri di individuazione delle posizioni organizzative di cui al comma 93 del presente articolo, rideterminandone conseguentemente il trattamento retributivo.

95. All’articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

96. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

97. Il credito d’imposta di cui al comma 96 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

98. Il credito d’imposta di cui al comma 96 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 96. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

99. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui ai commi 96, 97 e 98, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 97.

(Omissis).

116. Per l’anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all’articolo 11, comma 4-octies, del medesimo decreto legislativo.

(Omissis).

132. Al comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «24.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «24.600 euro» e le parole: «26.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «26.600 euro».

(Omissis).

136. Dopo l’articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Accordo di ricollocazione) 1. Al fine di limitare il ricorso al licenziamento all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione di cui all’articolo 24 può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi presentati ai sensi dell’articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale presentato ai sensi dell’articolo 21, commi 2 e 3.
2. In deroga all’articolo 23, comma 4, terzo periodo, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, l’assegno è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Esso è prorogabile di ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l’intero ammontare dell’assegno. In deroga all’articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, ai lavoratori ammessi all’assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo non si applica l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua.
3. L’accordo di cui al comma 1 può altresì prevedere che i centri per l’impiego o i soggetti privati accreditati ai sensi dell’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015 possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzare con l’eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di cui al comma 2, accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere, beneficia dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente.
5. Nei casi di cui al comma 4, il lavoratore ha diritto altresì alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
6. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 4 è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L’esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:
 a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
 b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi».

(Omissis).

161. All’articolo 1, comma 184-bis, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dallo stesso stabilite» sono aggiunte le seguenti: «. Ai fini di quanto stabilito dall’articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 182».

(Omissis).

168. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
 «4. Ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, denominata “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.
 4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.
 4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.
 4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.
 4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate»;
b) all’articolo 14, comma 2, lettera c), l’ultimo periodo è soppresso.

(Omissis).

201. Per le erogazioni relative ai progetti promossi dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nel perseguimento dei propri scopi statutari, finalizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del citato decreto, alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta degli enti di cui all’articolo 114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati all’erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali e, tramite selezione pubblica, degli enti del terzo settore previsti dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è riconosciuto alle fondazioni medesime un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell’ambito dell’attività non commerciale.

202. Il contributo di cui al comma 201 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l’impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 201. Al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta, l’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d’imposta è comunicato dall’Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all’ACRI.

203. Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi in cui il credito è utilizzato e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

204. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

(Omissis).

208. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
(Omissis).
f) all’articolo 16:
 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale»;
 2) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. La presunzione di cessione di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie di beni, qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge:
   a) delle eccedenze alimentari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c);
   b) dei medicinali, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g-bis), donati secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, introdotto dall’articolo 15 della presente legge;
   c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie;
   d) dei prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;
   e) degli altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 7, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.
  2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che:
   a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto avente le caratteristiche determinate con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ovvero un documento equipollente;
   b) il donatore trasmetta agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l’indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il donatore è esonerato dall’obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;
   c) l’ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un’apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l’impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall’ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nell’esercizio di un’attività commerciale»;
 3) il comma 4 è abrogato;
 4) al comma 7, le parole: «destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all’articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo»;
g) all’articolo 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
 «1-bis. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, commi 350, 351 e 352, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
h) dopo l’articolo 18 è aggiunto il seguente:
 «Art. 18-bis (Abrogazioni). 1. Sono abrogati:
  a) il comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441;
  b) i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

(Omissis).

219. Ai familiari delle vittime dell’attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016 si applicano, anche in assenza di sentenza, le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dal decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56.

(Omissis).

248. L’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

249. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione della disposizione del comma 248, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 248, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 185 milioni di euro per l’anno 2018 e di 218 milioni di euro per l’anno 2019, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l’importo annuo dell’assegno e i valori dell’ISEE di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(Omissis).

252. All’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro».

253. La disposizione di cui al comma 252 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(Omissis).

271. L’articolo 51, comma 8, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell’articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal 1º aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo agli effetti della determinazione dell’imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell’articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono determinati sulla base dell’intera retribuzione e, all’articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, le parole da: «ad una retribuzione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «all’intera retribuzione».

(Omissis).

319. A decorrere dall’anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d’imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

320. Gli esercizi di cui al comma 319 possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

321. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 319 e 320, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

(Omissis).

340. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 119), le parole: «spettacoli teatrali» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di cui al numero 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari».

(Omissis).

353. Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.

354. A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:
a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;
b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

355. L’imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

356. (Omissis).

357. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123) è inserito il seguente:
«123-quater) servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società».

358. (Omissis).

359. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

360. (Omissis).

361. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, le parole: «a tutte le società e associazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
b) al comma 25, dopo la parola: «società» sono inserite le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
c) al comma 26, le parole: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche».

362. (Omissis).

363. A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

364. Il credito d’imposta di cui al comma 363, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

365. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

366. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 364.

367. Al comma 2 dell’articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67»;
b) le parole: «7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».

(Omissis).

394. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche ai fini del contenimento della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti sono calcolati al lordo dell’IVA, l’AIFA procede alla determinazione delle quote di ripiano per il superamento, nel 2016, del tetto della spesa farmaceutica al lordo dell’IVA in coerenza con la normativa vigente. A tal fine, i commi 2 e 5 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che:
a) per i versamenti effettuati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ai fini del ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, come rideterminato dall’articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché per quelli effettuati ai sensi dell’articolo 15, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del ripiano del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, come rideterminato dall’articolo 1, comma 398, della stessa legge n. 232 del 2016, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l’IVA determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dall’ammontare dei versamenti effettuati;
b) per i versamenti effettuati ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quali importi equivalenti a quelli che sarebbero derivati dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci, nonché per quelli effettuati ai sensi dell’articolo 11, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrisposti per un importo pari all’1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l’IVA da applicare sull’ammontare dei versamenti stessi, a condizione che ad integrazione dei versamenti effettuati sia operato un ulteriore versamento a favore dell’erario, di ammontare pari a detta imposta, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

395. Il diritto alla detrazione dell’imposta di cui al comma 394 sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 394 sono deducibili nel periodo d’imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.

396. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi del comma 394, le aziende farmaceutiche emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale sono indicati gli estremi dell’atto con cui l’AIFA ha determinato, in via definitiva, gli importi da versare.

397. Per i versamenti di cui al comma 394, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale dell’IVA relativa all’anno 2018. In relazione ai versamenti di cui al comma 394, lettera a), sono fatti salvi i comportamenti delle aziende farmaceutiche, adottati ai fini contabili e ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, che hanno dedotto il costo relativo all’IVA nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; in tali casi, l’applicazione delle disposizioni di cui alla stessa lettera a) comporta l’iscrizione di una sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari all’importo dell’imposta detratta, nel periodo d’imposta in cui la detrazione è operata. In relazione ai versamenti di cui al comma 394, lettera b), qualora le aziende farmaceutiche abbiano detratto l’IVA scorporandola dall’ammontare dei versamenti effettuati, provvedono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad effettuare un’apposita annotazione in rettifica a loro debito sul registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; qualora la detrazione dell’imposta sia stata operata nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tale rettifica comporta l’iscrizione di una sopravvenienza passiva ai sensi dell’articolo 101 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 pari all’importo della medesima, nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

398. A partire dal 1° gennaio 2018, i versamenti di cui al comma 394, lettera b), sono conteggiati al lordo dell’IVA ai sensi dei commi 400 e 401. La disposizione di cui al comma 400 si applica ai versamenti dovuti in relazione alla sospensione dalla riduzione dei prezzi richiesta per l’anno 2018 calcolati sulla base dei dati dei consumi dell’anno 2017 e per gli anni successivi. La disposizione di cui al comma 401 si applica ai versamenti calcolati sulla base dei dati dei consumi dell’anno 2018 e successivi. A tali versamenti si applicano le disposizioni del comma 394, lettera a).

(Omissis).

407. Per l’anno 2018, il termine del 31 maggio di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 luglio e, conseguentemente, il termine del 30 aprile di cui al medesimo comma è differito al 15 giugno.

(Omissis).

473. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l’articolo 238 (L) è inserito il seguente:
«Art. 238-bis (L) (Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate). 1. Entro la fine di ogni mese l’agente della riscossione trasmette all’ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all’andamento delle riscossioni delle pene pecuniarie effettuate nel mese precedente. L’agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.
2. L’ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell’agente della riscossione, relativa all’infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l’ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell’agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell’impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che siano rilevanti ai fini dell’accertamento dell’impossibilità di esazione.
5. L’articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.
6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l’effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che lo stesso possieda altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l’agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo.
8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all’articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l’ufficio ne dà comunicazione all’agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l’articolo di ruolo relativo.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all’iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime».

(Omissis).

494. All’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11:
 1) al terzo periodo, dopo le parole: «A decorrere dall’anno 2015» sono inserite le seguenti: «e fino all’anno 2017»;
 2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall’anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al terzo periodo è destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento dell’orario d’obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l’autorizzazione al prolungamento dell’orario d’obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario è disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili»;
b) al comma 12, primo periodo, le parole: «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile di ciascuno degli anni interessati»;
c) il comma 13 è sostituito dal seguente:
 «13. L’organo di autogoverno della magistratura tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell’arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l’organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformità ai criteri di cui al primo periodo».

(Omissis).

503. Allo svolgimento dell’attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

(Omissis).

506. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento. L’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui.

(Omissis)

578. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale di cui all’allegato A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1 dell’articolo 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalità dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di cui al presente comma, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità di sistema portuale ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 1994.

579. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 578, ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 578. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da quelli doganali, l’intestatario, ovvero il concessionario, allega all’atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all’utilizzazione dei depositi per le operazioni e i servizi portuali di cui al comma 578, in base ad autorizzazione della competente Autorità di sistema portuale. Resta fermo l’obbligo di dichiarare in catasto, ai sensi dell’articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalità degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 578. In deroga all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

580. Per le dichiarazioni di cui all’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, relative agli immobili di cui al comma 578, presentate in catasto nel corso del 2019, non si applicano i criteri di classamento e di determinazione delle rendite di cui al comma 578. Per gli immobili dichiarati ai sensi del presente comma, alla revisione del classamento secondo i criteri di cui al comma 578 provvede d’ufficio l’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2020, fermo restando la possibilità da parte degli intestatari catastali degli immobili di cui presente comma, ovvero dei concessionari, di presentare atti di aggiornamento di cui al comma 579. Le rendite rideterminate d’ufficio dall’Agenzia delle entrate di cui al presente comma hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

581. Gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli di cui al comma 578, che sono destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica, per la quale resta fermo quanto disposto dal secondo periodo del comma 578.

582. A decorrere dall’anno 2020, il contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito nell’importo massimo di 9,35 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d’ufficio ai sensi del comma 580, e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019. Entro il 30 aprile 2021 con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell’importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell’anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d’ufficio ai sensi del comma 580, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019.

(Omissis).

665. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
 «e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato»;
b) al comma 2, dopo le parole: «e-bis),» sono inserite le seguenti: «e-ter),».

666. Le disposizioni di cui al comma 665 si applicano alle spese sostenute dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

667. Con decreto non dirigenziale dell’Agenzia delle entrate sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione di cui al comma 665.

(Omissis).

693. A decorrere dall’anno 2018 i benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento.

(Omissis).

719. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019. Per le finalità di cui al presente comma, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

720. All’articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le somme di cui al primo periodo non utilizzate nell’esercizio 2017 possono esserlo in quello successivo, per le medesime finalità di cui ai commi da 445 a 453, nel limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

721. (Omissis).

722. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2018».

(Omissis).

736. All’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, nel primo periodo, le parole: «16 febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2018» e, nel secondo periodo, le parole: «fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018»;
b) al comma 12-ter, nel primo periodo, dopo le parole: «riscossa a decorrere da»la parola:«febbraio» è sostituita dalla seguente: «giugno» e dopo le parole: «di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono aggiunte le seguenti: «, per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al comma 11»;
c) al comma 16, primo periodo, le parole: «e comunque fino all’anno d’imposta 2017» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino all’anno d’imposta 2018».

(Omissis).

756. Le disposizioni dell’articolo 2, commi da 1 a 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al relativo onere, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

(Omissis).

768. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;».

769. Nella tabella allegato C, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«
Assicurazioni contro gli eventi calamitosi

11-bis Assicurazioni contro i danni gli eventi calamitosi derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

».

770. Le disposizioni di cui ai commi 768 e 769 si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Omissis).

778. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, la parola: «2019», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2020»;
b) all’articolo 4:
 1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2019» e le parole: «A decorrere dall’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2020»;
 2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2020»;

(Omissis).

892. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al credito d’imposta concesso alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le modalità e le procedure indicate dall’articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata per un importo pari a 200 milioni di euro per l’anno 2018 e a 100 milioni di euro per l’anno 2019. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto di 200 milioni di euro per l’anno 2018 e di 100 milioni di euro per l’anno 2019.

(Omissis).

909. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
 1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
 2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dall’Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti» e dopo la parola: «residenti» sono inserite le seguenti: «o stabiliti»;
 3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizionii soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
 4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione»;
 5) il comma 4 è abrogato;
 6) al comma 5, le parole: «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3 e 3-bis»;
 7) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;
 8) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l’amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell’amministrazione finanziaria.
  6-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo»;
b) all’articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 «1-bis. A decorrere dal 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini graduali per l’adempimento dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti»;
c) l’articolo3 è sostituito dal seguente:
 «Art. 3 (Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti). 1. Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto»;
d) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
 «Art. 4 (Semplificazioni amministrative e contabili). 1. Nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell’IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi coloro che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione:
  a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
  b) una bozza di dichiarazione annuale dell’IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
  c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
 2. Per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo»;
e) l’articolo 5 è abrogato;
f) all’articolo 7, comma 1, le parole: «resta valida fino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «resta valida fino al 31 dicembre 2018».

(Omissis).

915. All’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
«2-quater. Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data l’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’amministrazione pubblica.

918. Le informazioni disponibili per effetto di quanto previsto dal comma 917 sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della guardia di finanza e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi compiti istituzionali.

919. Al fine di contrastare con maggiore efficacia l’evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, nell’ambito della programmazione dell’attività e delle risorse disponibili a legislazione vigente dell’Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e 2020, è pianificata l’esecuzione di un piano straordinario di controlli, finalizzato all’emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

920. All’articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica».

921. All’articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo le parole: «di carburanti e lubrificanti per autotrazione» sono aggiunte le seguenti: «nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione».

922. All’articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».

923. All’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

924. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

925. Il credito d’imposta di cui al comma 924 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

926. Sono abrogati:
a) l’articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444;
c) l’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
d) il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999.

927. Le disposizioni di cui ai commi da 920 a 926 si applicano a partire dal 1° luglio 2018.

928. Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l’incremento e il potenziamento del contrasto all’evasione e all’elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e alla Società di cui all’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all’esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto delle direttive del controllo analogo esercitato dall’Amministrazione finanziaria. Resta fermo il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente.

929. All’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, dopo le parole: «affidabilità fiscale» sono inserite le seguenti: «, la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l’obiettivo della semplificazione e dell’efficientamento dei processi,»;
b) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
 «12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, del Corpo della guardia di finanza, della SOGEI SpA, nonché delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.
 12-ter. La commissione consultiva di cui al comma 12-bis esprime, entro il 30 novembre 2018, un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all’introduzione della fatturazione elettronica IVA».

930. Al comma 15, ultimo periodo, dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «Ministero dell’economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «-Dipartimento del tesoro».

931. Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

932. Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre.

933. All’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre di ciascun anno»;
b) al comma 4-bis, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre di ciascun anno»;
c) al comma 6-quinquies:
 1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui al comma 1»;
 2) all’ultimo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo,».

934. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: «il 7 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «il 23 luglio»;
b) all’articolo 16, comma 1:
 1) alla lettera a), le parole: «, entro il 7 luglio di ciascun anno» sono soppresse;
 2) alla lettera b), le parole: «e comunque entro il 7 luglio» sono soppresse;
 3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
  «c) trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte»;
c) all’articolo 16, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
 «1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all’articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entro:
  a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
  b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
  c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio»;
d) all’articolo 16, comma 2, le parole: «le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «le comunicazioni, le consegne e le trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c)».

935. All’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».

936. Al fine di contrastare l’evasione fiscale e agevolare l’accertamento e la riscossione da parte dell’Agenzia delle entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative e delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente:
a) all’articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
 1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall’albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell’articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell’articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile»;
 2) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall’articolo 2545-octies del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l’importo dovuto. Le procedure per l’applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico»;
 3) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
  «5-ter. Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato, entro trenta giorni, dal Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle entrate, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»;
b) all’articolo 2542 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo 2383, secondo comma»;
c) all’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 1) al primo comma, le parole: «irregolare funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi»;
 2) al terzo comma, le parole: «di cui ai commi precedenti» sono sostituite dalle parole: «di cui al quarto comma»;
 3) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
  «Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l’autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati».

(Omissis).

961. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione, secondo le modalità individuate dal primo presidente con i programmi previsti dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 962 a 981.

962. Ai fini di quanto previsto dal comma 961 si procede alla nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati ausiliari nel numero massimo di cinquanta, per lo svolgimento di servizio onorario.

963. I magistrati ausiliari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio direttivo della Corte di cassazione nella composizione integrata a norma dell’articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Essi sono assegnati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte per essere destinati esclusivamente a comporre i collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti di cui al comma 961. Di ciascun collegio giudicante non possono far parte più di due magistrati ausiliari.

964. Possono essere chiamati all’ufficio onorario di magistrato ausiliario i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni, a riposo da non più di cinque anni al momento di presentazione della domanda, che abbiano maturato un’anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni.

965. Per la nomina a magistrato ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
e) avere idoneità fisica e psichica;
f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario.

966. Al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantatre anni di età.

967. Non possono essere nominati magistrati ausiliari coloro che, al momento della domanda e nel triennio precedente:
a) siano o siano stati membri del Parlamento nazionale ed europeo, deputati o consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e provinciali;
b) siano o siano stati sindaci, assessori comunali, consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) ricoprano o abbiano ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

968. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, determina, con proprio decreto, le modalità e i termini di presentazione della domanda, prevedendo che alla selezione si procede, ove necessario, mediante due interpelli pubblicati nel rispetto di un intervallo temporale non superiore a sei mesi.

969. Per la nomina a magistrato ausiliario è riconosciuta preferenza, nell’ordine, al pregresso esercizio di funzioni di legittimità e alla minore anzianità anagrafica. Della pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 968 è dato avviso nel sito internet istituzionale del Ministero della giustizia.

970. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio direttivo della Corte di cassazione che formula le proposte motivate di nomina.

971. Il magistrato ausiliario è nominato con decreto del Ministro della giustizia per la durata di tre anni, non prorogabili.

972. Il magistrato ausiliario cessa dall’incarico nelle ipotesi di decadenza, dimissioni e revoca a norma dei commi da 975 a 978.

973. Il magistrato ausiliario non può esercitare la professione di avvocato per tutto il periodo del mandato.

974. Il magistrato ausiliario ha l’obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell’articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall’articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

975. I magistrati ausiliari cessano dall’ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti richiesti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.

976. In ogni momento il primo presidente della Corte di cassazione propone motivatamente al consiglio direttivo la revoca del magistrato ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico. È proposta la revoca del magistrato ausiliario che non abbia definito, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, un numero di procedimentialmeno pari a centocinquanta per anno.

977. Nei casi di cui al comma 976 il consiglio direttivo, sentito l’interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.

978. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

979. Ai magistrati ausiliari è attribuito, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo onnicomprensivo di euro 1.000 mensili, per undici mensilità all’anno. L’importo di cui al presente comma non costituisce reddito e non è soggetto a ritenute previdenziali nè assistenziali.

980. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 961, sino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dei commi da 961 a 981 i magistrati ordinari addetti all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione in possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell’articolo 115 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono applicati, a norma del predetto comma, esclusivamente alla sezione alla quale sono devoluti i procedimenti di cui al comma 961.

981. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 961 a 980 è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l’anno 2018, di euro 550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 150.000 per l’anno 2021.

982. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici dell’Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, l’Agenzia procede alle iniziative necessarie per assicurare l’esame delle istanze, la connessa trattazione e gli atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

983. Ai fini di cui al comma 982, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga all’articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è autorizzata, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali per l’assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 1,2 milioni di euro per l’anno 2018, a 6,2 milioni di euro per l’anno 2019, a 11,2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in 0,62 milioni di euro per l’anno 2018, 3,2 milioni di euro per l’anno 2019, 5,8 milioni di euro per l’anno 2020 e 7,73 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

984. All’articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all’estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
4-ter. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all’estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte.
4-quater. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell’Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell’altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte.
4-quinquies. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell’Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo IVA costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
4-sexies. La base imponibile delle operazioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies è determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 3».

985. Le disposizioni di cui al comma 984 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

986. All’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «cinquemila».

987. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «10.000» e «diecimila», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «5.000» e «cinquemila»;
b) all’articolo 3, comma 4, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

988. Le disposizioni di cui ai commi da 986 a 989 si applicano a decorrere dal 1º marzo 2018.

989. Resta fermo il potere regolamentare previsto dall’articolo 48-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

990. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-bis è inserito il seguente:
«49-ter. L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. All’attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

991. All’articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, la parola: «maggio» è sostituita dalla seguente: «novembre» e le parole: «provvisoriamente determinata» sono soppresse.

992. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata al 58 per cento per l’anno 2018, al 59 per cento per l’anno 2019 e al 74 per cento per gli anni successivi.

993. (Omissis).

994. All’articolo 96, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’ultimo periodo è soppresso.

995. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 994 si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

996. All’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la Nota 1 è sostituita dalla seguente:
«1. Per le copie dichiarate conformi, l’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale. L’imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all’originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione, di cui all’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205, e di cui all’articolo 15 del regolamento della Banca d’Italia del 22 marzo 2016, emanati ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

997. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2018»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».

998. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 997 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’8 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 448 del 2001 è raddoppiata.

999. All’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 5, le parole: «Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)»;
c) al comma 7, la lettera b) è abrogata.

1000. All’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies)» sono sostituite dalle seguenti: «I redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies)»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «non qualificati» sono soppresse;
c) al comma 3, il primo periodo è soppresso ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all’imposta sostitutiva di cui al comma 2»;
d) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.

1001. All’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1»;
b) il comma 8 è abrogato.

1002. All’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «lettere da c-bis) a c-quinquies)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere da c) a c-quinquies)» e al secondo periodo, le parole: «non qualificati» sono soppresse;
b) al comma 3, lettera d), le parole: «, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi» sono soppresse;
c) il comma 14 è abrogato.

1003. All’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del medesimo testo unico»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 67» sono sostituite dalle seguenti: «qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67»;
c) al comma 4, secondo periodo, la lettera a) è abrogata;
d) al comma 5, le parole: «o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del citato testo unico» sono soppresse.

1004. All’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è soppresso;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 «2. Nel caso di contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), se l’associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all’articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell’associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l’apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all’articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare».

1005. Le disposizioni di cui ai commi da 999 a 1006 si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019.

1006. In deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 2017.

1007. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d’imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d’imposta in cui risultino integrate le condizioni per l’applicazione dell’articolo 167, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.

1008. Ai fini del comma 1007, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

1009. All’articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b), l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili».

1010. All’articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
 «f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso»;
b) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
 «4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione “stabile organizzazione” non comprende:
  a) l’uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
  b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attività;
  f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e).
 4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla lettera f), l’attività complessiva della sede fissa d’affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.
 5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d’affari che sia utilizzata o gestita da un’impresa se la stessa impresa o un’impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l’altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l’impresa o per l’impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero l’attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d’impresa.
 6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa e detti contratti sono in nome dell’impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell’impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4.
 7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.
 7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un’impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l’uno ha il controllo dell’altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un’impresa se l’uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell’altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale»;
c) al comma 8, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 7».

1011. È istituita l’imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato indicati all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, diversi dai soggetti che hanno aderito al regime di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dai soggetti di cui all’articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

1012. Le prestazioni di servizi di cui al comma 1011 sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 30 aprile 2018. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.

1013. L’imposta di cui al comma 1011 si applica con l’aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni di cui al comma 1012, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni di cui al comma 1011 superiore a 3.000 unità.

1014. L’imposta è prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi di cui al comma 1012, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con il provvedimento di cui al comma 1015, di non superare i limiti di transazioni indicati nel comma 1013. I medesimi committenti versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

1015. Con il decreto di cui al comma 1012 sono stabilite le modalità applicative dell’imposta di cui al comma 1011, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.

1016. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all’imposta di cui al comma 1011, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

1017. Le disposizioni di cui ai commi da 1011 a 1016 si applicano a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1012.

1018. Dall’attuazione dei commi da 1010 a 1019 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1019. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1010 a 1018. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull’attuazione dei commi da 1010 a1018 anche ai fini dell’aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.

(Omissis).

1063. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018.

(Omissis).

1069. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 431, lettera b), le parole: «si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell’esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell’esercizio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «si stima di incassare quali maggiori entrate risultanti sia rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente, sia a quelle effettivamente incassate nell’ultimo esercizio consuntivato»;
b) al comma 432 sono apportate le seguenti modificazioni:
 1) le parole: «sono annualmente utilizzate, nell’esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «sono annualmente utilizzate, dall’esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo»;
 2) le parole: «e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «, per incrementare, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso»;
c) al comma 434 sono apportate le seguenti modificazioni:
 1) al primo periodo, le parole: «dell’anno in corso» sono sostituite dalle seguenti: «a legislazione vigente»;
 2) al secondo periodo, le parole: «, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento,» sono soppresse;
 3) al terzo periodo, le parole: «La legge di stabilità,» sono sostituite dalle seguenti: «La legge di bilancio,».

1070. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008 per l’anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere dall’anno 2021.

(Omissis).

1088. Al comma 1 dell’articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: «gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «settembre 2018».

(Omissis).

1127. All’articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di completare i relativi versamenti entro l’anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018.
3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2,1 milioni di euro per l’anno 2017».

1128. Le disposizioni di cui al comma 1127 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

(Omissis).

1155. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1156. All’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis:
 1) al primo periodo, dopo le parole: «degli enti territoriali» sono aggiunte le seguenti: «e altri immobili appartenenti al demanio dello Stato»;
 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli immobili di tipo residenziale in uso al Ministero della difesa acquisiti dai citati fondi ai sensi del presente comma contribuiscono al raggiungimento della quota minima di alloggi da alienare fissata dal comma 3 dell’articolo 306 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e i relativi introiti sono destinati alla realizzazione del programma pluriennale di cui all’articolo 297 dello stesso codice»;
b) al comma 8-quater, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Al predetto Dicastero, a fronte del conferimento e su indicazione del conferente, è riconosciuto direttamente in quote del costituendo fondo il 30 per cento del valore di apporto dei beni, da impiegare con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e alla riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Le corrispondenti risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando la procedura di valorizzazione di cui al comma 4 non sia stata completata, secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio, il Ministero della difesa non può alienare la maggioranza delle predette quote».

(Omissis).

Parte II
Sezione II
Approvazione degli stati di previsione

(Omissis).

Art. 19
Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Allegato A
(articolo 1, comma 48)

(Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 – Ambiti)

a) Vendita e marketing:
I. Acquisti; II. Commercio al dettaglio; III. Commercio all’ingrosso; IV. Gestione del magazzino; V. Servizi ai consumatori; VI. Stoccaggio; VII. Tecniche di dimostrazione; VIII. Marketing; IX. Ricerca di mercato;
b) Informatica:
I. Analisi di sistemi informatici; II. Elaborazione elettronica dei dati; III. Formazione degli amministratori di rete; IV. Linguaggi di programmazione; V. Progettazione di sistemi informatici; VI. Programmazione informatica; VII. Sistemi operativi; VIII. Software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; IX. Software oggetto dell’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
c) Tecniche e tecnologie di produzione:
I. Fabbricazione di armi da fuoco; II. Fabbricazione di utensili e stampi; III. Fusione dei metalli e costruzione di stampi; IV. Idraulica; V. Ingegneria meccanica; VI. Ingegneria metallurgica; VII. Lavorazione della lamiera; VIII. Meccanica di precisione; IX. Lavorazione a macchina dei metalli; X. Saldatura; XI. Siderurgia; XII. Climatizzazione; XIII. Distribuzione del gas; XIV. Energia nucleare, idraulica e termica; XV. Ingegneria climatica; XVI. Ingegneria elettrica; XVII. Installazione e manutenzione di linee elettriche; XVIII. Installazioni elettriche; XIX. Produzione di energia elettrica; XX. Riparazione di apparecchi elettrici; XXI. Elettronica delle telecomunicazioni; XXII. Ingegneria del controllo; XXIII. Ingegneria elettronica; XXIV. Installazione di apparecchiature di comunicazione; XXV. Manutenzione di apparecchiature di comunicazione;XXVI. Manutenzione di apparecchiature elettroniche; XXVII. Robotica; XXVIII. Sistemi di comunicazione; XXIX. Tecnologie delle telecomunicazioni; XXX. Tecnologie di elaborazione dati; XXXI. Biotecnologie; XXXII. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione; XXXIII. Ingegneria chimica; XXXIV. Ingegneria chimica dei processi; XXXV. Processi petroliferi, gas e petrolchimici; XXXVI. Tecniche di chimica dei processi; XXXVII. Tecniche di laboratorio (chimico); XXXVIII. Tecnologie biochimiche; XXXIX. Cantieristica navale; XL. Manutenzione e riparazione imbarcazioni; XLI. Ingegneria automobilistica; XLII. Ingegneria motociclistica; XLIII. Manutenzione e riparazione di veicoli; XLIV. Progettazione di aeromobili; XLV. Manutenzione di aeromobili; XLVI. Agricoltura di precisione; XLVII. Lavorazione degli alimenti; XLVIII. Conservazione degli alimenti; XLIX. Produzione bevande; L. Lavorazione del tabacco; LI. Scienza e tecnologie alimentari; LII. Confezione di calzature; LIII. Filatura; LIV. Lavorazione del cuoio e delle pelli; LV. Preparazione e filatura della lana; LVI. Produzione di capi di abbigliamento; LVII. Produzione di cuoio e pellami; LVIII. Sartoria; LIX. Selleria; LX. Tessitura industriale; LXI. Ceramica industriale; LXII. Ebanisteria; LXIII. Fabbricazione di mobili; LXIV. Falegnameria (non edile); LXV. Lavorazione della gomma; LXVI. Lavorazione e curvatura del legno; LXVII. Lavorazione industriale del vetro; LXVIII. Produzione della plastica; LXIX. Produzione e lavorazione della carta; LXX. Produzione industriale di diamanti; LXXI. Tecnologie del legno da costruzione; LXXII. Estrazione di carbone; LXXIII. Estrazione di gas e petrolio; LXXIV. Estrazione di materie grezze; LXXV. Ingegneria geotecnica; LXXVI. Ingegneria mineraria; LXXVII. Cartografia/agrimensura e rilievi; LXXVIII. Progettazione delle strutture architettoniche; LXXIX. Progettazione e pianificazione urbana; LXXX. Progettazione edilizia; LXXXI. Costruzione di ponti; LXXXII. Costruzione di strade; LXXXIII. Edilizia; LXXXIV. Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione; LXXXV. Ingegneria civile; LXXXVI. Ingegneria edile; LXXXVII. Ingegneria portuale; LXXXVIII. Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling).

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