21 Giugno, 2016

Provv. dir. Agenzia entrate 21 giugno 2016, n. 97991

  1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1 Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l’Amministrazione fiscale e il contribuente, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, con le modalità previste dal presente provvedimento, informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla mancata indicazione tra i redditi di lavoro dipendente della quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, nel caso in cui l’ammontare complessivo di tali indennità ecceda il milione di Euro. Per tali indennità, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’articolo 24, comma 31, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede l’applicazione della tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata.

Le anomalie sono emerse a seguito dell’esame dei dati dichiarati dai percipienti e di quelli comunicati dai sostituti d’imposta che hanno erogato agli stessi le indennità di fine rapporto e altre indennità equipollenti.

Al contribuente sono rese disponibili le informazioni, il cui dettaglio è riportato al successivo punto 1.2, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

    Buy cheap Viagra online

    1. Dati contenuti nelle comunicazioni:

a) numero di Protocollo R.U.;

b) dati presenti in anagrafe tributaria riferibili alle indennità e ai compensi eccedenti un milione di euro corrisposti a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa nonché alla modalità di tassazione operata dal sostituto;

c) estremi del modello di dichiarazione presentato nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte le indennità percepite;

d) importo del reddito dichiarato e di quello parzialmente o totalmente omesso, nonché le ritenute operate dal sostituto sulla quota di indennità erroneamente assoggettata a tassazione separata da utilizzare come ritenute a titolo d’acconto della tassazione ordinaria dovuta.

  1. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

2.1 L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, per posta con Raccomandata A/R.

  1. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, mediante invio di una email all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate riportato nella comunicazione stessa.

  1. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messe a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza

4.1 I dati e gli elementi di cui al precedente punto 1 sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

  1. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

5.1 I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni per infedele dichiarazione in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.